Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
L'istituto della ricusazione non può essere utilizzato nei confronti di un intero collegio giudicante (nella specie della Corte di appello), bensì soltanto nei confronti dei magistrati che compongono il collegio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2008, n. 45267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45267 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/10/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1340
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 29350/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ AN, nato ad [...] l'[...];
contro la sentenza del 2 febbraio 2006 emessa dalla Corte d'appello di Roma;
letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore generale, Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa dell'imputato e per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato SARACENI Luigi, per la parte civile, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l'avvocato GIULIANI BALESTRINO Ubaldo, per l'imputato, che ha concluso, in via principale, per l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste ovvero, in subordine, perché il fatto non costituisce reato;
in ulteriore subordine ha chiesto di dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; in estremo subordine l'annullamento con rinvio della sentenza per omessa e contraddittoria motivazione;
infine, l'accoglimento diretto dell'eccezione di ricusazione ex art. 37 c.p.p. dei giudici d'appello ovvero rimettere in termini l'imputato perché possa proporre tale ricusazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 22 novembre 2002 il Tribunale di Roma dichiarava AN ZZ colpevole del reato di calunnia e concessegli le attenuanti generiche lo condannava alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione - pena sospesa e non menzione della condanna -, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, a cui assegnava una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 15.000,00 ciascuna.
Al ZZ erano stati contestati due distinti episodi di calunnia:
- il primo, per avere, in sede di assunzione di informazioni rese il 9.6.1993 al sostituto procuratore di Palmi, dott.ssa Cosentino Emma, accusato falsamente NT AR), magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Pesaro, dei delitti di abuso di ufficio nella trattazione delle procedura fallimentare n. 31/78, al fine di favorire il curatore NI LI, sostenendo che entrambi facessero parte della medesima associazione massonica;
- il secondo, per avere accusato falsamente, con denunzia presentata il 28.12.1993, EP RÈ, consigliere presso la Corte di cassazione, di abuso di ufficio nella trattazione del ricorso n. 05559/93 e di soppressione ed alterazione della sentenza della Suprema Corte del 20.1.1993, al fine di favorire il collega UB NT e il curatore NI LI (l'accusa di falso riguardava la deliberata omissione - nell'intestazione della sentenza - della richiesta del procuratore generale di trasmissione degli atti alla competente procura perché procedesse per i reati emergenti dagli atti).
2. - Gli episodi si inquadrano nell'ambito di una vicenda processuale che ha coinvolto l'imputato, socio, assieme alla madre, della s.r.l. MM Laterizi, dichiarata fallita nel dicembre del 1978 dal Tribunale di Pesaro, cui era seguita la nomina come curatore dell'avvocato NI LI, il cui rendiconto, a seguito delle sue dimissioni, era stato criticato dal ZZ, che aveva presentato osservazioni;
all'udienza del 6.5.1988 il giudice delegato, UB NT, approvava il rendiconto "perché nessuna contestazione era stata mossa" e avverso questo provvedimento l'imputato proponeva reclamo al Tribunale, che lo respingeva con Decreto 23 luglio 1988 sul rilievo che non si verteva nell'ipotesi prevista dalla L. Fall., art. 116, cioè di approvazione del rendiconto finale, trattandosi di un mero rendiconto di gestione, necessario per l'avvenuta sostituzione del curatore. Il decreto veniva impugnato davanti alla Corte di cassazione che, con sentenza del 20.1.1993 - estensore EP RÈ -, dichiarava inammissibile il ricorso per un vizio formale. Successivamente, avendo l'imputato rappresentato che nella sentenza non erano state riportate le conclusioni del procuratore generale, che aveva chiesto anche la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica competente in ordine ad eventuali reati perseguibili d'ufficio emergenti dagli atti, la prima Sezione civile della Cassazione, con provvedimento del 16.11.1993 provvedeva alla trasmissione richiesta, inviando gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.
3. - Sull'impugnazione dell'imputato la Corte d'appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado: ha assolto ZZ dalla calunnia nei confronti di NT UB e ha confermato la sua responsabilità per le false accuse a carico di EP RÈ, rideterminando la pena in anni uno e quattro mesi di reclusione e ribadendo le statuizioni civili.
