Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 1
Il rifiuto ingiustificato opposto dall'imputato all'espletamento dei rilievi fotografici necessari per la perizia antropometrica costituisce, quando non siano state prospettate al riguardo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, un elemento di prova valutabile dal giudice ai fini della ricostruzione del fatto, anche quale riscontro individualizzante della chiamata in correità. (Fattispecie relativa ai reati di rapina e ricettazione).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2010, n. 36295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36295 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/09/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2948
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 6256/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER Y\, N. IL *09/08/1967*;
2) AN AZ, N. IL *25/05/1973*;
avverso la sentenza n. 2982/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 29/04/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udita l'arringa dell'Avv. Longo Pietro per VA e Avv. Capurso Franco per RO che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Venezia giudicava, con sentenza del 06.12.2004:
ER Y\;
AN AZ;
Imputati, in concorso tra loro, del reato di rapina aggravata ex art.628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, in danno della cassa di Risparmio
di Venezia, filiale di *Musile*, ove con l'uso di un taglierino minacciavano il personale in servizio ed asportavano la somma di circa L. 38.000.000;
nonché dei reati di porto abusivo del taglierino e di ricettazione dell'autovettura Fiat Uno usata per la rapina;
In *Musile di Piave in data 25.06.2001*;
al termine del giudizio ordinario i medesimi venivano mandati assolti ex art. 530 cpv. c.p.p.;
- il Tribunale argomentava il giudizio assolutorio sulla scorta della considerazione che gli elementi indiziari raccolti a carico degli imputati, pur se sussistenti e consistenti: - nelle individuazioni fotografiche effettuate essenzialmente nei confronti del RO ad opera dei testi \M e \G; - nelle affermazioni del teste di PG M.LL DE LI;
-nelle conclusioni della perizia antropometrica espletata nel corso delle indagini preliminari con le forme dell'incidente probatorio;
fossero privi della consistenza e della gravità necessario per pervenire all'individuazione dei due imputati come autori della rapina, sicché si imponeva la pronuncia assolutoria;
Avverso tale decisione proponeva gravame il PM censurando l'erronea valutazione, da parte del giudice di 1 grado, dell'efficacia integrativa del comportamento processuale degli imputati nel procedimento formativo della prova al fine di pervenire ad un giudizio di colpevolezza;
l'appellante sottolineava, in particolare, come a tal fine fosse valutabile il comportamento degli imputati che avevano esercitato la pur legittima facoltà del rifiuto a sottoporsi agli accertamenti relativi alla perizia antropometrica, non implicanti alcuna compromissione della libertà personale;
tale comportamento negativo avrebbe dovuto costituire, a parere dell'appellante, un parametro fondamentale di valutazione al fine di eliminare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dei prevenuti.
La Corte di appeLL di Venezia, con sentenza del 29.04.09, in accoglimento del gravame, riformava la sentenza di 1^ grado e riteneva la penale responsabilità degli imputati per i reati di rapina e ricettazione, escluso il reato contravvenzionale perché prescritto, condannandoli alla pena indicata in sentenza. Ricorrono per Cassazione gli imputati, deducendo:
RO:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). 1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge, avendo dichiarato la contumacia dell'imputato nonostante l'irregolarità della notifica del decreto di citazione per il dibattimento di 2 grado;
la notifica era avvenuta, ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis in data 20.03.09 presso queLL che era al tempo il difensore di fiducia Avv. Fabio Pinelli del foro di Padova che accettava l'atto notificatogli;
la notifica era stata, altresì, irritualmente effettuata, presso la residenza del RO in *Mira Via Fratelli Bandiera n. 27*, ma con esito negativo;
