Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
Non è applicabile la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. n. 309 del 1990, nell'ipotesi in cui la pena venga unitariamente inflitta per continuazione tra il reato di cessione di modici quantitativi di sostanze stupefacenti e quello di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in relazione al quale la sostituzione non è prevista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2009, n. 33419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33419 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/05/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 764
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 37818/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. B.A., nata (OMISSIS);
2. G.F., nato a (OMISSIS);
3. S.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 13/03/2006 dalla Corte di Appello di Catania;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti e tre i ricorsi;
sentiti il difensore di G.F., avv. Ragazzo Giuseppe, e il difensore di S.G., avv. Tringali Marco, che si sono riportati ai motivi dei rispettivi ricorsi, richiedendone l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1.- Previa separazione degli atti, in ragione dello stato di custodia cautelare dei prevenuti, da un più ampio contesto procedimentale concernente la posizione di circa venti imputati, i tre imputati generalizzati in epigrafe sono stati tratti a giudizio, unitamente a Z.G., davanti al Tribunale di Catania per rispondere dei delitti di: A) associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati di compravendite illecite di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, associazione pluriaggravata dalla presenza di partecipi dediti all'uso di droghe e dal carattere armato dell'associazione, rivestendo il S. (con lo Z.) il ruolo di direttore ed organizzatore dell'attività del sodalizio;
B) concorso in detenzione e vendita illecite continuate di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana. Reati commessi a (OMISSIS) e zone limitrofe nel (OMISSIS) e fino ad epoca prossima al (OMISSIS), versando S. e G. in stato di recidività specifica. Sulla base delle emergenze delle ampie indagini preliminari la pubblica accusa riteneva configurabile a carico degli imputati un diffuso ed organizzato assetto criminoso, dotato di stabilità funzionale e di continuità temporale (più canali di fornitura delle sostanze stupefacenti;
rete di subacquirenti e spacciatori intermedi;
molteplicità di clienti-consumatori acquirenti al dettaglio), contraddistinto dalla consumazione di innumerevoli episodi di acquisti di droga e di successiva immissione e vendita sul mercato. Una struttura operativa, dunque, riconducibile nell'area della fattispecie associativa sanzionata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, costellata da una considerevole pluralità di reati fine
(compravendite di droga) ed avente, nel suo nucleo principale, una base di natura in prevalenza familiare. Le indagini, attivate anche con il supporto di informazioni di collaboranti, sviluppate mediante molteplici intercettazioni di colloqui (telefonici e ambientali) e da coevi servizi di polizia giudiziaria, muovevano dall'individuazione, quale importante elemento di riferimento del traffico di droga, di B.G. noto come "(OMISSIS)". Gli accertamenti via via succedutisi portavano in luce l'intensa attività svolta nella ricerca di forniture di stupefacenti e nelle loro successive vendite da familiari del detto "(OMISSIS)" ed in particolare dai suoi generi S.G., Z.G. e Bu.Si.
nonché delle figlie dello stesso B.A. (moglie di
Z.G.) e B.M. (moglie di Bu.Si.).
Nella trama dell'illecita attività le indagini fecalizzavano in prosieguo l'apporto di altri membri del nucleo familiare (in particolare Z.G. fratello di G.).
