Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2006, n. 11392
CASS
Sentenza 16 gennaio 2006

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In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile nel fatto della detenzione illecita di sostanza stupefacente da parte di altri è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. Tale contributo può essere di qualsiasi genere ed è certamente ravvisabile nella condotta di chi, lungi dall'aver mantenuto un atteggiamento meramente passivo, nel consentire al detentore di custodire la droga nella sua abitazione abbia fornito a questi uno stimolo all'azione o comunque un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (nella specie, correttamente, secondo la Corte, era stato ravvisato il concorso punibile giacché era stato accertato, in sede di merito, che l'imputata aveva realizzato una vera e propria "custodia" in nome e per conto del detentore della droga, finalizzata a garantire, anche per la singolarità del luogo di detenzione, dal rischio della scoperta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2006, n. 11392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11392
    Data del deposito : 16 gennaio 2006

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