Sentenza 7 luglio 2017
Massime • 1
Nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari personali non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere "de plano" copia degli atti di indagine bensì la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale. (In motivazione, la S.C. ha puntualizzato che il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione in ordine al suo "status libertatis").
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Nel procedimento di riesame delle misure cautelari, il diritto di difesa è garantito dalla piena facoltà di esame degli atti, ma non si estende automaticamente al rilascio di copie in forma telematica. Né il difensore può chiedere il differimento dell'udienza, questa facoltà spetta esclusivamente all'indagato o imputato. È questo il perimetro tracciato dalla Corte di Cassazione (sez. I, sent. n. 41511/2025), che ha rigettato il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Milano – sezione riesame – confermativa della custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato. Il caso La difesa aveva eccepito la violazione del diritto di difesa sotto due profili: il mancato …
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Per dedurre violazione del diritto di difesa va indicato in che misura e per quale motivo l'impossibilità per l'indagato di estrarre personalmente copia degli atti del procedimento abbia concretamente nuociuto all'esercizio dei diritti di difesa, cioè il il concreto pregiudizio che è derivato dal diniego, da parte del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 116 cod. proc. pen., di estrarre copia degli atti di indagine, ma anche non di esaminare detti atti ovvero di estrarre copia informale. Nelle procedure ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine. I diritti della difesa risultano comunque …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2017, n. 36191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36191 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2017 |
Testo completo
36 191 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da CA IG - Presidente - Sent. n. 1780 sez. LUCIANO IMPERIALI C.C. -7/07/2017- ANNA MARIA DE SANTIS -relatore- R.G. n. 20145/2017 SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal NO EL n. a Reggio Calabria il 3/9/1976 avverso l'ordinanza in data 10 aprile 2017 del Tribunale di Torino, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari personali Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 7/7/2017 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
'Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Franca Zacco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Torino rigettava l'appello proposto da UP LE avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Verbania in data 31/1/2017 che aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta in relazione ai delitti di associazione per delinquere, plurime truffe in danno di 1 Illu compagnie assicurative, riciclaggio di autovetture provento di furto, falso per induzione con riguardo all'avvenuta reimmatricolazione con targhe diverse di alcuni dei veicoli e truffa ai danni degli ignari acquirenti di due autoveicoli riciclati.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione UP LE a mezzo del difensore, deducendo la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc.pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché il travisamento del fatto in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.
2.1 La difesa del ricorrente lamenta che il Tribunale cautelare ha omesso di motivare in ordine alla specifica censura concernente l'impossibilità di prendere cognizione degli interrogatori dei coindagati ZE e PI, sulla base dei quali il Gip ha ritenuto scarsamente credibili le dichiarazioni dell'appellante, evocando un" sistema criminoso abituale, fatto di accordi e collaborazioni persistenti da anni, di solido inserimento nel settore del riciclaggio e delle truffe assicurative". In particolare, il mancato accesso agli interrogatori dei coindagati integra nella prospettiva difensiva una lesione dei diritti di difesa giacchè le dichiarazioni di costoro hanno costituito il mezzo per confutare e mettere in discussione le analitiche spiegazioni fornite dallo UP in sede di interrogatorio ed alle quali conseguiva quantomeno l'alleggerimento del quadro indiziario e l'elisione delle esigenze cautelari, profilo in ordine al quale l'ordinanza impugnata non ha reso la dovuta motivazione;
2.2 peraltro, ad avviso del ricorrente il Gip ha adombrato un pericolo d'inquinamento probatorio mai prospettato dal P.m. in sede di domanda cautelare né ritenuto nell'ordinanza genetica, che ha posto a base della misura il solo pericolo di recidivanza specifica- sicchè è del tutto illogica l'ordinanza impugnata laddove fa riferimento al coinvolgimento nella vicenda di familiari dell'indagato, i quali peraltro hanno facoltà d'incontrarlo in carcere in quanto autorizzati dallo stesso GIP;
2.1.3 in via ulteriore, l'ordinanza impugnata non ha valutato l'attualità dell'esigenza ex art. 274 lett. c) cod. proc.pen., in concreto non ravvisabile tenuto conto che l'ultimo dei fatti per cui si procede risale all'aprile 2016, né tantomeno ha fornito spiegazione circa l'inadeguatezza della gradata misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La doglianza in ordine al mancato accesso agli interrogatori dei coindagati richiamati dal Gip è manifestamente infondata. Al riguardo deve rilevarsi come la richiesta di revoca o sostituzione della misura risulti fondata sulle sole dichiarazioni- asseritamente incidenti sul quadro cautelare- rese dal prevenuto in sede di interrogatorio di garanzia. Il gip, lungi dall'operare un pregiudizievole richiamo all'aggravamento del quadro indiziario per effetto delle dichiarazioni dei coindagati PI e ZE, ha invece cumulativamente scrutinato le 2 fllle rispettive richieste di rivisitazione della misura a ciascuno imposta dall'ordinanza genetica, in detto contesto confermando la gravità del quadro indiziario delineato all'esito dell'indagini di P.g. e dando altresì- conto che le dichiarazioni degli indagati relative alla loro asserita buona fede risultano- oltre che intrinsecamente contraddittorie- in contrasto con le evidenze probatorie acquisite, in particolare con gli esiti delle numerose intercettazioni telefoniche in atti. Pertanto, correttamente il Tribunale ( pag. 13) ha ritenuto che la censura difensiva inerente la mancata ostensione degli interrogatori dei coindagati fosse ininfluente alla luce della motivazione resa dal Gip sulla resistenza della trama indiziaria alle obiezioni difensive.
