Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2001, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBB04544 /0 1 1 C.C. 61637 NOME DEL POPOLO ITALIANO J 6 5 E I 8 . SUPREMAE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 N R 1 N L O / A Oggetto I 4 Z T / 6 A U . 2 R SEZIONE TRIBUTARIA L B Tributaria . L T I R . S A R P I . . G T D B E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A L R T E D A A I I 3 D S R 1 Presidente 'Alfio FINOCCHIARO R.G.N. 14907/98 N E . E E S T T N I Cron. 9752 N Â E A Consigliere - Dott. Eugenio AMARI S M - E - Rel. Consigliere- Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere - Ud.22/11/00 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorre CORTE SUPRE CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE
contro
COMEC SRL IN LIQ;
N. 61637 intimato la sentenza n. 34/97 della Commissione avverso tributaria regionale di PALERMO, depositata il 2000 06/06/97; 1942 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato AIELLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo La società CO.ME.C s.r.l. ha impugnato un avviso con il quale l'ufficio IIDD di Palermo ha accertato un reddito imponibile ai fini Irpeg ed Ilor di lire 58.800.000, sostenendo che nella specie non sussistevano i presupposti per un accertamento induttivo. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile l'appello dell'ufficio perché non risultato notificato alla società contribuente, e specificamente al liquidatore della società. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. La società contribuente non si è costituita in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 22 del d.p.r. n. 636 in relazione all'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c. posto che l'atto di appello è stato validamente formulato con il deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria di primo grado alla stregua della normativa in vigore al momento della proposizione dell'impugnazione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento poiché in base al principio del "tempus regit actum" la validità di un atto processuale va valutata sulla base della legge vigente nel momento in cui l'atto viene compiuto. Nella specie, l'atto di impugnazione del 15.9.1989 doveva essere soltanto depositato, con una copia allegata, presso la Segreteria della Commissione Tributaria di primo grado, senza ulteriori oneri a carico dell'appellante. La mancata esecuzione degli adempimenti successivi, tra cui la notifica dell'atto, non può comportare in nessun caso l'inammissibilità del gravame, posto che nessuna norma sancisce una tale conseguenza. Ciò posto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per le spese.
P.Q.M.
NT Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della 12 h Repsounte Commissione Tributaria della Sicilia anche per le spese. Così deciso in Roma il 22.11.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il PresidentePresidents E CORT Dr. Giuseppe Falcone Dr. Alfio Fi N O I Z A A C U S R E P L D ✓ CANCELLIERE C1 AL CA ها sara DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.8 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 AL CAold E N O I 6 Z A 8 I 9 1 R / 4 A / 5 6 T . 2 U N . B - R E . I P R B . R . D T L A L L E D A D . I B S A ' A N I T E N R S E 1 E I S 3 T A E 1 . A N M 22 FEB. 2001