Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
La parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza di proscioglimento dibattimentale emessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per improcedibilità dell'azione penale per omessa richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, attesa la non incidenza di tale pronuncia sugli interessi civili, in quanto in assenza di impugnazione del pubblico ministero il giudicato penale di proscioglimento non può venire modificato ed una eventuale pronuncia favorevole alla parte civile impugnante non potrebbe riconoscere il diritto della stessa al risarcimento, richiedibile nella sola sede civile in uno con le eventuali restituzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2004, n. 18070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18070 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 03/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 394
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE CO - Consigliere - N. 27465/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL CH NI nata a Corigliano Calabro il [...], in [...] parte civile nel processo a carico di EO IO, PI NS, UZ CO e IN ET;
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 16 novembre 2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. ALBANO A. che ha concluso per: inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.to ZAGARESE Giovanni (2) (Rossano);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI RA LE, rappresentata e difesa dal proprio difensore, munito di relativa procura, in qualità di parte civile, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, emessa il 16 novembre 2001, con la quale veniva dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di EO IO, PI NS, EL ET e UZ CO in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a) l. n. 47 del 1985 per omessa richiesta dell'autorizzazione a riaprire le indagini nei confronti del EO e per prescrizione del reato per gli altri, deducendo quali motivi:
e) l'erronea applicazione dell'art. 414 c.p.p., giacché non si trattava dello stesso fatto, perché la precedente archiviazione riguardava il delitto di cui all'art. 633 c.p. non perseguibile per mancanza di querela, mentre il nuovo procedimento concerneva la contravvenzione contemplata all'art. 20 lett. a) l. n. 47 del 1985, sicché era possibile perseguire anche il delitto, qualora sia venuto meno il difetto della condizione di procedibilità, ed, inoltre, perché nel nuovo procedimento vi erano altri indagati, secondo quanto appare dall'imputazione e dalla sentenza di primo grado, confermata da quella impugnata, e poiché, per la contravvenzione urbanistica, contestata nel primo procedimento, si trattava dello stesso reato, ma non dello stesso fatto,
f) la violazione dell'art. 20 l. n. 47 del 1985 in relazione all'art. 414 c.p.p., poiché, sebbene esistesse precedente archiviazione per detto reato, il P.M. può sempre riaprire le indagini senza necessità di autorizzazione ed, in ogni caso, alcuni dei fatti contestati si sarebbero verificati dopo il 1997 e successivamente al decreto di archiviazione del 22 aprile 1998 relativo ad un procedimento iscritto al n. 3124/97 del R.G. n. r. della Procura di Rossano,
g) la violazione dell'art. 20 l. n. 47 del 1985 in relazione agli artt. 157, 158 e 159 c.p. e la carenza ed illogicità manifesta della motivazione al riguardo, poiché l'opera abusiva era stata completata il 3 giugno 1999, in base alle stesse affermazioni del giudice di primo grado, confermate da quelle di appello, sicché il reato, come contestato, non era prescritto, giacché bisognava considerare i meri rinvii per complessivi 15 mesi, mentre, ove fosse stata svolta in maniera completa l'istruttoria dibattimentale, ben altri reati sarebbero stati contestati, e, comunque, quello imputato doveva qualificarsi come contravvenzione di cui alla lettera b) dell'art. 20 l. n. 47 del 1985, in quanto occorreva accertare se, "pur in presenza di una concessione edilizia, il palazzo sia stato costruito o meno in violazione di legge e se ed in che modo e con quale complicità", giacché il consulente del P.M. nella sua relazione "aveva messo in risalto .. le responsabilità degli imputati e le violazioni commesse dagli stessi .. aveva .. messo a nudo le inadempienze dei tecnici comunali, le azioni e i passaggi con cui erano avvenute, h) l'omessa assunzione di una prova decisiva consistente nell'audizione del predetto consulente del P.M., citato, in primo grado, per otto volte e non escusso in seguito all'errata pronuncia di improcedibilità del giudice monocratico del Tribunale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno riassumere, attraverso le affermazioni contenute nelle sentenze dei giudici di merito, la vicenda processuale in modo da far comprendere più chiaramente le soluzioni accolte. EO IO in seguito a denuncia sporta dall'attuale ricorrente veniva iscritto nel R.G. n. r. della procura della Repubblica di Rossano in data 1 dicembre 1997 per i reati di invasione di terreni e di costruzione in violazione delle norme del regolamento edilizio (artt. 633 c.p. 20 lett. a) l. n. 47 del 1985) e detto procedimento veniva archiviato il 22 aprile 1998.
Successivamente in data 16 giugno 1999 e 5 luglio 1999 il EO, quale committente dei lavori e richiedente della variante alla concessione edilizia originaria, recante il n. 41/91 del 10 settembre 1991, rilasciata il 9 gennaio 1996 con n. 5/96, veniva reiscritto nel predetto registro della Procura in seguito ad una relazione del Consulente tecnico del P.M. depositata il 3 giugno 1999 per rispondere della contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p. e 20 lett. a) l. n. 47 del 1985, in concorso con IN ET, esecutore dei lavori, PI NS, progettista e direttore dei lavori, e UZ CO in qualità di responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Corigliano.