entrambe le notifiche erano da ritenersi irregolari, e perciò nulle, in quanto l'iniziale elezione di domicilio in *Mira Via Fratelli Bandiera*, era stata spostata nella nuova residenza sempre in *Mira* ma al *Vicolo del Prato n. 12/6*, e tale nuova residenza era conosciuta dall'Autorità giudiziaria, atteso che ivi erano state effettuate le notifiche: - dell'estratto contumaciale della sentenza di 1 grado e: - dell'atto di impugnazione del PM;
Ne derivava, a parere del ricorrente, la nullità del diritto al contraddittorio con conseguente nullità assoluta che travolgeva l'intero giudizio di appeLL;
2)- Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche sotto il profilo dell'iLLgicità manifesta, avendo fondato il proprio convincimento su elementi di prova ed indizi che avrebbero trovato "conforto" nel comportamento processuale del RO aLLrché aveva negato la sua collaborazione in sede di perizia antropometrica, mentre tale valutazione sarebbe preclusa dalla decisione della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 238 del 1 9.0.1996, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 c.p.p., comma 2 - Si deduce che il RO non aveva alcun obbligo di aderire alle richieste dei periti (che lo avevano invitato a muovere leggermente la testa e a sottostare a rilievi fotografici) sicché tale comportamento non poteva essere valutato in alcun modo. Il ricorrente censura la decisione impugnata anche perché aveva ritenuto che l'accertamento disposto non aveva natura invasiva ma richiedeva solo la collaborazione ad assumere determinate pose, sicché non incideva sulla libertà personale;
- In via subordinata, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 224 c.p.p., comma 2, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui viene lasciata al Giudice la discrezionalità di stabilire i casi ed i modi in cui l'imputato possa essere sottoposto a perizia antropometrica, atteso che questo non è potere che spetta al giudice bensì al legislatore, che deve stabilire ex ante quelli che sono casi ed i modi in cui sia possibile procedere alle rilevazioni che comportano una restrizione ed una limitazione della libertà di movimento e, quindi, della libertà personale.
3) Il ricorrente censura ancora di iLLgicità la sentenza impugnata riguardo al metodo di valutazione degli elementi indiziari ed osserva che la Corte di appeLL, pur elencando singoli indizi, non si è espressa in ordine alla gravità di ciascun indizio;
ed invero:
- le individuazioni fotografiche non avevano il requisito della gravità atteso che nessuno dei riconoscimenti era stato effettuato in termini di certezza;
- la testimonianza del maresciaLL DE LI appariva influenzata dalle informazioni confidenziali che avevano indirizzato le indagini proprio sugli odierni imputati;
- gli esiti della perizia antropometrica non integravano l'estremo della gravità perché non espressi in termini di certezza;
AN\:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 1)- Il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dei criteri dettati dall'art. 192 c.p.p. e sostiene che erroneamente la Corte di appeLL avrebbe adottato il metodo di valutazione degli indizi, descritti dall'art. 192 c.p.p., comma 2, mentre i fatti acquisiti non integravano l'estremo dell'indizio ma, semmai, queLL dell'elemento di prova, descritto dall'art. 192 c.p., comma 3;
la sentenza era da censurare per avere omesso di considerare che le circostanza assunte come indizi, tali non erano perché difettavano dell'estremo della gravità; invero:
- i testi AL O\ e UV, pur riferendo il particolare deLL strabismo da cui era affetto un dei rapinatori (particolare riferito anche da altri testi) avevano attribuito tale caratteristica al rapinatore armato di taglierino che, invece, la stessa Corte di appeLL individuava nel RO e non nel VA;
- la stessa Corte territoriale aveva ammesso che anche i riconoscimenti fotografici operati dai testi \G e \M non erano provvisti del requisito della gravità, avendo ritenuto che si trattava di circostanze non idonee a supportare, di per sè sole, la prova della colpevolezza degli imputati;
- la deposizione del maresciaLL DE LI non poteva assurgere al liveLL di indizio atteso che il medesimo si era contraddetto affermando, in un primo momento, di non avere riconosciuto il VA nelle riprese filmate mentre, in un secondo momento, aveva affermato il contrario, assumendo di avere riconosciuto il VA nei medesimi fotogrammi;
- ne' poteva assurgere al rango di indizio la circostanza riferita dal medesimo maresciaLL che il VA fosse strabico e fosse il cognato del RO, trattandosi in realtà di una circostanza atta a formulare un mero sospetto e non una deduzione indiziaria;
