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Sentenza 15 novembre 2023
Sentenza 15 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/11/2023, n. 46093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46093 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: AS US nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia;
udito il difensore, avv. DARIO BOLOGNESI, del foro di Ferrara, che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 20/1/2023 - in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 6/5/2022, che aveva condannato GI NE per il reato di usura - disapplicava la recidiva e riconosceva la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rideterminando la pena. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46093 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 04/10/2023 2. Hanno interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia e l'imputato, a mezzo del difensore. 3. Il Procuratore generale eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio. Osserva che la Corte territoriale ha irrogato all'imputato solo la pena detentiva, mentre l'art. 644 cod. pen. prevede la pena congiunta della reclusione e della multa. 4. Il difensore di GI NE eccepisce con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'elemento oggettivo del reato. Evidenzia che le dichiarazioni della persona offesa non sono idonee a fondare il giudizio di responsabilità, atteso che sono tra loro contraddittorie, posto che GI AZ nel verbale del 11/4/2020 ha negato la pattuizione di interessi usurari, in quello del 13/5/2020 l'avrebbe ammessa, per negarla ancora nel verbale del 20/1/2021. 4.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'elemento oggettivo del reato. Rileva che le dichiarazioni confessorie rese dall'odierno ricorrente in data 29/4/2021 sono inattendibili, perché rese solo per compiacere il giudice che stava procedendo al suo interrogatorio, al fine di ottenere la revoca o la modifica della misura cautelare in atto. 4.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'elemento oggettivo del reato. Osserva che dalle risultanze dell'attività di captazione emerge un generico riferimento agli interessi dovuti, che non ne consente la quantificazione del tasso in termini usurari. 4.3 Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Evidenzia che il compendio probatorio consente di affermare che la vicenda in esame assume i contorni, piuttosto che del prestito usurario, della truffa a posizioni invertite, nel senso che il ricorrente è stato raggirato dal AZ, che - a fronte della corresponsione di una ingente somma di denaro - gli ha promesso una cospicua rendita in tempi brevi, salvo poi utilizzare l'intero importo per ripianare debiti contratti con altri soggetti. 4.4 Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla confisca disposta. Rileva che nel caso di specie il NE, più che conseguire un ingiusto profitto, ha riportato un evidente danno, atteso che a fronte dell'ingente somma erogata, ha ottenuto la restituzione di poco più della metà di tale importo. In tal caso, ferma restando la 2 configurabilità del reato di usura, la confisca risulta illegittima, stante la mancanza di un profitto. 4.5 Con il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla errata quantificazione delle somme asseritamente riscosse a titolo di interessi. Osserva in proposito che non tutto il denaro corrisposto dalla persona offesa è stato imputato agli interessi, atteso che risulta pacificamente dagli atti che, resosi conto delle precarie condizioni economiche in cui versava il AZ, il NE rinunciava agli interessi inizialmente pattuiti. 4.6 Con il settimo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alle circostanze attenuanti ed ai trattamento sanzionatorio. Evidenzia sul punto che, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, la Corte territoriale ha operato una diminuzione minima, pari ad 1/18 per la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e a 1/34 per le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., senza motivare in ordine alle ragioni di tale insignificante riduzione, che ha comportato che la pena finale irrogata è sostanzialmente immutata rispetto a quella comminata in primo grado. Il difetto di motivazione, inoltre, è ancor più evidente, a giudizio della difesa, se si considera che sono stati adottati due diversi criteri per la diminuzione della pena detentiva e di quella pecuniaria, che hanno comportato diminuzioni proporzionalmente diverse. 4.7 In data 28/9/2023 è pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia è fondato. Invero, si rileva il denunciato contrasto tra il dispositivo e la motivazione, atteso che, mentre nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale si indica correttamente la pena finale irrogata in anni uno mesi dieci di reclusione ed euro tremilaseicento di multa, il dispositivo riporta invece la condanna solo alla pena detentiva di anni uno mesi dieci di reclusione. Trattasi di evidente errore materiale. Come è stato autorevolmente sostenuto, l'errore materiale «consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione» (Sezioni Unite n. 16103 del 27/3/2002, Basile). 