Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari revoca il decreto di archiviazione precedentemente emesso. (Fattispecie in cui il giudice aveva motivato la revoca in ragione della mancata richiesta da parte del pubblico ministero della convalida dell'arresto dell'indagato da lui liberato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2011, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA
3414 /1 1 In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
728 Composta da Sent. n. sez.
Giovanni de Roberto CC 25/01/2011
- Presidente -
R.G.N. 14992/2010 Antonio Stefano Agrò
Luigi Lanza
Giorgio Fidelbo
Ersilia Calvanese Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Ivrea
avverso il provvedimento del 25/01/2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea
nel procedimento a carico di
OL IO, nato a [...] il [...]
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Galati, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento del 25 febbraio 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea revocava il decreto con il quale lo stesso giudice aveva archiviato in data 19 gennaio 2010 il procedimento a carico di
IO LA.
2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica di Ivrea, denunciandone l'abnormità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza è fondata.
La revoca del decreto di archiviazione non è prevista dalle norme procedurali che regolano, invece, la riapertura delle indagini ex art. 414 cod. proc. pen., a richiesta da parte del P.M..
Il provvedimento di revoca si pone pertanto al di fuori del sistema organico processuale (da ultimo, Sez. 4, n. 11854 del 05/03/2010, dep. 26/03/2010,
Salmi, Rv. 246543) e, non essendo previsto alcun rimedio, il ricorso per cassazione ha lo scopo di rimuovere una situazione determinata da un provvedimento abnorme.
Sulla base di tali considerazioni il provvedimenti impugnato va annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso il 25/01/2011.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ersina Calvanese Giovanni de Roberto
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 GEN 2011
IL CANCELLIERE CI SUPER
DI LF
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