Sentenza 16 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile nel fatto della detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di altri è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. Tale contributo può essere di qualsiasi genere ed è certamente ravvisabile nella condotta di chi, lungi dall'aver mantenuto un atteggiamento meramente passivo, nel consentire al detentore di custodire la droga nella sua abitazione abbia fornito a questi uno stimolo all'azione o comunque un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (nella specie, correttamente, secondo la Corte, era stato ravvisato il concorso punibile giacché era stato accertato, in sede di merito, che l'imputata aveva realizzato una vera e propria "custodia" in nome e per conto del detentore della droga, finalizzata a garantire, anche per la singolarità del luogo di detenzione, dal rischio della scoperta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2006, n. 11392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11392 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 16/01/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 51
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 35058/2002
Riunita in Camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AU, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 11 febbraio 2002 della Corte di Appello di Roma;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore d'ufficio avv. Enrico Falcolini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza ex art. 442 c.p.p del GUP della stessa città in data 5 novembre 1996, con la quale TT AU, era stata condannata alla pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione e L.
4.4460.000 di multa per il reato detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso con altri.
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione TT AU articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo, si duole della omessa motivazione in ordine alle deduzioni difensive svolte in ordine alla illegittimità dell'ordinanza del GUP in data 5.10.1996 che aveva rigettato la richiesta di acquisizione della documentazione (atto notorio certificante la situazione di coabitazione della TT con il coimputato NE) sul mero rilievo della incompatibilità con il rito.
Con il secondo motivo, si duole della valutazione degli elementi indiziari su cui era stata fondata la pronuncia di condanna per il reato di concorso nella detenzione illecita della sostanza stupefacente, sostenendo che i giudici di merito avevano fondato la prova della sua responsabilità sulla sola conoscenza della presenza della sostanza stupefacente nell'abitazione, in tal modo ritenendo contributo concorsuale una condotta asseritamente di mera "connivenza" non punibile.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, non va trascurato di considerare che, vertendosi in tema di giudizio abbreviato (disciplinato dagli artt. 438 c.p.p. e s.s., nel testo anteriore alle modifiche intervenute con la 16 dicembre 1979 n. 479), correttamente il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta di integrazione probatoria sollecitata dalla difesa. Ciò in esatta applicazione del principio secondo cui il giudizio di che trattasi, secondo la disciplina all'epoca vigente, comportava l'accettazione del giudizio "allo stato degli atti", con la conseguenza che il quadro probatorio già esistente non era suscettibile di modificazioni e non risultava consentito procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie, neppure di tipo documentale. L'infondatezza della doglianza consente di superare la prospettata carenza di motivazione della sentenza di appello sul punto, dovendosi fare applicazione del principio secondo cui l'omesso esame di un motivo di appello non è comunque causa di annullamento della sentenza se il motivo è manifestamente infondato (cfr. Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2005, Di Bartolomeo ed altri). Inaccoglibile è anche il secondo motivo, dovendosi ritenere che la sentenza impugnata offre una adeguata e convincente motivazione a supporto della ritenuta responsabilità concorsuale della prevenuta, che esclude possa essere qui diversamente qualificata come mera connivenza non punibile.
È emerso in fatto, secondo apprezzamento non sindacabile, che la droga era custodita dal coimputato NE AN nell'abitazione della TT AU, indicata essere la sua fidanzata, ed è ritenuto dimostrato, dal giudice di merito, attraverso la argomentata valorizzazione delle dichiarazioni di altro coimputato (il fratello della ricorrente, TT DR), la conoscenza da parte della TT AU della presenza della sostanza e del luogo specifico di custodia.
Viene così fornito un quadro fattuale che non può consentire di ricondurre la condotta della TT a mera connivenza, giacché questa, per assunto pacifico, deve limitarsi ad un comportamento meramente passivo inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato.
Vi è invece concorso di persona punibile nel fatto della detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di altri nella condotta che si sostanzi in un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui (per riferimenti, ex pluribus, Cass., Sez. 6^, 29 maggio 1997, Di Giacomo;
Cass., Sez. 6^, 4 dicembre 1996, Famiano), caratterizzato, ovviamente, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. In altri termini, per potersi configurare il concorso nella detenzione detto comportamento deve manifestarsi in modo che si arrechi un contributo positivo, materiale o morale, alla realizzazione del delitto (Cass., Sez. 6^, 4 dicembre 1996, Famiano;
Cass., Sez. 6^, 29 maggio 1997, Di Giacomo;
Cass., Sez. 4^, 10 giugno 2003, De Felice). Tale contributo può essere di qualsiasi genere: è certamente ravvisatale, quindi, nella condotta di chi, lungi dall'avere mantenuto un atteggiamento meramente passivo, nel consentire al detentore di custodire la droga nella sua abitazione abbia fornito a questi uno stimolo all'azione o comunque un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (Cass., Sez. 6^, 4 dicembre 1996, Famiano;
Cass., Sez. 4^, 10 giugno 2003, De Felice). Ciò che deve ritenersi in relazione alla condotta sub iudice, come ricostruita dal giudice di merito, il quale ha posto in evidenza come le modalità di nascondimento della droga nell'abitazione della TT avessero realizzato una vera e propria "custodia" in nome e per conto del NE, finalizzata a garantire, anche per la singolarità del luogo di detenzione, dal rischio della scoperta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006