3 In tutti questi casi, è stato affermato che la correzione dell'errore materiale «non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio, ma è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra quanto emerge dal percorso logico argomentativo seguito nella motivazione ed il dispositivo. Dunque, la correzione non incide, modificandolo, né sul processo volitivo o valutativo del giudice, né sulla sua decisione di interpretazione che, anche se errata, sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum» (Sezioni Unite n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01). Tanto premesso, si osserva che è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto nel senso della prevalenza del primo (che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà del giudice), sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale (tra le tante, Sezione 6, n. 19851 del 13/4/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sezione 2, n. 25530 del 20/5/2008, Laini, Rv. 240649 - 01); che, tuttavia, è altrettanto vero che detto principio è stato progressivamente attenuato sul rilievo che la regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo. Difatti, la sentenza ha un carattere unitario nell'ambito del quale dispositivo e motivazione si integrano a vicenda, concorrendo a rendere comprensibile la volontà del giudice;
ciò comporta che, se la divergenza dipende, come nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto si rivela solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo (Sezione 2, n. 35424 del 13/7/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01; Sezione feriale, n. 35516 del 19/8/2013, Liuni, Rv. 257203 - 01; Sezione 3, n. 19462 del 20/2/2013, Dong, Rv. 255478 - 01; Sezione 1, n. 4055 del 4/12/2012, Mancini, Rv. 254218 - 01; Sezione 4, n. 40796 del 18/9/2008, Marchetti, Rv. 241472 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella stesura del dispositivo, atteso che, mentre quest'ultimo commina solo la pena detentiva di anni uno mesi dieci di reclusione, la motivazione, in maniera chiara, che non dà adito a dubbi, dopo aver effettuato le diminuzioni di pena in ragione della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, a pagina 14 ha rideterminato la pena ed ha esplicitato anche il calcolo attraverso il quale è pervenuta ad irrogare al NE la pena 4 finale di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro tremilaseicento di multa. Tale errore può essere corretto dal Collegio, in presenza di tutti gli elementi necessari contenuti in motivazione per adeguare il dispositivo alla motivazione. 2. Il ricorso proposto da GI NE è inammissibile. 2.1 I primi sei motivi sono inammissibili perché contengono tutte censure in fatto e ripropongono le stesse doglianze avanzate innanzi alla Corte territoriale, che hanno trovato risposta congrua ed esaustiva nella motivazione del provvedimento impugnato. Va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal difensore del NE, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati 5 nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, sia in relazione alla attendibilità della persona offesa, che alla valenza probatoria delle ammissioni rese dal NE in sede di interrogatorio, che alla rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità delle risultanze dell'attività di captazione, rispondendo alle doglianze poste con i motivi di appello;
analogamente deve rilevarsi con riferimento all'elemento psicologico - posto che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, anche a voler ammettere che il prestito ottenuto dalla persona offesa fosse finalizzato a sostenere la sua attività imprenditoriale, ciò non muta l'essenza del patto usurario - e con riferimento alla disposta confisca ed alla sua entità, avendo correttamente entrambi i giudici di merito applicato il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen. (specificamente indicando che la somma confiscata corrisponde agli interessi percepiti dall'odierno ricorrente) ed avendo evidenziato come la rinuncia alla corresponsione degli interessi fosse avvenuta verso la fine del rapporto di debito- credito. In conclusione, a fronte di una motivazione che non appare né carente né manifestamente illogica né contraddittoria, risulta evidente il tentativo della difesa di sollecitare una differente lettura dei dati probatori, certamente preclusa in questa sede. 2.2 Il settimo ed ultimo motivo è manifestamente infondato. Invero, in ordine alla graduazione della pena va premesso che il relativo potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sezione 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Orbene, l'entità della riduzione per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 e di quelle di cui all'art. 62- 6 bis cod. pen. è stata giustificata in ragione della particolare portata negativa delle circostanze aggravanti contestate, ritenute particolarmente pregnanti e tali da non essere completamente recessive rispetto alle attenuanti riconosciute. Trattasi all'evidenza di motivazione congrua ed esente da vizi logici, come tale non censurabile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso del NE segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NE GI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata, aggiungendosi alla frase "anni uno e mesi dieci reclusione" la frase "ed euro tremilaseicento di multa". Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIULIO ROMANO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia;
