Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Poiché non sono ammissibili, a norma dell'art. 16 della Costituzione, restrizioni alla libertà di circolazione delle persone nelle campagne e nei luoghi dove sia in atto l'esercizio della caccia, nel caso di ferimento di taluno per effetto di un colpo di fucile sparato da un cacciatore senza il previo accertamento di una sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, non è configurabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore per il solo fatto che il primo si sia avvalso del pari diritto di esercitare la caccia nella stessa località del secondo o anche a breve distanza da lui.
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- 1. Danno da passione sportiva rovinata, tra responsabilità contrattuale e danno esistenzialePaolo Garraffa · https://www.filodiritto.com/ · 31 dicembre 2015
Abstract: È configurabile un “danno da passione sportiva rovinata” nei confronti degli spettatori dello stadio (titolari di tessere del tifoso, abbonamenti e biglietti d'ingresso) che abbiano assistito ad una competizione sportiva risultata in seguito “truccata” (oggetto di illecito o frode sportiva) da parte di giocatori, dirigenti sportivi ed intermediari coinvolti nell'affaire illecito. Il danno - che si atteggia a danno non patrimoniale risarcibile ex articoli 2043 e 2059 del codice civile (nei suoi profili esistenziali) - consiste nello “smarrimento dei valori sportivi” e nel “mutamento in senso peggiorativo delle proprie abitudini di vita”. Tale tipologia di danno va liquidata in …
Leggi di più… - 2. Danno allo spettatore per lancio di oggetti allo stadio: chi ne risponde? Ed a che titolo?Paolo Garraffa · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12109 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EM, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEI PRATI STROZZI 26, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA SIDELI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE ANSELMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE IS NC, elettivamente domiciliato in ROMA LGO LANCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato G. DI MACCO, difeso dall'avvocato PIETRO TOSTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1834/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione 3^ Civile, emessa l'11/05/00 e depositata il 25/05/00 (R.G. 2507/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Pietro TOSTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De ON AN conveniva davanti al Tribunale di Latina Notarberardino Remo, assumendo di essere stato da lui ferito a un occhio con una fucilata, il 13 dicembre 1980, durante una battuta di caccia.
Il convenuto eccepiva che l'evento era dovuto alla colpa esclusiva o per lo meno concorrente del danneggiato, il quale non aveva opportunamente segnalato la propria presenza all'altro cacciatore. Con sentenza del 27 aprile 1998 il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannava il convenuto a un risarcimento di lire 286.475.050.
La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 25 maggio 2000, ha confermato.
Ricorre per la Cassazione il soccombente, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso il De ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 2043, 2050 e 2055 C.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), il ricorrente sostiene che ingiustamente è stata fatta risalire a lui l'intera responsabilità del ferimento, giacché neanche il danneggiato, a sua volta, ha provato di aver fatto il possibile per evitare di trovarsi nella traiettoria del suo compagno di battuta e di essere colpito. Erroneamente quindi la Corte ha posto la presunzione di colpa soltanto a carico di colui che ha sparato, perché, nelle concrete circostanze, un'analoga presunzione doveva gravare anche il danneggiato.
Col secondo mezzo, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.p.c.), riafferma che le modalità dei fatti, come pacificamente acclarate, erano tali "da non escludere assolutamente e di per sè il coinvolgimento e concorso del De ON nell'accadimento dell'evento" e di tanto il giudice di appello doveva tener conto.
Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, dopo aver condiviso col Tribunale la definizione della caccia come attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 C.c., con la connessa presunzione di colpa a carico dell'esercente, rileva, rispondendo al primo motivo del gravame, imperniato su "una concorrente responsabilità del danneggiato", che comunque anche dalla ricostruzione dell'incidente emerge evidente, in concreto, il comportamento colposo del Notarberardino, consistito nell'aver esploso un colpo ad altezza d'uomo, senza curarsi della presenza nei pressi del compagno di battuta, da poco allontanatosi, tanto da essere ancora a portata di voce. Soggiunge che nessun riscontro ha trovato l'assunto difensivo di un inatteso cambio di direzione del De ON, peraltro prevedibile e tale da non esonerare il Notarberardino dall'osservanza della prudenza richiesta dall'uso dell'arma, specie in un luogo che non consentiva una completa visione dell'ambiente circostante.
Ebbene, alla presenza di tale motivazione, immune da vizi logici e da errori giuridici, e quindi incensurabile in cassazione, non v'è chi non veda come il ricorrente, da un lato, configuri, col primo motivo, a carico del danneggiato, un'inedita presunzione di colpa, che andrebbe a bilanciare la presunzione stabilita, a carico dell'esercente di un'attività pericolosa, come quella venatoria (Cass. 30 novembre 1977 n. 5222), dall'art. 2050 C.c.; e, dall'altro, col secondo motivo, accantonando questa insostenibile tesi, solleciti inammissibilmente una nuova ricostruzione, in concreto, delle modalità dell'incidente, laddove il giudice di appello, investito anche, se non esclusivamente, dell'esame della condotta del De ON, con l'attribuire l'intera responsabilità dell'incidente al Notarberardino, ha di fatto, e seppure per implicito, proprio inteso escludere che alla produzione dell'evento dannoso abbia concorso una qualsiasi condotta imprudente o negligente del danneggiato.
Del resto, come statuito già in remoti precedenti di questa Suprema Corte (Cass. 23 dicembre 1968 n. 4072; 28 settembre 1964 n. 2442), poiché non sono ammissibili, ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, restrizioni della libertà di circolazione delle persone nelle campagne e nei luoghi in cui sia in atto l'esercizio della caccia, nel caso di ferimento di taluno per effetto di un colpo di fucile sparato da un cacciatore senza il previo accertamento di una sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, come accertato nella fattispecie, non è configurabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore per il solo fatto che il primo si sia avvalso del pari diritto di esercitare la caccia nella stessa località del secondo o anche a breve distanza da lui.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del soccombente alle spese in favore del resistente, liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 100, oltre a euro 3.500 (tremilacinquecento) per onorario, nonché spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003