A conclusione di articolata istruttoria dibattimentale, durante la quale si è - tra l'altro - proceduto a perizia tecnica per la trascrizione di conversazioni intercettate riguardanti le posizioni dei quattro giudicabili, il Tribunale di Catania con sentenza pronunciata il 12.7.2005 ha ritenuto raggiunte affidabili prove sia della sussistenza della consorteria criminosa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sia dei reati di vendita di stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Per l'effetto ha riconosciuto tutti gli imputati (incluso Z.G.) colpevoli di entrambi i reati loro ascritti unificati sotto il vincolo della continuazione. Il Tribunale ha, tuttavia, escluso le aggravanti del carattere armato dell'associazione criminosa (non assistita da alcuna prova) e della condizione di tossicodipendenza di alcuni partecipi (tutti i componenti del sodalizio paiono fare anche uso di stupefacenti) ed ha escluso per il S. (e per lo Z.) la posizione di preminenza organizzativa e direttiva del sodalizio ("organizzazione strutturata in maniera paritetica tra i vari componenti"). Il Tribunale ha, quindi, ritenuto ravvisabile per l'associazione criminosa l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 6 e per i singoli reati fine in continuazione l'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ("i singoli rapporti evidenziati dalle intercettazioni sembrano attenere sempre a finalità di piccolo spaccio, ancorché decisamente continuativo"). Tanto puntualizzato, il Tribunale, ritenuti i giudicabili non meritevoli di attenuanti generiche e considerata la recidiva ascritta a G., S. e Z., li ha condannati: B.A. alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa;
G.F. alla pena di sette anni e dieci mesi di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa;
S.G. alla pena di sette anni e tre mesi di reclusione ed Euro 19.000,00 di multa;
Z.G. alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione ed Euro 22.000,00 di multa. 2.- Contro la sentenza del Tribunale hanno proposto appello i quattro suddetti imputati. Il giudizio di secondo grado è stato definito con l'indicata sentenza in data 13.3.2006 della Corte di Appello di Catania, che ha interamente confermato in punto di penale responsabilità dei prevenuti la sentenza di condanna di primo grado, nondimeno giudicando di accogliere i subordinati motivi di gravame attinenti alla misura delle pene inflitte. Pene diminuite, assumendo come pena base (per il più grave reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) un più basso parametro sanzionatorio: per
B.A. in quella di quattro anni di reclusione ed Euro
10.000,00 di multa;
per G.F. in quella di cinque anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa;
per S. G. (e per Z.G.) in quella di cinque anni e tre mesi di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa.
Nell'argomentare l'infondatezza degli appelli proposti dagli imputati, la Corte territoriale, ribadendo convergenza e complementarietà dei dati di prova acquisiti nei confronti di ciascun imputato, ha in particolare focalizzato l'attenzione: a) sugli inequivoci contenuti dialogici delle diverse intercettazioni riguardanti ogni imputato (come diretto interlocutore o come persona di cui parlano i dialoganti) e delineanti - in una affidabile decrittazione dei loro dissimulati accenni alla droga ("roba", "magliette", "panini", "macchine", ecc: che in caso diverso le conversazioni resterebbero prive di reale senso compiuto) - tracce emblematiche dei ripetuti episodi di acquisizione, cessione, vendita al dettaglio di cocaina e di marijuana;
b) sui riscontri che le conversazioni relative a sostanze stupefacenti ricevono dai controlli dinamici eseguiti dalla polizia giudiziaria (servizi di osservazione), anche in concomitanza di situazioni via via emergenti dalle captate conversazioni, nonché dall'episodio (oggetto di separato giudizio) dell'avvenuto arresto in flagranza il (OMISSIS) di Z.G. trovato in possesso di 10 grammi di cocaina appena acquisiti dal G. ed in procinto di venderla a due giovani che lo attendono nella sua abitazione, dove a sua volta il suocero B.G. (lo "(OMISSIS)" di cui si è detto all'inizio) è trovato in possesso di 200/300 grammi di marijuana (i dialoghi captati nell'imminenza del duplice arresto dei due coimputati forniscono, per entrambe le sentenze di merito, una indicativa rappresentazione delle modalità operative della consorteria criminosa, della sua diffusività e dell'interscambiabilità dei ruoli dei suoi componenti). 3.- Avverso la decisione della Corte di Appello di Catania B. A., G.F. e S.G. hanno proposto,
personalmente o attraverso i rispettivi difensori, ricorso per Cassazione, deducendo vizi di legittimità della decisione riconducibili alla duplice tipologia (in forma cumulativa o non) della violazione o inosservanza di legge ovvero dell'insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Ragioni di semplicità e chiarezza espositive suggeriscono, nel riassumere come di seguito i motivi di ricorso dei tre imputati (per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1), di coniugare senza soluzione di continuità ad ogni motivo le valutazioni proprie di questo collegio di legittimità. Non senza anticipare fin d'ora che tutti e tre i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, perché basati su ragioni o generiche o non consentite nel giudizio di legittimità o manifestamente infondate. Ed altresì non senza ribadire - sul piano metodologico - che il vaglio di correttezza giuridica, di congruità e completezza della motivazione della sentenza impugnata cui è chiamato questo collegio non può non estendersi anche alla sentenza di primo grado, che - come da stabile indirizzo di questa stessa Corte regolatrice ed in conformità alla dinamica strutturale del processo decisionale del giudice del merito - si integra con la sentenza di appello, dando origine ad un inscindibile unitario compendio argomentativo.
