Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12109
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Poiché non sono ammissibili, a norma dell'art. 16 della Costituzione, restrizioni alla libertà di circolazione delle persone nelle campagne e nei luoghi dove sia in atto l'esercizio della caccia, nel caso di ferimento di taluno per effetto di un colpo di fucile sparato da un cacciatore senza il previo accertamento di una sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, non è configurabile una colpa concorrente del danneggiato con quella del feritore per il solo fatto che il primo si sia avvalso del pari diritto di esercitare la caccia nella stessa località del secondo o anche a breve distanza da lui.

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    Paolo Garraffa · https://www.filodiritto.com/ · 31 dicembre 2015

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  • 2Danno allo spettatore per lancio di oggetti allo stadio: chi ne risponde? Ed a che titolo?
    Paolo Garraffa · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12109
Data del deposito : 19 agosto 2003

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