CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 16609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16609 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VI BR, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Americo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/05/2025, la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 18/12/2019, dichiarava, per quanto qui rileva, BR VI colpevole del reato di rapina di cui al capo b) e lo condannava alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
il VI veniva altresì dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. e legalmente durante la esecuzione della pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, propone ricorso l’avv. Francesco Penale Sent. Sez. 2 Num. 16609 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 10/04/2026 Americo, difensore di fiducia di BR VI, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen. Al riguardo, lamenta il ricorrente come la Corte di appello non abbia fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità relativi al canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, pervenendo al ribaltamento della pronuncia assolutoria sulla base del medesimo materiale probatorio, senza individuare alcuno degli esecutori materiali della rapina.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione di legge ed inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. In particolare, si duole della acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da soggetti stranieri, rispetto ai quali già nell’atto di appello si era fornita prova del loro essersi allontanati volontariamente da Foggia per ignota destinazione, così sottraendosi all’esame nel contraddittorio.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 63, 64, 191, 192, 187 cod. proc. pen. Al riguardo, rileva il ricorrente come le dichiarazioni degli informatori fossero inutilizzabili, in quanto assunte da soggetti già fortemente indiziati di fatti penalmente rilevanti, avendo costoro la disponibilità della azienda in cui è stata rinvenuta refurtiva e non avendo fornito alcuna spiegazione sul punto;
inoltre, ulteriori indizi a loro carico erano emersi nel corso della stessa audizione, allorquando riferivano di avere svolto lavori di modifica alle staffe su incarico del VI, circostanze che avrebbero imposto la sospensione della verbalizzazione.
2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., nonché assenza di motivazione. In particolare, lamenta il ricorrente che la Corte di appello, dopo avere ritenuto assolutamente necessaria la rinnovazione della istruttoria con la escussione dei testi di p.g. Lattanzi e Gentile, ha poi revocato, senza alcuna motivazione, la predetta ordinanza, ritenendo di poter definire il processo senza rinnovazione della istruttoria. Censura, altresì, il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto pretermessa dal primo giudice la valutazione di quelle prove, di contro evidenziando il ricorrente come il giudice di primo grado le avesse valutate ma ritenute irrilevanti. Evidenzia, poi, come le deposizioni dibattimentali dei testi di p.g. fossero contaminate dalle informazioni ricevute dagli informatori assunti a s.i.t., avendo detti testi riferito di circostanze non risultanti dagli atti non ripetibili compiuti e dunque necessariamente acquisite da informazioni in altro modo apprese. 2 Deduce, quindi, la mancanza di motivazione rafforzata.
2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 110. 114, 628 e 648, 378 e 379 cod. pen. Censura, al riguardo, la motivazione con cui si è ricostruito il contributo concorsuale prestato dall’imputato, in assenza di ancoraggio probatorio, e rileva come il contributo si sia concretato, al più, nella messa a disposizione del posto ove temporaneamente ricoverare il provento di rapina, valutabile quindi come non essenziale, ai sensi dell’art. 114 cod. pen.
2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 521, 522 e 178 cod. proc. pen. Al riguardo, rileva come, a fronte di specifico addebito di partecipazione alla fase esecutiva del reato, la Corte territoriale abbia condannato il VI per concorso morale: ciò sostanzierebbe un difetto di correlazione tra accusa e condanna ed una modifica a sorpresa, non prevedibile dall’imputato, che ha impostato la sua difesa in giudizio, sia con l’ascolto di testi che con l’esame reso, sul dimostrare la mancanza di partecipazione alla fase esecutiva.
2.7. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen. Al riguardo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche ed il mancato apprezzamento, a tal fine, di qualità soggettiva, età, ruolo nel reato, risalenza nel tempo della condotta e comportamento processuale del VI. Si duole della ritenuta recidiva, pur a fronte della facoltatività della stessa, senza che sia resa una motivazione sul punto.
2.8. Con ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con le medesime argomentazioni esposte con riguardo ai superiori motivi. In particolare, quanto al travisamento della prova, esso è dedotto con riferimento a pag. 17 della motivazione della sentenza, rilevando come non risulti accertato che l’imputato si sia recato quella mattina in azienda, men che meno l’ora del suo arrivo e del suo allontanamento. Si duole della sopravvalutazione della constatazione del taglio recente delle sbarre e del rafforzamento del tetto, circostanze ritenute tratte dalle informazioni predibattimentali qualificate in ricorso come inesistenti o inutilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. 3 pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).