Metodica di analisi, dunque, vieppiù significativa, quando - come nel caso del presente processo - l'impugnata sentenza di appello abbia interamente confermato le statuizioni del primo giudice (fatte salve le indicate variazioni sanzionatone), condividendone l'impianto ricostruttivo e valutativo della piattaforma probatoria offerta dalle emergenze processuali (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 4, 4.6.2004 n. 36757, Perino, rv. 229688; Cass. Sez. 4, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, rv. 233187).
A. Con il ricorso di B.A. si formulano quattro motivi di doglianza.
1. Difetto di motivazione in ordine agli elementi probatori dimostrativi della partecipazione criminosa dell'imputata all'attività dell'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e agli acquisti e alle vendite continuati di stupefacenti contestatile, dal momento che il comportamento della stessa si è tradotta in "un ruolo passivo o semmai accondiscendente nei confronti della condotta del proprio consorte" Z.G.. L'azione della B.
va ricondotta nell'ambito della connivenza non punibile. Pur essendo tale problematica oggetto di specifico motivo di appello, la sentenza della Corte territoriale, respingendo la tesi difensiva, non si è pronunciata su tale specifica tematica alternativa della connivenza non punibile.
- Il motivo di ricorso è palesemente generico, cioè privo di specificità, poiché riproduce un motivo di gravame sul quale la Corte di Appello etnea si è ampiamente espressa, mettendo in rilievo le evenienze che qualificano la piena partecipazione criminosa dell'imputata, sì da non doversi poi in alcun modo diffondere sulla presunta semplice connivenza della B., avendone dimostrato la corresponsabilità secondo gli ordinari canoni di apprezzamento del concorso nel reato (partecipazione associa ti va e reati fine). Per altro già il Tribunale si è fatto carico del medesimo assunto difensivo rinnovato con l'odierno ricorso, specificamente rimarcando (sentenza Tribunale p. 35) come il ruolo svolto dalla B. non si limita affatto alla semplice passiva tolleranza delle illecite attività del marito, ma di queste ella si rende direttamente e consapevolmente partecipe. Le conversazioni captate intercorse con Z.G. sono al riguardo illuminanti. Ampliando l'analisi del giudice di primo grado, la Corte di Appello ha fermato la propria attenzione su alcune (tra le numerose) conversazioni avvenute tra i due coniugi coimputati, dalle quali la B. risulta agire come vero e proprio alter ego del marito (al pari, può aggiungersi, in un quadro di piena sovrapponibilità dei rispettivi ruoli, di tutti gli altri membri del vasto nucleo familiare). La B. si interessa attivamente, con pieno riconoscimento di tale suo ruolo non subordinato dagli altri esponenti del sodalizio criminoso e dalla vasta "clientela" degli acquirenti finali della droga (verso i quali non disdegna di sostituirsi, quando occorre, al marito assente), di tutte le fasi dell'attività organizzativa criminosa, a partire dall'approvvigionamento dello stupefacente fino alla sua distribuzione al dettaglio, mantenendosi in stabile contatto con il marito (che, quando necessario, prontamente avverte della presenza dei carabinieri) ovvero consultandosi con lui nelle trattative che lei intermedia nei rapporti con terzi, mostrando di avere perfetta cognizione dell'organigramma - se così può dirsi - di tutta la consorteria e creando una base di riferimento personale sulla quale il marito Z.G. sa di poter fare pieno affidamento con positive ricadute sul buon andamento della strutturata attività di narcotraffico. Contegni, quindi, di attiva collaborazione e di efficace partecipazione alla progettualità criminosa comune a tutti i consociati e che nulla hanno a che fare con qualsiasi ipotesi di mera o passiva connivenza (cfr.: Cass. Sez. 4, 16.1.2006 n. 11392, Quattrini, rv. 233913; Cass. Sez. 4,10.4.2006 n. 21441, Piscopo, rv. 234569: "La distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare").