udito il difensore, avv. DARIO BOLOGNESI, del foro di Ferrara, che, dopo breve discussione, ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 20/1/2023 - in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 6/5/2022, che aveva condannato GI NE per il reato di usura - disapplicava la recidiva e riconosceva la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rideterminando la pena. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 46093 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 04/10/2023 2. Hanno interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia e l'imputato, a mezzo del difensore. 3. Il Procuratore generale eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio. Osserva che la Corte territoriale ha irrogato all'imputato solo la pena detentiva, mentre l'art. 644 cod. pen. prevede la pena congiunta della reclusione e della multa. 4. Il difensore di GI NE eccepisce con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'elemento oggettivo del reato. Evidenzia che le dichiarazioni della persona offesa non sono idonee a fondare il giudizio di responsabilità, atteso che sono tra loro contraddittorie, posto che GI AZ nel verbale del 11/4/2020 ha negato la pattuizione di interessi usurari, in quello del 13/5/2020 l'avrebbe ammessa, per negarla ancora nel verbale del 20/1/2021. 4.1 Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'elemento oggettivo del reato. Rileva che le dichiarazioni confessorie rese dall'odierno ricorrente in data 29/4/2021 sono inattendibili, perché rese solo per compiacere il giudice che stava procedendo al suo interrogatorio, al fine di ottenere la revoca o la modifica della misura cautelare in atto. 4.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'elemento oggettivo del reato. Osserva che dalle risultanze dell'attività di captazione emerge un generico riferimento agli interessi dovuti, che non ne consente la quantificazione del tasso in termini usurari. 4.3 Con il quarto motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'elemento soggettivo del reato. Evidenzia che il compendio probatorio consente di affermare che la vicenda in esame assume i contorni, piuttosto che del prestito usurario, della truffa a posizioni invertite, nel senso che il ricorrente è stato raggirato dal AZ, che - a fronte della corresponsione di una ingente somma di denaro - gli ha promesso una cospicua rendita in tempi brevi, salvo poi utilizzare l'intero importo per ripianare debiti contratti con altri soggetti. 4.4 Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla confisca disposta. Rileva che nel caso di specie il NE, più che conseguire un ingiusto profitto, ha riportato un evidente danno, atteso che a fronte dell'ingente somma erogata, ha ottenuto la restituzione di poco più della metà di tale importo. In tal caso, ferma restando la 2 configurabilità del reato di usura, la confisca risulta illegittima, stante la mancanza di un profitto. 4.5 Con il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento alla errata quantificazione delle somme asseritamente riscosse a titolo di interessi. Osserva in proposito che non tutto il denaro corrisposto dalla persona offesa è stato imputato agli interessi, atteso che risulta pacificamente dagli atti che, resosi conto delle precarie condizioni economiche in cui versava il AZ, il NE rinunciava agli interessi inizialmente pattuiti. 4.6 Con il settimo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento alle circostanze attenuanti ed ai trattamento sanzionatorio. Evidenzia sul punto che, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, la Corte territoriale ha operato una diminuzione minima, pari ad 1/18 per la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e a 1/34 per le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., senza motivare in ordine alle ragioni di tale insignificante riduzione, che ha comportato che la pena finale irrogata è sostanzialmente immutata rispetto a quella comminata in primo grado. Il difetto di motivazione, inoltre, è ancor più evidente, a giudizio della difesa, se si considera che sono stati adottati due diversi criteri per la diminuzione della pena detentiva e di quella pecuniaria, che hanno comportato diminuzioni proporzionalmente diverse. 4.7 In data 28/9/2023 è pervenuta memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia è fondato. Invero, si rileva il denunciato contrasto tra il dispositivo e la motivazione, atteso che, mentre nella motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale si indica correttamente la pena finale irrogata in anni uno mesi dieci di reclusione ed euro tremilaseicento di multa, il dispositivo riporta invece la condanna solo alla pena detentiva di anni uno mesi dieci di reclusione. Trattasi di evidente errore materiale. Come è stato autorevolmente sostenuto, l'errore materiale «consiste, nella sostanza, nel frutto di una svista, di un lapsus espressivo, da cui derivano il divario tra volontà del giudice e materiale rappresentazione grafica della stessa e difformità tra il pensiero del decidente e l'estrinsecazione formale dello stesso, senza alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo da cui scaturisce la decisione» (Sezioni Unite n. 16103 del 27/3/2002, Basile). 