2) - la sentenza era ancora da censurare, sotto il profilo della iLLgicità manifesta, per avere valutato il rifiuto degli imputati di sottoporsi alla perizia antropometrica quale un indizio fondamentale idoneo a confermare tutto l'insieme probatorio, senza considerare che, in realtà, gli imputati avevano esercitato una legittima facoltà;
- l'errore della Corte territoriale sarebbe manifesto per avere deciso in contrasto con la sentenza n. 238 del 1996 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 c.p.p., nella parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure incidenti sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato, al di fuori dei casi specificamente previsti per legge;
- la Corte di appeLL aveva precisato che tale decisione riguardava il caso in cui l'imputato si sottraeva al prelievo per l'esame del DNA mentre nella specie non si trattava di un accertamento invasivo ma solo della sottoposizione a fotografie in varie pose suggerite dai periti, ma il ricorrente osserva che, in mancanza di una disciplina legislativa sulle occasioni e modi con i quali svolgere la perizia antropometrica, il rifiuto a sottoporsi alla medesima non era valutabile in alcun modo, ma costituiva solo l'espressione di una legittima facoltà;
- in via subordinata il ricorrente solleva la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 224 c.p.p., comma 2, con argomenti analoghi a quelli già esposti riguardo al ricorso del RO;
- in ogni caso, a parere del ricorrente, il rifiuto dell'imputato a collaborare all'effettuazione della perizia antropometrica poteva essere inquadrato come un elemento di prova, bisognevole di riscontri, ma non costituiva un indizio, sicché non poteva essere valutato con i parametri del processo indiziario;
3) - la sentenza è , infine, da censurare per avere negato al VA le circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali, dei quali però la Corte territoriale non aveva valutato la gravità, incorrendo così nel vizio di iLLgicità; nel medesimo vizio era incorsa la sentenza anche laddove aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche per il comportamento processuale dell'imputato, che aveva rifiutato di sottoporsi a perizia mentre tale circostanza costituiva una facoltà legittima dell'imputato medesimo;
Chiedono pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
- I motivi proposti relativamente alla notifica del decreto di citazione in appeLL sono infondati, atteso che gli stessi sono fondati sull'assunto che il RO avesse effettuato delle elezioni di domicilio, dapprima all'indirizzo di *Via Fratelli Bandiera n. 27 in Mira*, e poi all'indirizzo di *Vicolo del Prato n. 12/6* sempre in *Mira*;
tale assunto non è però sorretto dalla produzione di alcun documento attestante le elezioni di domicilio in tali luoghi, in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso previsto anche in sede penale. Cassazione penale. sez. fer. 13 settembre 2007. n. 37368.
Resta accertato, invece, che la prima notificazione è stata effettuata presso la residenza, del RO, in *Via Fratelli Bandiera n. 27 in Mira*, sicché - in presenza di nomina del difensore di fiducia in persona dell'Avv. Fabio Pinelli - del tutto correttamente la Corte di appeLL ha fatto ricorso alla disciplina dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis;
l'Avv. Pinelli era pacificamente il difensore di fiducia (ha anche partecipato al giudizio di appeLL in tale veste) e non si è avvalso della facoltà di non accettare la notificazione, sicché la notifica del decreto di citazione in appeLL è stata effettuata del tutto correttamente.
Si è infatti ritenuto che: "La modalità di notificazione di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, non presuppone il previo infruttuoso esperimento della notifica con le modalità di cui ai commi precedenti, bensì soltanto che si tratti di una notificazione successiva ad altra già eseguita con le modalità ordinarie non già nel grado, ma nel corso dell'intero processo fin dal suo inizio". Cassazione penale, sez. 3, 04 aprile 2008, n. 21927. In senso conforme: Cass. pen. n. 38136 del 2006. La notifica ex art. 157 c.p.p., comma 8 bis sarebbe stata preclusa solo in presenza di una rituale elezione o variazione di domicilio da parte dell'imputato, non esistente e comunque non provata in alcun modo.