I giudici di appello hanno escluso che l'imputato avesse avuto la consapevolezza dell'innocenza di NT UB e hanno ritenuto, conseguentemente, che difettasse l'elemento soggettivo del reato di calunnia.
Invece, per quanto riguarda le accuse mosse a EP RÈ i giudici hanno rilevato la sussistenza di tutti gli elementi della calunnia, evidenziando come dagli atti non emerga alcun elemento attestante la conoscenza tra i due magistrati e, inoltre, che non è dato conoscere sulla base di quali circostanze l'imputato abbia ritenuto che il RÈ fosse iscritto in una loggia massonica, insinuazione smentita dalla specchiata onestà e linearità della condotta del magistrato, riconosciuta incondizionatamente nell'ambiente giudiziario.
In conclusione, la Corte d'appello ha escluso la presenza di concreti e seri elementi che potessero in qualche modo giustificare le accuse rivolte dal ZZ nei confronti del RÈ, ritenendo che l'imputato aveva la piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
4. - Contro questa sentenza AN ZZ ha proposto personalmente ricorso per cassazione, allegando una serie di documenti.
Dopo aver descritto i fatti oggetto del processo, il ricorrente ha dedotto i motivi che di seguito si riassumono, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
4.1. - Ha innanzitutto denunciato la violazione del diritto alla controprova ex art. 190 c.p.p., in conseguenza della mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, con riferimento alla richiesta di esame dell'imputato.
4.2. - Dopo aver premesso che la decisione si fonda su una soggettiva valutazione della personalità di EP RÈ, ritenuto "al di sopra di ogni sospetto", e che in questo modo i giudici hanno manifestato una carenza di imparzialità nel giudizio, il ricorrente chiede la restituzione in termini per poter proporre la ricusazione del collegio d'appello, invocando la violazione delle regole del giusto processo ex art. 111 Cost., comma 2. 4.3. - Il ricorrente inoltre ritiene che, nella specie, non ricorresse il reato di calunnia per carenza dell'elemento soggettivo, in quanto non vi è mai stata la consapevolezza dell'innocenza del RÈ. Per dimostrare ciò il ZZ ricorre all'analisi di alcuni lavori di EP RÈ soprattutto come dirigente della corrente di Magistratura Democratica e alle due pubblicazioni prodotte a suo tempo in atti, Eresia di M.D. e Giudici a sinistra da cui, secondo l'assunto del ricorrente, risulterebbe che anche M.D. era stata attraversata dallo scandalo sulla massoneria. Con specifico riferimento all'episodio di calunnia, viene dedotto un vizio di motivazione, rilevando l'illogicità del ragionamento contenuto nella sentenza d'appello che, da un lato, esclude l'esistenza di elementi "seri e concreti" che possano giustificare l'accusa di falso rivolta a EP RÈ, dall'altro, riconosce la presenza di elementi particolari, rappresentati dalle macchioline e dalle strisciature presenti sul frontespizio della sentenza, provocate dal toner.
Contesta l'argomentazione usata dai giudici che hanno ricordato la prassi secondo cui l'intestazione delle sentenze non viene effettuata dal giudice, precisando che comunque la sentenza è atto che viene riferito al giudice estensore;
in ogni caso, la sentenza non avrebbe dimostrato l'esistenza di tali prassi e, soprattutto, avrebbe omesso di provare che tale prassi era conosciuta dall'imputato. Rileva che, in ogni caso, la sentenza non conteneva la richiesta del P.G. di trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Pesaro, ne' nell'intestazione, ne' nella motivazione e che tale omissione ha dato all'imputato l'impressione di un "totale oblio della richiesta del procuratore generale", situazione che avrebbe dovuto fare escludere la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e portare all'assoluzione dal reato contestato.
Il ricorrente precisa che fino al giugno 1993, quando si recò a Roma per far registrare la sentenza, non vi fu alcun provvedimento integrativo che facesse menzione della richiesta del P.G., per cui maturò il convincimento che vi era "contro di lui e a favore del magistrato (Dott. UB da lui ritenuto massone) un partito preso".