2. Difetto di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della pena prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per le sostanze stupefacenti previste dalle sole tabelle 2^ e 4^ allegate alla legge (droghe c.d. leggere), anteriormente alla riforma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 varata con L. n. 49 del 2006 (eliminata differenziazione tra diversi tipi di droghe). La Corte di Appello ha respinto il corrispondente motivo di gravame ritenendo la condotta criminosa (rectius le plurime le condotte criminose di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) riguardare compravendite e cessioni non solo di marijuana ma pure di cocaina. La motivazione della sentenza di appello è apparente o incongrua, poiché non indicherebbe gli elementi di prova che attestano con sicurezza che gli imputati e in particolare la ricorrente abbiano commerciato anche cocaina e il richiamo all'arresto di Z.G. (cui il 5.11.1998 sono stati sequestrati 10 grammi di cocaina) non è pertinente, perché riguarda altro soggetto e un episodio giudicato in sede separata. - La censura è manifestamente infondata. Al contrario di quel che suppone la ricorrente la sentenza impugnata ha congruamente motivato la affidabile riferibilità delle condotte criminose (associativa e di commercio di droga), inclusa quelle della B., sia alla marijuana che alla cocaina, deducendola dal complesso delle emergenze processuali e non dal solo episodio dell'arresto dello Z., richiamato semplicemente in forma incidentale. Nell'esposizione dei motivi della decisione si chiarisce come anche la cocaina sia oggetto dell'illecita attività del gruppo criminoso in base alla facile interpretazione e logica decrittazione dei contenuti delle innumerevoli conversazioni intercettate. Per altro nell'economia della decisione la Corte di Appello si riporta sul punto all'impugnata sentenza di primo grado, condividendone in modo specifico l'assunto valutativo. Messe da canto le evenienze relative ai fatti criminosi commessi da alcuni dei coimputati dopo l'esaurirsi delle indagini relative all'attuale processo e ad un successivo arresto per omologhi fatti delittuosi della stessa B., fatti che confermano lo spessore criminale degli imputati e la loro dimestichezza nel trattare anche droga pesante come la cocaina ( Z.G. denunciato due volte nel 2004 per detenzione di cocaina;
S. arrestato nel 2001 e nel 2004 per detenzione di cocaina), evenienze evocate anche dalla sentenza di secondo grado, il Tribunale di Catania ha rimarcato che le indagini e in particolare le intercettazioni hanno rivelato che il traffico attivato dagli imputati ha avuto attinenza sia alla cocaina che alla marijuana e che la maggior parte delle richieste e delle discussioni coinvolgenti gli imputati palesemente concernono proprio la cocaina (v. sentenza Tribunale, p. 61).
3. Carenza di motivazione in rapporto al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo di ricorso) ed in rapporto agli aumenti di pena applicati per la continuazione criminosa, interna al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e tra questo e la condotta associativa (quarto motivo di ricorso). La Corte di Appello ha motivato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., limitandosi a fare menzione dei gravi precedenti penali annoverati dagli imputati senza esaminare tutti i parametri di riferimento dettati dall'art. 133 c.p., ed ha confermato gli aumenti di pena ex art. 81 cpv. c.p., particolarmente gravosi già stabiliti dalla decisione di primo grado senza offrire spiegazione di siffatta opzione sanzionatoria.
