Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
In tema di calunnia, perché si realizzi il dolo, è necessario che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione).
Commentari • 5
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La massima In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello …
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Quando viene comunicata l'esistenza di un procedimento penale spesso l'indagato, reagisce con la volontà di fare una "controdenuncia / controquerela" per il reato di calunnia. 1. Premesse: denuncia, querela, esposto Il processo penale è un processo instaurato su istanza di parte (querela) per i reati meno gravi, o d'ufficio (anche su denuncia) per i reati più gravi. Quanto all'esposto, tecnicamente si tratta di una richiesta fatta da un privato all'autorità di pubblica sicurezza (art. 1/2 TULPS) per "comporre privati dissidi": se però dai fatti si configura un reato procedibile d'ufficio, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve informare l'Autorità giudiziaria: un esposto, per i fini che …
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L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …
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Avv. Ilaria Parlato - Incolpare taluno di un reato: può comportare reato per lo stesso denunciante? Sì, incolpare qualcuno di un reato può costituire - alla presenza di determinati presupposti di fatto e di diritto - ipotesi di reato a carico dello stesso denunciante. Il reato di calunnia La condotta punibile L'elemento soggettivo Il reato di calunnia Non a caso può integrare gli estremi del reato di calunnia il quale - per espresso dispositivo dell'art. 368 c.p. - sussiste allorché un soggetto "con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2007, n. 17992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17992 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 02/04/2007
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 539
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17482/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR HE IS;
avverso la sentenza 18 ottobre 2004 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell'imputata, avv. BAZZONI Adriano, in sostituzione dell'avv. Ignazio La Russa.
Udito per la parte civile l'Avv. FARINA M. e DE MUCCI M.R.. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 18 ottobre 2004 la Corte di appello di Roma confermava la decisione 31 ottobre 2001 del locale Tribunale che aveva affermato la penale responsabilità di SI HE IS in ordine ai reati di calunnia, addebitatole perché, con denuncia presentata il 21 giugno 2006 ai carabinieri di Roma Prati, accusava di falso in atto pubblico e di truffa ai suoi danni il notaio Michele Di Ciommo, il commercialista Armando BO, il funzionario della banca AL CH e i venditori di un immobile da lei acquistato TO LU, ZI LU e RZ IA IO, per avere gli alienanti taciuto che sul bene da lei acquistato gravava un'ipoteca della Cassa di Risparmio di Roma, per l'erogazione di un mutuo di L. 500 milioni in suo favore;
somma, invece, mai richiesta, così riferendo che erano false le firme apposte sugli atti pubblici concernenti la concessione del mutuo.
Premesso non esservi dubbio alcuno sul fatto che la SI si era recata alla Cassa di Risparmio di Roma per stipulare un contratto di mutuo ipotecario al fine di conseguire la somma necessaria per il parziale adempimento dell'obbligazione derivante dall'acquisto di un appartamento, contratto stipulato alla presenza del notaio, del funzionario delegato dalla banca, del BO e degli acquirenti, che le firme apposte sul contratto erano risultate tutte autentiche e che la l'imputata corrispose ai venditori la somma di L. 485 milioni con assegno tratto dal conto corrente acceso presso la sua banca, la Corte territoriale precisava, in punto di elemento soggettivo del reato che:
a) il BO aveva dichiarato che, non avendo all'epoca l'imputata sufficienti disponibilità economiche, aveva egli stesso accompagnato in banca la SI per la stipula del mutuo, nella piena consapevolezza di quanto faceva;
b) l'atto venne letto pagina per pagina dal notaio Di Ciommo che spiegò alla SI anche il suo significato;
c) l'imputata comprendeva perfettamente la lingua italiana;
d) il BO provvide al pagamento delle tre rate semestrali con danaro della SI fino all'anno 1992, epoca in cui cessò di curare gli interessi dell'imputata; i successivi ratei furono pagati dalla stessa SI la quale il 26 ottobre 1995 richiese l'estinzione anticipata del mutuo provvedendo a versare la somma di quasi L. 360 milioni;
e) dalla trascrizione della registrazione risultava la perfetta conoscenza della condizione personale e patrimoniale della SI e che la stessa, anziché ammettere di avere gravemente errato a sporgere la denuncia, aveva proseguito nel suo atteggiamento accusatorio.