1.2. Inoltre, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).
1.3. Deve ribadirsi, poi, che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto 4 costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).
1.4. Ulteriormente si deve rilevare che, in caso di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, il giudice dell’appello è tenuto a confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 – 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 – 01;). Il contenuto dell’obbligo di motivazione rafforzata viene, d’altro canto, a modellarsi sul contenuto e lo spessore della motivazione della sentenza di assoluzione, nel senso che ne sarà richiesto l’adempimento in maniera meno stringente e rigorosa, laddove il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S. Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino e altri, Rv. 269595 – 01). 2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è in parte generico e aspecifico, nella misura in cui non opera un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e in parte manifestamente infondato. In particolare, poi, deve rilevarsi come il principio dell' “al di là di ogni ragionevole dubbio”, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa ricostruzione (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 – 01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 – 01). Inoltre, il profilo di censura risulta manifestamente infondato laddove il ricorrente si duole della mancata individuazione, nella ricostruzione effettuata,degli esecutori materiali del reato. Al riguardo, invero, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel reato non postula l'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, né che sia possibile individuare lo specifico contributo recato da ciascuno, purché sia data indicazione, con adeguata e logica 5 motivazione, delle prove sulle quali il giudice ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dell'agente alla realizzazione del reato (Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Calero, Rv. 287069 – 01; Sez. 5, n. 43781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775 – 01; Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628 – 01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177 – 01).
2.1. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico, afferendo entrambi ad assunta inosservanza di norme processuali con riferimento alle dichiarazioni predibattimentali acquisite agli atti. In disparte il profilo di inosservanza di legge, che non risulta deducibile con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 04), entrambi i motivi sono privi di specificità, in quanto non deducono la decisività dell’elemento probatorio in forza della cd. prova di resistenza (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 – 01). Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la ricostruzione del fatto, la individuazione del VI ed il ruolo concorsuale assunto dall’imputato prescindono dalle s.i.t. su cui si appuntano le censure portate nei due motivi di ricorso (vds. pag. 11 della sentenza), avendo la Corte territoriale fondato il ragionamento probatorio su elementi tratti da atti irripetibili acquisiti al fascicolo, quali il rinvenimento del mezzo, sottratto in esito alla rapina, nella proprietà del VI, alla individuazione della quale immediatamente gli operanti giungevano sulla base del gps installato sul predetto mezzo;
il rinvenimento, nella abitazione in uso esclusivo al VI, di giubbotti antiproiettili e tute blu corrispondenti a quelli utilizzati dai rapinatori, nonché di una carabina ad aria compressa e guanti (vds. anche pagg. 4 e 13 della sentenza citata). E con tali specifici elementi, posti a fondamento del giudizio di colpevolezza in assenza di violazione di legge od illogicità, il ricorso non si confronta adeguatamente.
2.2. Il quarto motivo è in parte aspecifico e comunque infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello che revoca l'ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria non è tenuto a indicare le ragioni per le quali reputa insussistente l'assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054 – 01). Orbene, sulla non necessità della rinnovazione istruttoria la Corte territoriale ha reso motivazione congrua e priva di aporie logiche, dando rilievo ad un duplice ordine di ragioni: da un lato, ha rilevato, invero, che le dichiarazioni dei testi di p.g. non sono state valutate dal primo giudice e, dall’altro, ha osservato come le stesse fossero meramente ricognitive ed esplicative di quanto già emergente dagli atti irripetibili acquisiti dal fascicolo per il dibattimento (vds. pag. 11 della sentenza impugnata). Sul punto, dunque il motivo di ricorso si profila come generico, limitandosi a dedurre che le dichiarazioni dei testi di p.g. sarebbero state, invece, valutate dal primo giudice, e non confrontandosi neppure con la seconda, assorbente, considerazione operata dai giudici di appello. La decisione risulta avere fatto vieppiù corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione dibattimentale in appello, secondo la quale il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 – 01; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886 – 01). D’altro canto, la motivazione approntata risulta rafforzata, essendosi la Corte territoriale confrontata compiutamente con le argomentazioni del primo giudice, e dimostrando l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o non valutati e messo in luce i profili di contraddittorietà dell’apparato motivazionale della sentenza di primo grado (pagg 11 e 17-18 della sentenza impugnata). 2.3. Anche il quinto motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e finisce per proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede. Come anche sopra esposto, nel ragionamento probatorio della Corte di appello hanno assunto rilievo elementi di ordine fattuale e logico tratti dagli atti irripetibili di p.g. acquisiti, da quanto ricaduto sotto la percezione dei testi di p.g., nonché da quanto anche risultante, per ciò che attiene alle modifiche dei luoghi eseguite al fine di consentire l’accesso e il ricovero del rimorchio sottratto, dalla documentazione fotografica in atti (vds. pagg. 17 e 18 della sentenza). Le considerazioni esposte ai paragrafi precedenti in punto di contributo concorsuale alla rapina, esimono vieppiù dall’esaminare le censure, formulate sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 378 e 379 cod. pen., rispetto alle quali difetta qualsiasi argomentazione in fatto. Sul punto la Corte territoriale ha reso motivazione non meramente apparente, bensì logica, ancorata agli elementi accertati ed alle circostanze in fatto emerse, ritenendo non congruente con lo stato dei luoghi (modificato prima della rapina) e con il rinvenimento (in pari data della rapina) del rimorchio e dei giubbotti antiproiettile che il VI sia rimasto estraneo al delitto di rapina e solo successivamente abbia acquistato o ricevuto la merce proveniente dal reato (pag. 18 della sentenza impugnata). Risulta, invece, manifestamente infondato il motivo, nella parte in cui deduce il vizio di cui all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 cod. pen. 7 Al riguardo, si rileva che non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla mancata concessione della attenuante in parola, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, come in ipotesi in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 – 01).
