Sentenza 27 gennaio 2006
Massime • 1
La nuova disciplina dell'art. 175 cod. proc. pen., introdotta dalla L. n. 60 del 2005, ha natura processuale e non si applica ai procedimenti nei quali si sia già verificata la decadenza dal diritto, in quanto l'entrata in vigore della nuova disciplina non comporta alcuna riapertura dei termini per proporre l'istanza (fattispecie in cui la conoscenza effettiva del provvedimento era comprovata dalla notifica dell'ordine di carcerazione avvenuta nel 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2006, n. 15876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15876 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - DE 27/01/2006
Dott. MILO Nicola - Consigliere - ORDINANZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 207
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 17179/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UE AL LE DE EN, n. Santiago DE Cile il 01/12/1952;
intesa alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza in data 1 febbraio 1985 DEla Corte di appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni DE Pubblico Ministero, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità "DE ricorso".
FATTO
Con istanza in data 4 marzo 2005, UE AL LE DE EN chiedeva alla Corte di appello di Milano di essere restituita nel termine per impugnare la sentenza in data 1 febbraio 1985 DEla medesima Corte di appello che l'aveva condannata in contumacia alla pena di ventidue anni di reclusione e L. 200 milioni di multa per reati in materia di stupefacenti, affermando di non avere mai avuto conoscenza DE procedimento.
Con ordinanza in data 15 aprile 2005, la Corte di appello di Milano rimetteva gli atti a questa Corte, ritenuta competente a provvedere. In data 11 gennaio 2006, il difensore DEla RO, avv. Nicola Caricaterra, ha prodotto memoria, insistendo nell'accoglimento DEla istanza.
Rileva il difensore che la sentenza di condanna, pronunciata dalla Corte di appello di Milano, era divenuta esecutiva a seguito di rigetto DE ricorso pronunciato dalla Corte di Cassazione, sezione sesta penale, con sentenza in data 22 gennaio 1986, e che la RO, arrestata in Brasile nel 1992 per esecuzione DEla riferita pena su domanda estradizionale DElo Stato italiano, non aveva mai avuto conoscenza DE procedimento a suo carico, svoltosi in sua contumacia, previa dichiarazione di latitanza, con l'assistenza di un difensore di ufficio (avv. Armando Salaroli), che aveva seguito il processo in tutte le fasi di merito proponendo di sua iniziativa anche il ricorso per Cassazione.
Ricorrono dunque tutti i presupposti per l'applicazione DE novellato art. 175 c.p.p., comma 2: non vi è prova che la RO, mai presente in alcun atto DE processo, abbia mai avuto conoscenza DE procedimento e, quindi, che abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione.
Tutto ciò d'altro canto non realizza a pieno i principi DE giusto processo, affermati dalla Corte europea dei diritti DEl'uomo, che ha più volte sanzionato lo Stato italiano per la disciplina DEla contumacia. Il diritto DEl'imputato a confrontarsi con le fonti di accusa (art. 6 DEla Convenzione europea) riceve solo un palliativo dall'istituto DEla restituzione in termini, dal momento che nel procedimento di appello non vi è un diritto al confronto con i chiamanti in correità o con i testimoni di accusa ma solo una possibilità di richiedere la rinnovazione DEla istruzione dibattimentale, ottenibile negli stretti limiti di cui all'art. 603 c.p.p., comma 4. Il solo modo per assicurare pienamente le dovute garanzie DE contraddittorio all'imputato contumace non a conoscenza DE procedimento sarebbe stato quello di restituirlo in tutti i diritti e le facoltà che non ha potuto esercitare, assicurandogli il doppio grado di giudizio di merito.
In subordine, si solleva questione di costituzionalità DEl'art. 175 c.p.p., comma 2 e art. 603 c.p.p., comma 4 in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost..
DIRITTO
Osserva il Collegio che l'istanza è inammissibile, in quanto tardiva.
Va premesso che, come risulta dagli atti, la RO è stata incarcerata in data 28 marzo 1997 per esecuzione DEla pena in relazione al titolo derivante dal passaggio in giudicato DEla sentenza DEla Corte di appello di Milano in data 1 febbraio 1985, di cui in premessa.
Avendo avuto conoscenza DE provvedimento al momento DEla notificazione DEl'ordine di carcerazione, era da questo momento che decorreva il termine perentorio per proporre istanza di restituzione in termini (v. Cass., sez. 2^, c.c. 23 giugno 2005, Kellici). Il termine in questione, in base alla legge processuale vigente in tale momento, era quello di dieci giorni, ex art. 175 c.p.p., comma 3. In ogni caso, anche volendosi considerare applicabile la nuova disciplina recata dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito nella L. 22 aprile 2005, n. 60, che ha introdotto nell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, contestualmente abrogando il primo periodo DE comma 3
(v. in questo senso Cass., sez. 1^, c.c. 28 aprile 2005, Aber), l'istanza sarebbe comunque tardiva, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza DE provvedimento. E al riguardo va affermato che l'entrata in vigore DEla nuova disciplina non ha comportato alcuna riapertura dei termini per proporre l'istanza (v. per tale puntualizzazione in tema di diritto intertemporale, Cass., sez. 3^, c.c. 15 dicembre 2005, Aliu). Date tali premesse, la proposta eccezione di incostituzionalità, sollevata in via subordinata, si rivela carente di rilevanza ai fini DE decidere.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006