3.1 V'è da aggiungere, peraltro, che la doglianza difetta di autosufficienza laddove si limita (pag.5) ad addurre che "non si è in alcun modo consentito all'indagato di poter prendere cognizione dell'interrogatorio" di ZE AV e PI AN, senza alcuna alligazione suscettibile di corroborare la pretesa violazione delle prerogative difensive, ed è palesemente generica poichè non precisa se il diniego asseritamente opposto abbia riguardato il rilascio di copia degli interrogatori ovvero l'accesso agli atti. Infatti, nelle procedure ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere "de plano" copia degli atti di indagine, giacchè i diritti della difesa risultano comunque tutelati adeguatamente dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale, mentre il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione in ordine al suo "status libertatis" ( Sez. U, n. 4 del 03/02/1995, Sciancalepore ed altri, Rv. 200711 ;Sez. 1, n. 2241 del 11/04/1995, Lepore, Rv. 202096).
4. Ad analoghi esiti di conclamata infondatezza deve pervenirsi con riguardo alla asserita impossibilità per il gip investito dell'istanza ex art. 299 cod. proc.pen. di ritenere esigenze cautelari ulteriori o diverse rispetto a quelle dell'ordinanza genetica, come nella specie accaduto in relazione al pericolo d'inquinamento probatorio, valorizzato dal Gip a fini reiettivi dell'istanza difensiva unitamente al rischio di reiterazione di condotte della stessa specie di quelle contestate. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente precisato che in sede di appello "de libertate" il principio della domanda, se preclude al giudice la possibilità di mutare il fatto posto a fondamento della imputazione cautelare ovvero di disporre misure più gravi di quelle richieste con il promuovimento dell'azione, non impedisce di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica nè di ravvisare gli indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari per ragioni diverse o ulteriori rispetto a quelle prospettate dall'organo di accusa (Sez. 3, n. 29966 del 01/04/2014, C, Rv. 260253). 3 olll Pertanto, non viola il principio della domanda cautelare il giudice che ritenga sussistente un "periculum libertatis" diverso o ulteriore rispetto a quello indicato dal PM richiedente ( Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016 Borovikov e altro Rv. 267935) e, in particolare, in materia di impugnazioni, il Tribunale della libertà, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione (Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva e altro, Rv. 259976). Alcuna violazione è, dunque, ravvisabile nell'aver il Gip prima e il Tribunale poi ritenuto in concreto sussistente a carico dell'appellante un rischio di inquinamento probatorio correlato alle investigazioni tuttora in corso e ai tentativi di inquinamento già verificatisi .
5. Parimenti destituite di fondamento sono le censure che attengono la valutazione delle dichiarazioni dell'imputato, cui i giudici di merito hanno negato credibilità sulla base di un adeguato e persuasivo scrutinio degli esiti delle investigazioni condensate in atti e delle perquisizioni che conclamano la gravità indiziaria in relazione agli addebiti provvisori,gravità non scalfita dalle deduzioni difensive in ordine all'inconsapevole intestazione di più auto riciclate a nome dello UP, atteso il rinvenimento in suo possesso di documentazione che attesta il ruolo attivo dell'indagato nelle false reimmatricolazioni attraverso varie agenzie di pratiche auto dislocate sul territorio nazionale.
6. Con riguardo all'attualità del rischio di recidiva e all'adeguatezza della misura intramuraria il collegio cautelare ha evidenziato l' escalation che ha visto l'indagato transitare, in un contesto associativo già consolidato, dalle truffe assicurative al riciclaggio di autovetture di fascia alta e il coinvolgimento negli illeciti di più familiari, profili che, uniti alla reiterazione dei reati e alla loro serialità, espressione di consuetudine criminale, manifestano una specifica attitudine predittiva del rischio di ricaduta in condotte della stessa specie, neutralizzabile in via esclusiva con la misura di massimo rigore. concretezza delle esigenzeQuesta Corte ha reiteratamente precisato circa l'attualità e cautelari che il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785), escludendo che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione possa essere equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, limitandosi, invece, ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, da apprezzarsi sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero con riguardo alla presenza di elementi indicativi della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Sez. 2, n. 11511 4 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684; n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; n. 25130 del 14/04/2016 , Cappello, Rv. 267232; n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749). con leNella specie il collegio cautelare ha correttamente valutato, in piena coerenza emergenze investigative, la persistenza dei pericula libertatis, ritenendoli di spessore tale da giustificare la custodia intramuraria con motivazione congrua e priva di profili di illogicità, discendendo l'inidoneità di misure alternative, e in particolare della custodia domiciliare, in via diretta dal rilievo circa il coinvolgimento di più congiunti nelle vicende contestate e dall'evidente impossibilità di inibire in un contesto familiare contatti pregiudizievoli per le sorti delle indagini .
5. Alla declaratoria di inammissibilità accede, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria che, alla luce delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 7/7/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Piercamillo Davigo Anna Maria De Santis alle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 LUG. 2017. 1 ! CANCELLIERE Claudia Pianelli 5