Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2017, n. 36191
CASS
Sentenza 7 luglio 2017

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Nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari personali non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere "de plano" copia degli atti di indagine bensì la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale. (In motivazione, la S.C. ha puntualizzato che il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, urterebbe contro lo stesso interesse dell'indagato a una rapida decisione in ordine al suo "status libertatis").

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2017, n. 36191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36191
Data del deposito : 7 luglio 2017

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