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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr. Massimo Escher Presidente
Dr. Lidia Greco Giudice
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n 9706/2024 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Donata Pennisi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Adriana Sindoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
- resistente
Posta in decisione all'udienza del 22.1.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.9.2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1
cessazione effetti civili del matrimonio che essa parte, in data 15/05/1982 in Mascalucia, aveva contratto con e dal quale sono nati i figli in Controparte_1 Persona_1
data 26.10.1982 e in data 28.10.1987. Per_2
Esponeva di essersi separato dal coniuge fin dall'udienza tenutasi dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 708 c.p.c. e di non essersi più riconciliato ed allegava copia del decreto di omologa della separazione reso da questo
Tribunale il 27.9.2019 .
Concludeva chiedendo di pronunciare il divorzio tra le parti senza alcuna statuizione di ordine economico, ovvero, in subordine, riconoscere un assegno divorzile in favore della resistente nella misura non superiore ad € 300,00 mensili.
Si costituiva , la quale aderiva alla richiesta di cessazione effetti Controparte_1
civili del vincolo ma chiedeva il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di € 2000,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 22.1.2025, il tentativo di conciliazione aveva esito negativo ed entrambe le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni economiche del divorzio, chiedendo la decisione della causa alle condizioni precisate come da verbale in atti.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 27.9.2019.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio segua alle seguenti condizioni:
“ verserà alla a titolo di assegno divorzile la Parte_1 Controparte_1
somma mensile di € 1300,00 a decorrere da febbraio 2025, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo indici Istat da gennaio 2028. Le parti dichiarano di non aver altre pretese reciproche con conseguente rinuncia a tutte le altre domande”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio, stante l'esito congiunto, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia lo cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Mascalucia il 15/05/1982 tra e Parte_1 CP_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune
[...]
di Mascalucia dell'anno 1982, al n. 312, della parte 2, serie A. Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Mascalucia di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine agli aspetti patrimoniali così come in motivazione.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3.01.2025
Il Presidente est
Massimo Escher