Le Sez. un., 27 marzo 2008, MicciuLL, in Guida dir, 2008, n. 25, hanno infatti affermato il principio per il quale "La notificazione presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, è preclusa nel caso in cui l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, poiché l'operatività della disposizione in oggetto è subordinata all'assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio" situazione che nella specie non ricorre per i motivi sopra indicati.
La circostanza che tale decreto sia stato notificato anche all'indirizzo in *Mira Via Fratelli Bandiera n. 27* non assume alcun rilievo, stante la sua inutilità e, così pure, sono prive di rilievo le notificazioni effettuate, in altre fasi del processo e da altre Autorità all'indirizzo di *Vicolo Del Prato n. 12/6*, trattandosi di mere accidentalità processuali, in assenza di rituali elezioni o variazioni di domicilio.
- I motivi proposti riguardo alla violazione del disposto dell'art.224 c.p.p., comma 2, nonché le questioni di illegittimità
costituzionale sollevate al riguardo sono da ritenersi del tutto infondate in quanto prive del requisito della rilevanza. Va ricordato che, in esito al rifiuto degli imputati (all'epoca indagati) di sottoporsi ai rilievi fotografici richiesti per la perizia antropometrica, il Gip non ha affatto esercitato i poteri di coazione ex art. 224 c.p.p. ma ha disposto che la perizia avesse luogo solo sui fotogrammi e sulle fotografie già acquisite in atti;
appare evidente pertanto che, nella specie, non sono state adottate in alcun modo misure coercitive della libertà degli imputati e che, anzi, il Gip si è attenuto al dettato della Corte costituzionale, astenendosi dal disporre mezzi di coercizione;
risultano perciò del tutto prive di rilevanza le deduzioni riguardo alla violazione di tale norma e all'interpretazione data dalla Corte Costituzionale con le sentenze ampiamente richiamate. Deve ritenersi, pertanto, la piena legittimità e legalità della perizia così come effettuata ed acquisita in atti, sicché le risultanze della medesima, lungi dal costituire indizi, sono state correttamente valutate dalla Corte di appeLL come mezzo di prova, sia pure da sottoporre ad attenta valutazione.
- Tanto premesso in ordine alla perizia antropometrica ed alle risultanze della medesima, di cui si dirà in seguito, diverso discorso deve farsi in ordine al rifiuto opposto dagli indagati a sottoporsi ai rilievi fotografici che, in quanto tale, è stato valutato dalla Corte territoriale quale prova indiziaria da cui trarre il conforto e la conferma degli altri indizi e prove acquisiti in giudizio.
I ricorrenti osservano che, se il giudice non aveva il potere di sottoporre coattivamente gli imputati ai rilievi fotografici della perizia, il rifiuto da questi opposto, in quanto espressione di una legittima facoltà, non poteva essere valutato in alcun modo;
si tratta però di una deduzione infondata perché in contrasto con la Giurisprudenza di legittimità costante nel ritenere che il rifiuto opposto dall'imputato a misure non invasive, ove ingiustificato, costituisce circostanza valutabile ai fini del libero convincimento del giudice;
si è infatti ritenuto che: "Il rifiuto dell'imputato di consegnare o lasciar prelevare materiale biologico utile alla comparazione del DNA, quando non siano stato prospettate aLL scopo modalità invasive o comunque lesive dell'integrità e della libertà personale, costituisce, se non motivato con giustificazioni esplicite e fondate, elemento di prova valutabile dal giudice a fini di ricostruzione del fatto, anche in qualità di riscontro individualizzante della chiamata in correità. (Fattispecie relativa al rifiuto opposto da persona accusata d'omicidio di consentire la comparazione del proprio DNA con queLL ricavabile da alcune formazioni pilifere rinvenute all'interno di un casco che, stando alle dichiarazioni di un collaborante, era stato utilizzato durante l'esecuzione del delitto). "Cassazione penale, sez. 2, 08 luglio 2004, n. 44624. In senso conforme, v. Sez. 1, 20 settembre 2002, Peddio. I ricorrenti sostengono che tale giurisprudenza non sarebbe applicabile alla specie poiché l'assunzione di determinate posizioni costituirebbe una inammissibile coazione della libertà personale, vietata dalla corretta interpretazione costituzionale dell'art. 224 c.p.p., ma si tratta di una deduzione infondata;
