Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 01 9 7 8 /02 UFFICIO COPIE Reg. gen. N° 17460/1999 Udienza del 12 dicer Richiesta copia studio D'AMAT DIAMAIL Oggetto: azione p dal Sig. 3,10 per diritu ... REPUBBLICA ITALIANA 11 12.2.02 IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE houСгом 4858 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Rep Sho Dott. MARIO SPADONE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. ROSARIO DEL JULIO Consigliere Richiesta copia studio LOLE 24 ORE Consigliere Dott. CARLO CIOFFI dal Sig. per diritti 3,10 Consigliere Dott. SERGIO DEL CORE 12 FEB 2002 IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: €1,55 L.3000 CARPENTERIA S. ANTONIO s.p.a.. in persona del legale rappresentante pro CANCELLERIA tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Di Ripetta n. 22. presso l'avv. Gerardo Vesci, che la difende, unitamente all'avv. Aldo Severgnini, in forza di mandato in atti: DG723777
- ricorrente -
€1,55 L.3000 CANCELLI
contro
EL PI, elettivamente domiciliato in Roma. Lungotevere Flaminio n. 60, presso l'avv. Ruggero Longo, che lo difende unitamente all'avv. Massimo DG723802 LMni, in forza di mandato in atti: 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. 1700/01 Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 2 controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 13 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio: Udito il P.M.. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IE LM, proprietario di un fabbricato sito in Zanica, in cui risiedeva unitamente alla famiglia, facendo seguito ad un provvedimento d'urgenza del Pretore di Bergamo, con atto notificato il 23 luglio 1987 conveniva dinanzi al Tribunale di Bergamo la EN S. IO s.p.a., lamentando l'intollerabilità dei rumori provenienti dal contiguo capannone ove la stessa svolgeva la propria n h attività produttiva. Deduceva l'attore che negli ultimi anni i rumori provocati dalle lavorazioni svolte nel capannone erano divenuti particolarmente molesti, addirittura intollerabili, tanto che egli, dapprima ammalatosi di sindrome ansiosa, reattiva allo stress determinato dal continuo rumore, era stato poi anche colpito da infarto miocardico: che, a seguito del provvedimento cautelare pretorile la EN aveva eseguito alcuni interventi nel tentativo di attenuare le immissione rumorose, dei quali tuttavia non era stata ancora rilevata la concreta efficacia: che. comunque, egli intendeva ottenere il risarcimento del danno biologico subito. Chiedeva, quindi che fosse ordinato alla controparte di eliminare le immissioni sonore in questione o. quanto meno, di ricondurle entro i limiti della tollerabilità mediante l'adozione di rimedi idonei allo scopo. il tutto con la condanna della convenuta al risarcimento del danno. 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 3 La EN S. IO, costituitasi, resisteva alla domanda. sostenendo di avere attuato un intervento sulla struttura del proprio fabbricato costituito essenzialmente da una nuova parete di separazione dei due edifici contigui. Contestava in ogni caso la ricorrenza delle ragioni di pregiudizio esposte dall'attore. Il tribunale, con sentenza non definitiva in data 21 giugno 1993, rilevava che dalle indagini tecniche espletate dai c.t.u. all'uopo incaricati era emersa una situazione di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle immissioni sonore provenienti dal capannone della EN ed interessanti la contigua unità abitativa del LM. in quanto gli interventi frattanto eseguiti dalla ditta convenuta, pur avendo كر conseguito una rilevante attenuazione della rumorosità. si erano rivelati insufficienti;
che dovendosi ritenere la sorgente di rumore interna all'edificio disturbato, era da applicarsi il regolamento locale di igiene, a norma del quale, nel periodo diurno e nelle zone residenziali o miste, non era consentito un aumento superiore ai 3 db rispetto al livello del rumore di fondo: che, d'altronde, non era possibile invocare, per escludere l'intollerabilità dei rumori. la previsione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, sia perché tale decreto fissava soltanto i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, validi per tutto il territorio nazionale, senza però essere di ostacolo all'adozione di criteri più restrittivi in sede di regolamenti locali. sia perché le lavorazioni eseguite nel capannone della EN erano risultate di tale intensità sonora da superare il differenziale di 5 db tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo, il tutto