L'imputazione riguardava la demolizione e la ricostruzione "ex novo" di un fabbricato sito alla via Rimembranze in Corigliano, realizzata "non osservando le norme, le prescrizioni e le modalità esecutive previste dallo strumento urbanistico vigente ed in particolare": le previsioni del P.R.G., stabilite nelle n. t.a. per le zone B di completamento e relative all'indice "di fabbricabilità 3,00 mc/mq ... così realizzando una volumetria superiore a quella consentita" (mc 3.45 7, 91 in più rispetto ai me 2.400 assentibili in riferimento all'art. 13 n. t.a. del P.R.G.), le distanze dal confine della particella n. 132 foglio di mappa 114 n.c.t., le altezze stabilite in rapporto con la larghezza della sede stradale ed il rapporto di copertura fra superficie impegnata dal fabbricato e quella disponibile del terreno (art. 13 n.t.a.) in modo da realizzare mq. 79 coperti in eccedenza rispetto a quanto consentito (mq. 346 coperti invece di mq. 267).
Il Tribunale di Rossano, cui il processo era pervenuto in seguito a decreto di citazione del 9 novembre 1999, dopo che all'udienza del 7 giugno 2001 la NI RA LE si era costituita parte civile, con sentenza del 16 novembre 2001 dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 c.p.p. per le ragioni già esposte (omessa richiesta dell'autorizzazione a riaprire le indagini da parte del P.M. per il EO e prescrizione per gli altri).
La parte civile proponeva appello avverso detta sentenza, nonostante la stessa fosse inappellabile ai sensi del terzo comma dell'art. 593 c.p.p., perché relativa ad una sentenza di proscioglimento per reato punito con la sola pena pecuniaria, deducendo motivi identici a quelli sviluppati nel ricorso ed altri relativi all'utilizzabilità della C.T.U. nei confronti degli altri imputati, alla configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) l. n. 47 del 1985 nei confronti di tutti i prevenuti per aver edificato e concorso a far costruire con concessione edilizia illegittima. La Corte di appello di Catanzaro giudicava sul gravame e confermava l'impugnata sentenza, asserendo in maniera apodittica di condividere l'insegnamento circa l'impugnabilità della sentenza di proscioglimento a prescindere dalle statuizioni civili, di ritenere violato l'art. 414 c.p.p., giacché si trattava dello stesso fatto, e di considerare maturato il termine di prescrizione, nonostante la sospensione di 15 mesi invocata dalla parte civile.
Riassunte le vicende processuali, occorre affrontare tutta una serie di questioni rilevabili di ufficio e neppure sfiorate dal giudice di merito.
Innanzitutto la legittimazione e l'interesse ad impugnare una sentenza di proscioglimento dibattimentale, emessa a sensi dell'art. 129 c.p.p., per improcedibilità dell'azione penale per omessa richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini nei confronti del EO e per prescrizione per gli altri, attesa la non incidenza sugli interessi civili.
A tal proposito, il codice vigente sull'abbrivio di varie decisioni della Corte Costituzionale (n. 1 del 1970; n. 55 del 1971; n. 29 del 1972; n. 99 del 1973 e n. 165 del 1975) ha escluso il principio dell'unitarietà della giurisdizione al riguardo, limitando le ipotesi di sospensione del giudizio civile (art. 75 c.p.p.) e di incidenza della sentenza penale su quest'ultimo (artt. 651 e 652 c.p.p.), ed ha anche considerato con disfavore l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
Perciò il difetto di interesse ad impugnare è stato in maniera conforme limitato dalla dottrina e dalla giurisprudenza alle sentenze di proscioglimento predibattimentali ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e le pronunce di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare in base all'art. 425 c.p.p., in quanto non si tratta di decisioni pronunciate in giudizio o in dibattimento (Cass. 17 febbraio 2000, Marra rv. 216062), mentre difformi orientamenti della dottrina si rinvengono in ordine alla sentenza di proscioglimento per intervenuta oblazione ex art. 162 bis c.p.p., anche se la giurisprudenza evidenzia come non si tratti di decisione pronunciata in giudizio e non fa stato nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (Cass. 27 ottobre 1998, Viezzoli rv. 212774).
