Sentenza 12 novembre 1998
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del Pretore,che dichiara la nullità del decreto di citazione emesso dal Pubblico Ministero, in mancanza dell'invito all'imputato a rendere l'interrogatorio, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 che ha modificato l'art 555 cod.proc.pen., introducendo tale obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/1998, n. 3516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3516 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 12/11/1998
1. Dott. Gian Giulio Ambrosini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Luciano Deriu " N. 3516
3. Dott. Tito Garribba " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese " N. 16869/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Perugia nei confronti di SM FA + 1 avverso l'ordinanza emessa il giorno 26.02.1998 del PR circondariale di Perugia;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice di merito.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 26.02.1998 il PR circondariale di Perugia, nel procedimento
contro
SM FA + imputati come in atti, dichiarava la nullità del decreto di citazione, con ordine di trasmissione degli atti al P.M. in sede rilevando che lo stesso, emesso successivamente all'entrata in vigore della L. 234/97, non risultava preceduto dall'invio a presentarsi a rendere l'interrogatorio.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Perugia, deducendo l'abnormità del provvedimento, in quanto applicativo di una legge entrata in vigore successivamente all'avvenuto esercizio dell'azione penale e comportante l'indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, con attribuzione al P.M. di un adempimento ormai inutile e impossibile alla stregua degli artt. 60, 185 e 430 cpp. DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Com'è noto, invero, il provvedimento dichiarativo della nullità del decreto di citazione è in sè inoppugnabile (Cass. cc. I/3118/92).
Nè sussiste, nella specie, la dedotta abnormità del provvedimento stesso.
Il PR, invero, a fronte di un decreto di citazione emesso dal P.M. in data 15.12.1997, successivamente, quindi, all'entrata in vigore della legge 234/97, introduttiva dell'obbligo, sancito a pena di nullità, del previo invito a rendere l'interrogatorio, ha rilevato l'omissione di tale adempimento e ha quindi pronunciato l'ordinanza impugnata.
Indipendentemente dalla giuridica correttezza di tale deliberazione, sotto il profilo, in particolare, dell'effettiva obbligatorietà dell'adempimento in questione, in relazione alla circostanza che il decreto de quo seguiva ad altro precedentemente emesso, non si può certamente parlare nella specie di provvedimento esulante dal sistema processuale, avendo il PR, una volta ravvisato il vizio afferente al decreto, adottato le determinazioni conseguenti secondo l'ordinamento.
Le anomalie segnalate nel ricorso dipendono, per vero, non dall'eventuale errore interpretativo del PR (non denunciabile in sè per il principio di tassatività delle impugnazioni), sibbene dalla natura stessa del vizio rilevato nell'ordinanza, che, quindi, nella prospettazione del ricorrente, non potrebbe mai comportare le conseguenze (regressione del procedimento al P.M., obbligo per quest'ultimo di provvedere all'invito a rendere l'interrogatorio, successiva emissione di nuovo decreto di citazione) connesse invece intrinsecamente alla sanzione della nullità inficiante lo stesso decreto di citazione, quale voluta dal legislatore nel novellato comma 2 dell'art. 555 cpp.
P. Q. M.
visto l'art. 615 cpp., dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 1999