in violazione della normativa in esame. Pertanto, il tribunale condannava la EN S.IO a ridurre entro i 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. limiti della normale tollerabilità le immissioni sonore provenienti dal proprio capannone confinante con la proprietà del LM. mediante l'adozione degli interventi indicati dal c.t.u. dott. Cialella, con sospensione dell'attività produttiva sino alla realizzazione degli stessi: ordinava, con separata ordinanza. la prosecuzione del giudizio per l'espletamento dell'istruttoria sulla domanda di ristoro dell'asserito danno biologico. riservando al definitivo il regolamento delle spese di lite. Avendo la EN S.IO proposto impugnazione avverso tale decisione, cui resisteva il LM. la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 maggio 1998, rigettava il gravame. La corte, premesso che come accertato dal c.t.u. dott. Cialella - gli immobili contigui del LM e della EN dovevano considerarsi. nella loro strutturazione, un unico conglomerato edilizio, per cui la sorgente delle immissioni sonore in questione era da reputare. ai fini della valutazione della normale tollerabilità, come proveniente dall'interno dell'edificio disturbato. rilevava che rispetto ad un rumore di fondo nell'appartamento del LM oscillante tra 29 e 30 db, l'innalzamento dei livelli sonori era risultato sino a 37 - 38 db. senza considerare le più rumorose operazioni di martellamento, non testate ma sicuramente effettuate. Ciò posto. per addivenire ad un giudizio sulla liceità o meno delle immissioni sonore in questione non risultava decisiva né la disciplina posta dai regolamenti locali di igiene, né quella di cui al D. P. C. M. 1 marzo 1981 in tema di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, tesa a porre, in aggiunta ai limiti massimi consentiti in assoluto. anche un ulteriore elemento da rispettare, costituito dalla differenza tra il 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 1 0 livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo, suscettibile di essere differenziato come un semplice parametro di riferimento, per cui le disposizioni di cui al suddetto decreto non escludono l'applicabilità dell'art. 844 c.c. Nella fattispecie in esame, secondo la corte di appello. poiché la differenza tra il rumore prodotto nell'ambiente abitativo dalle lavorazioni eseguite nel contiguo capannone e il rumore di fondo raggiungeva con notevole frequenza valori pari a 8 - 9 db. ed anche oltre, durante le operazioni di avvitatura, si trattava di livelli non solo nettamente superiori ai parametri posti in sede di criterio differenziale dai regolamenti locali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (rispettivamente di 3 e di 5 db), ma anche superiori ai limiti della normale M tollerabilità stabiliti dalla normativa applicabile nella specie, e cioè dall'art. 844 c.c. Infine la corte di appello rilevava che non poteva essere accolta la richiesta della società appellante di condanna del LM al risarcimento del danno correlato alla misura cautelare ex art. 700 c.p.c. disposta dal pretore, poiché tale provvedimento era stato emesso nell'ambito dei poteri discrezionali attribuiti a tale giudice dall'art. 612 c.p.c. Ha chiesto la cassazione di detta sentenza la EN S. IO. per cinque motivi di ricorso. illustrati anche con memoria. ai quali resiste il LM con controricorso, con il quale eccepisce, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre anzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal LM, per essere stato tale atto notificato il 28 settembre 1999 al suo difensore nel giudizio di appello, avv. Gianfranco Conti, anziché a lui 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 6 personalmente, sebbene fosse trascorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza (non notificata), avvenuta il 29 giugno 1998. L'eccezione non è fondata. E ben noto infatti il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l'impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ma ancora ammessa per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 c.p.c. durante il periodo feriale, va notificata non alla parte personalmente, bensì, indifferentemente, a scelta del notificante. o presso il procuratore della medesima costituito nel domicilio eletto, ovvero nella residenza dichiarata per quel giudizio, dovendo ritenersi equiparate. ai sensi dell'ultima parte del comma 1° dell'art. 330 c.p.c., sia l'ipotesi della mancata notificazione della sentenza impugnata, sia quella relativa alla mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio (Cass. Sez. un.. 20 dicembre 1993. n. 12593: Sez. II. 3 febbraio 1998. n. 1043). Condividendo il Collegio pienamente le ragioni poste a base di tali decisioni, non ritiene di doversi discostare dal suddetto orientamento. Con il primo motivo la ricorrente. denunziando la contraddittorietà della motivazione della sentenza, evidenzia che con ordinanza collegiale del 10 aprile 1996 la corte di appello aveva disposto la convocazione del c.t.u. in base al rilievo che risultava necessario ottenere dallo stesso chiarimenti circa gli effettivi livelli di rumorosità rilevabili nell'abitazione del LM in relazione alle lavorazioni eseguite nell'adiacente capannone. sia in rapporto ai criteri posti dai regolamenti locali che a quelli stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. Essendo però poi risultato 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 7 che nel frattempo il c.t.u. era morto, la corte aveva deciso la controversia senza nessun ulteriore accertamento, ritenendo l'intollerabilità delle immissioni sonore. Il motivo non è fondato. La nomina del c.t.u., così come l'eventuale provvedimento che disponga la sua convocazione per acquisire chiarimenti su particolari aspetti dell'indagine tecnica svolta, sono sempre provvedimenti rimessi alla discrezionalità del giudice. come tali non censurabili in sede di legittimità allorché - - come nella specie - la sentenza abbia comunque affrontato e risolto gli aspetti tecnici della controversia in modo esauriente e convincente. E evidente che il decesso del c.t.u. aveva reso impossibile la sua convocazione, ma ciò non significa affatto che occorresse nominare un nuovo consulente, poiché la corte aveva rilevato solo l'opportunità di acquisire dei chiarimenti. e non certo la necessità di nuove indagini. L'avere ugualmente deciso la controversia malgrado l'impossibilità di sentire nuovamente il c.t.u. precedentemente nominato non risulta quindi affatto contraddittorio. tenuto anche conto dell'ampia ed esauriente motivazione della sentenza. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia poi la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 844 c.c. e 7 all. B del D.P.C.M. 1 marzo 1991, nonché lomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. sostenendo che la corte di appello avrebbe erroneamente applicato un criterio di tollerabilità desunto da regolamenti locali precedentemente vigenti, che riguardavano i rapporti con la collettività e non quelli tra proprietari di fondi limitrofi, senza contemperare le contrapposte esigenze e senza considerare il criterio della priorità di uso, essendo l'insediamento industriale antecedente alla classificazione adottata dagli strumenti urbanistici. 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio, 8 Anche questo motivo deve essere disatteso: non è vero, infatti, che la corte di appello abbia applicato i regolamenti locali in materia di limiti massimi di tollerabilità dei rumori, come risulta alle pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata. ove si legge che “non appare decisivo il ricorso alla disciplina posta dai regolamenti locali di igiene o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 in tema di limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi... Trattasi... di livelli di rumorosità che non solo superano nettamente i parametri posti...dai regolamenti locali e dalla decretazione della Presidenza del Consiglio...ma anche i limiti della normale tollerabilità stabilita dalla normativa applicabile alla fattispecie, e cioè l'art. 844 c.c....). Quanto poi alla priorità dell'insediamento industriale rispetto alla classificazione adottata dagli strumenti urbanistici, trattasi di argomento che, stante il silenzio della sentenza in proposito, e la mancanza di una specifica censura della ricorrente relativa alla omessa trattazione di esso, deve ritenersi nuovo, cioè prospettato per la prima volta in questa sede. In ogni caso, come si desume dall'ultimo comma dell'art. 844 c.c.. nell'applicazione di tale norma il giudice non è obbligato (…..può tenere conto) a considerare la priorità di un determinato uso. Denunziando, con il successivo motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 delle Disp. legge in gen. e dell'art.
7. all. B. D.P.C.M. 1° marzo 1991 la ricorrente sostiene che detto decreto introduce una normativa inderogabile, destinata a trovare applicazione su tutto il territorio nazionale ed avente carattere di legge, emessa in virtù della specifica competenza attribuita al Ministero dell'ambiente dall'art.
