CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/07/2023, n. 32401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32401 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR DI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. RIESAME di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 32401 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza dell'8 marzo 2023, pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del Riesame, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO AI, ha applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo a) e al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo b). I reati contestati riguardano la coltivazione, in concorso con altri soggetti, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e il contestuale furto di acqua, utilizzata a scopo di irrigazione dei campi coltivati a canapa, attraverso la manomissione, con rimozione dei sigilli, del contatore di allaccio alla rete idrica. 1.1.11 G.I.P. aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza solo in ordine al reato di cui al capo a) ed aveva rigettato, comunque, la richiesta di misura cautelare, rilevando che, stante la risalenza dei fatti ad oltre quattro mesi, non potevano ravvisarsi esigenze cautelari. 1.2. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati contestati e la sussistenza delle esigenze cautelari, valutando che tali esigenze potessero essere salvaguardate, non già con la misura di massimo rigore richiesta, bensì con la misura degirarresti domiciliari. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e del requisito della attualità del pericolo di recidiva. Il difensore lamenta che il Tribunale, nel ritenere che il periodo di quattro mesi (oggi sei mesi) dall'accertamento dei fatti non fosse apprezzabile al fine di escludere il pericolo di reiterazione di reati da parte di AI, non avrebbe tenuto conto che tale pericolo è configurabile solo nel caso in cui sia prevedibile in termini di certezza o di alta probabilità che all'indagato si presenti una effettiva occasione per compiere ulteriori delitto;
che AI aveva riportato una sola precedente 2 condanna, risalente a 10 anni or sono e aspecifica;
che da nessun atto di indagine era emerso l'inserimento di AI nel circuito criminale legato al traffico degli stupefacenti o più in generale in un circuito delinquenziale;
che AI lavorava a tempo pieno alle dipendenze di una società come conducente dei mezzi di raccolta dei rifiuti e svolgeva anche attività per conto di una società che si occupa di allevamento di bovini. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore riprende gli stessi argomenti già dedotti con il primo motivo e rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove definisce l'attività illecita del ricorrente come programmata e, quindi, indicativa di spiccata pericolosità sociale, sarebbe illogica e apodittica. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 14 della Cedu e degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in una evidente disparità di trattamento della posizione di AI rispetto a quella dei coindagati OC e Multinu, ai quali era stata applicata la misura non custodiale del divieto di dimora, senza che sussistessero ragioni per differenziare la loro posizione. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. lI ricorso deve essere rigettato. 2. Il Tribunale ha valutato che il decorso di un tempo di circa quattro mesi dall'accertamento del fatto alla richiesta di misura cautelare non integri un tempo silente apprezzabile, tale cioè da far presumere una presa di distanza dell' indagato dalla scelta criminale dimostrata con la consumazione del reato. I giudici hanno rilevato che plurimi elementi fattuali escludevano il carattere episodico e occasionale del delitto, consistito in una attività di coltivazione protrattasi per diversi mesi con cura quotidiana delle piante, ripartizione di ruoli e produzione di una ingente quantità di sostanza stupefacente da immettere nel mercato. Sotto il profilo della scelta della misura, hanno osservato che il ruolo di AI, già gravato da precedente specifico, era di maggiore rilievo rispetto a quello degli altri coindagati e che egli aveva dimostrato particolare callidità, sia nel creare una apparenza di legalità all'attività di coltivazione, facendola apparire come cannabis light, sia nell'avvalersi di acqua per la irrigazione 3 sottratta al consorzio mediante la manomissione dei sigilli del contatore. Né poteva avere rilievo la disponibilità di attività lavorativa, in quanto non aveva impedito la ricerca di altri guadagni illeciti. 3.1 primi due motivi, attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari, sono infondati. La concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di reati analoghi e la inidoneità di misure meno afflittive alla salvaguardia delle esigenze cautelari è stata ritenuta dal Tribunale attraverso la valutazione delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato. La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, come sostiene il ricorrente, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242). Il percorso argomentativo del Tribunale è coerente con i dati di fatto riportati e altresì logico nelle inferenze tratte da tali dati in ordine alla gravità dei reati ed alla personalità dell'indagato. Il Tribunale ha dato atto del principio per cui "in tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377): in tale senso l'indicazione della irrilevanza del tempo trascorso, pari a soli quattro mesi, anche in ragione delle modalità organizzative dell' attività, appare ragionevole. La valorizzazione da 4 parte dei giudici delle concrete modalità con cui l'attività illecita è stata realizzata, lungi da essere apodittica, come sostenuto nel ricorso, è stata ancorata a circostanze concrete (vastità della coltivazione con ricavo di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, modalità fraudolente consistite nel creare un'apparenza di coltivazione legale e nell'abusivo allaccio alla rete idrica). Infine anche la disponibilità, in capo all'indagato, di una lecita attività lavorativa, addotta nel ricorso come elemento che avrebbe dovuto indurre i Tribunale a negare il pericolo di reiterazione, è stata presa in considerazione e, con motivazione non irragionevole, ritenuta irrilevante. 4. Anche il terzo motivo, attinente al differente trattamento cautelare dei coindagati, è infondato. E' principio consolidato quello per cui in materia cautelare la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma, dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contribuito materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal ché del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258; sez 6 n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv 271056 in motivazione). 5. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Deciso il 22 giugno 2023 Il Co L7-stensore
