Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui all'art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, i relativi atti di indagine sono utilizzabili anche se espletati in epoca successiva alla scadenza dei termini delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2010, n. 17252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17252 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 22/01/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 141
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 40838/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE RI OM, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Vibo Valentia 18 luglio 2008 nel proc. pen. n. 1814/07 R.G.N.R.;
Letta la memoria difensiva in data 7 gennaio 2010;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO Saverio F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. IACOVIELLO NC Mauro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
In data 7 maggio 2007 la Procura della Repubblica di Catanzaro-DDA proponeva al G.i.p. del Tribunale di Catanzaro richiesta di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nei confronti di RI De IT, indagato per i delitti previsti dagli artt. 81, 110 e 629 c.p. e art. 612 c.p., comma 2, aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7.
Il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro con sentenza 31 maggio 2007 esclusa l'aggravante, dichiarava la propria incompetenza e ordinava la trasmissione degli atti - compresa la richiesta della misura cautelare reale - al Tribunale di Vibo Valentia, territorialmente competente.
Il G.i.p. di questo Tribunale in data 3 settembre 2997 emetteva decreto di sequestro preventivo dei beni riconducibili a De IT RI, specificamente indicati, confermato dal Tribunale del riesame, la cui ordinanza veniva annullata dalla Corte di cassazione per omessa notifica dell'avviso dell'udienza a uno dei difensori dell'indagato.
Con ordinanza del 18 luglio 2008 nel proc. pen. n. 1814/07 R.G.N.R. il Tribunale del riesame di Vibo Valentia confermava il decreto di sequestro preventivo.
Avverso l'ordinanza OM De IT, terzo interessato, ha proposto personalmente ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. motivazione apparente e conseguente violazione degli artt. 191, 406 e 407 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. b) e c)) sull'eccezione d'inutilizzabilità dell'attività investigativa della Guardia di Finanza, in seguito alla quale si è proceduto all'emissione del decreto di sequestro impugnato, svolta su delega della D.D.A. della Procura della Repubblica di Catanzaro conferita il 22 gennaio 2007 oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari, scaduto il 10 ottobre 2006;
2. violazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché la titolarità del fabbricato a quattro piani sito in Ionadi, assoggettato a sequestro, è stata erroneamente attribuita a NC e De IT SA in quanto, dopo l'acquisto nel 1991 NC De IT lo aveva dato in donazione ai figli, allora minorenni, RI e OM;
3. violazione dell'art. 324 c.p.p. e art. 325 c.p.p., comma 1 e L. n.356 del 1992, art. 12 sexies (art. 606 c.p.p., lett. b)) per insussistenza del fumus commissi delicti in relazione alla contestazione dell'art. 629 c.p.;
4. violazione dell'art. 324 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (art. 606 c.p.p., lett. b)) in relazione al requisito della sproporzione fra reddito dichiarato e valore del bene, perché il Tribunale, con motivazione apparente, si limita a riportare un'elencazione cronologica degli acquisti di beni eseguiti da De IT RI e dai sui familiari nel corso degli anni, obliterando deliberatamente il contenuto delle relazioni peritali, utili per superare la presunzione iuris tantum riconnessa alla sproporzione fra reddito e patrimonio ai fini del provvedimento ablativo previsto dall'art. 321 c.p.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Con tali relazioni, alle quali era allegata la documentazione (contratto d'appalto e ricevute di pagamento) comprovante, oltre alla capacità reddituale del committente, la risalenza nel tempo dell'acquisto da parte di NC De IT, padre dell'indagato, la realizzazione del cespite nel 1991 e il pagamento dei lavori da lui eseguito.
L'impugnazione è inammissibile.
Riguardo al primo motivo di ricorso si osserva che la confisca introdotta con il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies (ipotesi particolari di confisca) per presupposti (condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis e 325 c.p., art. 416 c.p., comma 6, artt. 416 bis, 600, 601, 602, 629, 630,
644, 644 bis, 648 (escluso il comma 2), 648 bis e 648 ter c.p.; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies e D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73 (escluso il comma 5) e art. 74, oggetto (denaro, beni e altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica) e funzione si configura come una misura di prevenzione di carattere patrimoniale, ricollegata al processo penale per i reati predetti (Cass., Sez. U, 30 maggio 2001 n. 29022, ric. Derouach). Il procedimento predisposto per la confisca è pertanto, seppur accessorio, tuttavia autonomo rispetto a quello relativo alle indagini per l'accertamento dei delitti predetti e all'acquisizione delle relative prove, di cui anzi presuppone l'esaurimento con successiva condanna (o patteggiamento) dell'imputato. Ne consegue che il sequestro preventivo disposto in funzione della confisca (art. 12 sexies cit., comma 4) non è soggetto al termine stabilito dall'art. 407 c.p.p. per la durata delle indagini preliminari nel processo penale e l'eccezione di inutilizzabilità dei relativi atti di indagine deve pertanto ritenersi manifestamente infondata.
Nella specie il provvedimento impugnato ha correttamente messo in luce la distinzione fra il sequestro ex art. 12 sexies cit. e il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., riconducendo il primo a un'attività d'indagine che innesta un subprocedimento di natura cautelare reale di iniziativa del P.M. che è indipendente, quand'anche parallelo, dall'attività di indagine che sorregge la richiesta di rinvio a giudizio e con finalità diversa da quest'ultima in quanto funzionale alla confisca dei beni sequestrati connessa all'eventuale sentenza di condanna.