2. comma 14, della legge 8 luglio 1986 n. 349. Si tratta quindi di norme destinate a prevalere sulle disposizioni degli 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 9 enti minori, ove queste siano come nella specie in contrasto con quelle governative. Inoltre la normativa introdotta dal suddetto D.P.C.M.. sebbene intervenuta nel corso del giudizio era applicabile al caso in esame, sia per il carattere interpretativo delle norme, sia perché la situazione dedotta in causa non aveva esaurito i propri effetti. La ricorrente denunzia poi, con quarto motivo, la falsa applicazione delle norme del regolamento e lomessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, sostenendo in via subordinata - che i regolamenti locali prevedono due diversi criteri per determinare i limiti della rumorosità consentita, a seconda che si tratti di sorgenti rumorose esterne all'edificio sede del w h locale disturbato o di sorgenti interne. La corte aveva ritenuto di applicare i limiti i restrittivi posti per le sorgenti interne, senza preoccuparsi di interpretare le norme del regolamento e senza alcuna indagine sulla configurazione del fabbricato in esame. I due motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente ed entrambi disattesi. Essi si fondano, infatti, sullo stesso equivoco di cui al secondo motivo. poiché danno per scontato che la corte di appello avrebbe ritenuto applicabile un regolamento locale in materia di igiene, laddove invece il giudice di appello, pur rilevando che le immissioni di rumore provenienti dallo stabilimento della EN determinavano nell'appartamento del LM un aumento. rispetto al normale rumore di fondo, di almeno 8/9 decibel. e quindi superiore ai parametri posti sia dai regolamenti locali che dal Decreto del P.C.M. citato, ha poi richiamato i limiti di normale tollerabilità stabiliti dall'art. 844 c.c. Si rinvia quindi a quanto detto a proposito del secondo motivo. 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 10 Infine, con l'ultimo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e la motivazione insufficiente della sentenza. osservando di avere chiesto al giudice la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per avere costui eseguito un provvedimento cautelare palesemente errato ed illegittimo, consistito nella chiusura del capannone e nella preclusione di qualsiasi forma di esercizio del diritto di proprietà. sebbene l'art. 832 c.c. attribuisca al proprietario il diritto di godere e disporre delle proprie cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi posti dall'ordinamento giuridico. La corte di appello aveva invece confermato tale provvedimento. affermandone apoditticamente la legittimità, senza considerare che la sanzione per फा un uso abnorme della cosa deve incidere sul comportamento del proprietario e sull'uso della cosa stessa, ma non può annullare completamente il diritto di proprietà. Il motivo, palesemente infondato, risulta anche poco comprensibile poiché, come si legge nella parte espositiva della sentenza impugnata (pagg. 2 e segg.) il Pretore di Bergamo. con ordinanza del 15 marzo 1987. ordinò alla EN S. IO solo la sospensione dell'attività esercitata nel capannone, senza affatto precludere a tale società anche le altre forme di esercizio della proprietà sull'immobile. E nella sentenza si da anche atto che la EN aveva ripreso lo svolgimento dell'attività lavorativa dopo l'adozione di alcuni accorgimenti che avrebbero dovuto limitare le immissioni di rumore. senza però conseguire in pieno i risultati prefissati. Il LM, dando esecuzione al provvedimento pretorile, aveva quindi agito in piena legalità, a tutela del proprio diritto alla quiete, per cui non poteva essere tenuto ad alcun risarcimento. 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio. 11 L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione. in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 91,05 oltre a €. 2000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. il 12 dicembre 2001. Dox Biggio est. Howlner JL CANCELLIERE 01. Paoto Talarico 2.07 DEPOSITATO 2002 Roma IL CANCELLIERE C 100т Boge 160 16 AGENZIA DILL 26 MAR 2007A 2 4 Serio Degrity 2963 Jn. E CENT Dige LIPFO) p. (Dott.ssa Azian # Responct (D: M RAC 17460 1999 EN S. IO s.p.a. LM. Udienza del 12 dicembre 2001. Presidente Spadone: relatore Riggio.