A tal ultimo proposito, però, tranne l'ipotesi di proscioglimento per morte dell'imputato, la linea interpretativa prevalente della dottrina e della giurisprudenza è nel senso di consentire l'impugnazione tutte le volte in cui possa assumere un efficacia anche indiretta nel giudizio civile (cfr. Cass. 5 dicembre 2000, Burgetta rv. 218283 in tema di assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
Cass. 26 gennaio 2001, Chieffi rv. 218427 sull'impugnazione della sentenza di condanna in seguito ad una differente qualificazione giuridica del reato, incidente però sulle statuizioni civili contra Cass. 2 ottobre 1997, Palmieri in Cass. pen. 1999, 912 e Cass. 21 gennaio 1997, Cordioli in Giust. pen. 1998, 3^, 54 con riferimento alla carenza di interesse ad impugnare una statuizione del giudice di appello, con la quale sia stata eliminata la subordinazione del beneficio di cui all'art. 163 c.p.). Orbene, nella fattispecie, nonostante la possibilità di una differente qualificazione giuridica del fatto (art. 20 lett. b) l. n. 47 del 1985), che non avrebbe comportato la prescrizione ma non inciso sulle statuizioni civili, e l'insussistenza di uno stesso fatto, per cui era necessaria l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, sicché è possibile utilizzare la C.T. del P.M., tali fatti non assumono rilievo nel giudizio civile, tanto più che, in assenza di impugnazione della pubblica accusa il giudicato penale di proscioglimento resta fermo, sicché la sentenza favorevole all'impugnante non potrà decidere sul merito accordando o negando il risarcimento con la conseguenza che la parte civile deve praticare la sede civile per ottenere restituzioni e risarcimento. Pertanto, sotto questo aspetto, l'impugnazione deve essere ritenuta inammissibile.
Peraltro, in base al combinato disposto degli artt. 620 lett. i), 621 e 593 c.p.p. bisogna annullare senza rinvio la sentenza della Corte catanzarese e qualificare l'appello come ricorso per Cassazione, giacché il giudice del gravame ha giudicato su una sentenza di proscioglimento relativa ad un reato contestato punito con la sola ammenda e, quindi, inappellabile.
Inoltre, qualificata in tal modo l'impugnazione, poiché l'unica parte legittimata ai sensi dell'art. 613 e dell'art. 571 c.p.p. a proporre ricorso per Cassazione personalmente è l'imputato (Cass. sez. un 19 gennaio 1999 n. 24, Messina ed altro rv. 212077 cui adde Cass. sez. un. 13 luglio 2000 n. 19, Adragna rv. 216336), la sottoscrizione dell'appello effettuata dalla parte civile, comporta l'inammissibilità del ricorso e dell'impugnazione, perché non proponibile personalmente.
Tuttavia, poiché in calce all'appello risulta conferita una nomina a due difensori, i quali hanno presentato pure motivi aggiunti, occorre esaminare la stessa, giacché per il conferimento della procura speciale non necessitano formule sacramentali, mentre non assume rilievo che la parte, civile abbia adempiuto alla necessità di nomina (Cass. sez. un. Messina cit. rv. 212078), giacché; nessuno dei due difensori, proponenti l'appello qualificato ricorso per Cassazione (avv. Giuliano Giuliani ed avv. Antonella Scino) sono cassazionisti iscritti allo speciale albo ex art. 613 c.p.p., giacché tale requisito è richiesto per tutti i difensori patrocinanti in Cassazione (Cass. sez. un. Messina cit. cui adde fra tante Cass. sez. 4^ 22 gennaio 2000 n. 443. Teresi rv. 215448), sicché sotto anche questo aspetto il ricorso sarebbe inammissibile. Orbene, nella dichiarazione di nomina è contenuta solamente la frase relativa al conferimento di tutte le facoltà di legge e di approvazione dell'operato dei legali senza alcuna indicazione dell'oggetto della lite e dei fatti, sicché, in base ad un rigoroso e prevalente orientamento di questa Corte (Cass. sez. 4^ 18 luglio 1994 n. 394, Taffi rv. 198707), non potrebbe essere ritenuta tale, se non accedendo a quello inspirato al "favor impugnationis" (Cass. sez. 4^ 16 settembre 2003 n. 35566, Silveira rv. 226031), secondo cui sarebbe sufficiente il mandato ad assistere la parte in ogni grado e stato del giudizio in tal modo, però, equiparando la nomina e la procura speciale, nonostante i differenti requisiti (artt. 96,100 e 122 c.p.p.). Peraltro, solo qualificando la nomina dei due difensori in calce all'atto di appello, sottoscritto personalmente dalla parte, come procura speciale e riferendo la sottoscrizione del gravame anche ai u difensori, sarebbe possibile escludere anche detti profili di inammissibilità ed accedere a quell'altro indirizzo giurisprudenziale, in base al quale il difensore - procuratore speciale, proprio perché rappresentante della parte e depositario della legitimatio ad causam e ad processum, non deve essere necessariamente iscritto allo speciale albo ex art. 613 c.p. p. (Cass. sez. 4^ 22 aprile 1996 n. 4161, p.c. in proc. Durant rv. 204985), nonostante il carattere generale della disposizione richiamata e la distinzione della "legitimatio ad processum " da quella ad causam cioè tra diritto processuale e sostanziale, rinvenibile in sede civile.
Pertanto, l'appello qualificato ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e, qualificato l'appello come ricorso per Cassazione lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 marzo 2004. Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2004