Sentenza 27 gennaio 2009
Massime • 1
La confisca applicata nel procedimento di prevenzione per gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso non perde effetto a seguito della morte della persona soggetta alla misura personale, intervenuta prima della definitività del relativo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2009, n. 8466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8466 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2009 |
Testo completo
8466 /09 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 27/01/2009
SENTENZA
N. 334 109 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. CHIEFFI SEVERO
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. GIORDANO UMBERTO
N. 034352/2008 2. Dott.SIOTTO RI CRISTINA
3. Dott.DI TOMASSI RISTEFANIA "I
4. Dott. BONITO SC RI SILVIO "
de confice ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 18/08/1930 1) CO VA DECEDUTO
N. IL 28/10/1967 2) AR AN
N. IL 04/10/1959 3) CO GIANFRANCO
avverso DECRETO del 18/06/2008
CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Gesacchains 1220 BONITO SC RI SILVIO
che ha chiests it ripotto del ricors
1. Con ordinanza del 18 giugno 2008 la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, confermava, rigettando il relativo gravame, il decreto con il quale il
Tribunale di Palermo, in applicazione della L. 31 maggio 1965 n. 575, aveva applicato nei confronti di LL NN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre e, nel contempo, disposto la confisca di una quota di una società in accomandita semplice avente ad oggetto la gestione di un esercizio commerciale di articoli sportivi, di tre appartamenti e di un alloggio popolare posti in Palermo, beni questi tutti formalmente intestati a LL
NC, figlio di NN.
Con l'ordinanza suddetta i giudicanti dichiaravano altresì inammissibile l'appello proposto da RA LA, coniuge di LL NC.
1.1 A sostegno del provvedimento la Corte territoriale osservava: che LL NN era stato condannato con sentenza definitiva resa dalla Corte di Appello palermitana alla pena di anni sei di reclusione perché giudicato colpevole dei reati di cui all'art. 416-bis c.p. e di estorsione continuata ed aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, come successivamente convertito in legge, di guisa che adeguatamente provata doveva ritenersi l'appartenenza mafiosa del suddetto, la sua pericolosità qualificata e l'attualità dell'una e dell'altra perché mai dissociatosi l'interessato dal clan malavitoso di appartenenza;
che non decisivi apparivano i rilievi difensivi connessi all'età del prevenuto, al suo stato di salute, alla durata della misura ed all'entità della cauzione, in considerazione del ruolo svolto dal
LL nell'ambito dell'associazione mafiosa, dal quale era legittimo dedurre la sua piena capacità di contribuire comunque alla vita del sodalizio malavitoso;
che le ragioni di gravame introdotte da RA LA, come detto, moglie di LL NC, non potevano trovare ingresso giacchè non titolare la stessa di alcun diritto dominicale sui beni oggetto della confisca, in quanto in regime coniugale di separazione dei beni;
che le doglianze di merito illustrate da LL NC in relazione all'acquisizione legittima dei beni confiscati non erano fondate, in quanto la quota societaria pari ad euro 15.493,71 che si assumono difensivamente donati dalla nonna, in realtà non trovano corrispondenza ed adeguata proporzione nei redditi percepiti in е quegli anni da LL NN, dallo stesso LL NC e dal dante causa di quet'ultimo, LL ME, deceduto nel
1993 e neppure nei redditi nella disponibilità della nonna benefattrice, così come non risulta provato (anzi sarebbe documentalmente smentita) la tesi che l'acquisto della quota dal cugino LL SE sia avvenuto con pagamenti rateizzati coperti dagli introiti dell'esercizio commerciale gestito dalla società a.s.; che l'acquisto nel 1996 dell'appartamento sito in Palermo alla via Zappalà n. 26 per lire 74.000.000 non trova corrispondenza adeguata nei redditi difensivamente indicati e cioè in quelli della moglie di LL NC, RA LA, nelle donazioni della nonna ON ZI e della madre LL AT, nei fidi bancari disponibili in favore dell'interessato e neppure nella fideiussione pari a lire 78.000.000 concessa dalla nonna, la quale risalirebbe a quattro anni prima dell'acquisto immobiliare in esame;
che analoghe considerazioni vanno riproposte con riferimento agli acquisti nel 2001 di due appartamenti posti in Palermo, il primo, nel Cortile S. Croce, 11, ed il secondo alla via S. Agostino, n. 38, per un valore complessivo di lire 34.500.000, attesa la modestia dei redditi percepiti in quell'anno e nell'anno precedente dai coniugi LL-RA.
2. Hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza sia RA LA, che LL NC e LL NN, i primi due nella qualità di terzi intervenuti, chiedendone l'annullamento giacchè viziata, secondo difensiva prospettazione, da violazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed anche da difetto di motivazione nelle forme della motivazione apparente.
2.1 Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente:
2.1.1. per RA LA la violazione degli artt. 591 e 568 c.p.p., giacchè titolare la stessa di diritti reali di godimento (diritto d'uso e di abitazione) "sul bene sottoposto a sequestro e poi confiscato” ed in quanto dichiarata ia inammissibilità delle sue difese nonostante l'assenza di impugnazione sul punto da parte del P.M.;
2.1.2. per LL NN la violazione degli artt. 1 e 2-ter L. 575/1965 ed il difetto assoluto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'attualità del requisito della pericolosità sociale richiesto dalla legge per la legittima adozione dei provvedimenti
M impugnati (sia di natura personale che patrimoniale) sul rilievo che la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente valutato l'anzianità anagrafica e lo stato di salute, motivando al riguardo in termini illogici e che essa Corte avrebbe illegittimamente ritenuta l'attualità
k della sua pericolosità sociale attraverso una presunzione, nonostante l'accertamento peritale eseguito di ufficio, comprovante a suo carico una forma leucemica acuta ed avanzata.
Di qui la conclusione difensiva dell'assenza di attualità del requisito della pericolosità sociale che, una volta venuta meno, travolgerebbe con sé la disposta confisca.
2.1.3. per LL NC violazione di legge nelle forme della motivazione radicalmente omessa in ordine a punti decisivi della controversia.
Denuncia LL NC che risulta provato che la quota societaria confiscata è la risultanza giuridica di una successione legittima dal fratello ME, deceduto nel 1993, e di cui, con palese violazione di ogni regola sul contraddittorio, si pretende di ricostruire la storia reddituale, peraltro omettendo fatti e dati significativi quali le allegazioni tributarie del consulente di parte, che avrebbe provato la capacità reddituale di LL ME nei periodi in esame, capacità viceversa apoditticamente negata dai giudici di merito.
Deduce altresì detto ricorrente che la somma necessaria per l'acquisto dell'appartamento in via Zappalà di Palermo, per lire 74.000.000 (nel 1996) non tiene conto della circostanza dei suoi introiti dal 1990 al 1994 (data delle sue nozze) per lire 94.803.000, ai quali occorre aggiungere quelli della moglie, comunque cospicui e documentati con certificazione pubblica.
Lamenta infine LL NC l'assenza assoluta di motivazione in ordine all'investimento ridottissimo di lire
8.000.000 per l'acquisto nel 1998 dell'immobile posto in Palermo alla via delle capre, 25, in costanza di una fideiussione di 78.000.000 concessagli dalla nonna, ed in ordine all'acquisto dell'immobile di via Santa Croce, per lire 32.000.000 nonostante l'esibizione dell'assegno per lire 10.000.000 avuto dalla mamma e versato al venditore contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
3. 11 P.G. in sede depositava requisitoria scritta che concludeva con la richiesta di rigetto dei ricorsi.
Nelle more del giudizio di legittimità, infine, e precisamente lo scorso 28 dicembre 2008, il ricorrente LL NN decedeva, come attestato con idonea certificazione municipale dal suo difensore.
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e 4. Appare preliminarmente necessario affrontare la questione processuale determinatasi con il decesso del ricorrente, peraltro richiamando il consolidato indirizzo interpretativo, con costanza riaffermato da questa Corte di legittimità, secondo cui la confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha nè il carattere sanzionatorio di natura penale, nè quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 comma 2 c.p., con la conseguenza che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità del soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione (Cass., Sez. Un., 03/07/1996, n.18, conformi: Cass., Sez. II, 31/01/2005, n.19914, Cass. pen., Sez. V,
14/01/2005, n.6160) giacchè lo scopo perseguito dal legislatore con la normativa antimafia, concernente le misure patrimoniali, è quello di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, beni dei quali non sia fornita dimostrazione di lecita acquisizione (in questi termini: Cass.., Sez. V, 14/01/2005, n.6160 cit.) per inserirli in altro circuito, esente da condizionamenti criminali e dunque proiettando il provvedimento de quo le sue finalità al di là delle esigenze di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose, per sorreggere la misura oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata. Tale conclusione interpretativa trova poi ulteriore conferma nel recente intervento legislativo (D.L. 23.5.2009, n. 92, come convertito in legge, art. 10, co. 1, n. 4 lett. d)) il quale ha aggiunto all'art.
