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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n° 300/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 300/25 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 [...]
, c.f. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Messina, Via G. La Farina 62, presso lo studio dell'avv. IO Caruso (c.f.
), che lo rappresenta e difende, fax 090/694597, pec avv. C.F._2 [...]
-Appellante Email_1
CONTRO
con sede in Messina via d'Anfuso pa. 42 int. Controparte_2
331, contumace –Appellato
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 1477 pubblicata in data 28 maggio 2025
CONCLUSIONI
Munafò: in riforma della sentenza impugnata a) dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle della ditta individuale “ , in qualità di Controparte_2
“installatore impianti termoidraulici ed elettrici” (sesto livello CCNL) dal
02/07/2015 (anche se il rapporto è stato formalizzato a decorrere dal 24/07/2017) al 30/09/2017, data delle dimissioni per giusta causa;
b) dichiarare che il ricorrente, durante il rapporto, ha lavorato con le predette mansioni dalle ore 7,00 alle ore
16,00, con una pausa pranzo di un'ora, orario che, a seconda delle esigenze di la- voro, poteva prolungarsi sino alle ore 20,00, per sei giorni la settimana, per un am- montare complessivo di circa 48/50 ore settimanali, ha percepito una retribuzione pari ad € 200,00 a settimana, senza usufruire delle ferie (ad eccezione delle giornate del 14 e 15 agosto), dei permessi retribuiti e delle festività, delle mensilità supple- mentari e relativi ratei, non ha percepito le mensilità supplementari (tredicesima) nè i ratei relativi, né il tfr, l'indennità sostitutiva del preavviso, del compenso per n° 300/25 R.G.L.
lavoro straordinario di almeno un'ora al giorno;
c) riconoscere che il ricorrente, sulla scorta del CCNL di categoria, ha diritto alle somme accertate dal nominato CTU, o a quelle maggiori o minori che risulteranno dovute per gli stessi emolumenti, oltre interessi e rivalutazione;
d) conseguentemente condannare la ditta al pagamento dei superiori importi, o di quelli maggiori o minori che dovessero risultare dovuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, premesso di avere lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale Idroclim di NT IO dal 2 luglio
2015 al 30 settembre 2017 (in nero fino al 24 luglio 2015) con mansioni di instal- latore di impianti termoidraulici ed elettrici VI livello del CCNL applicabile, rego- larizzato come lavoratore a tempo parziale, lamentava l'insufficienza della retribu- zione percepita, pari a 200 euro la settimana, a fronte dell'orario di lavoro a tempo pieno osservato e dello straordinario continuativo prestato, nonché il mancato go- dimento di gran parte delle ferie dovute, delle festività e dei permessi retribuiti, e il mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di mancato preavviso, che rivendicava dovuta per essersi dimesso proprio a causa dei gravi inadempimenti descritti. Chiedeva dunque la condanna del al pagamento di quanto dovuto per detti titoli, da lui calcolato in CP_2
43.658,00 euro complessivi.
Contumace il convenuto, deserto l'interrogatorio formale, esaminati testimoni ed eseguita consulenza contabile, con sentenza n° 1477 depositata in data 28 maggio
2025 il giudice di primo grado ha accolto soltanto le domande di differenze retri- butive rispetto all'orario ordinario a tempo pieno, tredicesima mensilità e tfr, per un importo complessivo di soli 5.332,61 euro, condannando l'impresa a rimborsare al ricorrente solo un quarto delle spese di lite. ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 giugno 2025. Pt_1
Nella contumacia di depositate note di tratta- Controparte_2 zione scritta entro il 7 ottobre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di primo grado è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con consegna a familiare convivente (moglie) in data 20 marzo 2019. Il provvedimento con il quale era stato ammesso l'interrogatorio formale del risulta poi notifi- CP_2 cato, sempre alla moglie convivente, in data 19 marzo 2021.
In secondo grado la notifica è invece avvenuta presso l'indirizzo pec
[...] in data 3 luglio 2025 e dunque tempestivamente rispetto alla prima Email_2 udienza fissata per il 7 ottobre 2025.
1- Il tribunale ha ritenuto dimostrato solo l'espletamento delle mansioni per l'ora- rio contrattuale ordinario, per il quale opera una presunzione a favore del lavoratore. n° 300/25 R.G.L.
Ha tuttavia escluso dal novero di tali voci sia il diritto all'indennità di mancato preavviso perché, pur riconoscendo un parziale inadempimento datoriale, non vi sarebbe la prova che le dimissioni fossero state notificate al datore di lavoro, sia la quattordicesima, non prevista dal CCNL.