2.4. Il sesto motivo risulta non consentito, per quanto esposto al paragrafo 1.3., nella parte in cui deduce il vizio di cui all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 CEDU e 111 Cost. Per il resto, il motivo risulta manifestamente infondato. Nella specie, non solo nel capo di imputazione non viene enucleata una specifica condotta materiale ascrivibile al VI, ma, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, neppure può ritenersi sussistere alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia stato riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825 – 01).
2.5. Il settimo motivo è in parte aspecifico e in parte infondato: in particolare, quanto al profilo di censura in punto di attenuanti generiche, il motivo risulta aspecifico nella misura in cui la richiesta di un loro riconoscimento non risulta dalle conclusioni rassegnate innanzi alla Corte di appello, né il ricorrente allega di averla in altro modo formulata. Il motivo risulta vieppiù infondato nella parte in cui deduce erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen.: invero, nella specie la Corte di appello ha determinato la pena nel minimo edittale vigente al tempo, ritenendo la pena “in conformità ai criteri di cui all’art 133 cp”, così adempiendo all’obbligo di valutazione e motivazione (tra le varie, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 – 01). Con riferimento al riconoscimento della recidiva, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che il reato sub iudice si ponesse “in piena continuità coi pregressi reati”: si tratta di motivazione, non meramente apparente né affetta da illogicità manifesta, con cui i giudici di appello, per quanto succintamente, hanno dato conto dell’apprezzamento operato in termini di giudizio di pericolosità del reo e di maggiore riprovevolezza della condotta. D’altro canto, il motivo si profila sul punto come affetto da genericità e carente del carattere della autosufficienza, nella misura in cui si limita ad opporre, alla valutazione operata, un generico riferimento a precedenti penali “risalenti e non particolarmente significativi”, senza effettuare alcuna specifica allegazione. 8 2.6. L’ottavo motivo risulta aspecifico e versato in fatto. Il motivo risulta vieppiù sfornito della cd. prova di resistenza, non indicando le ragioni per cui l'elemento che si assume travisato comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01). Essendo peraltro reiterate argomentazioni e deduzioni già sviluppate nei precedenti motivi, si deve fare rinvio, in risposta ad esse, alle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi. Peraltro, laddove il ricorrente deduce il travisamento della prova in relazione all’orario di arrivo in azienda del VI ovvero la sopravvalutazione della constatazione del taglio recente delle sbarre e del rafforzamento del tetto, il motivo non si confronta con il ragionamento probatorio operato dalla Corte di appello (che fonda su quanto direttamente osservato dagli agenti di p.g.) e finisce per proporre meramente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
2.7. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa ed ulteriore deduzione ed argomentazione difensiva. 3. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Americo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/05/2025, la Corte di appello di Bari, decidendo sull’appello proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 18/12/2019, dichiarava, per quanto qui rileva, BR VI colpevole del reato di rapina di cui al capo b) e lo condannava alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
il VI veniva altresì dichiarato interdetto in perpetuo dai pp.uu. e legalmente durante la esecuzione della pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, propone ricorso l’avv. Francesco Penale Sent. Sez. 2 Num. 16609 Anno 2026 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: SBRANA FRANCESCA Data Udienza: 10/04/2026 Americo, difensore di fiducia di BR VI, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen. Al riguardo, lamenta il ricorrente come la Corte di appello non abbia fatto buon governo dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità relativi al canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, pervenendo al ribaltamento della pronuncia assolutoria sulla base del medesimo materiale probatorio, senza individuare alcuno degli esecutori materiali della rapina.