Pertanto il vizio di motivazione dedotto col primo motivo di ricorso, già di per sè inammissibile per violazione dell'art. 325 c.p.p., risulta altresì manifestamente infondato.
Anche col secondo motivo il ricorrente deduce un vizio di motivazione, ritenuta consistente in una mera clausola di stile. In realtà l'ordinanza impugnata ha dettagliatamente esaminato la situazione economica e finanziaria di RI De IT e dei suoi congiunti, pervenendo, sulla base dei dati di fatto acquisiti dall'attività di polizia giudiziaria, all'accertamento della disponibilità di fatto da parte di quest'ultimo anche del fabbricato di Ionadi.
La donazione di cui parla il ricorrente appare pertanto come un elemento puramente formale, in contrasto con la diversa situazione di fatto risultante dalle indagini di polizia giudiziaria. Anche questo motivo è quindi, e per più versi, inammissibile. Il terzo motivo è anch'esso manifestamente infondato.
Nel sistema del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies la riconduzione della misura di prevenzione patrimoniale al processo penale comporta che la sentenza di condanna emessa in esito a quest'ultimo ne è considerata come il presupposto in conseguenza degli accertamenti che ne hanno giustificato la pronuncia, che danno la prova della partecipazione dell'imputato all'associazione di tipo camorristico o mafioso o di altri reati dello stessa specie, considerati, per i fatti che li costituiscono, di per sè indizianti di appartenenza alle medesime associazioni. La natura accessoria della confisca e la sua natura preventiva ne determinano il riferimento al patrimonio del condannato nel suo complesso, senza possibile limitazione, ne' cronologica ne' contenutistica, derivante dal rapporto col processo penale e, quindi, senza alcun limite di pertinenzialità col reato oggetto di accertamento. Allo stesso modo il carattere strumentale del sequestro rispetto alla confisca esclude che il fumus che ne legittima la disposizione possa riguardare il reato in corso di accertamento e lo rende funzionalmente ordinato rispetto all'oggetto della confisca stessa, costituito dall'accumulazione patrimoniale illecita, resa evidente dalla sproporzione del patrimonio rispetto al reddito e dall'impossibilità di giustificarne ammontare e provenienza (Cass., Sez. U, 17 dicembre 2003 n. 920, ric. Montella, nella quale, dopo un'approfondita analisi volta alla qualificazione giuridica e alla collocazione sistematica del sequestro preventivo L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, si è concluso per la necessità, ai fini della legittimità del sequestro, a) sotto il profilo del fumus, della verifica se nel fatto attribuito all'indagato, in relazione alle concrete circostanze indicate dal p.m., sia astrattamente configurabile una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata;
b) sotto il profilo del periculum coincidente con la confiscabilità del bene, del vaglio riguardo sia alla cautela che al merito degli stessi aspetti che legittimano la definitiva confisca e per quanto riguarda la sproporzione dei valori e per quanto riguarda la mancata giustificazione della lecita provenienza, con l'avvertenza che, in sede cautelare, verrà apprezzata la presenza di seri indizi della sussistenza di queste condizioni, delle quali la piena prova è riservata al merito). A quest'orientamento si è correttamente uniformato il Tribunale, rilevando, quanto al fumus, la sussistenza di una condotta dell'imputato riconducibile alla fattispecie astratta contestata dal P.M. procedente;
e, quanto al periculum, la riconducibilità a De IT RI dei ben formalmente intestati ai congiunti, ricorrente compreso, la sproporzione fra reddito e patrimonio e l'incapacità dell'indagato di giustificarla.
Pertanto il vizio dedotto, relativo alla mancata valutazione del fumus in relazione al reato estorsivo oggetto del processo penale appare manifestamente inammissibile. Lo stesso deve dirsi, infine, e per più versi, per il quarto motivo.
L'ordinanza impugnata, oltre a passare in rassegna i dati acquisiti attraverso le indagini della Guardia di Finanza, ha preso specificamente in considerazione le consulenze di parte (dr. Fortunato, dr. Riga, dr. Daffinà), indicando il contributo da ciascuna fornito.
La censura del ricorrente, che il provvedimento le abbia deliberatamente pretermesse appare perciò del tutto arbitraria e destituita di fondamento.
In realtà, il Tribunale ha rilevato che i conteggi eseguiti dai consulenti consistevano in valutazioni, peraltro cronologicamente delimitate, tendenti a superare con calcoli diversi la sproporzione del patrimonio, prescindendo dai dati forniti e dagli accertamenti svolti dalla G. di F. sull'effettiva titolarità dei beni e sulla riconducibilità di essi al patrimonio di RI De IT. In particolare, l'ordinanza ha rimarcato, con specifico riferimento alla capacità reddituale di OM De IT, la totale discordanza dei dati riportati nelle consulenze con quelli rappresentati nell'informativa della G. di F..
L'osservazione è importante perché non solo esclude che non si siano presi in considerazione gli e-lementi addotti nelle relazioni di consulenza, ma implica attraverso queste ultime una diversa valutazione - peraltro parziale, sul piano e cronologico e contenutistico - delle prove raccolte sul piano dell'accumulazione patrimoniale ingiustificata.
Questo vale non solo a ritenere manifestamente infondato il motivo addotto, ma altresì a precluderne la qualificazione come motivo di diritto, in contrasto con la disposizione dell'art. 325 c.p.p., che riguardo alle misure cautelari reali limita la proponibilità del ricorso alla violazione di legge. Pertanto il ricorso è inammissibile.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versamento di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010