Per le voci non coperte dalla presunzione, il tribunale ha valutato insufficienti le deposizioni, osservando che:
- ha riferito solo sul periodo luglio 2015 – maggio 2017; Tes_1
- il teste, in quanto in quanto parte di un contenzioso con , procugino del CP_2
e cognato di gode di scemata attendibilità; CP_2 Pt_1
- non ha saputo indicare quando e per quanto tempo avesse lavorato per Tes_2
, riferendo di essere stato collega del "per un breve periodo", smen- CP_2 Pt_1 tendo comunque che lo straordinario fosse continuativo riferendo che "a volte l'o- rario di lavoro si protraeva fino a tardi… forse una volta anche fino alle 20".
In tale situazione, il Giudice ha ritenuto che la mancata presentazione del conve- nuto all'interrogatorio formale non possa essere valutata in senso con- CP_2 fessorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
2.1- Con il primo motivo di appello il contesta la valutazione dell'esito Pt_1 dell'istruzione contenuta nella sentenza impugnata. Censura la valutazione parcel- lizzata delle fonti di prova che, peraltro, anche singolarmente prese, avrebbero una valenza superiore a quella assegnata dal Giudice a quo.
Questo motivo si risolve tuttavia in una mera petizione di principio se non letto in una con il secondo motivo attraverso il quale il entra nel merito delle de- Pt_1 posizioni dei testimoni. In particolare egli argomenta che:
- nessuna fonte normativa impone di ritenere scarsamente attendibile la deposi- zione che provenga da un parente o affine, specie quando, come l' il Tes_1 vincolo sussista con ambo le parti in causa;
- non è automatica nemmeno la valutazione di inattendibilità di un testimone che abbia in corso una causa contro una delle parti, specie ove non sia appurato che il contenzioso conduca a conflitti di interesse;
- nessun elemento è emerso che revochi in dubbio l'attendibilità del teste Tes_2 la cui deposizione, sebbene relativa a un periodo limitato, costituisce riscontro di quella di Tes_1
- si era dunque formato il principio di prova che consentiva di dare per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale andato deserto.
2.2- Ha ragione il ricorrente a negare che la condizione di parentela/affinità renda automaticamente inattendibile il testimone Il coinvolgimento emotivo Tes_1 può essere rilevante sotto il diverso aspetto della necessità di una congrua verifica Cont del contenuto della deposizione. Analogamente, la pendenza di contenzioso fra quaviva e non comporta necessariamente un conflitto di interessi, che CP_2 n° 300/25 R.G.L.
quest'ultimo, rimanendo contumace, non ha cercato nemmeno di provare.
La deposizione copre quasi interamente il periodo lavorativo dedotto Tes_1 in giudizio, restandone fuori solo i mesi da giugno a settembre 2017, e trova parziale riscontro in quella di . Quest'ultimo, totalmente indifferente, ha riferito di Tes_2 avere lavorato per per un periodo breve, che non ha saputo quantificare né CP_2 collocare nel tempo, ma per quel breve periodo ha confermato l'articolazione oraria.
Tale assetto probatorio consente di rivalutare la mancata risposta all'interrogatorio formale, ma l'operazione va eseguita argomento per argomento in base alle risul- tanze complessive del giudizio.
3- L'appellante introduce nel secondo motivo una prima questione concreta, che riguarda ferie e permessi non goduti. Sul punto ha risposto solo il teste Tes_1 che ha detto testualmente che il "aveva liberi solo i festivi" e "il 14 e 15 Pt_1 agosto" di ogni anno, precisando di saperlo in quanto anch'egli dipendente dell'im- presa.
Il tribunale ha ritenuto, con giurisprudenza costante (citando in particolare Cass. sez. lav. 15828/2024), che l'onere di provare lo svolgimento della prestazione nei giorni destinati a ferie e permessi gravi sul lavoratore, e sul punto questa Corte non può che concordare. La deposizione del non ha trovato però alcuna smen- Pt_1 tita in altri atti istruttori, tale non potendo essere considerato l'estratto conto previ- denziale in cui si attesta la regolarizzazione del rapporto solo per periodi limitati perché in questa sede si discetta proprio di un rapporto in gran parte in nero. Esiste dunque lo spazio per ritenere che la mancata risposta all'interrogatorio formale renda incontestato che l'appellante "non usufruiva di alcun periodo di ferie ad ecce- zione delle giornate del 14 e 15 agosto di ogni anno" come testualmente al punto 3 del capitolato deferito. Per gli stessi motivi va ritenuto non contestato che il rap- porto si sia svolto ininterrottamente per l'intero periodo indicato in ricorso, come da punto 1 del capitolato.