2-ter L. 31.5.1965 n. 575 il comma 11, in forza del quale la misura di prevenzione della confisca può essere proposta anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta in danno dei successori.
Ciò posto e ferme restando le determinazioni dei Collegio in ordine alla misura di prevenzione personale, per la quale si impone la declaratoria di non luogo a provvedere perchè venuta meno la persona destinataria della misura, resta immodificato il residuo ambito della cognizione rimessa al Collegio in ordine alla legittimità della disposta confisca, ai prodromici accertamenti circa
е la pericolosità sociale del preposto al momento in cui la misura venne disposta, in ordine alla lecita acquisizione patrimoniale in capo al ricorrente LL NC, nell'ipotesi accusatoria ritenuto prestanome del padre, nonché della doglianza proposta da RA LA.
4.1 Esaminando per prima quest'ultima impugnazione osserva il Collegio che la stessa illustra censure infondate. Non dubita il collegio che legittimato alla tutela rispetto alla confisca di beni decisa a mente dell'art.
2-ter L. 575/65 sia il terzo titolare di diritti reali di godimento, ma nel caso di specie quelli assunti dalla ricorrente, e cioè il diritto di uso e di abitazione, per un verso non vengono indicati con la necessaria precisione e per altro verso non godono di adeguato supporto probatorio. Trattandosi infatti di diritti reali su bene o su beni immobili, era onere dell'interessata produrre il necessario titolo ovvero i necessari titoli di acquisto.
4.2 Venendo ora al ricorso di LL NC, destinatario del provvedimento ablativo nella attribuitagli qualità di prestanome del padre, giova sottolineare che il caso in esame contempla l'ipotesi di un terzo, legato da rapporto stretto di parentela con l'imputato, ma maggiorenne ed in grado di esercitare attività commerciali, come quelle denunciate, e di acquisire beni in proprio.
Al riguardo appare utile richiamare il principio recentemente affermato da questa sezione della Corte secondo cui, in tema di provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto, disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare ((Cass., Sez. I, 15/10/2003, n.43046, rv. 226610). Tale principio peraltro risulta normativamente contraddetto dalla contraria statuizione introdotta dal citato D.L. 92/2008, art. 10 co. 1
n. 4 lett. d), in forza della quale, in ipotesi di rapporto di filiazione, i trasferimenti anteriori di due anni alla proposta della misura di e prevenzione in favore di terzi, si presumono fittizi fino a prova contraria
4.3 Dopo la premessa necessaria per delimitare gli ambiti del presente giudizio di legittimità ed i principi interpretativi applicabili al caso di specie, è necessario delibare le ragioni di doglianza e quelle poste dal giudice territoriale a base della sua decisione, sia con riferimento al requisito della pericolosità sociale di LL NN, comunque necessario per sostenere la legittimità della confisca, sia con riferimento alla provenienza dei beni confiscati nella dimensione, prospettata in atti, della sproporzione del loro valore con la capacità reddituale del proposto e del proprietario formale, non senza prima rammentare che nel procedimento in esame il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo disposto dell'art. 4 co. 10 L. 27.12.1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, co. 2 L. 31.5.1965, n. 575, violazione di legge difensivamente denunciata, nella fattispecie, nelle forme della motivazione apparente.
4.3.1 Sul requisito della pericolosità sociale e della sua attualità. Lamenta sul punto il ricorrente che l'attualità di tale requisito risulta affermata dal giudice dell'appello sulla base di una mera presunzione ed in assenza di una adeguata confutazione degli argomenti sottoposti alla sua valutazione con il gravame di merito e soprattutio in assenza totale di una necessaria delibazione degli esiti peritali della consulenza medica.
La censura non è fondata.
Ed invero condizione necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione, sia personali che patrimoniali, è la pericolosità per la sicurezza pubblica, che deve essere connotata dal requisito ulteriore dell'attualità, risultando evidente l'irrilevanza di pregresse manifestazioni antisociali del proposto ove non ricorressero, al momento del giudizio relativo alla loro applicazione, quei sintomi indicativi della persistenza di una condotta di vita tale da legittimare, tramite l'inflizione delle misure personali, un particolare vigilanza degli organi di pubblica sicurezza.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato ha fatto ricorso ad una presunzione di attualità della indicata pericolosità, sul rilievo che, in assenza di un comprovato recesso dall'associazione mafiosa, la prova di un ruolo rilevante ricoperto in epoca passata da LL
NN è sufficiente a supplire ad altre ulteriori dimostrazioni quanto alla permanenza ad oggi dello status criminale.