Inoltre, rileva un'ulteriore contraddizione nella sentenza per aver dato una valutazione differente alle accuse rivolte dall'imputato al UB e al RÈ, senza tenere conto che si trattava di fatti strettamente collegati, per cui il riconoscimento della buona fede avrebbe dovuto operare per entrambi gli episodi. 4.4. - Con l'ultimo motivo censura la sentenza per il mancato esame del motivo d'appello con cui era stata chiesta la revoca della provvisionale in mancanza della prova del danno subito. 5. - Con dichiarazione depositata il 18 aprile 2008 ZZ AN ha rinunciato alla prescrizione.
Successivamente, con memoria del 17 settembre 2008, il ricorrente ha ribadito la richiesta che il ricorso venga assegnato alle Sezioni unite di questa Corte;
inoltre, ha sostenuto l'incompatibilità dei giudici della cassazione a giudicare fatti riguardanti la persona offesa EP RÈ in quanto appartenente al medesimo ufficio giudiziario.
Risultano allegati alla memoria - oltre ad alcuni documenti riguardanti il carteggio del ricorrente con alcune parti civili - due ulteriori note datate 17 settembre 2008.
In particolare, nella prima nota vengono ribaditi e sviluppati motivi già contenuti nel ricorso.
Nella seconda nota si chiede la riforma della sentenza d'appello riguardante la calunnia commessa nei confronti di UB NT con la modifica della formula assolutoria e la restituzione, da parte dello stesso UB, della somma oggetto di provvisionale, non più dovuta a seguito della pronuncia assolutoria.
6. - All'udienza del 21 ottobre 2008 il difensore dell'imputato ha presentato una dichiarazione di ricusazione del Collegio, ribadendo le richieste contenute nel ricorso e nelle memorie;
inoltre, ha chiesto che venisse disposta la verbalizzazione a mezzo di riproduzione fonografica. L'udienza è stata sospesa e gli atti trasmessi per competenza interna alla seconda Sezione di questa Corte che, con provvedimento emesso lo stesso giorno, dichiarava inammissibile la richiesta di ricusazione;
quindi, il Presidente, esclusa implicitamente la verbalizzazione fonografica, ha disposto il prosieguo dell'udienza, con l'esposizione della causa da parte del relatore e le conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. - Preliminarmente il Collegio rileva che non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 618 c.p.p. per rimettere il ricorso alle Sezioni unite, non emergendola i motivi dedotti, questioni che hanno dato luogo ovvero che possono dare luogo a contrasti giurisprudenziali. Presupposto per la rimessione di una questione alle Sezioni unite è l'esistenza di una assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio emergente ictu oculi dalla comparazione fra determinate massime (Sez. 6, 24 marzo 1993, n. 865, Morabito), mentre nel caso in esame questa condizione non sussiste. Peraltro, già il presidente di questa Sezione, con provvedimento del 30 agosto 2008, aveva rilevato la mancanza dei presupposti richiesti dal citato art. 618 c.p.p.. 8. - Palesemente infondati sono i motivi con cui, sotto diversi profili, si imputa ai giudici d'appello di aver fondato la decisione sulla base di una conoscenza diretta della persona e della onorabilità di EP RÈ: in particolare, viene censurato il passaggio della sentenza dove, al fine di evidenziare l'inverosimiglianza dell'accusa mossa al magistrato, si dice che questi "ha goduto sempre di ampia stima ed apprezzamento nell'ambiente giudiziario proprio per la sua specchiata onestà e linearità della condotta, che lo ha accompagnato fino alla morte". Nelle valutazioni del ricorrente questa affermazione sarebbe il sintomo e la prova della mancanza di imparzialità da parte dei giudici della Corte d'appello di Roma, da qui l'eccezione di costituzionalità dell'art. 37 c.p.p., nonché la richiesta di accoglimento della ricusazione dei giudici di appello e l'istanza di restituzione nei termini per poter proporre la ricusazione degli stessi giudici.
Le diverse questioni possono essere trattate congiuntamente essendo strettamente collegate.