3 In tutti questi casi, è stato affermato che la correzione dell'errore materiale «non si pone come (inammissibile) rimedio ad un vizio della volontà del giudice o ad un suo errore di giudizio, ma è soltanto lo strumento per eliminare la disarmonia tra quanto emerge dal percorso logico argomentativo seguito nella motivazione ed il dispositivo. Dunque, la correzione non incide, modificandolo, né sul processo volitivo o valutativo del giudice, né sulla sua decisione di interpretazione che, anche se errata, sia stata posta a fondamento della pronuncia finale sul thema decidendum» (Sezioni Unite n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 - 01). Tanto premesso, si osserva che è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolto nel senso della prevalenza del primo (che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà del giudice), sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale (tra le tante, Sezione 6, n. 19851 del 13/4/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01; Sezione 2, n. 25530 del 20/5/2008, Laini, Rv. 240649 - 01); che, tuttavia, è altrettanto vero che detto principio è stato progressivamente attenuato sul rilievo che la regola generale secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione stessa consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, sì da condurre alla conclusione che la divergenza dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo. Difatti, la sentenza ha un carattere unitario nell'ambito del quale dispositivo e motivazione si integrano a vicenda, concorrendo a rendere comprensibile la volontà del giudice;
ciò comporta che, se la divergenza dipende, come nel caso di specie, da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto si rivela solo apparente ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo (Sezione 2, n. 35424 del 13/7/2022, Raimondi, Rv. 283516 - 01; Sezione feriale, n. 35516 del 19/8/2013, Liuni, Rv. 257203 - 01; Sezione 3, n. 19462 del 20/2/2013, Dong, Rv. 255478 - 01; Sezione 1, n. 4055 del 4/12/2012, Mancini, Rv. 254218 - 01; Sezione 4, n. 40796 del 18/9/2008, Marchetti, Rv. 241472 - 01). Nel caso oggetto di scrutinio è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella stesura del dispositivo, atteso che, mentre quest'ultimo commina solo la pena detentiva di anni uno mesi dieci di reclusione, la motivazione, in maniera chiara, che non dà adito a dubbi, dopo aver effettuato le diminuzioni di pena in ragione della ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, a pagina 14 ha rideterminato la pena ed ha esplicitato anche il calcolo attraverso il quale è pervenuta ad irrogare al NE la pena 4 finale di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro tremilaseicento di multa. Tale errore può essere corretto dal Collegio, in presenza di tutti gli elementi necessari contenuti in motivazione per adeguare il dispositivo alla motivazione. 2. Il ricorso proposto da GI NE è inammissibile. 2.1 I primi sei motivi sono inammissibili perché contengono tutte censure in fatto e ripropongono le stesse doglianze avanzate innanzi alla Corte territoriale, che hanno trovato risposta congrua ed esaustiva nella motivazione del provvedimento impugnato. Va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice dell'udienza preliminare, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal difensore del NE, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati 5 nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 - 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 - 01; Sezione 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01). Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito ed il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, sia in relazione alla attendibilità della persona offesa, che alla valenza probatoria delle ammissioni rese dal NE in sede di interrogatorio, che alla rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità delle risultanze dell'attività di captazione, rispondendo alle doglianze poste con i motivi di appello;
analogamente deve rilevarsi con riferimento all'elemento psicologico - posto che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che, anche a voler ammettere che il prestito ottenuto dalla persona offesa fosse finalizzato a sostenere la sua attività imprenditoriale, ciò non muta l'essenza del patto usurario - e con riferimento alla disposta confisca ed alla sua entità, avendo correttamente entrambi i giudici di merito applicato il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 644 cod. pen. (specificamente indicando che la somma confiscata corrisponde agli interessi percepiti dall'odierno ricorrente) ed avendo evidenziato come la rinuncia alla corresponsione degli interessi fosse avvenuta verso la fine del rapporto di debito- credito. In conclusione, a fronte di una motivazione che non appare né carente né manifestamente illogica né contraddittoria, risulta evidente il tentativo della difesa di sollecitare una differente lettura dei dati probatori, certamente preclusa in questa sede. 2.2 Il settimo ed ultimo motivo è manifestamente infondato. Invero, in ordine alla graduazione della pena va premesso che il relativo potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sezione 5, n. 5582 del 30/9/2013, Ferrario, Rv. 259142 - 01). Orbene, l'entità della riduzione per il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 62 n. 6 e di quelle di cui all'art. 62- 6 bis cod. pen. è stata giustificata in ragione della particolare portata negativa delle circostanze aggravanti contestate, ritenute particolarmente pregnanti e tali da non essere completamente recessive rispetto alle attenuanti riconosciute. Trattasi all'evidenza di motivazione congrua ed esente da vizi logici, come tale non censurabile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso del NE segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NE GI, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza impugnata, aggiungendosi alla frase "anni uno e mesi dieci reclusione" la frase "ed euro tremilaseicento di multa". Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.