2. Ricorre per cassazione la SI con atto sottoscritto dall'avv. Ignazio La Russa, articolando cinque ordini di motivi. In primo luogo, vizio di motivazione sul punto relativo al presupposto della consapevolezza dell'innocenza degli incolpati e conseguente violazione dell'art. 368 c.p., censurandosi così ogni argomentazione circa la consapevolezza da parte della SI dell'atto compiuto e del significato della riunione effettuata nell'istituto di credito. Il tutto in presenza di deposizioni testimoniali dalle quali sarebbe emerso che la SI non prestava alcuna attenzione al compimento dell'atto; in più, valorizzando le sole dichiarazioni del BO.
In secondo luogo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, quanto alla comprensione dell'atto a suo tempo stipulato, nonostante la sentenza riconosca la sussistenza di "qualche dubbio" in proposito;
tanto più che l'unica fonte di tale immotivato convincimento sarebbe il BO, assolutamente inattendibile stante il complesso contenzioso civile esistente con la SI. Senza che possa assumere rilievo la circostanza che, dopo la cessazione di ogni rapporto con il BO, il mutuo sia stato pagato dall'imputata. Tali tesi sono ribadite nel terzo motivo ove si deduce violazione anche della legge processuale per essersi vulnerati i criteri legali di valutazione della prova.
Con il quarto motivo si lamenta illogicità della motivazione quanto al contegno processuale dell'imputata, per essersi ricavata la sua colpevolezza pure dall'assenza di ogni sua ritrattazione. Si denuncia, infine, violazione dell'art. 34 c.p.p., e art. 36 c.p.p., comma 1, lettera b, per avere partecipato al giudizio di appello un consigliere che aveva rigettato con giudizio di merito la richiesta di sospensione della condanna al pagamento di una provvisionale.
Il ricorso deduce motivi non consentiti, come tali rientranti nel catalogo delle cause di inammissibilità previste dall'art. 606 c.p.p., comma 3. 3. Sul punto concernente il dolo del delitto di calunnia - una tematica su cui si incentrano la quasi totalità delle censure sollevate dalla ricorrente - questa Corte ritiene opportuno precisare che il contenuto di non pochi precetti penali è conformato secondo un modello linguistico strutturato in modo tale che l'affermazione di responsabilità è condizionata all'accertamento della piena conoscenza ora di determinati presupposti ora di determinati elementi costitutivi. Ci si trova in presenza di prescrizioni normative le quali, sul piano strettamente funzionale, richiedono, per la natura del bene giuridico protetto o per le effettive finalità a base della previsione incriminatrice, che il soggetto agisca "scientemente", "sapendo" della sussistenza di un determinato fatto, ovvero, ancora, "intenzionalmente". Tra le prime ipotesi la dottrina annovera i reati di calunnia e di autocalunnia, tra le seconde il reato di ricettazione, al fine di differenziarlo (peraltro, con intuibili perplessità quanto a rigore dogmatico) dalla fattispecie contravvenzionale dell'incauto acquisto;
la terza ipotesi è stata solo di recente canonizzata, almeno a livello codicistico (anche se quale risultato di argomentazioni di ordine dogmatico, pure qui, meritevoli di più adeguati approfondimenti, se non altro considerando il modello generale dell'elemento psicologico quale descritto dall'art. 43 c.p., comma 1, prima parte), alla stregua della L. 16 luglio 1997, n. 254, art. 1, che ha sostituito, nella previsione del delitto di abuso di ufficio, l'art. 323, nel testo risultante in forza della L. 26 aprile 1990, n. 86, art. 13. Più specificamente, perché si realizzi il dolo di calunnia è necessario che colui che avanza la falsa accusa abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato. La giurisprudenza di questa Corte è, in proposito, indirizzata nella linea interpretativa in base alla quale l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui vi sia una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo e momento volitivo. L'intenzionalità dell'incolpazione e