8.1. - L'eccezione di costituzionalità è manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri segnalati dal ricorrente. Sostenere che la ricusazione possa riguardare anche il giudice che abbia già emesso la sua decisione, implica una trasfigurazione tanto incisiva da configurare un istituto del tutto diverso, la cui scelta non può che essere rimessa alla discrezionalità del legislatore. La ricusazione, così come prevista dall'art. 37 c.p.p. e segg., è in funzione dell'imparzialità e dell'indipendenza del giudice che è chiamato a svolgere l'attività giurisdizionale e si tratta, comunque, di una garanzia strumentale a salvaguardare la "giustizia" della decisione. Attraverso il controllo dell'imparzialità del giudice si mira ad ottenere le condizioni per un provvedimento giudiziario "imparziale". Ma una volta che è intervenuta la decisione - nel caso di specie la sentenza di appello - non vi è più alcuno spazio per poter ricorrere all'istituto di cui all'art.37 c.p.p., la cui utilizzazione è subordinata al rispetto di precisi termini per la proposizione della relativa dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la decisione potrà essere contestata attraverso gli strumenti impugnatori previsti dalla legge. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l'eccezione prospettata dalla difesa dell'imputato mostra anche incoerenze dal punto di vista della stessa rilevanza della questione. Infatti, il ricorso è generico nell'individuazione della situazione che avrebbe potuto configurare l'ipotesi di ricusazione, limitandosi a parlare tout court di ricusazione senza ulteriori specificazioni;
inoltre, la situazione di incompatibilità viene riferita all'intero collegio giudicante della Corte d'appello, laddove la ricusazione può essere proposta soltanto nei confronti della "persona" del giudice e non anche nei confronti del giudice inteso come "organo" ed infatti una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene inammissibile la ricusazione di un collegio in quanto tale, essendo possibile ricusare solo i singoli giudici che ne fanno parte, sempre che ricorra alcuno dei casi contemplati dall'art. 37 c.p.p. (Sez. 1, 13 dicembre 2001, n. 2628, Bogdan;
Sez. 6, 16 aprile 1997, n. 1611, Grossi). Alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di costituzionalità consegue, necessariamente, il rigetto delle altre deduzioni collegate. Infatti, la disciplina processuale circa i presupposti e i tempi della ricusazione impedisce che possa trovare accoglimento in questa sede la richiesta di ricusazione dei giudici di appello;
allo stesso modo, deve escludersi che sussistano le condizioni per restituire nel termine l'imputato perché possa presentare una dichiarazione di ricusazione avanti alla Corte d'appello.
8.2. - Peraltro, la frase contenuta nella sentenza impugnata e contestata dal ricorrente non rileva neppure sotto il profilo del vizio di motivazione - che è stato dedotto, sebbene con riferimento ad altri profili -, in quanto il suo inserimento nell'ambito della sentenza ha un ruolo di mero contorno argomentativo, di rilievo assolutamente secondario, non la rende cioè ne' illogica, ne' contraddittoria, dal momento che, come si vedrà, altri sono i punti rilevanti su cui poggia il ragionamento giustificativo della decisione dei giudici. Nè può dirsi che questi abbiano utilizzato come prova per la decisione una loro scienza privata: i giudici sono giunti a ritenere che l'imputato ha commesso il reato di calunnia non perché si sono basati sulla "specchiata onestà e linearità della condotta" di EP RÈ, ma perché hanno ritenuto che l'imputato fosse perfettamente a conoscenza della falsità delle accuse rivolte a EP RÈ.
9. - Infondato è il motivo con cui si lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, con specifico riferimento all'esame dell'imputato. Si osserva che in tema di rinnovazione della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (così, Sez. 6, 18 dicembre 2006, n. 5782, Gagliano). Nella specie, dall'esame complessivo della struttura argomentativa posta a base della pronuncia impugnata emerge che i giudici hanno ritenuto completa l'istruttoria svolta in primo grado, così implicitamente escludendo la necessità di procedere alla rinnovazione di prove, compreso l'esame dell'imputato.
10. - Deve dichiararsi l'infondatezza anche dei motivi con cui, sotto diversi profili attinenti soprattutto alla coerenza della motivazione, si censura la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di calunnia.