2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen., violazione di legge ed inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 512 e 526 cod. proc. pen. In particolare, si duole della acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni predibattimentali rese da soggetti stranieri, rispetto ai quali già nell’atto di appello si era fornita prova del loro essersi allontanati volontariamente da Foggia per ignota destinazione, così sottraendosi all’esame nel contraddittorio.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 63, 64, 191, 192, 187 cod. proc. pen. Al riguardo, rileva il ricorrente come le dichiarazioni degli informatori fossero inutilizzabili, in quanto assunte da soggetti già fortemente indiziati di fatti penalmente rilevanti, avendo costoro la disponibilità della azienda in cui è stata rinvenuta refurtiva e non avendo fornito alcuna spiegazione sul punto;
inoltre, ulteriori indizi a loro carico erano emersi nel corso della stessa audizione, allorquando riferivano di avere svolto lavori di modifica alle staffe su incarico del VI, circostanze che avrebbero imposto la sospensione della verbalizzazione.
2.4. Con quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., nonché assenza di motivazione. In particolare, lamenta il ricorrente che la Corte di appello, dopo avere ritenuto assolutamente necessaria la rinnovazione della istruttoria con la escussione dei testi di p.g. Lattanzi e Gentile, ha poi revocato, senza alcuna motivazione, la predetta ordinanza, ritenendo di poter definire il processo senza rinnovazione della istruttoria. Censura, altresì, il ragionamento della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto pretermessa dal primo giudice la valutazione di quelle prove, di contro evidenziando il ricorrente come il giudice di primo grado le avesse valutate ma ritenute irrilevanti. Evidenzia, poi, come le deposizioni dibattimentali dei testi di p.g. fossero contaminate dalle informazioni ricevute dagli informatori assunti a s.i.t., avendo detti testi riferito di circostanze non risultanti dagli atti non ripetibili compiuti e dunque necessariamente acquisite da informazioni in altro modo apprese. 2 Deduce, quindi, la mancanza di motivazione rafforzata.
2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 110. 114, 628 e 648, 378 e 379 cod. pen. Censura, al riguardo, la motivazione con cui si è ricostruito il contributo concorsuale prestato dall’imputato, in assenza di ancoraggio probatorio, e rileva come il contributo si sia concretato, al più, nella messa a disposizione del posto ove temporaneamente ricoverare il provento di rapina, valutabile quindi come non essenziale, ai sensi dell’art. 114 cod. pen.
2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione degli artt. 6 CEDU, 111 Cost., 521, 522 e 178 cod. proc. pen. Al riguardo, rileva come, a fronte di specifico addebito di partecipazione alla fase esecutiva del reato, la Corte territoriale abbia condannato il VI per concorso morale: ciò sostanzierebbe un difetto di correlazione tra accusa e condanna ed una modifica a sorpresa, non prevedibile dall’imputato, che ha impostato la sua difesa in giudizio, sia con l’ascolto di testi che con l’esame reso, sul dimostrare la mancanza di partecipazione alla fase esecutiva.
2.7. Con settimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 133, 62-bis e 99 cod. pen. Al riguardo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche ed il mancato apprezzamento, a tal fine, di qualità soggettiva, età, ruolo nel reato, risalenza nel tempo della condotta e comportamento processuale del VI. Si duole della ritenuta recidiva, pur a fronte della facoltatività della stessa, senza che sia resa una motivazione sul punto.
2.8. Con ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova con le medesime argomentazioni esposte con riguardo ai superiori motivi. In particolare, quanto al travisamento della prova, esso è dedotto con riferimento a pag. 17 della motivazione della sentenza, rilevando come non risulti accertato che l’imputato si sia recato quella mattina in azienda, men che meno l’ora del suo arrivo e del suo allontanamento. Si duole della sopravvalutazione della constatazione del taglio recente delle sbarre e del rafforzamento del tetto, circostanze ritenute tratte dalle informazioni predibattimentali qualificate in ricorso come inesistenti o inutilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. 3 pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 - 05, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr. anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).
1.2. Inoltre, poiché la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).
1.3. Deve ribadirsi, poi, che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto 4 costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).
