Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 18070
CASS
Sentenza 3 marzo 2004

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La parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento dibattimentale emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per improcedibilità dell'azione penale per omessa richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, attesa la non incidenza di tale pronuncia sugli interessi civili, in quanto in assenza di impugnazione del pubblico ministero il giudicato penale di proscioglimento non può venire modificato ed una eventuale pronuncia favorevole alla parte civile impugnante non potrebbe riconoscere il diritto della stessa al risarcimento, richiedibile nella sola sede civile in uno con le eventuali restituzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 18070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18070
    Data del deposito : 3 marzo 2004

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