la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato sono due dati che vanno tenuti concettualmente distinti, non foss'altro perché l'accusa di aver commesso atti penalmente illeciti è situazione ben diversa dalla conoscenza della non colpevolezza, così da inferirne che non è sufficiente ad integrare il dolo di calunnia la scarsa convinzione in ordine alla responsabilità del soggetto accusato. A corollario di tali argomentazioni si è precisato (v., per tutte, in un'ampia ricognizione di tale problematica, Sez. 6, 14 marzo 1996, Gardi), per un verso, che (dal punto di vista dell'imputato) l'erronea convinzione della colpevolezza del soggetto accusato esclude il dolo, purché tale convincimento si basi su elementi seri e concreti e non su semplici supposizioni, e (dal punto di vista del giudice) che il dubbio dell'agente sulla colpevolezza dell'incolpato importa la pronuncia di una decisione assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
L'interpretazione ora ricordata tende, dunque, ad emarginare la rilevanza di momenti che nella fase rappresentativa si presentino disomogenei rispetto alla sequenza volitiva;
dovendo poi l'innocenza dell'incolpato definirsi elemento del fatto, anche il dubbio sulla responsabilità della persona nei confronti della quale vengono rivolte le false accuse vale ad escludere il dolo di calunnia. Sempre, peraltro, nell'esigenza, metodologicamente necessitata in vista di scongiurare non rigorose interferenze concettuali, di non sovrapporre le problematiche attinenti alla struttura del reato a quelle concernenti il suo accertamento.
Ed è estremamente significante rimarcare come la giurisprudenza abbia ritenuto che la tendenziosità della denuncia non dimostra di per sè la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato da parte del denunciante (Sez. 6, 2 luglio 1998, Perrotta;
Sez. 6, 21 giugno 2001, Franchina). Precisandosi, ancora, come tale consapevolezza è in re ipsa, ma nel senso che è evidenziata dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che connotano la condotta tenuta, dalle quali è possibile, con processo logico-induttivo, risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell'agente: la sussistenza del dolo, in sintesi, si immedesima con l'accertamento della cosciente falsità delle circostanze oggetto della denuncia (Sez. 6, 19 novembre 1998, Farina;
Sez. 6, 14 maggio 1999, De Bartolomeo;
Sez. 6, 10 luglio 2000, Cotronei).
4. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La certezza dell'innocenza dell'incolpato - che è condizione per la ravvisabilità del dolo di calunnia - risulta ampiamente argomentata dalla Corte territoriale la quale ha rimarcato l'estrema precisione della denuncia da cui si desume, in base ad elementari massime di esperienza, la diretta conoscenza dell'episodio da parte della SI. La decisione ora al vaglio di questa Corte è assolutamente puntuale nell'additare i dati probatori convergenti verso la non conformità al vero dei fatti descritti nella denuncia. Muovendo dalla premessa, ancorata ad univoci diretti elementi dimostrativi, della certezza assoluta del fatto che ha dato vita alla falsa incolpazione, da parte della ricorrente, del notaio, del funzionario di banca, del commercialista e degli alienanti, con la conseguenza che la SI si recò nei locali della Cassa di Risparmio di Roma per stipularvi il contratto di mutuo ipotecario per ottenere il danaro a lei necessario per il parziale adempimento dell'obbligazione derivante dall'acquisto di un appartamento, che tale contratto venne concluso alla presenza del notaio, del funzionario delegato dalla banca, del BO e degli acquirenti e che le firme apposte sul contratto erano risultate tutte autentiche e che la SI corrispose ai venditori la somma di L. 485 milioni con assegno tratto dal conto corrente acceso presso la sua banca, l'unico elemento che occorre qui controllare, secondo le cadenze impugnatorie ricavabili dal ricorso si incentra sulla motivazione sull'elemento soggettivo, vale a dire sul dolo di calunnia.
