Sentenza 13 giugno 2006
Massime • 1
Il provvedimento di revoca del decreto di archiviazione precedentemente emesso (adottato, nella specie, dal Gip a seguito di erronea dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa), si pone al di fuori dal sistema processuale e deve essere ritenuto abnorme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2006, n. 26876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26876 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 13/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 868
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 030315/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NU RT;
avverso ORDINANZA del 13/01/2005 GIP TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
OSSERVA
NU RT, indagato per il reato di omicidio colposo, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Velletri pronunciata in data 20 ottobre 2004 con la quale veniva revocato il decreto di archiviazione ed avverso l'ordinanza 11 gennaio 2005 dello stesso giudice con la quale veniva rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa del NU in ordine alla irritualità della revoca del decreto di archiviazione e avverso l'ordinanza del 13 gennaio 12005 con la quale veniva disposta perizia finalizzata ad accertare la dinamica del sinistro.
Con il ricorso il NU chiede l'annullamento dell'ordinanza di revoca del decreto di archiviazione, in quanto il provvedimento si deve ritenere abnorme, non rientrando trai poteri del GIP in base alle norme processuali vigenti;
l'annullamento dell'ordinanza 11.1.05 per carenza ed illogicità della motivazione;
l'annullamento dell'ordinanza del 13 1.05 per esercizio da parte del giudice di una potestà che non gli era consentita, giacché estranea alle disposizioni delle vigenti leggi.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato Sostiene il ricorrente che in data 25 ottobre 2003 formulava richiesta di archiviazione, rilevando che gli elementi di prova non erano idonei a sostenere l'accusa. Con istanza del 30 gennaio 2004 la difesa della parte offesa eccepiva l'omessa notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione e chiedeva al GIP di restituire gli atti al PM..
Notificato alla stessa in data 30 giugno 2004 il predetto avviso, la parte offesa proponeva opposizione che il Gip dichiarava inammissibile, con decreto de plano, perché presentata da persona non legittimata e tardivamente, senza l'indicazione dell'istruttoria suppletiva e perché la notizia di reato era infondata. In data 20 ottobre 2004 il difensore della persona offesa contestava l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto il giudice aveva errato esaminando anziché l'atto di opposizione, la precedente memoria del 16 giugno 2004; conseguentemente chiedeva la fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 410, comma 3 e art. 409, comma 2 c.p.p. e la revoca del provvedimento di archiviazione.
Il GIP si limitava a disporre la chiesta revoca con provvedimento in calce all'istanza e nel contempo fissava l'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di archiviazione, disponendo successivamente la perizia modale. Motivava il rigetto dell'eccezione della difesa del NU sull'errore materiale commesso nell'esaminare un atto diverso da quello di opposizione della parte offesa che aveva portato alla declaratoria di inammissibilità e sosteneva che il decreto di archiviazione per sua natura è atto revocabile. Il ricorso è fondato ed il provvedimento di revoca dell'archiviazione, nonché il provvedimento successivo con il quale è stata disposta la perizia vanno annullati.
Invero non può dirsi ammissibile la procedura dell'errore materiale a sensi dell'art. 130 c.p.p., che è consentita solo nel caso di una difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua espressione, mentre nel caso di specie l'errore coinvolge la formazione del giudizio, rimediabile attraverso una rituale impugnazione. (Cass. 3^ 20.12.93, 2373). La correzione dell'errore, inoltre, è possibile solo nel caso in cui il provvedimento non contenga errori od omissioni che ne determinano la nullità e la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto stesso o "si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta" ( Cass. 3^, 13.1.00, n. 93). Doveva, pertanto la parte offesa proporre ricorso per cassazione denunciando gli errore di legge compiuti dal Gip che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ravvisando delle carenze che l'atto non presentava.
Quanto alla revocabilità del decreto di archiviazione, essa non è prevista dalle norme procedurali che regolano, invece, la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. a richiesta da parte del P.M.. Pertanto anche sotto tale profilo il ragionamento contenuto nell'ordinanza impugnata con la quale il GIP ha rigettato l'eccezione sollevata dall'attuale ricorrente è viziato.
Il provvedimento di revoca, in particolare, si pone al di fuori del sistema organico processuale e non essendo previsto alcun rimedio il ricorso per cassazione ha lo scopo di rimuovere una situazione determinata da un provvedimento abnorme e del pari abnorme deve ritenersi il provvedimento con cui è stata disposta la perizia a sensi dell'art. 220 c.p.p.,sia perché adottata in una fase di regressione del procedimento conseguente all'erronea revoca del decreto di archiviazione, sia perché il GIP, a sensi dell'art. 409 c.p.p., comma 4 può indicare le indagini da compiere, ma non può
disporle direttamente.
Sulla base di tali considerazioni i provvedimenti impugnati vanno annullati senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2006