Tale principio, giuridicamente corretto, nel caso in esame è stato affermato considerando altresì i rilievi di fatto sottoposti al giudicante, rilievi succintamente evocati nella motivazione.
e Ciò posto non può ragionevolmente assumersi che nel caso di specie il giudice territoriale non abbia sviluppato sufficienti argomentazioni a sostegno delle sue conclusioni e che, comunque, ricorra l'ipotesi della motivazione apparente inquadrabile nel vizio di legittimità della violazione di legge.
4.3.2. Sulla liceità o meno dell'acquisizione dei beni confiscati.
Sul punto la motivazione impugnata poggia sulla insufficienza dei redditi percepiti dal ricorrente, dalla moglie, dal proposto e dai familiari di volta in volta indicati a giustificare l'acquisizione patrimoniale sottoposta a provvedimento ablatorio.
Anche in questo caso la censura mossa dal ricorrente è quella di una motivazione apparente, giacchè totalmente disattenta delle argomentazioni illustrate nel procedimento a giustificazione degli acquisti oggetto di sospetto.
Nel richiamare i principi di cui al paragrafo 4.2 non può non rilevarsi preliminarmente che alle considerazioni offerte dalla parte il giudice dell'appello ha dato risposte comunque adeguate. Quanto alla titolarità della quota societaria, in particolare, il giudice a quo ha argomentato sull'acquisto della quota iure ereditatis in seguito alla morte del fratello del ricorrente, LL ME, valorizzando la mancanza di redditività a giustificazione dell'esborso di lire 20.000.000 per la formazione della società poi trasmessa alla madre ed al fratello (iure ereditatis), e l'assenza di ogni valutazione relativa ai redditi dallo stesso percepiti successivamente (lamentata dalla difesa) è giustificata dalla considerazione che la redditività andava provata con riferimento all'epoca dell'acquisto e non ad epoca successiva.
Quanto invece alle acquisizioni immobiliari, trattasi di beni del valore complessivo di lire 74.000.000, lire 8.000.000 e lire
34.500.000 (ultimi due acquisti del 2001), per un totale di lire 116.500.000, acquisiti dal 1996 al 2001. A giustificazione di tale esborso il ricorrente ha indicato i suoi guadagni per lire 94.803.000, ottenuti prima delle nozze, quando pertanto viveva con i genitori, titolari di redditi proprii, e potendo per questo realizzare una forte capacità di risparmio, mentre la sua fidanzata e poi moglie nello stesso periodo ha provato guadagni per lire 130.371.668 (prove date con la consulenza di parte e con certificato delle Agenzia delle entrate). A tanto va aggiunto la liberalità documentalmente provata di lire 10.000.000 operata dalla madre del ricorrente con assegno consegnato al venditore al momento del rogito di acquisto dell'immobile di via S. Agostino, e la fideiussione concessa dalla nonna al nipote per lire 78.000.000.
Il confronto tra dette somme ed il valore degli immobili risulta CORTE puntualmente operato dalle Tub e, la quale ha analiticamente -=
indicato i redditi annualmente percepiti, sia dal ricorrente che dalla consorte, ponendo in relazione le dichiarazioni annuali con reddito zero e la corrispondenza di tali denunce reddituali con gli acquisti in questione, da ciò deducendo l'assenza di giustificazioni apprezzabili agli acquisti stessi e la sproporzione dei redditi percepiti con i valori immobiliari acquistati, non senza rilevare che negli anni presi in considerazione le parti interessate hanno dovuto necessariamente soddisfare le quotidiane esigenze di vita.
Non è compito della Corte valutare la congruità motivazionale illustrata dal ilidi merito inunate, se non con riferimento alla nozione di motivazione apparente, nel caso di specie da escludersi con certezza attesa la diffusa trattazione che ha impegnato il giudice territoriale. Alla stregua delle illustrate motivazioni il ricorso in esame va dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue, in solido, la condanna dei ricorrenti RA e LL
NC al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, altresì, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara non luogo a provvedere nei confronti di LL NN per morte del proposto. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna RA LA e LL NC, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
In Roma, addì 27 gennaio 2009
Il cons. estens. Il Presidente
1 Chies Nouit
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 FEB. 2009