Spetta dunque al l'indennità sostitutiva di ferie e permessi, che il consu- Pt_1 lente ha quantificato in relazione in 2.852,12 euro.
4.1- Con il terzo motivo il censura la decisione in punto di indennità di Pt_1 mancato preavviso, evidenziando che, se è vero che non vi è prova della consegna della lettera di dimissioni, è invece dimostrata la consegna via pec di una lettera del di lui difensore nella quale si faceva espresso riferimento al fatto che egli fosse
"stato costretto a dimettersi a detta data" (cioè al 30 settembre 2017) "per l'inottem- peranza… agli obblighi nascenti… dall'intercorso rapporto di lavoro".
Il evidenzia ancora che la risoluzione del rapporto al 30 settembre 2017 Pt_1
è attestata indirettamente dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, e in par- ticolare al primo quesito ("il ricorrente ha prestato attività lavorativa… dal
02/07/2015 al 30/09/2017") e, non essendo stata nemmeno ventilata l'esistenza di n° 300/25 R.G.L.
una diversa causa di recesso, si deve ritenere che questa andasse per l'appunto indi- viduata nelle dimissioni per giusta causa.
L'appellante argomenta a questo punto che l'inadempimento è stato comunque provato, persino ove lo si ritenga limitato alla misura individuata nella sentenza impugnata.
4.2- Che il rapporto sia terminato per dimissioni è incontestabile, e le dimissioni pacificamente determinano la chiusura del rapporto di lavoro a prescindere dall'a- desione del datore di lavoro. Il tribunale bene ha tuttavia segnalato che si tratta di un atto di natura recettizia. L'art. 191 del CCNL applicabile (all. 03 al ricorso art. 414 c.p.c.) prevede che "il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di dimissioni". Nel caso di specie il Munafò nem- meno contesta l'insussistenza di prova che la lettera di dimissioni datata 30 settem- bre 2017 (all. 02) sia stata consegnata al datore di lavoro. A ciò si aggiunga che il lavoratore in detta lettera si contraddice con quanto denunciato all'ispettorato del lavoro (richiesta di intervento, all. 06) in cui egli indica il 29 settembre 2017 come data in cui avrebbe presentato dimissioni telematiche tramite patronato, dimissioni neanche queste prodotte. Il primo atto con il quale è stata certamente in- CP_2 formata delle dimissioni è pertanto la citata pec (all. 05), che risale tuttavia a quasi un anno dopo (21 settembre 2018).
Sulle modalità delle dimissioni non emergono altri elementi dalle prove per testi e pertanto non vi sono le condizioni per ritenere come ammesso il fatto ai sensi dell'art. 232 c.p.c., e ciò a fortiori considerando che la prova per interpello nem- meno sfiorava l'argomento della comunicazione delle dimissioni.
Il motivo è dunque infondato.
5.1- Il quarto motivo riguarda il lavoro straordinario. Il sostiene che ambo Pt_1
i testimoni abbiano quantomeno asseverato lo straordinario continuativo rispon- dendo positivamente alla domanda "il ricorrente svolgeva la detta attività dalle ore
7,00 alle ore 16,00, con una pausa pranzo di un'ora, orario che, a seconda delle Cont esigenze di lavoro, poteva prolungarsi anche sino alle ore 20,00", sebbene solo quaviva quasi per tutta la durata del rapporto e il per un periodo limitato. Tes_2
Ne discenderebbe, secondo Munafò, che andrebbero accolte quantomeno le pretese relative ad un orario ordinario di 48 ore settimanali (otto ore per sei giorni lavora- tivi), considerando che tali dati consentirebbero di considerare per ammessa la cir- costanza 2) della prova per interpello ("il ricorrente svolgeva la detta attività dalle ore 7,00 alle ore 16,00, con una pausa pranzo di un'ora, orario che, a seconda delle esigenze di lavoro, poteva prolungarsi anche sino alle ore 20,00").
5.2- Nell'insieme, sull'orario ordinario osservato di otto ore giornaliere si ha una conferma sufficientemente puntuale per un periodo quasi coincidente con quello n° 300/25 R.G.L.
oggetto di giudizio, e addirittura ben solido per un breve periodo anche se non pre- cisamente collocabile nel tempo. Altrettanto non può dirsi per l'eventuale straordi- nario saltuario, che non può essere provato in termini approssimativi quali quelli confermati (solo parzialmente) dai testimoni. Il problema è tuttavia un altro. Il Mu- nafò si è ben guardato dal chiarire nei propri scritti difensivi se l'orario venisse os- servato per cinque o sei giorni la settimana. Nella richiesta di intervento a sua firma inoltrata all'ispettorato del lavoro con data 29 settembre 2017, egli affermava tutta- via di lavorare per cinque giorni la settimana, lamentando semmai che le otto ore giornaliere venissero talvolta sforate.