Invero è fuor di dubbio che l'impegno richiesto agli imputati era solo queLL di sottostare a rilievi fotografici, assumendo determinate pose, cioè atteggiamenti e comportamenti che non comportavano alcuna attività invasiva nei loro confronti e che richiedevano, al contrario, una forma di collaborazione processuale, del tutto simile a quella prevista in sede di ricognizione formale, durante la quale è richiesto all'indagato di assumere una posizione all'interno delle altre comparse, giusto il disposto dell'art. 214 c.p.p., ovvero a quella - di carattere generale - di rispondere alle contestazioni;
(per quest'ultima ipotesi, vedi: Cassazione penale, sez. 3, 01 marzo 1982), La questione del corretto uso dei mezzi di coazione, ex art. 224 c.p.p. sorge solo ove si voglia costringere l'imputato a sottostare alla ricognizione ovvero, come nella specie, alla perizia antropometrica, sicché, in assenza di una espressa previste legislativa (poi introdotta ex art. 224 bis c.p.p. con novella del 2009, in relazione alle perizie sul DNA) non era possibile procedere coattivamente;
non vi è dubbio, però, che il rifiuto opposto alla libera sottoposizione alla prova integra un comportamento ingiustificato, perché non fondato su una legittima tutela della libertà personale e, quindi, pienamente valutabile ai fini della formazione del libero convincimento del giudice.
Cassazione penale, sez. 3, 01 marzo 1982. La Corte di appeLL ha quindi correttamente valutato il comportamento degli imputati, ritenendo che il rifiuto a sottoporsi alla perizia antropometrica, potenzialmente decisiva, costituisse un elemento indiziario da valutare quale riscontro degli altri indizi e prove raccolte in giudizio.
Si tratta di una motivazione del tutto conforme ai principi espressi dalla Giurisprudenza di legittimità in relazione ad altra e più generale ipotesi di rifiuto di collaborazione processuale, laddove ha stabilito che: "Il principio secondo cui l'imputato non ha l'obbligo di rispondere alle contestazioni che gli vengono rivolte non comporta una limitazione legale della sfera del libero convincimento del giudice, che può legittimamente esercitarsi anche sulla portata significativa del silenzio mantenuto dall'interrogato su circostanze su cui questi, potendo fornire indicazioni di dati che potrebbero scagionarlo e contribuire all'accertamento della verità, si rifiuti di farlo. In tal caso non può dirsi che il silenzio -garantito all'imputato come oggetto di un suo diritto processuale - venga utilizzato, in contrasto con tale garanzia, come tacita confessione di colpevolezza, giacché il convincimento di reità nel giudice viene a formarsi non sulla valorizzazione confessoria del silenzio, bensì sulla valorizzazione in senso probatorio di elementi già idonei a suffragare un giudizio di colpevolezza, in ordine ai quali il silenzio del soggetto viene ad assumere valore di mero riscontro obiettivo." Cassazione penale, sez. 5, 21 dicembre 1988 In conformità a tali principi, la sentenza impugnata non valorizza la circostanza del rifiuto opposto dagli imputati a sottoporsi alla perizia come la prova principe su cui fondare la decisione ma trae legittimamente da essa il conforto ed il riscontro agli altri indizi e prove raccolte che, per altro, indica dettagliatamente:
a) - nei risultati della perizia antropometrica "estremamente concludenti nel senso della identificazione negli imputati degli autori della rapina" atteso che i periti erano pervenuti a conclusioni "fortemente indirizzanti verso un giudizio di identificazione personale". (pag.4 motivaz. app.). b)-nelle individuazioni fotografiche operate in dibattimento: - dal teste \G che ha dichiarato di riconoscere con notevole margine di certezza i lineamenti del viso effigiato nella foto del RO e - dal teste \M che ha riconosciuto in fotografia il RO con un margine del 90%;
c) - nella deposizione dibattimentale del maresciaLL DE LI che, premessa la conoscenza personale degli imputati, ha dichiarato di "aver riconosciuto il RO ed il VA, anche se camuffati, nei soggetti ripresi nei fotogrammi" dei filmati automatici all'interno della banca "da lui esaminati personalmente";
d) - nella circostanza - trascurata dai ricorrenti ma che la sentenza sottolinea come decisiva - che lo stesso DE LI ha riferito come le indagini avevano inoltre consentito di accertare "che i rapinatori, dopo avere abbandonato l'autovettura rubata utilizzata per la fuga, erano saliti a bordo di una "Punto" di colore celeste , corrispondente alla vettura effettivamente in uso al RO" (pag. 7 motivaz.app.).
