Sentenza 4 febbraio 2004
Massime • 1
Per l'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'attività positiva richiesta, che la norma riassume nell'espressione "si adopera", può anche risolversi nel rendere dichiarazioni, che però non devono consistere in semplici chiamate in correità o in indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato, ma devono possedere, quanto meno, una concretezza ed efficacia per i fini investigativi, anche se non può essere richiesto un esito inequivocabilmente positivo delle indagini conseguenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2004, n. 18644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18644 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 149
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 014252/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) RZ RM N. IL 13/12/1967, pure ricorrente;
2) SS RG N. IL 17/11/1962;
avverso SENTENZA del 18/12/2001 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e il rigetto dei ricorsi degli imputati;
Udito il difensore Avv. Antonio FRANCHINI che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento del ricorso del proprio assistito ZO DO.
La Corte:
OSSERVA
1) La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza 18 dicembre 2001, ha solo parzialmente confermato la sentenza 22 novembre 1995 del Tribunale della medesima Città che aveva condannato RZ RM per vari reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e per la detenzione di due fucili a canne mozze e assolto SS RG da analogo reato di cessione di sostanze stupefacenti;
tutti fatti commessi in Jesolo dal 1992 al 1994. Con la medesima sentenza di primo grado era stato condannato anche AN RO che non ha poi proposto appello.
La Corte, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha ritenuto RZ e SS responsabili di un reato continuato relativo al traffico di stupefacenti (capo 7) dal quale erano stati assolti dal primo giudice, ha concesso a RZ l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 per altri reati analoghi e ha assolto RZ dai reati concernenti la detenzione e la ricettazione dei due fucili a canne mozze (capi 5 e 6).
2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Venezia ed entrambi gli imputati.
Il Procuratore generale, impugnando la sentenza nei confronti del solo RZ, si duole sia della concessione all'imputato dell'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 73 citato sia dell'assoluzione dai reati relativi ai due fucili a canne mozze. Sotto il primo profilo il ricorrente nega che possano ravvisarsi i presupposti per la concessione dell'attenuante in esame posto che RZ si è limitato, nel giudizio di appello, a confermare le accuse a carico di SS, che nel giudizio di primo grado aveva invece scagionato, e questa condotta non rientrerebbe nelle ipotesi previste dall'art. 73 comma 7^ citato ne', d'altra parte, il Tribunale ha motivato il suo convincimento sul punto limitandosi a riportare il contenuto delle dichiarazioni di RZ.
Quanto al secondo motivo il ricorrente deduce la violazione delle regole in tema di valutazione della prova rilevando che le dichiarazioni dei collaboratori (peraltro ritenuti dai giudici di merito attendibili sugli episodi relativi agli stupefacenti), che avevano riferito dei fatti contestati a RZ, erano state ampiamente riscontrate dal ritrovamento di uno dei due fucili;
ne' poteva essere presa in considerazione la ritrattazione in dibattimento di uno dei dichiaranti essendo provato che ciò era avvenuto a seguito di una pesante intimidazione sfociata in un'aggressione. Con il ricorso da lui proposto RZ RM deduce invece i seguenti vizi:
- innanzitutto lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla affermata coesistenza, da parte dei giudici di merito, dei reati di cui ai capi d'imputazione 2 e 7; secondo il ricorrente in realtà il capo 2 (che si riferisce ad acquisti da persone non identificate, e successive vendite, di quantitativi consistenti di eroina e cocaina conterrebbe le condotte analoghe contestate al capo 7 che si riferisce alla sola eroina e individua il fornitore nel SS posto che, dagli atti del processo, emerge inequivocabilmente come quest'ultimo fosse l'unico fornitore di RZ;
- in ogni caso, anche a voler ritenere che si tratti di condotte diverse l'esistenza di un unico fornitore (SS) doveva far ritenere l'unicità della condotta con conseguente inapplicabilità dell'istituto della continuazione (peraltro già contestata in entrambi i capi d'imputazione come continuazione interna);
- con il terzo motivo si lamenta invece la mancanza di motivazione sulla riduzione della pena per le attenuanti generiche determinata in misura particolarmente modesta;
con il quarto motivo viene espressa analoga doglianza in relazione alla diminuzione applicata per la concessione dell'attenuante prevista dal comma 7^ già ricordato;
con il quinto motivo si deduce invece, per converso, la mancanza di motivazione sull'entità dell'aumento per la continuazione determinato con criterio di estremo rigore.