Ciò significa che, anche dando per ammessa la circostanza dell'orario ordinario come rubricata nel capitolato, il ha provato di avere svolto 40 ore settima- Pt_1 nali, cioè l'orario ordinario previsto dall'art. 83 del CCNL in atti.
Anche questo motivo è dunque infondato.
6- Col quinto motivo sostiene che l'importo delle tredicesime mensilità Pt_1 andrebbe ricalcolato in 5.376,81 euro, come indicato dal consulente del tribunale.
Il tribunale ha di contro liquidato soltanto 1.183,37 euro. La relazione di consulenza individua in effetti l'importo maggiore segnalato dal Pt_1
Il diverso importo in sentenza è motivato dalla circostanza che il tribunale ha cal- colato il credito considerando soltanto i periodi regolarizzati mentre, come visto supra sub 3), si può ritenere di contro accertato che il rapporto sia stato ininterrotto dal 2 luglio 2015 al 30 settembre 2017.
Il motivo è dunque fondato e al spetta la maggior somma invocata. Pt_1
7- Implicito nell'impianto dell'atto di appello è che il riproporzionamento alla du- rata ultrabiennale del rapporto vada esteso anche alle differenze retributive sull'o- rario ordinario, oggetto di specifica domanda nelle conclusioni dell'atto di appello.
Il consulente ha calcolato un credito di 7.147,28 euro, nettamente superiore a quella liquidata in sentenza pari a 3.092,90 euro (5.332,61 - 1.183,37 - 1.056,34). Altret- tanto deve dirsi per il tfr, che il consulente ha calcolato in 2.618,12 euro in luogo dei 1.056,34 liquidati dal tribunale.
7- L'ultimo motivo riguarda il governo delle spese di lite. Aldilà delle conse- guenze dell'accoglimento degli altri motivi, il argomenta che: Pt_1
- la contumacia non giustifica la compensazione nemmeno parziale;
- persino ove si consideri corretta la condanna a soli 5.332,51 euro, il valore del decisum rientrerebbe nel terzo scaglione e l'importo delle spese liquidato dal tribu- nale violerebbe la tariffa.
6.2- Il tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione la contumacia ai fini del governo delle spese, ma ha giustamente proporzionato la condanna all'importo ri- conosciuto, dovendosi considerare il soccombente rispetto alle somme in- Pt_1 vocate cui non ha dimostrato di avere diritto. A fronte di una richiesta di 43.658,00 n° 300/25 R.G.L.
euro riscontrata in una condanna pari a circa un ottavo, la compensazione per tre quarti è tutt'altro che severa. Applicando tale frazione di compensazione, l'importo di 674,00 euro liquidato come spese di lite corrisponde esattamente a un quarto dei minimi tariffari (2.695,00 euro) del terzo scaglione, che il tribunale ha motivata- mente applicato per la semplicità della controversia.
Problema diverso è quello di rideterminare l'onere alla luce del parziale accogli- mento dell'appello. Il ha diritto, in luogo dei 5.332,61 riconosciuti in sen- Pt_1 tenza, a 7.147,28 euro per differenze sulla retribuzione ordinaria, 2.852,12 euro per indennità sostitutiva di ferie e permessi, 5.376,81 per mensilità aggiuntive e
2.618,12 per tfr, e dunque a complessivi 17.994,33 euro sui quali gravano interessi e rivalutazione dalle singole scadenze.
La differenza fra il chiesto e il pronunciato è a questo punto assai meno abissale e giustifica la riduzione della frazione di compensazione da tre quarti a un mezzo.
Il valore del decisum rientra comunque nel terzo scaglione e in questo grado, es- sendosi la causa decisa in unica udienza, non va liquidata la fase istruttoria.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 giugno 2025 da
[...]
contro avverso la sentenza del Giudice Pt_1 Controparte_2 del lavoro di Messina n° 1477 pubblicata in data 28 maggio 2025, in parziali acco- glimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina il credito del in 17.994,33 euro oltre interessi e rivalutazione Pt_1 dal dovuto e condanna l'appellato a rimborsare all'appellante metà delle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 2.695,00 euro e quanto all'appello in 1.984,00 euro, compensando le restanti frazioni.
Messina 8 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 7 ottobre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 300/25 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 [...]