e)- nella circostanza che uno dei rapinatori fosse affetto da strabismo (condizione fisica da cui è affetto il VA) riferita da molti testi, e che la Corte territoriale, del tutto correttamente, individua come "un particolare estremamente individualizzante" del VA, tanto più che il MaresciaLL DE LI aveva riferito essere il VA "l'unico rapinatore affetto da strabismo che gli fosse noto" (pag.7 motiv. app.) per altro legato al RO da vincoli di parentela - essendone il cognato -;
Si tratta di una motivazione che appare congrua perché fondata su precisi dati fattuali ed immune da iLLgicità perché coerente con le emergenze processuali e, come tale, "incensurabile in questa sede di legittimità.
La Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255. Il ricorrente propone valutazioni alternative delle prove, osservando che gli indizi e le prove indicate non sarebbero provviste del necessario grado di certezza e di gravità, valutazioni che non possono trovare ingresso in questa sede, ove nel controLL di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune.
La sentenza impugnata risulta ineccepibile aLLrché, premessa l'analisi della validità di ciascun elemento indiziante o di prova - che risulta corretta per le ragioni evidenziate -, descrive analiticamente il percorso motivazionale seguito nella decisione e sottolinea come, per un verso, la corretta valutazione delle prove ed indizi vada effettuata sulla base di una visione complessiva e coordinata e, per altro verso, evidenzia come a carico degli imputati "sussiste dunque una serie univoca, convergente e puntuale di gravi elementi indiziari, integrati sul piano probatorio dalla concludenza della stessa condotta processuale dei prevenuti, che, correttamente valutata nel suo risultato complessivo, non consente dubbi sul raggiungimento della prova della colpevolezza" (pag.8 motivaz app.). Si tratta di una motivazione corretta perché conforme alla Giurisprudenza di legittimità. (Cassazione penale, sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748). Quanto alla dedotta iLLgicità si deve rilevare che l'iLLgicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze;
Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847. - Ugualmente infondati sono i motivi relativi al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la sussistenza delle stesse è oggetto di un giudizio di fatto che il giudice deve effettuare apprezzando i parametri indicati nell'art.133 c.p. e può essere esclusa dal giudice di merito anche solo attraverso il richiamo, tra i suddetti parametri, di quelli ritenuti preponderanti per la propria decisione: la relativa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato, giacché il giudice non occorre che esamini tutti i parametri indicati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che specifichi a quale di essi si è riferito. (Cassazione penale, sez. 6, 28 maggio 2009, n. 28894). Nella specie la Corte si è coLLcata nell'alveo di tali principi ritenendo ostativi, in maniera del tutto congrua: "i numerosi e gravi precedenti per reati contro il patrimonio, anche specifici per rapina" nonché: "la condotta non collaborativa sul piano processuale" per la quale ultima considerazione valgono i principi sopra esposti.
Segue il rigetto dei ricorsi;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p., il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2010