1.4. Ulteriormente si deve rilevare che, in caso di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, il giudice dell’appello è tenuto a confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 – 01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083 – 01;). Il contenuto dell’obbligo di motivazione rafforzata viene, d’altro canto, a modellarsi sul contenuto e lo spessore della motivazione della sentenza di assoluzione, nel senso che ne sarà richiesto l’adempimento in maniera meno stringente e rigorosa, laddove il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S. Rv. 284472 – 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino e altri, Rv. 269595 – 01). 2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è in parte generico e aspecifico, nella misura in cui non opera un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e in parte manifestamente infondato. In particolare, poi, deve rilevarsi come il principio dell' “al di là di ogni ragionevole dubbio”, introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa ricostruzione (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 – 01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 – 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 – 01). Inoltre, il profilo di censura risulta manifestamente infondato laddove il ricorrente si duole della mancata individuazione, nella ricostruzione effettuata,degli esecutori materiali del reato. Al riguardo, invero, costituisce orientamento consolidato di legittimità quello secondo cui l'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nel reato non postula l'individuazione dell'autore materiale della condotta tipica, né che sia possibile individuare lo specifico contributo recato da ciascuno, purché sia data indicazione, con adeguata e logica 5 motivazione, delle prove sulle quali il giudice ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dell'agente alla realizzazione del reato (Sez. 1, n. 37855 del 14/06/2024, Calero, Rv. 287069 – 01; Sez. 5, n. 43781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775 – 01; Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628 – 01; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177 – 01).
2.1. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico, afferendo entrambi ad assunta inosservanza di norme processuali con riferimento alle dichiarazioni predibattimentali acquisite agli atti. In disparte il profilo di inosservanza di legge, che non risulta deducibile con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. (per tutte, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 04), entrambi i motivi sono privi di specificità, in quanto non deducono la decisività dell’elemento probatorio in forza della cd. prova di resistenza (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 – 01; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 – 01). Di contro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la ricostruzione del fatto, la individuazione del VI ed il ruolo concorsuale assunto dall’imputato prescindono dalle s.i.t. su cui si appuntano le censure portate nei due motivi di ricorso (vds. pag. 11 della sentenza), avendo la Corte territoriale fondato il ragionamento probatorio su elementi tratti da atti irripetibili acquisiti al fascicolo, quali il rinvenimento del mezzo, sottratto in esito alla rapina, nella proprietà del VI, alla individuazione della quale immediatamente gli operanti giungevano sulla base del gps installato sul predetto mezzo;
il rinvenimento, nella abitazione in uso esclusivo al VI, di giubbotti antiproiettili e tute blu corrispondenti a quelli utilizzati dai rapinatori, nonché di una carabina ad aria compressa e guanti (vds. anche pagg. 4 e 13 della sentenza citata). E con tali specifici elementi, posti a fondamento del giudizio di colpevolezza in assenza di violazione di legge od illogicità, il ricorso non si confronta adeguatamente.
2.2. Il quarto motivo è in parte aspecifico e comunque infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice d'appello che revoca l'ordinanza con cui ha disposto la rinnovazione istruttoria non è tenuto a indicare le ragioni per le quali reputa insussistente l'assoluta necessità della rinnovazione a suo tempo ritenuta, essendogli comunque consentito di esporre direttamente tali ragioni in sentenza (Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054 – 01). Orbene, sulla non necessità della rinnovazione istruttoria la Corte territoriale ha reso motivazione congrua e priva di aporie logiche, dando rilievo ad un duplice ordine di ragioni: da un lato, ha rilevato, invero, che le dichiarazioni dei testi di p.g. non sono state valutate dal primo giudice e, dall’altro, ha osservato come le stesse fossero meramente ricognitive ed esplicative di quanto già emergente dagli atti irripetibili acquisiti dal fascicolo per il dibattimento (vds. pag. 11 della sentenza impugnata). Sul punto, dunque il motivo di ricorso si profila come generico, limitandosi a dedurre che le dichiarazioni dei testi di p.g. sarebbero state, invece, valutate dal primo giudice, e non confrontandosi neppure con la seconda, assorbente, considerazione operata dai giudici di appello. La decisione risulta avere fatto vieppiù corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione dibattimentale in appello, secondo la quale il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 – 01; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886 – 01). D’altro canto, la motivazione approntata risulta rafforzata, essendosi la Corte territoriale confrontata compiutamente con le argomentazioni del primo giudice, e dimostrando l'insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, ha dato ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o non valutati e messo in luce i profili di contraddittorietà dell’apparato motivazionale della sentenza di primo grado (pagg 11 e 17-18 della sentenza impugnata). 