, c.f. elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Messina, Via G. La Farina 62, presso lo studio dell'avv. IO Caruso (c.f.
), che lo rappresenta e difende, fax 090/694597, pec avv. C.F._2 [...]
-Appellante Email_1
CONTRO
con sede in Messina via d'Anfuso pa. 42 int. Controparte_2
331, contumace –Appellato
OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 1477 pubblicata in data 28 maggio 2025
CONCLUSIONI
Munafò: in riforma della sentenza impugnata a) dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle della ditta individuale “ , in qualità di Controparte_2
“installatore impianti termoidraulici ed elettrici” (sesto livello CCNL) dal
02/07/2015 (anche se il rapporto è stato formalizzato a decorrere dal 24/07/2017) al 30/09/2017, data delle dimissioni per giusta causa;
b) dichiarare che il ricorrente, durante il rapporto, ha lavorato con le predette mansioni dalle ore 7,00 alle ore
16,00, con una pausa pranzo di un'ora, orario che, a seconda delle esigenze di la- voro, poteva prolungarsi sino alle ore 20,00, per sei giorni la settimana, per un am- montare complessivo di circa 48/50 ore settimanali, ha percepito una retribuzione pari ad € 200,00 a settimana, senza usufruire delle ferie (ad eccezione delle giornate del 14 e 15 agosto), dei permessi retribuiti e delle festività, delle mensilità supple- mentari e relativi ratei, non ha percepito le mensilità supplementari (tredicesima) nè i ratei relativi, né il tfr, l'indennità sostitutiva del preavviso, del compenso per n° 300/25 R.G.L.
lavoro straordinario di almeno un'ora al giorno;
c) riconoscere che il ricorrente, sulla scorta del CCNL di categoria, ha diritto alle somme accertate dal nominato CTU, o a quelle maggiori o minori che risulteranno dovute per gli stessi emolumenti, oltre interessi e rivalutazione;
d) conseguentemente condannare la ditta al pagamento dei superiori importi, o di quelli maggiori o minori che dovessero risultare dovuti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, premesso di avere lavorato alle dipendenze dell'impresa individuale Idroclim di NT IO dal 2 luglio
2015 al 30 settembre 2017 (in nero fino al 24 luglio 2015) con mansioni di instal- latore di impianti termoidraulici ed elettrici VI livello del CCNL applicabile, rego- larizzato come lavoratore a tempo parziale, lamentava l'insufficienza della retribu- zione percepita, pari a 200 euro la settimana, a fronte dell'orario di lavoro a tempo pieno osservato e dello straordinario continuativo prestato, nonché il mancato go- dimento di gran parte delle ferie dovute, delle festività e dei permessi retribuiti, e il mancato pagamento delle mensilità aggiuntive, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di mancato preavviso, che rivendicava dovuta per essersi dimesso proprio a causa dei gravi inadempimenti descritti. Chiedeva dunque la condanna del al pagamento di quanto dovuto per detti titoli, da lui calcolato in CP_2
43.658,00 euro complessivi.
Contumace il convenuto, deserto l'interrogatorio formale, esaminati testimoni ed eseguita consulenza contabile, con sentenza n° 1477 depositata in data 28 maggio
2025 il giudice di primo grado ha accolto soltanto le domande di differenze retri- butive rispetto all'orario ordinario a tempo pieno, tredicesima mensilità e tfr, per un importo complessivo di soli 5.332,61 euro, condannando l'impresa a rimborsare al ricorrente solo un quarto delle spese di lite. ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 giugno 2025. Pt_1
Nella contumacia di depositate note di tratta- Controparte_2 zione scritta entro il 7 ottobre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di primo grado è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con consegna a familiare convivente (moglie) in data 20 marzo 2019. Il provvedimento con il quale era stato ammesso l'interrogatorio formale del risulta poi notifi- CP_2 cato, sempre alla moglie convivente, in data 19 marzo 2021.
In secondo grado la notifica è invece avvenuta presso l'indirizzo pec
[...] in data 3 luglio 2025 e dunque tempestivamente rispetto alla prima Email_2 udienza fissata per il 7 ottobre 2025.
1- Il tribunale ha ritenuto dimostrato solo l'espletamento delle mansioni per l'ora- rio contrattuale ordinario, per il quale opera una presunzione a favore del lavoratore. n° 300/25 R.G.L.
Ha tuttavia escluso dal novero di tali voci sia il diritto all'indennità di mancato preavviso perché, pur riconoscendo un parziale inadempimento datoriale, non vi sarebbe la prova che le dimissioni fossero state notificate al datore di lavoro, sia la quattordicesima, non prevista dal CCNL.