Si tratta di deduzioni con cui vengono proposte argomentazioni che attengono al merito, in alcuni casi proponendo alternative ricostruzioni dei fatti rispetto a quelle ritenuta in sentenza. Appare opportuno ribadire che all'imputato è stata contestata la calunnia per avere, con una denuncia presentata il 28 dicembre 1993, incolpato falsamente EP RÈ di soppressione ed alterazione di atti pubblici e di abuso d'ufficio nella trattazione del ricorso avverso il provvedimento del Tribunale di Pesaro, condotte asseritamente poste in essere per favorire UB NT. Il falso attribuito a EP RÈ sarebbe consistito nel non avere riportato nel frontespizio della sentenza del 20 gennaio 1993, emessa dalla prima sezione della Cassazione, le conclusioni del procuratore generale d'udienza che, ravvisando reati procedibili d'ufficio, aveva richiesto la trasmissione degli atti alla procura competente.
10.1. - Così fissati i limiti dell'imputazione, si deve osservare che perché sussista la calunnia è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, che è integrato solo quando sussiste una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo della non colpevolezza dell'accusato e il momento volitivo dell'intenzionalità dell'incolpazione (tra le tante v., Sez. 6, 2 aprile 2007, n. 17992, Parisi). Si tratta, come è noto, di un reato punito solo a titolo di dolo, per cui l'erroneo convincimento della colpevolezza dell'accusato è di per sè idoneo ad escludere la certezza dell'innocenza dello stesso e, conseguentemente, ad escludere la sussistenza del dolo. Tuttavia, per ritenere insussistente l'elemento psicologico del reato di calunnia la giurisprudenza richiede che il convincimento della colpevolezza del denunciato, anche se erroneo, sia fondato su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni ovvero su indizi temerari (Sez. 6, 20 gennaio 1991, n. 2389, P.G. in proc. Castelli;
Sez. 6, 27 ottobre 1989, n. 3127, Corradi;
Sez. 6, 21 giugno 1985, n. 10065, Casini;
Sez. 6, 17 maggio 1985, n. 6812, Formica;
Sez. 6, 8 febbraio 1983, n. 4083, Ducati). I giudici di merito si sono adeguati a tali principi, che hanno accortamente applicato nella ricostruzione dell'elemento psichico del reato di calunnia contestato all'imputato: in tale procedimento di accertamento probatorio hanno preso in esame le concrete circostanze e modalità esecutive che hanno caratterizzato l'azione criminosa, risalendo alle sfere volitive del soggetto. Quindi, correttamente la sentenza impugnata, per verificare la sussistenza del dolo, ha preso in considerazione le circostanze e le modalità della condotta posta in essere dal ZZ, in quanto espressioni del suo atteggiamento psichico e, sulla base di una motivazione logica e coerente, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo. In sostanza, deve escludersi ogni ipotesi di errore sulla consapevolezza della innocenza dell'accusato, in quanto alla luce della appagante motivazione contenuta nelle sentenze di merito, non si rinvengono elementi seri e concreti che abbiano potuto giustificare il presunto errore dell'imputato. L'accusa rivolta a EP RÈ si è basata su mere congetture ed ipotesi, sfornite di qualsiasi concretezza ed appiglio a dati fattuali, circostanze queste che rendono non credibile la stessa esistenza di un errore.
Per quanto riguarda precipuamente l'accusa di falso il primo giudice ha innanzitutto evidenziato che, alla data della denuncia (28.12.1993), il ZZ era già a conoscenza dell'ordinanza del 16.11.1993 con cui la Corte di cassazione aveva disposto "la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Pesaro per accertare i fatti denunciati dall'imputato", come del resto era stato da questi richiesto;
inoltre, la Corte d'appello ha messo in rilievo l'assoluta inverosimiglianza della stessa esistenza di un falso attuato per soppressione di una parte della sentenza redatta dal RÈ, non potendosi rilevare sul foglio tracce di cancellazione, ma piuttosto "macchioline e strisciature provocate dal toner della fotocopiatrice"; sono sempre i giudici d'appello che rilevano l'esistenza di una prassi, operante negli uffici giudiziari, secondo cui l'intestazione delle sentenze viene solitamente effettuata dal collaboratore di cancelleria e non dal magistrato, prassi che poteva essere nota al ZZ, in quanto avvocato;
ancora, i giudici di secondo grado hanno escluso ogni rilievo al fatto che RÈ EP abbia raggiunto l'imputato nella cancelleria della cassazione per rassicurarlo sull'adempimento della trasmissione degli atti, anzi hanno ritenuto che si sia trattato di una "manifestazione di attenzione" rispetto a quanto lamentato dal ricorrente, attenzione peraltro dimostrata dal fatto che, successivamente, vi è stata la trasmissione degli atti alla procura competente;
infine, è stato pure messo in giusto risalto che con la sentenza del 20.1.1993, redatta da RÈ, la cassazione non è neppure entrata nel merito delle questioni prospettate dal ZZ, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per un difetto nella notificazione. Si tratta di circostanze a cui è stato dato il giusto rilievo in termini di intensità del dolo e di consapevolezza della falsità della accusa rivolta al RÈ, escludendo ogni ipotesi di errore da parte dell'imputato.
