Sentenza 24 ottobre 2000
Massime • 1
L'eventuale nullità del decreto di archiviazione (nella specie, per violazione dell'art. 408 comma II cod.pen.) può essere dedotta solo con il ricorso per Cassazione; ne consegue che deve ritenersi abnorme il provvedimento col quale il GIP, accertata l'omissione dell'avviso alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2000, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 24/10/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2 " NICOLA COLAIANNI Consigliere N. 4509
3 " GENNARO MARASCA Consigliere REGISTRO GENERALE
4 " MARIO ROTELLA Consigliere N. 05102/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso presentato da TT ET e per esso dall'Avv. Pasquale Tonani del Foro di Genova
avverso l'ordinanza pronunciata dal G.I.P. il 19.11.99 presso il Tribunale di Genova
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Casini Il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
OSSERVA:
Il 19 ottobre 1998 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova emetteva un decreto di archiviazione in un procedimento coinvolgente varie persone tra cui l'attuale ricorrente TT ET. Successivamente il G.I.P., in data 2.2.99, su istanza della parte offesa, revocava il suo precedente provvedimento di archiviazione, rilevando che non era stato notificato l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p. alla parte offesa che aveva dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione e, il 19.11.99, ai sensi dell'art. 409/5 c.p.p., respingeva l'istanza di archiviazione e disponeva che il P.M. formulasse l'imputazione.
Ricorre TT ET deducendo l'abnormità del provvedimento che aveva deciso di non accogliere la istanza di archiviazione dopo che in precedenza la medesima istanza era stata accolta e senza che la riapertura delle indagini fosse stata disposta alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 414 c.p.p. D'altra parte la violazione del contraddittorio nella pronuncia della archiviazione del 19.10.98 rendeva il provvedimento ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 409 u.c. e quindi preclusa la revoca d'ufficio e del tutto estranea al sistema una istanza di revoca della parte offesa in sostituzione del ricorso per Cassazione.
Il ricorso è fondato.
Una volta pronunciata l'archiviazione la nullità in essa presente a causa della omessa citazione della parte offesa può essere dedotta solo con ricorso per Cassazione.
Inoltre il titolare dell'azione penale è il Pubblico Ministero ed egli solo può chiedere la riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414. Il provvedimento impugnato è pertanto abnorme e deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000