Sentenza 6 luglio 2001
Massime • 1
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro - inteso come sottoposizione ad ordini specifici e al diretto e costante controllo datoriale delle diverse fasi di esecuzione delle prestazioni lavorative- diviene, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, sempre meno significativo della subordinazione, mentre, in riferimento a tali nuove realtà, assume valore di indice determinante della subordinazione l'assunzione per contratto dell'obbligazione di porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle, con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa datrice di lavoro. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere subordinato di un rapporto di una propagandista di prodotti farmaceutici la cui prestazione lavorativa doveva svolgersi, sia pure con margini di discrezionalità, secondo le direttive di ordine generale impartite dalla casa farmaceutica che immetteva sul mercato i prodotti e per le finalità proprie dell'impresa stessa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MOLTENI FARMACEUTICI FIRENZE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPOLETANO PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRADINI LANDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 448497 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/10/97 R.G.N. 285/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI per delega FERRARO;
udito l'Avvocato FERRADINI LANDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da ET TO, nei confronti della s.p.a. Molteni Farmaceutici Firenze, per l'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la convenuta, con mansioni di propagandista di prodotti farmaceutici, immessi sul mercato dalla soc. Molteni. Il Tribunale, esclusa a priori la possibilità di configurare il rapporto quale rapporto di agenzia, "non essendo le mansioni riconducibili ad una attività di promozione di contratti di acquisto di beni") considerato che un contratto di lavoro per l'informazione medico scientifica è riconducibile all'area del lavoro autonomo o subordinato a secondo della concreta attuazione del rapporto, e che a tal fine l'interprete deve verificare quale è stata la realizzazione pratica del contenuto giuridico del rapporto, in particolare sotto il profilo della soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, rilevava, per le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dalla appellata che, per la sua attività, le era stata assegnata una zona prestabilita e che doveva visitare almeno dieci, undici medici al giorno, usando un proprio mezzo, secondo un personale percorso stabilito di volta in volta, di regola senza affiancamento di un capo area: precisandosi ulteriormente che doveva presentare dei rapportini delle visite effettuate e che la Società aveva predisposto modalità di propaganda dei prodotti anche in forma di direttive. Valutate quindi le prove testimoniali esperite e la documentazione prodotta dalla appellata, il Tribunale riteneva che l'organizzazione aziendale dei propagandisti fosse ben lontana dal concretare l'esistenza di una forte ed efficace posizione di controllo in capo all'impresa, apparendo il sistema piuttosto incentrato su una relazione fiduciaria, ovvero sull'affidamento nell'altrui impegno e responsabilità, in assenza di un sistema di obblighi puntualmente esigibili e quindi di controlli sulle operazioni di lavoro. Esclusa dunque la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il Tribunale configurava lo stesso rapporto di lavoro come parasubordinato, ritenendo che degli elementi costitutivi di questa fattispecie, in particolare, doveva ravvisarsi l'esistenza di un coordinamento esterno dell'impresa con l'altrui operato, secondo un sistema di direttive generali e programmatiche tese ad indicare al prestatore di lavoro le sole modalità di massima dell'opera da eseguire. Avverso questa decisione propone ricorso per NE ET TO censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita la società intimata resistendo alle avversarie censure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione degli artt. 2094, 2222 c.c., in correlazione con l'art. 1742 ss. c.c., degli artt. 1325, 1343, 1345, 1346 c.c., oltre a violazione dell'art. 1414 c.c. e seg, e vizio di motivazione, considerando che il
Tribunale, una volta verificato che i successivi rapporti di lavoro non erano riconducibili allo schema dei rapporti di agenzia, avrebbe anche dovuto dichiararne la nullità, così come la nullità avrebbe dovuto dichiarare delle dimissioni con le quali fittizialmente si concludevano i rapporti suddetti. Riteneva inoltre la ricorrente che il Tribunale non era tenuto a dichiarare di ufficio che il rapporto intercorso tra le parti doveva qualificarsi di lavoro parasubordinato, non avendo alcuna delle parti, per tutte le fasi precedenti del giudizio, posto a tal fine alcuna domanda. Con il secondo motivo deduce la ricorrente violazione degli artt. 2094 e seg. c.c., dell'art. 2222 c.c., dell'art. 409 c.p.c. in relazione all'art. 1742 c.c., oltre a vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale aveva dato una nozione estremamente restrittiva della subordinazione, al punto di considerarla, quale conseguenza di un stabile inserimento nella organizzazione aziendale, un vincolo di natura personale, determinante l'alienazione della libertà e della iniziativa del prestatore di lavoro. Con il terzo motivo deduce inoltre la ricorrente violazione degli artt. 112, 113, 144, 155, 116, 163, 414, 416 c.p.c., degli artt. 2197, 2721, 2727, 2728, 2729, c.c., oltre a violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., anche in relazione all'art. 409 c.p.c. e omessa, insufficiente motivazione, avendo il Tribunale fatto malgoverno della istruttoria e dei risultati di questa, così come dell'ampia documentazione prodotta per le quali erano state accertate modalità di esecuzione della prestazione tali da ricondurla inequivocabilmente nell'ambito del lavoro subordinato, come ritenuto dal giudice di primo grado.
