Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il g.i.p. sia funzionalmente incompetente a emettere un provvedimento, questo non può ritenersi abnorme; tale qualificazione, infatti, si attaglia ai provvedimenti che, per la stranezza e la singolarità del contenuto, si pongano al di fuori dell'ordinamento, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione ai fini di rimuovere una situazione di stasi processuale altrimenti insanabile, mentre la nullità che consegue alla incompetenza funzionale è categoria diversa. Per la contestazione dei provvedimenti sulla competenza, stante il principio di tassatività, il codice non appresta mezzi per l'intervento di un giudice superiore diversi da quello del "conflitto", nelle specifiche ipotesi in cui sia previsto. (Nel caso, il g.i.p. aveva revocato una sentenza di non luogo a procedere, ex art. 434 cod. proc. pen., emessa da g.i.p. avente giurisdizione in diverso distretto: la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'indagato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/04/1999, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 30.04.1999
1. Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere N.1525
3. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo CORTESE Consigliere N.276682/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RZ EL,
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, in data 27.11.1997;
visti gli atti, l'impugnata ordinanza e il ricorso,
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ilario S. MARTELLA;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario FRATICELLI, di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. RZ EL ricorre, "per provvedimento abnorme", avverso l'ordinanza in data 27.11.1997 del G.I.P. del Tribunale di Milano, con la quale, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di esso ricorrente, indagato - ex art. 422 c.p. - per il reato di strage (per avere, in concorso con altri, collocato un ordigno esplosivo all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura il 12.12.1969, ordigno esploso che provocava la morte di numerose persone), aveva disposto la revoca, ex artt. 434 e sgg. c.p.p., della sentenza di non doversi procedere, perché il fatto non sussiste, pronunciata il 30.7.1986 dal Giudice Istruttore di Catanzaro nei confronti di LI RL, (imputato dello stesso reato) e contestualmente la riapertura delle indagini in riferimento al medesimo LI che, nel procedimento in atto, rivestiva la qualità di imputato di procedimento connesso e nei cui confronti si disponeva, altresì, che si procedesse all'assunzione dell'interrogatorio con le forme dell'incidente probatorio.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ciò che con questo si sostiene è l'incompetenza funzionale del G.I.P. milanese a disporre la revoca della su richiamata sentenza del Giudice Istruttore di Catanzaro, talché ne deriverebbe l'abnormità del provvedimento impugnato.
Osserva questa Suprema Corte che, per provvedimento abnorme, è da intendersi quello che si concreta in una pronuncia che per la sua stranezza e la singolarità del contenuto, si pone al di fuori delle norme e dell'intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile (cfr., ex pluribus, Cass., 19.11.1992, Damiani;
Cass., 26.1.1993, n. 4121). Ciò premesso, deve condividersi appieno l'avviso del P.G. presso questa Corte (v. requisitoria in atti), che, disattendendo la proposta tesi difensiva, ha ritenuto che, discutendosi di incompetenza funzionale, vale a dire della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo, non è, tuttavia, a parlarsi di carenza di giurisdizione, che si verifica "allorquando un giudice si arroga un potere di cui nessun altro giudice, singolarmente considerato, è titolare ed emana un atto che è al di fuori dei poteri istituzionali dell'autorità giudiziaria ordinaria".
La nullità che, nel caso di incompetenza funzionale consegue, pur essendo rilevabile in ogni stato e grado del processo, è categoria ben diversa da quella dell'abnormità (da intendere nel senso come sopra precisato) e, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, si rileva che il vigente ordinamento non ne prevede alcuno per contestare, in via autonoma e immediata, la competenza del giudice che procede mediante l'intervento di un giudice superiore, al di fuori delle ipotesi specifiche del "conflitto".
Peraltro, la inammissibilità del presente ricorso consegue oltre che dalla inoppugnabilità del provvedimento (ex art. 568 co. II c.p.p.), anche per mancanza di interesse (ex art. 568 co. IV c.p.p.) da parte del ricorrente, in quanto legittimato a dolersene era solo LI RL, nei cui confronti era stato disposto il provvedimento di revoca, mentre lo RZ non rivestiva la qualità di parte di quel procedimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende, somma che si reputa di giustizia stabilire in 500 mila.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500 mila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999