Per le voci non coperte dalla presunzione, il tribunale ha valutato insufficienti le deposizioni, osservando che:
- ha riferito solo sul periodo luglio 2015 – maggio 2017; Tes_1
- il teste, in quanto in quanto parte di un contenzioso con , procugino del CP_2
e cognato di gode di scemata attendibilità; CP_2 Pt_1
- non ha saputo indicare quando e per quanto tempo avesse lavorato per Tes_2
, riferendo di essere stato collega del "per un breve periodo", smen- CP_2 Pt_1 tendo comunque che lo straordinario fosse continuativo riferendo che "a volte l'o- rario di lavoro si protraeva fino a tardi… forse una volta anche fino alle 20".
In tale situazione, il Giudice ha ritenuto che la mancata presentazione del conve- nuto all'interrogatorio formale non possa essere valutata in senso con- CP_2 fessorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
2.1- Con il primo motivo di appello il contesta la valutazione dell'esito Pt_1 dell'istruzione contenuta nella sentenza impugnata. Censura la valutazione parcel- lizzata delle fonti di prova che, peraltro, anche singolarmente prese, avrebbero una valenza superiore a quella assegnata dal Giudice a quo.
Questo motivo si risolve tuttavia in una mera petizione di principio se non letto in una con il secondo motivo attraverso il quale il entra nel merito delle de- Pt_1 posizioni dei testimoni. In particolare egli argomenta che:
- nessuna fonte normativa impone di ritenere scarsamente attendibile la deposi- zione che provenga da un parente o affine, specie quando, come l' il Tes_1 vincolo sussista con ambo le parti in causa;
- non è automatica nemmeno la valutazione di inattendibilità di un testimone che abbia in corso una causa contro una delle parti, specie ove non sia appurato che il contenzioso conduca a conflitti di interesse;
- nessun elemento è emerso che revochi in dubbio l'attendibilità del teste Tes_2 la cui deposizione, sebbene relativa a un periodo limitato, costituisce riscontro di quella di Tes_1
- si era dunque formato il principio di prova che consentiva di dare per ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale andato deserto.
2.2- Ha ragione il ricorrente a negare che la condizione di parentela/affinità renda automaticamente inattendibile il testimone Il coinvolgimento emotivo Tes_1 può essere rilevante sotto il diverso aspetto della necessità di una congrua verifica Cont del contenuto della deposizione. Analogamente, la pendenza di contenzioso fra quaviva e non comporta necessariamente un conflitto di interessi, che CP_2 n° 300/25 R.G.L.
quest'ultimo, rimanendo contumace, non ha cercato nemmeno di provare.
La deposizione copre quasi interamente il periodo lavorativo dedotto Tes_1 in giudizio, restandone fuori solo i mesi da giugno a settembre 2017, e trova parziale riscontro in quella di . Quest'ultimo, totalmente indifferente, ha riferito di Tes_2 avere lavorato per per un periodo breve, che non ha saputo quantificare né CP_2 collocare nel tempo, ma per quel breve periodo ha confermato l'articolazione oraria.
Tale assetto probatorio consente di rivalutare la mancata risposta all'interrogatorio formale, ma l'operazione va eseguita argomento per argomento in base alle risul- tanze complessive del giudizio.
3- L'appellante introduce nel secondo motivo una prima questione concreta, che riguarda ferie e permessi non goduti. Sul punto ha risposto solo il teste Tes_1 che ha detto testualmente che il "aveva liberi solo i festivi" e "il 14 e 15 Pt_1 agosto" di ogni anno, precisando di saperlo in quanto anch'egli dipendente dell'im- presa.
Il tribunale ha ritenuto, con giurisprudenza costante (citando in particolare Cass. sez. lav. 15828/2024), che l'onere di provare lo svolgimento della prestazione nei giorni destinati a ferie e permessi gravi sul lavoratore, e sul punto questa Corte non può che concordare. La deposizione del non ha trovato però alcuna smen- Pt_1 tita in altri atti istruttori, tale non potendo essere considerato l'estratto conto previ- denziale in cui si attesta la regolarizzazione del rapporto solo per periodi limitati perché in questa sede si discetta proprio di un rapporto in gran parte in nero. Esiste dunque lo spazio per ritenere che la mancata risposta all'interrogatorio formale renda incontestato che l'appellante "non usufruiva di alcun periodo di ferie ad ecce- zione delle giornate del 14 e 15 agosto di ogni anno" come testualmente al punto 3 del capitolato deferito. Per gli stessi motivi va ritenuto non contestato che il rap- porto si sia svolto ininterrottamente per l'intero periodo indicato in ricorso, come da punto 1 del capitolato.
