Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di procedimento di esecuzione, la richiesta del condannato di acquisizione di documenti rilevanti ai fini della decisione deve essere comunque sempre rivolta a quel giudice, quand'anche concernente documenti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2008, n. 41334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41334 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 10/10/2008
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1010
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 8006/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AE, nato a [...] il 21 gennaio del 1933;
avverso l'ordinanza del tribunale di Nuoro del 26 febbraio del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Il tribunale di Nuoro, con ordinanza del 26 febbraio del 2008, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza avanzata nell'interesse di SO AE, diretta ad ottenere la revoca o quanto meno la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza pronunciata dal Pretore di Dorgali, il 13 dicembre del 1996, divenuta irrevocabile l'8 gennaio del 1997. A fondamento della decisione il tribunale osservava che la costruzione non poteva essere condonata perché realizzata in zona vincolata e, peraltro, entro la fascia di rispetto del demanio marittimo, che l'ente preposto alla tutela del vincolo aveva già espresso parere negativo alla sanatoria e che allo stato non era prevedibile a breve termine l'adozione di un piano di riqualificazione della zona.
Ricorre per cassazione il condannato deducendo:
la violazione del diritto di difesa in quanto il procuratore della Repubblica gli aveva negato l'autorizzazione a visionare il fascicolo del pubblico ministero;
Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere il tribunale omesso quanto meno di sospendere l'ordine di demolizione in attesa della riqualificazione del territorio, riqualificazione che potrebbe consentire la sanatoria.
IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato sotto diversi profili.
Anzitutto non risulta che la questione sia stata sottoposta all'esame del giudice dell'esecuzione. Trattandosi di questione che presuppone accertamenti fattuali sull'effettiva presentazione della richiesta, essa non può essere formulata per la prima volta in sede di legittimità In ogni caso non si è avuto alcuna violazione del diritto della difesa. Invero il procedimento di esecuzione è attivato a richiesta di parte (condannato o pubblico ministero), la quale parte ha l'onere di allegare i documenti sui quali fonda la sua richiesta. A seguito della presentazione dell'istanza si forma il fascicolo dell'esecuzione che può essere liberamente esaminato dalle parti. Queste possono chiedere altresì al giudice l'acquisizione di tutti i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione in possesso della controparte o di terzi. Il pubblico ministero non è tenuto a produrre il fascicolo delle indagini preliminari, in quanto tale fascicolo è stato già posto a disposizione del difensore del condannato durante la fase di cognizione, ma deve produrre eventuali documenti chiesti dal giudice perché ritenuti utili ai fini della decisione. L'acquisizione di documenti, in possesso della controparte, eventualmente utili ai fini della decisione deve essere quindi chiesta al giudice. Nella fattispecie, come già accennato, non risulta che il condannato abbia avanzato istanze istruttorie al giudice dell'esecuzione.
Infondata è la seconda censura.
Secondo il consolidato orientamento di questa corte, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna, può essere sospeso in presenza di una domanda di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza, solo allorché il giudice ritenga astrattamente condonabile l'opera ovvero ritenga probabile ed imminente l'adozione di un provvedimento di pianificazione urbanistica contrastante con l'ordine di demolizione (cfr. da ultimo Cass. nn. 38997 e 23702 del 2007). Nella fattispecie l'ordine di demolizione è stato pronunciato con sentenza del 1996 divenuta irrevocabile l'anno dopo. Quindi quel manufatto avrebbe già dovuto essere demolito da tempo. È inconcepibile che ad oltre dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza contenente l'ordine di demolizione si debba ancora discutere sull'opportunità di sospendere l'esecutività di tale ordine nell'attesa di un'eventuale riqualificazione del territorio da parte della pubblica amministrazione. Peraltro nella fattispecie il giudice ha già accertato che l'autorità amministrativa aveva espresso parere contrario alla sanatoria e che l'eventuale riqualificazione del territorio non è certa e comunque la sua adozione in tempi brevi non è prevedibile.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008