- I due argomenti critici enunciati dalla ricorrente non solo non sono deducibili in sede di legittimità, ma si mostrano destituiti di ogni pregio. Essi investono - infatti - un profilo della decisione, quello del trattamento sanzionatorio, che è elettivamente demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e che, per ciò, si sottrae ad ogni scrutinio di legittimità, quando - come deve constatarsi nel caso di specie - si riveli sorretto da congrua e logica motivazione. La sentenza della Corte etnea dedica ampia e lineare trattazione della parte conclusiva della motivazione proprio agli elementi compositivi del trattamento sanzionatorio, vuoi con riguardo alle ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche alla B. e ai coimputati (essendo innegabile che i precedenti penali e l'intrinseca gravità dei reati commessi acquistano decisivo peso nel determinismo quantitativo della sanzione penale ex art. 133 c.p.), vuoi con riguardo agli incrementi sanzionatori per la continuazione ed alla entità complessiva della pena inflitta dal giudice di primo grado. Trattazione adeguata e lineare, non fosse altro perché quelli dell'entità della pena (in rapporto alla riduzione della pena base del calcolo sanzionatorio) e degli aumenti per la continuazione (definiti in più limitata misura) costituiscono gli unici motivi di gravame degli imputati che sono stati accolti dai giudici di appello.
B. L'imputato G.F. adduce due motivi di ricorso.
1. Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e connesso (e subordinato) difetto di motivazione sulla ritenuta partecipazione del ricorrente all'ipotizzata associazione dedita al traffico di stupefacenti. Premesso di aver appellato la sentenza di primo grado per le sole tematiche dell'associazione delinquenziale e del trattamento sanzionatorio (avendo reso piena confessione dell'addebito relativo ai fatti sussunti nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), il G. lamenta che la Corte di Appello avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del Tribunale sulla ritenuta sussistenza di una associazione per delinquere, apprezzabile per gli effetti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, formata dagli originari numerosi coimputati
(diciannove persone). In realtà difetterebbero prove convincenti sia del configurarsi di una vera associazione finalizzata a traffici di stupefacenti, sia comunque della partecipazione alla stessa del ricorrente. Pur prestandosi fede alla testimonianza del maresciallo CC C.C. (che ha seguito tutte le fasi delle indagini preliminari), secondo cui esso G. sarebbe lo stabile fornitore di droga di Z.G. e dei suoi associati parenti, non vi è prova che tale ruolo sia stato svolto dall'imputato con continuità così da renderlo intraneo ad un vincolo associativo criminoso, tanto più che non constano specifici rapporti (documentati dalle telefonate intercettate) tra l'imputato e gran parte degli altri originari coimputati, salvo che con i cognati Z.G. e S.G., e che in ogni caso l'attività anche collettiva posta in essere - lungi dal dare vita ad un substrato organizzativo stabile e funzionale - è mortificante espressione della quotidiana ricercatoli soggetti tutti tossicodipendenti per assicurarsi il personale fabbisogno drogante e garantirsi in qualche modo la prosecuzione degli acquisti di droga a tale scopo. Nel ricorso a tale riguardo si reca menzione di una sintomatica conversazione avvenuta il (OMISSIS) tra il ricorrente e il coimputato S., in cui i due si confidano le loro quotidiane vicissitudini per assicurarsi la quantità di droga giornaliera di cui hanno bisogno.
