Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
L'eventuale difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza va risolta nel senso della prevalenza del primo, che è l'atto con il quale si estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, sulla seconda, che ha solo una funzione strumentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 25530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25530 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/05/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 632
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 011951/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) IN AN N. IL 29/03/1945;
avverso SENTENZA del 19/07/2004 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 19/7/2004 il G. M. del Tribunale di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di IN IU perché il reato si era estinto per intervenuta remissione di querela.
Secondo l'ipotesi accusatoria formulata rispettivamente ai capi a) e b) della rubrica in relazione all'art. 61, n. 11, artt. 81 e 646 c.p., IN IU, nella qualità di agente della eia di assicurazione RAS Agenzia di Verolanuova si era appropriata con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, delle somme riscosse a titolo di premi assicurativi da AF EN e da CC LI, omettendo di versarle all'impresa assicuratrice, commettendo il fatto con abuso di relazioni d'opera.
In motivazione il Giudice osservava che la querela, rimessa in udienza, era stata presentata dalle due amiche dell'imputata e clienti della R.A.S. con cui non intercorreva alcuna relazione d'opera; questa intercorreva, invece, con la R.A.S., per cui solo nel caso che la compagnia di assicurazione avesse denunciato il mancato versamento dei premi si sarebbe configurata l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, che avrebbe comportato la procedibilità di ufficio.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Brescia deducendo violazione dell'art. 61 c.p., n. 11, artt. 152 e 646 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p.,
lett. b). Il ricorrente - premesso che nel dispositivo che è l'atto in cui si concreta la volontà del giudice non è enunciata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, osserva che, già per questo solo motivo, dovrebbe ritenersi che il reato è perseguibile di ufficio. In ogni caso la motivazione è errata, vuoi perché l'aggravante sussiste indipendentemente dal fatto che la relazione d'opera intercorra o meno con la parte offesa, vuoi perché, nella specie, la parte offesa era, per l'appunto, la R.A.S. con cui intercorreva la relazione d'opera.
2. Il ricorso è fondato.
Innanzitutto si osserva che il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione;
pertanto in caso di difformità tra il dispositivo e la motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale (ex plurimis, Cass. Pen. Sez. 5^, 18/10/1999, n. 4973; Cass. Pen. Sez. 1^, 12/03/1992 Ceravolo). Nel caso di specie la decisione, espressa nel dispositivo, si sostanzia nell'affermazione dell'avvenuta estinzione del reato per remissione di querela, senza alcuna statuizione in ordine alla esclusione dell'aggravante. Ne consegue che, già per questa motivo, la decisione sarebbe errata, posto che i fatti contestati ex artt.81, 646 c.p., e art. 61 c.p., n. 11, sono perseguibili di ufficio.
Non appare superfluo aggiungere che - ove si ritenga di assegnare alla motivazione un mero significato esplicativo (e non emendativo) della decisione espressa nel dispositivo -sussiste, comunque, la dedotta violazione di legge. Invero la decisione muove dall'errato presupposto che il rapporto di cui all'art. 61 c.p., n. 11, debba intercorrere con il soggetto passivo del reato, laddove la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che per la sussistenza della aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione (Cass. Pen. Sez. 5^, 24/06/1999, n. 10460). A tacer del fatto che, per come è contestato il fatto per cui è processo, la parte offesa deve ritenersi proprio la R.A.S., per conto della quale l'agente percepiva i premi assicurativi. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia ex art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008