Spetta dunque al l'indennità sostitutiva di ferie e permessi, che il consu- Pt_1 lente ha quantificato in relazione in 2.852,12 euro.
4.1- Con il terzo motivo il censura la decisione in punto di indennità di Pt_1 mancato preavviso, evidenziando che, se è vero che non vi è prova della consegna della lettera di dimissioni, è invece dimostrata la consegna via pec di una lettera del di lui difensore nella quale si faceva espresso riferimento al fatto che egli fosse
"stato costretto a dimettersi a detta data" (cioè al 30 settembre 2017) "per l'inottem- peranza… agli obblighi nascenti… dall'intercorso rapporto di lavoro".
Il evidenzia ancora che la risoluzione del rapporto al 30 settembre 2017 Pt_1
è attestata indirettamente dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, e in par- ticolare al primo quesito ("il ricorrente ha prestato attività lavorativa… dal
02/07/2015 al 30/09/2017") e, non essendo stata nemmeno ventilata l'esistenza di n° 300/25 R.G.L.
una diversa causa di recesso, si deve ritenere che questa andasse per l'appunto indi- viduata nelle dimissioni per giusta causa.
L'appellante argomenta a questo punto che l'inadempimento è stato comunque provato, persino ove lo si ritenga limitato alla misura individuata nella sentenza impugnata.
4.2- Che il rapporto sia terminato per dimissioni è incontestabile, e le dimissioni pacificamente determinano la chiusura del rapporto di lavoro a prescindere dall'a- desione del datore di lavoro. Il tribunale bene ha tuttavia segnalato che si tratta di un atto di natura recettizia. L'art. 191 del CCNL applicabile (all. 03 al ricorso art. 414 c.p.c.) prevede che "il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera di dimissioni". Nel caso di specie il Munafò nem- meno contesta l'insussistenza di prova che la lettera di dimissioni datata 30 settem- bre 2017 (all. 02) sia stata consegnata al datore di lavoro. A ciò si aggiunga che il lavoratore in detta lettera si contraddice con quanto denunciato all'ispettorato del lavoro (richiesta di intervento, all. 06) in cui egli indica il 29 settembre 2017 come data in cui avrebbe presentato dimissioni telematiche tramite patronato, dimissioni neanche queste prodotte. Il primo atto con il quale è stata certamente in- CP_2 formata delle dimissioni è pertanto la citata pec (all. 05), che risale tuttavia a quasi un anno dopo (21 settembre 2018).
Sulle modalità delle dimissioni non emergono altri elementi dalle prove per testi e pertanto non vi sono le condizioni per ritenere come ammesso il fatto ai sensi dell'art. 232 c.p.c., e ciò a fortiori considerando che la prova per interpello nem- meno sfiorava l'argomento della comunicazione delle dimissioni.
Il motivo è dunque infondato.
5.1- Il quarto motivo riguarda il lavoro straordinario. Il sostiene che ambo Pt_1
i testimoni abbiano quantomeno asseverato lo straordinario continuativo rispon- dendo positivamente alla domanda "il ricorrente svolgeva la detta attività dalle ore
7,00 alle ore 16,00, con una pausa pranzo di un'ora, orario che, a seconda delle Cont esigenze di lavoro, poteva prolungarsi anche sino alle ore 20,00", sebbene solo quaviva quasi per tutta la durata del rapporto e il per un periodo limitato. Tes_2
Ne discenderebbe, secondo Munafò, che andrebbero accolte quantomeno le pretese relative ad un orario ordinario di 48 ore settimanali (otto ore per sei giorni lavora- tivi), considerando che tali dati consentirebbero di considerare per ammessa la cir- costanza 2) della prova per interpello ("il ricorrente svolgeva la detta attività dalle ore 7,00 alle ore 16,00, con una pausa pranzo di un'ora, orario che, a seconda delle esigenze di lavoro, poteva prolungarsi anche sino alle ore 20,00").
5.2- Nell'insieme, sull'orario ordinario osservato di otto ore giornaliere si ha una conferma sufficientemente puntuale per un periodo quasi coincidente con quello n° 300/25 R.G.L.
oggetto di giudizio, e addirittura ben solido per un breve periodo anche se non pre- cisamente collocabile nel tempo. Altrettanto non può dirsi per l'eventuale straordi- nario saltuario, che non può essere provato in termini approssimativi quali quelli confermati (solo parzialmente) dai testimoni. Il problema è tuttavia un altro. Il Mu- nafò si è ben guardato dal chiarire nei propri scritti difensivi se l'orario venisse os- servato per cinque o sei giorni la settimana. Nella richiesta di intervento a sua firma inoltrata all'ispettorato del lavoro con data 29 settembre 2017, egli affermava tutta- via di lavorare per cinque giorni la settimana, lamentando semmai che le otto ore giornaliere venissero talvolta sforate.
