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24 gennaio 1978
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1 febbraio 1978
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22 dicembre 1983
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Art. 15.
Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.
Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:
a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;
b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Gli indirizzi di cui al precedente articolo 3 relativamente ai terreni di collina e di montagna avranno riguardo alle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacita' di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.
Gli indirizzi di cui al precedente comma individuano in particolare:
a) le zone di intervento suscettibili di valorizzazione produttiva e le produzioni da sviluppare nelle medesime;
b) le opere da realizzare, le priorita' e le forme di incentivazione, favorendo in particolare la creazione e lo sviluppo di forme associative e cooperative alle quali assegnare i terreni incolti in base alle norme di legge vigenti. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Commentari • 26
- 1. Circolare del 14/07/2016 n. 4 - Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscaleDipartimento delle Finanze · 14 luglio 2016 · 40.166492
[…] del 1992 \- che riconosce l\'esenzione ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell\' art. 15 della legge n. 984 del 1977 \- prevalesse sulle indicazioni della stessa circolare. […] recante la "Delimitazione dei territori montani e collinari ai fini della ripartizione delle disponibilit\à recate dal capitolo 15180 del bilancio di previsione per gli anni 1980 e 1981 "Interventi in capitale per la realizzazione di infrastrutture e per lo sviluppo delle attivit\à agricole e forestali nei territori di collina e montagna a norma dell\' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 , […] recante "Modifica della delimitazione dei territori montani e collinari ( articolo 15 della legge n. 984/1977 […]
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Giurisprudenza • 427
- 1. Trib. Nola, sentenza 23/04/2024, n. 930Provvedimento: […] in particolare, la disposizione del capoverso del comma 344, secondo la quale hanno diritto all'agevolazione contributiva gli imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni che nell'anno 2016 abbiano effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola nei territori montani di cui al DPR n. 601/1973, ovvero nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984 del 1977. […] Per quanto concerne il secondo requisito costituito dall'essere l'azienda ubicata in una zona agricola svantaggiata delimitata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977, ugualmente, a parere del Giudicante, parte ricorrente non ne ha fornito la prova, […]Leggi di più...
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- art. 1 commi 344 e 345 legge n. 232/2016·
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