I giudici hanno rilevato che le accuse sono state formulate in base ad illazioni sfornite di ogni fondamento e giustificazione, peraltro lontane dal profilo professionale di EP RÈ. Ed infatti l'imputato ha formulato false accuse sulla base di mere supposizioni, congetture, illazioni e vaghi timori soggettivi che non sono idonei ad escludere il dolo richiesto dal reato di cui all'art.368 c.p.. Nella specie, l'elemento psicologico della calunnia non può essere escluso ritenendo che il convincimento della colpevolezza del denunciato sia fondato su elementi concreti, trattandosi invece di un convincimento del tutto irragionevole, basato su congetture e supposizioni di comodo, che hanno consentito all'imputato di strumentalizzare una semplice incompletezza formale del frontespizio della sentenza della Corte di cassazione, a cui peraltro era stato posto rimedio.
D'altra parte, deve escludersi la dedotta contraddittorietà della sentenza che, mentre riconosce la presenza di alcune anomalie rappresentate dalle "macchioline e striasciture" presenti sul frontespizio della sentenza, esclude l'esistenza di elementi in grado di giustificare la falsa accusa rivolta a RÈ. Si deve sottolineare che la semplice percezione di un anomalia, basata su un ragionamento meramente congetturale, senza osservare quella necessaria prudenza che deve caratterizzare la condotta di buona fede, non può portare a giustificare la falsa incolpazione: nella specie, la Corte d'appello, con una valutazione di merito che non è censurabile in questa sede, ha spiegato come fosse evidente, anche ad un semplice esame superficiale, che il frontespizio della sentenza non fosse stato oggetto di cancellature o di altri tipi di falsificazioni, ma che le macchie e le striature fossero da attribuirsi al procedimento di fotocopiatura, confermando la piena esistenza del dolo.
10.2. - Per quanto riguarda le false accuse relative alla pretesa appartenenza alla massoneria occorre innanzitutto precisare che non sono oggetto di specifica contestazione nell'originaria imputazione riguardante la calunnia posta in essere nei confronti di RÈ. L'imputato per sostenere la sua buona fede ed escludere che avesse avuto la consapevolezza dell'innocenza del RÈ si è difeso tentando di dimostrare che entrambi i magistrati facevano parte della massoneria e che per ragioni di appartenenza intendevano tutelare il curatore LI, anch'egli massone.
Invero, le due sentenze di merito hanno bene sottolineato come in relazione alla calunnia riguardante il RÈ non vi fosse alcun minimo indizio concreto che potesse giustificare la ritenuta appartenenza o la sola vicinanza di questo magistrato ad associazioni massoniche, ne' elementi che dimostrassero un qualche collegamento con UB o con LI ovvero che attribuissero al RÈ una condotta diretta a "coprire" AR o altri.