2.3. Anche il quinto motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e finisce per proporre una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede. Come anche sopra esposto, nel ragionamento probatorio della Corte di appello hanno assunto rilievo elementi di ordine fattuale e logico tratti dagli atti irripetibili di p.g. acquisiti, da quanto ricaduto sotto la percezione dei testi di p.g., nonché da quanto anche risultante, per ciò che attiene alle modifiche dei luoghi eseguite al fine di consentire l’accesso e il ricovero del rimorchio sottratto, dalla documentazione fotografica in atti (vds. pagg. 17 e 18 della sentenza). Le considerazioni esposte ai paragrafi precedenti in punto di contributo concorsuale alla rapina, esimono vieppiù dall’esaminare le censure, formulate sotto il profilo della inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 378 e 379 cod. pen., rispetto alle quali difetta qualsiasi argomentazione in fatto. Sul punto la Corte territoriale ha reso motivazione non meramente apparente, bensì logica, ancorata agli elementi accertati ed alle circostanze in fatto emerse, ritenendo non congruente con lo stato dei luoghi (modificato prima della rapina) e con il rinvenimento (in pari data della rapina) del rimorchio e dei giubbotti antiproiettile che il VI sia rimasto estraneo al delitto di rapina e solo successivamente abbia acquistato o ricevuto la merce proveniente dal reato (pag. 18 della sentenza impugnata). Risulta, invece, manifestamente infondato il motivo, nella parte in cui deduce il vizio di cui all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 114 cod. pen. 7 Al riguardo, si rileva che non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla mancata concessione della attenuante in parola, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, come in ipotesi in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176 – 01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340 – 01).
2.4. Il sesto motivo risulta non consentito, per quanto esposto al paragrafo 1.3., nella parte in cui deduce il vizio di cui all’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 6 CEDU e 111 Cost. Per il resto, il motivo risulta manifestamente infondato. Nella specie, non solo nel capo di imputazione non viene enucleata una specifica condotta materiale ascrivibile al VI, ma, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, neppure può ritenersi sussistere alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia stato riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825 – 01).
2.5. Il settimo motivo è in parte aspecifico e in parte infondato: in particolare, quanto al profilo di censura in punto di attenuanti generiche, il motivo risulta aspecifico nella misura in cui la richiesta di un loro riconoscimento non risulta dalle conclusioni rassegnate innanzi alla Corte di appello, né il ricorrente allega di averla in altro modo formulata. Il motivo risulta vieppiù infondato nella parte in cui deduce erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen.: invero, nella specie la Corte di appello ha determinato la pena nel minimo edittale vigente al tempo, ritenendo la pena “in conformità ai criteri di cui all’art 133 cp”, così adempiendo all’obbligo di valutazione e motivazione (tra le varie, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464 – 01). Con riferimento al riconoscimento della recidiva, poi, la Corte territoriale ha ritenuto che il reato sub iudice si ponesse “in piena continuità coi pregressi reati”: si tratta di motivazione, non meramente apparente né affetta da illogicità manifesta, con cui i giudici di appello, per quanto succintamente, hanno dato conto dell’apprezzamento operato in termini di giudizio di pericolosità del reo e di maggiore riprovevolezza della condotta. D’altro canto, il motivo si profila sul punto come affetto da genericità e carente del carattere della autosufficienza, nella misura in cui si limita ad opporre, alla valutazione operata, un generico riferimento a precedenti penali “risalenti e non particolarmente significativi”, senza effettuare alcuna specifica allegazione. 8 2.6. L’ottavo motivo risulta aspecifico e versato in fatto. Il motivo risulta vieppiù sfornito della cd. prova di resistenza, non indicando le ragioni per cui l'elemento che si assume travisato comprometterebbe, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652 – 01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162 – 01). Essendo peraltro reiterate argomentazioni e deduzioni già sviluppate nei precedenti motivi, si deve fare rinvio, in risposta ad esse, alle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi. Peraltro, laddove il ricorrente deduce il travisamento della prova in relazione all’orario di arrivo in azienda del VI ovvero la sopravvalutazione della constatazione del taglio recente delle sbarre e del rafforzamento del tetto, il motivo non si confronta con il ragionamento probatorio operato dalla Corte di appello (che fonda su quanto direttamente osservato dagli agenti di p.g.) e finisce per proporre meramente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
2.7. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversa ed ulteriore deduzione ed argomentazione difensiva. 3. Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 10/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9