- Il motivo di ricorso, in gran parte generico (riproduce l'identica doglianza formulata con l'atto di appello, vagliata e disattesa dalla Corte territoriale), è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non si è adagiata sulle conclusioni del Tribunale, ma ha ripercorso meticolosamente le risultanze probatorie per giungere alla duplice conclusione della storica sussistenza dell'associazione criminosa ascritta agli imputati e della conclamata partecipazione alla medesima dell'odierno ricorrente G.. Il percorso argomentativo dei giudici di secondo grado è esauriente e giuridicamente corretto. La decisione di appello ha specificamente individuato il ricorrere di più indici dimostrativi della sussistenza dell'associazione per delinquere e ne ha indicato per ognuno i dati probatori di rilievo: pluralità di soggetti tutti interessati ad una sistematica attività di acquisto e cessione di droga (anche ovviamente volta ad assicurare a ciascuno la sostanza di cui è personale consumatore) secondo un comune e stabile accordo;
cura nel garantire la concomitante presenza di più canali di approvvigionamento alternativi della sostanza stupefacente nonché nel mantenere costantemente aperto il circuito di immissione diretta o indiretta (mediante intermediari nello spaccio) della droga nel mercato dei tossicodipendenti dell'area territoriale di riferimento;
costante obiettivo di realizzare adeguati profitti e guadagni dal traffico di stupefacenti mediante il constante monitoraggio dei prezzi al dettaglio e il sapiente tariffario di volta in volta stabilito per la vendita, in modo da conservare sempre ampi margini di "ricarico" del prezzo finale;
continua attenzione per evitare controlli delle forze di polizia e salvare la conservazione dei quantitativi di sostanza in disponibilità del gruppo (o, per esso, di singoli suoi componenti), come dimostrato dall'embrionale linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni tra i consociati. Nell'esaminare la peculiare posizione del G. la Corte di Appello di Catania ha buon motivo nel definire la sicura partecipazione associativa del ricorrente, proprio facendo leva sui contenuti delle conversazioni intercettate che lo vedono in stabili rapporti palesemente collegati al traffico di stupefacenti, in cui G. assume la veste di subfornitore, con diversi componenti del nucleo familiare di B.G. "(OMISSIS)" (vi è
almeno una conversazione tra i due direttamente attinente alla fornitura di una "macchina", che altro non è se non la cocaina sequestrata a Z.G. il (OMISSIS)). Il G. è in stabile contatto con lo Z., con il S. e la moglie di costui ( B.S., estranea all'odierno processo ma successivamente anche lei arrestati per fatti di droga) nonché con l'originario coimputato Bu.Si. (marito di altra figlia del B.). E a riprova della continuità temporale della funzione di rifornimento di droga per il gruppo la sentenza impugnata menziona un dialogo avvenuto tra il ricorrente e il coimputato S., in cui i due discutono di "conteggi" di fine mese. Va d'altra parte ricordato che per la posizione del G. già la sentenza di primo grado ha rimarcato l'esistenza di un assegno bancario in suo favore emesso dallo Z. e di dazioni di denaro del S..
Se ne inferisce che del tutto coerente e logico è il ragionamento attraverso cui la Corte di Appello ha confermato la riconosciuta partecipazione associativa criminosa del G. in piena conformità - occorre aggiungere - agli elementi caratterizzanti una siffatta partecipazione definiti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 6, 6.11.2006 n. 41717, Geraci, rv. 235589; Cass. Sez. 6, 19.11.2007 n. 1174/08, Stabile, rv. 238403; Cass. Sez. 6, 21.10.2008 n. 44102, Cannizzo, rv. 242397: "In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo").
2. Violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e difetto di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata, offrendo una motivazione collettiva del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per tutti gli imputati, non ha valutato tutte le componenti indicate dall'art. 133 c.p. in merito ai profili, specifici per ciascun soggetto, della personalità dell'imputato, del suo leale contegno processuale, del lungo tempo trascorso dalla commissione dei reati.
- La censura, in sè generica e indeducibile, è manifestamente infondata per le medesime ragioni già evidenziate in relazione all'uguale motivo di ricorso prospettato dalla ricorrente B. (v. antea p. A, sub 3). Come si è precisato, la sentenza di appello ha fornito adeguata motivazione del trattamento sanzionatorio (sensibilmente più favorevole rispetto alla decisione di primo grado) applicato a tutti gli imputati e, quindi, anche al G., per il quale i giudici di merito hanno tenuto conto della sua condizione di recidività specifica.
C. Il ricorso di S.G. articola cinque motivi di censura.
1. Violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p.. Il decreto autorizzativo delle intercettazioni sull'utenza telefonica in uso all'imputato emesso dal g.i.p. del Tribunale di Catania il 9.9.1998 è carente di motivazione sia in riferimento ai sufficienti indizi di reato, sia in riferimento alla indispensabilità delle captazioni per l'utile prosecuzione delle indagini. Il g.i.p. si è limitato a richiamare la richiesta formulata dal procedente p.m. ed una annotazione di p.g., in tal modo ricorrendo ad una motivazione per relationem in sostanza elusiva ed apparente.