A tale stregua, va dato atto alla Corte territoriale di avere incisivamente e con un corretto procedimento argomentativo comunque, mai lambente il vizio di motivazione (quindi, davvero distante dalla possibilità di inserimento nel modello descritto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) e al di fuori, altresì, di ogni addebito che possa interfere nell'assetto ricostruttivo del dolo del reato di cui all'art. 368 c.p. - puntualizzato che, non disponendo l'imputata all'epoca di sufficienti possibilità economiche, era stata accompagnata dal BO per la stipula del mutuo (un dato che, attesa la poliforme congerie di prove dirette che lo attestano, vale ad escludere ogni interesse delle dichiarazioni sul punto del BO), nella piena consapevolezza di quanto faceva;
il tutto anche considerando che l'atto venne letto pagina per pagina dal notaio Di Ciommo che spiegò alla SI anche il suo significato, e che l'imputata comprendeva perfettamente la lingua italiana;
e che, soprattutto, subito dopo la sottoscrizione del contratto - elemento, questo assolutamente incontestato - la SI corrispose ai venditori la somma di L. 485 milioni con assegno tratto dal conto corrente acceso presso la sua banca;
ciò in perfetta osservanza delle singole clausole del contratto di compravendita.
Non pare, poi priva di significato la circostanza che il BO provvide al pagamento delle tre rate semestrali con danaro della SI fino all'anno 1992, epoca in cui cessò di curare gli interessi dell'imputata; i successivi ratei furono pagati dalla stessa SI la quale il 26 ottobre 1995 richiese l'estinzione anticipata del mutuo provvedendo a versare la somma di quasi L. 360 milioni.
5. L'inammissibilità del ricorso deriva, dunque, dall'essere stato dedotto un vizio non consentito iscrivibile nel catalogo delle inammissibilità di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3. Le censure si risolvano in una non ammessa rilettura delle fonti di prova. Ma, come è ormai diritto vivente, in sede di ricorso per cassazione sono rilevabili esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori o a un diverso esame degli elementi materiali e di fatto delle vicende oggetto del giudizio, salvo i casi prevista dal "novellato" art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e. Le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e l'interpretazione del materiale probatorio, non possono essere idonee ad accedere al giudizio di legittimità quando la motivazione sia, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile. In presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, in questa sede non è ammessa incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili (cfr., ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella).
6. Il motivo concernente la dedotta incompatibilità del giudice del giudizio di appello avendo fatto parte del collegio è manifestamente privo di fondamento. A parte, infatti, l'assorbente considerazione che una simile situazione avrebbe potuto costituire oggetto della procedura di ricusazione, resta assorbente il rilievo che l'incompatibilità del giudice per atti compiti nel procedimento è determinata da atti che comportano valutazione di indizi o prove inerenti alla responsabilità penale dell'imputato adottati in fasi precedenti a quelle delle quali in giudice è investito. Ora, la seriazione procedimentale che può precede la pronuncia di merito della Corte di appello è tutta interna alla procedura che trova il suo epilogo nel provvedimento conclusivo, cosicché ipotizzare l'incompatibilità del giudice componente del collegio chiamato a decidere sulla sospensione delle statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado costituisce una vera e propria contradictio in adiecto, svolgendosi i due momenti nell'ambito di una stessa fase.
7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
La SI va, altresì, condannata a rifondere alla parte civile AL CH le spese sostenute in questo grado, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende, nonché a rifondere alla parte civile AL CH le spese della fase, liquidate in Euro 1.500,00 per onorario, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2007