Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1999, n. 1525
CASS
Sentenza 30 aprile 1999

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Nel caso in cui il g.i.p. sia funzionalmente incompetente a emettere un provvedimento, questo non può ritenersi abnorme; tale qualificazione, infatti, si attaglia ai provvedimenti che, per la stranezza e la singolarità del contenuto, si pongano al di fuori dell'ordinamento, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione ai fini di rimuovere una situazione di stasi processuale altrimenti insanabile, mentre la nullità che consegue alla incompetenza funzionale è categoria diversa. Per la contestazione dei provvedimenti sulla competenza, stante il principio di tassatività, il codice non appresta mezzi per l'intervento di un giudice superiore diversi da quello del "conflitto", nelle specifiche ipotesi in cui sia previsto. (Nel caso, il g.i.p. aveva revocato una sentenza di non luogo a procedere, ex art. 434 cod. proc. pen., emessa da g.i.p. avente giurisdizione in diverso distretto: la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'indagato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1999, n. 1525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1525
    Data del deposito : 30 aprile 1999

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