- La censura è priva di ogni specificità, oltre che manifestamente infondata. La stessa replica la medesima critica già delineata con i motivi di appello e - per altro - già proposta allo stesso Tribunale, che l'ha motivatamente respinta. La Corte di Appello ha ineccepibilmente rilevato come il consentito richiamo per relationem alle richieste del p.m. e all'informativa di p.g. nelle motivazioni del decreto autorizzativo delle intercettazioni permetta di escludere ogni profilo di ipotizzata inutilizzabilità dei contenuti discorsivi delle intercettazioni. Questa Corte regolatrice ha più volte precisato in tema di intercettazioni telefoniche che i decreti autorizzativi di proroga) delle intercettazioni emessi dal giudice (e da non annoverarsi tra gli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p., comma 1) sono idoneamente motivati per relationem, quando si riportino alle richieste del p.m. e alle annotazioni di p.g., rendendo in tal modo manifesto, per averle esaminate e fatte proprie, il processo cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del mezzo di ricerca della prova (v.: Cass. Sez. 6, 24.9.2008 n. 42688, Caridi, rv. 242418; Cass. Sez. 614.11.2008 n. 46056, Mortella, rv. 242233).
2. Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e difetto di motivazione sulla confermata partecipazione associativa criminosa dell'imputato. Con questo motivo (che ricalca quello enunciato anche dal coimputato G.) il ricorrente adduce il travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel ritenere raggiunta la dimostrazione della sua adesione alla consorteria criminosa composta dai suoi familiari e da altre persone diretta alla gestione di traffici di sostanze stupefacente, la sua specifica condotta non valicando i confini dell'ipotesi della sola detenzione di droga per finalità di spaccio. I giudici di appello non hanno sufficientemente considerato che i contatti telefonici o d'altro genere tra il S. e i coimputati sono in numero assai limitato (e a decorrere dall'ottobre 1998 non si registrano più dialoghi riferibili all'imputato) e non vanno oltre i rapporti con G. F., dal quale egli acquista lo stupefacente per prevalente suo consumo personale. Del resto l'imputato non è mai stato trovato in possesso di droga in occasione degli interventi di p.g. che lo hanno riguardato e l'episodio del suo arresto insieme al figlio B. (fatto successivo al presente processo), pur in via congetturale valorizzato dalla Corte di Appello, è stato definito sul piano processuale con una sentenza di assoluzione.
- Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ad onta del preteso travisamento delle emergenze processuali attribuito all'impugnata sentenza, il ricorso si astiene dal proporre effettivi argomenti critici dei passaggi della decisione di secondo grado che in modo particolare esaminano la posizione del S. (alla luce, giova rimarcare, dei profili difensivi ripresi con l'odierno ricorso), finendo per scivolare in una personale (e riduttiva) rivisitazione o reinterpretazione meramente fattuale dei dati di prova, certamente non ripercorribile in sede di legittimità. La Corte di Appello, con motivazione logica e aderente alle fonti processuali, ha dapprima rilevato (come poc'anzi chiarito) la tranquillante sussistenza dell'associazione criminosa contestata agli imputati e, di poi, ha puntualizzato che l'adesione del S. al sodalizio (cui non può far velo, di per sè sola, la brevità temporale della presenza o emersione processuale della persona del S., di cui pur discutono tra loro altri interlocutori, coimputati o non) trae univoco alimento: a) dalla posizione di intermediario assunta in seno al gruppo dal S. per gli acquisti di droga (le intercettazioni attestato come egli in più occasioni abbia ceduto sostanze stupefacenti ai coimputati Z., Bu. e L.); b) dai peculiari contatti instaurati con
G.F., che non a caso è uno dei principali canali di rifornimento di stupefacente in seno al sodalizio;
c) dalle conversazioni intercettate in cui S. interviene direttamente e che, pur se non numerose, denunciano l'attivismo dell'imputato in seno al gruppo nell'interesse collettivo dello stesso (più conversazioni con coimputati e terzi non noti aventi per oggetto traffici di droga cui egli stesso si riferisce con linguaggio criptico).
