Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., dopo aver emesso decreto di archiviazione "de plano", accoglie una successiva istanza di restituzione nel termine avanzata dalla persona offesa per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e fissa la relativa udienza camerale, in quanto il decreto di archiviazione è suscettibile di modificazione solo a seguito di un'istanza di riapertura delle indagini del pubblico ministero, ovvero a seguito di decisione di annullamento, in sede di legittimità, per violazione del contraddittorio.
Commentario • 1
- 1. Art. 414 - Riapertura delle indaginihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/2015, n. 14538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14538 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 493
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 53960/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IC PA, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del 25/07/2014 del Tribunale di Livorno;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. PETRUZZELLIS Anna;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l'accertamento di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip del Tribunale di Livorno, con provvedimento del 25/07/2014, ha accolto l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla parte offesa, ed ha successivamente fissato l'udienza di comparazione camerale, nell'ambito del procedimento già definito con decreto di archiviazione pronunciato il 16/09/2013.
2. La difesa di IC PA, indagato nel procedimento, ha proposto ricorso con il quale lamenta l'abnormità del provvedimento di restituzione nel termine in quanto pronunciato al di fuori della sequenza procedimentale prevista dalla legge.
In fatto si rileva che la restituzione nel termine era intervenuta a fronte della prospettata nullità della notifica della richiesta di archiviazione, nei fatti insussistente, la cui denuncia avrebbe richiesto la proposizione del ricorso in cassazione, per violazione del diritto al contraddittorio. Il provvedimento impugnato ha di fatto disposto un nuovo esame sul merito della notizia di reato, senza provvedere a revocare il decreto di archiviazione, provvedimento che può essere superato solo attraverso la richiesta di riapertura delle indagini, o per il tramite di una pronuncia di annullamento della Corte di Cassazione, per violazione del diritto al contraddittorio, e non può essere posto nel nulla da un atto proveniente dal medesimo giudice che l'ha pronunciato.
3. Con il secondo motivo si deduce l'abnormità del provvedimento di fissazione dell'udienza camerale, intervenuto a seguito dell'emissione di un decreto di archiviazione che non consente modifiche della situazione giuridica, condizione che produce l'impossibilità di giungere alla pronuncia di un valido provvedimento e conseguentemente l'inutilità dell'udienza fissata.
4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale contrasta le richieste formulate dal P.g. nel suo parere scritto, reiterando le indicazioni già espresse nel ricorso, che depongono per l'abnormità del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'osservazione del P.g. assume l'inammissibilità del ricorso traendo spunto da precedenti provvedimenti di questa Corte che, ritenendo non perentorio il termine di dieci giorni fissato dall'art. 408 c.p.p., comma 3, per proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione, individuano tale arco temporale come limite al potere di determinazione del Gip sul punto, che può esprimersi solo alla sua decorrenza, per consentire alla parte offesa di tutelare le proprie ragioni, non risulta pertinente.
La circostanza infatti non ha rilevanza nel caso di specie in quanto l'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione è stata formulata quando era già intervenuto il provvedimento di archiviazione ed ove ciò si fosse verificato in assenza della notifica della richiesta del P.m. alla parte offesa, non ponendola in condizione di esercitare il suo diritto, il provvedimento poteva essere posto nel nulla esclusivamente con il ricorso di legittimità, dovendo generalmente escludersi un potere di revoca dei provvedimenti giurisdizionali da parte della medesima autorità che l'ha emessa, come già precisato, con riferimento specificamente al decreto di archiviazione, da precedenti di questa Corte (Sez. 6^, n. 41393 del 09/10/2012, Carbonara e altro, Rv. 253739, nonché più recentemente Sez. 2^, Sentenza n. 21806 del 07/02/2014, imp. Pannilunghi, Rv. 259569).
Ne consegue che il decreto con il quale è stata riconosciuta la restituzione del termine per impugnare ha tutte le caratteristiche dell'atto abnorme, poiché ha comportato l'esercizio di un potere non attribuito al Gip, in quanto manca il necessario presupposto della perentorietà del termine, e poiché attuato successivamente alla determinazione della medesima autorità sulla richiesta di archiviazione, suscettibile di modificazione solo per effetto di una nuova istanza del P.m. di riapertura delle indagini, unico titolare dell'azione penale, o a seguito di annullamento del decreto per mancato rispetto del contraddittorio accertato dalla Corte di legittimità.
Nel contempo l'atto ha prodotto una indebita regressione del procedimento, consentendo in linea teorica, unitamente al successivo decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio dinanzi al Gip, il riesame della richiesta di archiviazione, su cui quell'autorità aveva già pronunciato, consumando il suo potere conoscitivo al riguardo.
3. L'accertata abnormità del provvedimento di restituzione nel termine impone la declaratoria di nullità di questo e dell'atto successivo, senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio i decreti impugnati.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2015