Il ricorso deve essere accolto, limitatamente al secondo motivo per le ragioni che seguono.
Si legge, in particolare, nella sentenza impugnata che connotato della subordinazione è "una completa alienazione della libertà e delle iniziative del lavoratore al fine di poter rispondere ed adeguarsi inderogabilmente ad un tipo di organizzazione unilateralmente imposta...". È agevole osservare che una "completa alienazione" del genere è fuori dalla realtà giuridica. Si è tra l'altro più volte puntualizzato in giurisprudenza che gli ordini specifici e l'esercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, nei quali si estrinseca il potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, si atteggiano diversamente in relazione alla peculiarità delle suindicate prestazioni (cfr. Cass. 29 marzo 1995, n. 3745;
Cass. n. 8804 del 26 ottobre 1994) Inoltre, non è necessario che i predetti ordini siano continui, dettagliati e strettamente vincolanti, considerato altresì che l'assoggettamento può realizzarsi anche con riferimento a direttive programmatiche soltanto impresse nella struttura aziendale (cfr. Cass. 14 aprile 1987 n. 3716; 14 ottobre 1985 n. 5024; 6 gennaio 1984 n. 57). Inoltre, il potere direttivo dell'imprenditore, generalmente ritenuto il criterio tipicizzante il lavoro subordinato, con l'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro, sempre più caratterizzati dalla tendenza alla esteriorizzazione o terziarizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche, ove si riferisca a questi processi, diviene sempre meno significativo della subordinazione, per la impossibilità di un controllo pieno e diretto delle diverse fasi della attività lavorativa prestata.
Così è, ad esempio, in una recente e nuova tipologia contrattuale, qual è il lavoro temporaneo, ove il potere direttivo addirittura si scinde tra due diversi soggetti, ovvero l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice. Così è, ad esempio, nelle diverse forme di lavoro atipico caratterizzate dalla locazione flessibile del lavoro (lavoro di ufficio e lavoro di gruppo a distanza, lavoro mobile, lavoro a domicilio, il telecommunting, ecc.), nelle quali l'attività dei prestatori di lavoro è naturalmente caratterizzata da un'ampia autonomia operativa, tanto lontana dalla idea piuttosto superata, che della subordinazione mostra di avere il Tribunale;
attività che peraltro non escludono la subordinazione nella misura in cui, secondo direttive di massima, esse risultino funzionali e strumentali ai fini economici dell'impresa. Così, ad esempio, e soprattutto, nei casi in cui il fenomeno, di cui si diceva, si attui con la dazione in appalto di lavori propri al ciclo produttivo ed alle attività di servizio della impresa, che molte volte non significa cessione di un ramo di azienda o di un servizio, ma utilizzo dell'appalto di mere prestazioni di lavoro o anche dell'appalto lecito (art. 1 e art. 3 della legge n. 230 del 1960), ove l'impresa appaltatrice non sia che un'impresa di comodo creata ad hoc per l'applicazione di tariffe contrattuali più convenienti di quelle applicabili dalla impresa principale. In queste, come in altri simili ipotesi, con la maggiore autonomia della prestazione si riduce il significato del potere direttivo ed assume, invece, il valore di indice determinante, ai fini dell'accertamento della subordinazione, la destinazione dell'opera prestata ai fini, perseguiti con una data organizzazione aziendale, propri all'impresa. Il che non significa affatto un ritorno alle teorie istituzionalistiche, per le quali notoriamente condizione necessaria e sufficiente della subordinazione era lo stabile inserimento del prestatore nella organizzazione aziendale;
la fonte del rapporto di lavoro resta il contratto, con il quale il lavoratore si obbliga a porre a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, e ad impiegarle con continuità, con fedeltà e diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione: costituendo tali condizioni il requisito minimo ma sufficiente per ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Come è a dirsi nel caso di specie nel quale il Tribunale ha accertato la sussistenza del collegamento della prestazione ai fini dell'attività di una casa farmaceutica e la sussistenza di direttive entro le quali, sia pure con i margini di discrezionalità di un rappresentante commerciale, la prestazione doveva essere eseguita. Il che è molto meno, sul piano del potere direttivo, di quanto ritenuto necessario dalla sentenza impugnata. Dagli enunciati principi si è discostata la sentenza impugnata.
Va pertanto accolto il secondo motivo del ricorso, mentre rimangono assorbiti il primo e il terzo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame del merito al Giudice indicato nel dispositivo che segue, il quale si uniformerà ai principi enunciati in questa sentenza ed anche nelle citate sentenze (fra le varie Cass. 29 marzo 1995 n. 3745 e Cass. 14 aprile 1987 n. 3716) e provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità (art. 384 e 385, comma terzo, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri due;
cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame del merito alla Corte d'Appello di Firenze, Sez. Lavoro, che provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2001