3. Carenza di motivazione sul diniego della sostituzione dell'inflitta pena detentiva e pecuniaria con quella dell'ammissione ad un lavoro di pubblica utilità a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis come introdotto dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
(recante, tra l'altro, modifiche alla disciplina penale delle sostanze stupefacenti). Sulla pena sostitutiva, invocata con motivi nuovi di appello a seguito dell'entrata in vigore dopo il giudizio di primo grado della novella di cui alla L. n. 49 del 2006, la sentenza di appello non ha fornito alcuna motivazione, limitandosi a rigettare l'istanza.
- La doglianza è manifestamente infondata. Il diniego della Corte etnea si inscrive in una ampia disamina del trattamento sanzionatorio riservato (in meno afflittiva misura rispetto alla sentenza del Tribunale) al S. alla stregua dei parametri indicati dall'art.133 c.p. con particolare riguardo alla offensività della complessiva condotta antigiuridica del prevenuto ed ai suoi precedenti penali che lo rendono portatore di recidiva reiterata specifica. Ora, se pur vuole ritenersi che ricorrono taluni dei presupposti per l'applicazione della pena sostitutiva, rappresentati dallo stato di tossicodipendenza del S. (sebbene le due sentenze di merito non rechino traccia della sua certificata e non solo dichiarata sussistenza), dall'intervenuta condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (ancorché in forma continuata ex art. 81 cpv. c.p.) e dalla non concedibilità della sospensione condizionale della pena inflitta (per la sua entità oltre che per i precedenti penali ostativi), non può trascurarsi che la concessione del beneficio della sostituzione sanzionatoria ai sensi del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5 bis costituisce una mera facoltà del giudice di merito ("..può applicare..."). Non essendo revocabile in dubbio che il beneficio (da applicarsi con le non onerose modalità previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54) riveste pur sempre una intrinseca natura premiale, ancorché finalizzata a connesse esigenze di recupero dalla tossicodipendenza e di reinserimento sociale del condannato, sottraendolo al circuito penitenziario, è palese dalla lettura della motivazione della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio praticato al S. che i giudici di appello hanno indirettamente escluso la possibilità di addivenire all'invocata sostituzione della ridotta, rispetto alla sentenza di primo grado, ma pur sempre cospicua pena (cinque anni e tre mesi di reclusione) inflitta all'imputato. Ma v'è di più. A stretto tenore del disposto del cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis la condanna riportata dal S. deve, secondo logica, considerarsi oggettivamente ostativa all'applicabilità della pena sostitutiva del lavoro socialmente utile e, dunque, tale da non richiedere alcuna motivazione neppure indiretta o implicita. Il S., infatti, è stato si condannato per il reato continuato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ma è stato condannato - riconosciutasi la continuazione tra i due reati - anche per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (sebbene nella forma attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 6), cioè per un reato che non consente la sostituibilità
sanzionatoria di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis. Disposizione che preclude eventuali scissioni, diacroniche o non, dell'unitaria sanzione inflitta nel giudizio di merito, come sembra - del resto - doversi desumere, oltre che dalle indicate ragioni ispiratrici della disposizione, dalla previsione della specifica durata del lavoro di p.u. in misura "corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata", cioè dell'inflitta pena detentiva nella sua interezza.
4. Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e difetto di motivazione con riguardo alla individuazione della pena in rapporto a sostanza stupefacente anche del tipo cocaina e non soltanto del tipo marijuana. Difetto di motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, da considerarsi prevalenti sulla recidiva.
- I due motivi riproducono le medesime identiche ragioni di doglianza già prospettate dall'imputata B.A. (motivi secondo e terzo del ricorso B.). Sono entrambi indeducibili e manifestamente infondati, tenuto conto di logicità e completezza della motivazione dell'impugnata sentenza, per le medesime considerazioni già svolte da questo collegio nell'esame nel ricorso della B. ed alle quali è d'uopo rinviare (v. antea p. A, sub 2-3).
Alla dichiarazione di inammissibilità delle tre impugnazioni segue per legge (art. 616 c.p.p.) la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del processo nonché la condanna di ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che reputasi equo determinare in misura di Euro 1.000,00 (mille) pro capite.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2009