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 32401 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza dell'8 marzo 2023, pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del Riesame, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di IO AI, ha applicato allo stesso la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo a) e al reato di cui agli artt. 61 n. 2, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo b). I reati contestati riguardano la coltivazione, in concorso con altri soggetti, di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e il contestuale furto di acqua, utilizzata a scopo di irrigazione dei campi coltivati a canapa, attraverso la manomissione, con rimozione dei sigilli, del contatore di allaccio alla rete idrica. 1.1.11 G.I.P. aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza solo in ordine al reato di cui al capo a) ed aveva rigettato, comunque, la richiesta di misura cautelare, rilevando che, stante la risalenza dei fatti ad oltre quattro mesi, non potevano ravvisarsi esigenze cautelari. 1.2. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ad entrambi i reati contestati e la sussistenza delle esigenze cautelari, valutando che tali esigenze potessero essere salvaguardate, non già con la misura di massimo rigore richiesta, bensì con la misura degirarresti domiciliari. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. 2.1.Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e del requisito della attualità del pericolo di recidiva. Il difensore lamenta che il Tribunale, nel ritenere che il periodo di quattro mesi (oggi sei mesi) dall'accertamento dei fatti non fosse apprezzabile al fine di escludere il pericolo di reiterazione di reati da parte di AI, non avrebbe tenuto conto che tale pericolo è configurabile solo nel caso in cui sia prevedibile in termini di certezza o di alta probabilità che all'indagato si presenti una effettiva occasione per compiere ulteriori delitto;
che AI aveva riportato una sola precedente 2 condanna, risalente a 10 anni or sono e aspecifica;
che da nessun atto di indagine era emerso l'inserimento di AI nel circuito criminale legato al traffico degli stupefacenti o più in generale in un circuito delinquenziale;
che AI lavorava a tempo pieno alle dipendenze di una società come conducente dei mezzi di raccolta dei rifiuti e svolgeva anche attività per conto di una società che si occupa di allevamento di bovini. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore riprende gli stessi argomenti già dedotti con il primo motivo e rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove definisce l'attività illecita del ricorrente come programmata e, quindi, indicativa di spiccata pericolosità sociale, sarebbe illogica e apodittica. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 14 della Cedu e degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in una evidente disparità di trattamento della posizione di AI rispetto a quella dei coindagati OC e Multinu, ai quali era stata applicata la misura non custodiale del divieto di dimora, senza che sussistessero ragioni per differenziare la loro posizione. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto Lidia Giorgio, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. lI ricorso deve essere rigettato. 2. Il Tribunale ha valutato che il decorso di un tempo di circa quattro mesi dall'accertamento del fatto alla richiesta di misura cautelare non integri un tempo silente apprezzabile, tale cioè da far presumere una presa di distanza dell' indagato dalla scelta criminale dimostrata con la consumazione del reato. I giudici hanno rilevato che plurimi elementi fattuali escludevano il carattere episodico e occasionale del delitto, consistito in una attività di coltivazione protrattasi per diversi mesi con cura quotidiana delle piante, ripartizione di ruoli e produzione di una ingente quantità di sostanza stupefacente da immettere nel mercato. Sotto il profilo della scelta della misura, hanno osservato che il ruolo di AI, già gravato da precedente specifico, era di maggiore rilievo rispetto a quello degli altri coindagati e che egli aveva dimostrato particolare callidità, sia nel creare una apparenza di legalità all'attività di coltivazione, facendola apparire come cannabis light, sia nell'avvalersi di acqua per la irrigazione 3 sottratta al consorzio mediante la manomissione dei sigilli del contatore. Né poteva avere rilievo la disponibilità di attività lavorativa, in quanto non aveva impedito la ricerca di altri guadagni illeciti. 3.1 primi due motivi, attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari, sono infondati. La concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione di reati analoghi e la inidoneità di misure meno afflittive alla salvaguardia delle esigenze cautelari è stata ritenuta dal Tribunale attraverso la valutazione delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato. La motivazione adottata è in linea con i principi del diritto vivente, ovvero con l'interpretazione elaborata da questa Corte dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, secondo la quale il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa essere formulata una prognosi di ricaduta nel reato fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, come sostiene il ricorrente, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), bensì una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242). Il percorso argomentativo del Tribunale è coerente con i dati di fatto riportati e altresì logico nelle inferenze tratte da tali dati in ordine alla gravità dei reati ed alla personalità dell'indagato. Il Tribunale ha dato atto del principio per cui "in tema di misure cautelari, il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, Sentenza n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377): in tale senso l'indicazione della irrilevanza del tempo trascorso, pari a soli quattro mesi, anche in ragione delle modalità organizzative dell' attività, appare ragionevole. La valorizzazione da 4 parte dei giudici delle concrete modalità con cui l'attività illecita è stata realizzata, lungi da essere apodittica, come sostenuto nel ricorso, è stata ancorata a circostanze concrete (vastità della coltivazione con ricavo di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, modalità fraudolente consistite nel creare un'apparenza di coltivazione legale e nell'abusivo allaccio alla rete idrica). Infine anche la disponibilità, in capo all'indagato, di una lecita attività lavorativa, addotta nel ricorso come elemento che avrebbe dovuto indurre i Tribunale a negare il pericolo di reiterazione, è stata presa in considerazione e, con motivazione non irragionevole, ritenuta irrilevante. 4. Anche il terzo motivo, attinente al differente trattamento cautelare dei coindagati, è infondato. E' principio consolidato quello per cui in materia cautelare la posizione processuale di ciascuno dei coindagati o coimputati è autonoma, dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella di cui alla lett. c) di tale norma, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contribuito materiale e/o morale assicurato da ciascuno dei correi alla realizzazione dell'illecito, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, di tal ché del tutto giustificata può essere l'adozione di regimi difformi, pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258; sez 6 n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv 271056 in motivazione). 5. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Deciso il 22 giugno 2023 Il Co L7-stensore