Del tutto ininfluenti, ai fini di una possibile esclusione dell'elemento soggettivo, sono le due pubblicazioni cui il ricorrente si riferisce, dalle quali risulterebbe che anche la corrente di Magistratura Democratica, di cui RÈ era uno dei massimi esponenti, era stata interessata dallo scandalo sulla massoneria. Senza entrare nel merito della valutazione e del significato, del tutto soggettivo e in alcuni casi fuorviante, che il ricorrente ha dato ad alcuni brani contenuti nelle due pubblicazioni, è sufficiente in questa sede rilevare che la sussistenza del dolo deve essere valutata con riferimento allo stato psichico dell'agente al momento in cui commette il reato di calunnia - deve cioè trattarsi di un giudizio ex ante e non ex post -, per cui trattandosi di pubblicazioni successive alla denuncia del 28.12.1993 per cui è processo non possono essere utilizzate per dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato. In ogni caso, la circostanza che alcuni magistrati siano stati interessati da indagini sulla massoneria non può certo giustificare le accuse rivolte al RÈ, che è sempre risultato totalmente estraneo a tali fatti. 10.3. - Deve pertanto ritenersi che del tutto correttamente i giudici d'appello abbiano ritenuto sussistente la calunnia contestata al ZZ, risultando la motivazione della sentenza impugnata immune da vizi logici e coerente in tutti i suoi aspetti. Nè appare fondata la critica con cui si deduce la contraddittorietà della sentenza per essere giunta a valutazioni differenti in ordine ai due episodi di calunnia, ai danni di NT UB e di RÈ EP: la Corte d'appello ha compiuto una completa disamina delle circostanze che hanno evidenziato la cosciente volontà della condotta posta in essere dall'imputato e coerentemente, in base a valutazioni di merito che, in quanto logiche, non possono essere censurate in questa sede, è addivenuta a giudizi differenti in ordine alla sussistenza del dolo nei due distinti episodi. Pertanto, non vi è alcuna contraddizione nella decisione, in quanto il diverso giudizio cui sono pervenuti i giudici è dipeso da una differente consistenza probatoria, che ha consentito di escludere che, per le false accuse rivolte al RÈ, difettasse l'elemento soggettivo del reato di calunnia.
11. - Del tutto infondato è il motivo con cui si lamenta l'omesso esame della doglianza con cui nell'atto di appello era stata chiesta la revoca della provvisionale in mancanza della prova del danno subito dalla parte civile.
Il giudice d'appello ha confermato le statuizioni civili relative al reato commesso ai danni del RÈ, per cui pronunciandosi a favore della provvisionale non è incorso in alcuna omissione motivazionale. In particolare, per quanto riguarda la dedotta censura relativa alla mancata prova del danno, le sentenze lo desumono dall'accertamento del reato di calunnia, collegandolo alla lesione dell'onore del magistrato (danno morale). Al riguardo si osserva preliminarmente che il giudice penale, nel pronunziare condanna generica al risarcimento dei danni, non è tenuto a distinguere i danni materiali da quelli morali, ne' deve espletare alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, potendo limitare il suo accertamento alla potenziale capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (Sez. 5, 19 ottobre 2000, n. 191, Mattioli ed altri), ne' è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza e del nesso di causalità fra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Sez. 6, 11 marzo 2005, n. 12199, Molisso;
Sez. 3, 14 novembre 1986, n. 2515, Colasante;
Sez. 6, 26 aprile 1994, n. 9266, Mondino;
Sez. 1, 28 febbraio 1992, n. 320, Simbula), così come nella specie hanno fatto i giudici di merito. In ogni caso, la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto è insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, 18 marzo 2004, n. 40410, Farina;
Sez. 5, 17 gennaio 2007, n. 5001, Mearini).
12. - Inammissibili sono i motivi con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata con riferimento alla formula utilizzata per l'assoluzione dalla calunnia rivolta ad NT UB e chiede, inoltre, la restituzione della somma oggetto della provvisionale a questi assegnata.
Si tratta di motivi introdotti con una memoria successiva al ricorso, da considerare inammissibili perché in tema di ricorso per cassazione, per il combinato disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 167 disp. att. c.p.p., la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a). Invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso (Sez. 5, 14 dicembre 1999, n. 1070, Tonduti;
Sez. 3, 11 luglio 2002, n. 38871, Rossi). Nella specie, i motivi proposti attengono a capi della sentenza non interessati dall'originario ricorso, per cui non possono che essere considerati inammissibili.
13. - Le altre doglianze contenute nelle memorie non fanno che ribadire le argomentazioni già svolte nell'atto di impugnazione originario, per cui si rimanda all'esame già svolto dei motivi del ricorso.
14. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna di AN ZZ al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, comprensivi di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile, MI RC, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, comprensivi di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008