Ciò significa che, anche dando per ammessa la circostanza dell'orario ordinario come rubricata nel capitolato, il ha provato di avere svolto 40 ore settima- Pt_1 nali, cioè l'orario ordinario previsto dall'art. 83 del CCNL in atti.
Anche questo motivo è dunque infondato.
6- Col quinto motivo sostiene che l'importo delle tredicesime mensilità Pt_1 andrebbe ricalcolato in 5.376,81 euro, come indicato dal consulente del tribunale.
Il tribunale ha di contro liquidato soltanto 1.183,37 euro. La relazione di consulenza individua in effetti l'importo maggiore segnalato dal Pt_1
Il diverso importo in sentenza è motivato dalla circostanza che il tribunale ha cal- colato il credito considerando soltanto i periodi regolarizzati mentre, come visto supra sub 3), si può ritenere di contro accertato che il rapporto sia stato ininterrotto dal 2 luglio 2015 al 30 settembre 2017.
Il motivo è dunque fondato e al spetta la maggior somma invocata. Pt_1
7- Implicito nell'impianto dell'atto di appello è che il riproporzionamento alla du- rata ultrabiennale del rapporto vada esteso anche alle differenze retributive sull'o- rario ordinario, oggetto di specifica domanda nelle conclusioni dell'atto di appello.
Il consulente ha calcolato un credito di 7.147,28 euro, nettamente superiore a quella liquidata in sentenza pari a 3.092,90 euro (5.332,61 - 1.183,37 - 1.056,34). Altret- tanto deve dirsi per il tfr, che il consulente ha calcolato in 2.618,12 euro in luogo dei 1.056,34 liquidati dal tribunale.
7- L'ultimo motivo riguarda il governo delle spese di lite. Aldilà delle conse- guenze dell'accoglimento degli altri motivi, il argomenta che: Pt_1
- la contumacia non giustifica la compensazione nemmeno parziale;
- persino ove si consideri corretta la condanna a soli 5.332,51 euro, il valore del decisum rientrerebbe nel terzo scaglione e l'importo delle spese liquidato dal tribu- nale violerebbe la tariffa.
6.2- Il tribunale non ha tenuto in alcuna considerazione la contumacia ai fini del governo delle spese, ma ha giustamente proporzionato la condanna all'importo ri- conosciuto, dovendosi considerare il soccombente rispetto alle somme in- Pt_1 vocate cui non ha dimostrato di avere diritto. A fronte di una richiesta di 43.658,00 n° 300/25 R.G.L.
euro riscontrata in una condanna pari a circa un ottavo, la compensazione per tre quarti è tutt'altro che severa. Applicando tale frazione di compensazione, l'importo di 674,00 euro liquidato come spese di lite corrisponde esattamente a un quarto dei minimi tariffari (2.695,00 euro) del terzo scaglione, che il tribunale ha motivata- mente applicato per la semplicità della controversia.
Problema diverso è quello di rideterminare l'onere alla luce del parziale accogli- mento dell'appello. Il ha diritto, in luogo dei 5.332,61 riconosciuti in sen- Pt_1 tenza, a 7.147,28 euro per differenze sulla retribuzione ordinaria, 2.852,12 euro per indennità sostitutiva di ferie e permessi, 5.376,81 per mensilità aggiuntive e
2.618,12 per tfr, e dunque a complessivi 17.994,33 euro sui quali gravano interessi e rivalutazione dalle singole scadenze.
La differenza fra il chiesto e il pronunciato è a questo punto assai meno abissale e giustifica la riduzione della frazione di compensazione da tre quarti a un mezzo.
Il valore del decisum rientra comunque nel terzo scaglione e in questo grado, es- sendosi la causa decisa in unica udienza, non va liquidata la fase istruttoria.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 giugno 2025 da
[...]
contro avverso la sentenza del Giudice Pt_1 Controparte_2 del lavoro di Messina n° 1477 pubblicata in data 28 maggio 2025, in parziali acco- glimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina il credito del in 17.994,33 euro oltre interessi e rivalutazione Pt_1 dal dovuto e condanna l'appellato a rimborsare all'appellante metà delle spese di lite, liquidate nell'intero quanto al primo grado in 2.695,00 euro e quanto all'appello in 1.984,00 euro, compensando le restanti frazioni.
Messina 8 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)