Infine SS RG ha proposto i seguenti motivi di ricorso deducendo:
- la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. d ed e del codice di rito perché la Corte di merito avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo per consentire l'acquisizione delle dichiarazioni rese da RZ al pubblico ministero e negando invece la rinnovazione per quanto riguarda l'esame dei testi e collaboranti le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere rivalutate a seguito del mutamento di strategia processuale da parte di RZ;
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai criteri utilizzati dalla Corte di merito per ritenere l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di RZ e per aver ritenuto elemento di riscontro oggettivo dichiarazioni che tali non potevano essere considerate perché costituite da confidenze fatte dal medesimo RZ, che in primo grado le aveva smentite. In definitiva le dichiarazioni di RZ troverebbero come unico riscontro oggettivo la stessa fonte sia pure costituita da confidenze fatte a terzi e ciò si porrebbe in contrasto con la regola di giudizio prevista dall'art. 192 c.p.p.. Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2004 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale e il rigetto dei ricorsi degli imputati mentre il difensore di RZ ha chiesto l'accoglimento del ricorso del suo assistito.
3) Ciò premesso si rileva che il ricorso del Procuratore generale è solo parzialmente fondato.
a) Per quanto riguarda l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.p.r. 309/1990 si osserva che la giurisprudenza di legittimità
ha elaborato parametri di riferimento sull'attenuante in questione confermandone la concedibilità anche nei casi in cui la collaborazione si riferisca ad un traffico di sostanze stupefacenti di modeste dimensioni;
alla necessità che le eventuali inerzie investigative non si risolvano a danno del dichiarante;
alla necessità che le informazioni siano dotate di caratteristiche di specificità e chiarezza senza però che sia necessaria l'indicazione precisa di nomi, luoghi ecc.; alla non necessaria compresenza del secondo presupposto per la concessione dell'attenuante previsto dal comma settimo (la "sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti").
Va però precisato che il 7^ comma dell'art. 73 in questione richiede un'attività positiva ulteriore ("si adopera") che, pur potendosi risolvere nel rendere dichiarazioni, non può consistere nella mera chiamata in correità o in indicazioni generiche sulle modalità di consumazione del reato ma richiede, quanto meno, una concretezza ed efficacia per i fini investigativi anche se non può essere richiesto un esito inequivocabilmente positivo delle indagini conseguenti. Ciò premesso in linea di diritto si osserva peraltro che il giudizio sulla specificità, chiarezza e concretezza delle dichiarazioni e quello sull'esistenza di un comportamento positivo, quale quello descritto nel comma settimo in esame, costituiscono accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità, ove il giudice di merito si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici. Nel caso in esame la Corte di merito ha rilevato che solo a seguito delle dichiarazioni di RZ è stato possibile pervenire all'affermazione di responsabilità di SS in ordine ai reati concernenti il cospicuo traffico di sostanze stupefacenti del quale questi si era reso responsabile. Nel giudizio di primo grado, infatti, il quadro indiziario si era dimostrato del tutto insufficiente anche perché mancava, nei confronti di SS, una chiamata diretta in reità o correità come quella successivamente effettuata da RZ ritenuto, dai giudici di appello, intrinsecamente attendibile mentre le dichiarazioni delle persone utilizzate dai primi giudici e non ritenute sufficienti hanno potuto fungere da elementi di riscontro oggettivo.
Trattasi di circostanze di fatto astrattamente idonee a confermare, nelle dichiarazioni in questione, le caratteristiche in precedenza indicate e quindi la concedibilità dell'attenuante in questione atteso che, solo in base a queste dichiarazioni, è stato possibile pervenire all'accertamento della responsabilità di un fornitore di un certo livello;
ne consegue che la valutazione del giudice di merito, essendo stata condotta con corretti criteri logico giuridici, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità.
b) È invece fondato il motivo di ricorso che si riferisce alle ipotesi dì reato previste nei capi 5 e 6 della rubrica (porto e detenzione di due fucili a canne mozze e di altre armi, tra cui alcune da guerra e ricettazione dei due fucili). Va rilevato che la contestazione dei due reati trova origine nelle dichiarazioni di tali AN e ER che avevano riferito della disponibilità, da parte di RZ, delle armi di cui alla contestazione. Le dichiarazioni delle due persone indicate avevano consentito di rinvenire uno dei due fucili a canne mozze.
Va ancora precisato che il primo giudice ha condannato RZ per la detenzione e porto dei due fucili a canne mozze e per la ricettazione delle medesime armi mentre lo ha assolto in relazione al porto e detenzione delle altre armi. Contro questa assoluzione non è stato proposto appello per cui rimane in discussione solo la responsabilità per i reati che si riferiscono ai due fucili. Orbene, su queste ipotesi di reato, la Corte veneziana ha per un verso affermato che le dichiarazioni della ER erano "incoerenti e contradditorie" - senza spiegare le ragioni di tale valutazione e senza attribuire analoghe caratteristiche alle dichiarazioni di AN - e ha escluso il valore di riscontro oggettivo al rinvenimento di uno dei due fucili "atteso invece che secondo le dichiarazioni del AN avrebbero dovuto essere rinvenute oltre al fucile altre armi".
Questa motivazione appare manifestamente illogica, come sostiene il ricorrente, perché non può essere esclusa la natura di riscontro in una circostanza che appaia invece confermativa, sia pure parzialmente, della dichiarazione di accusa;
a meno che non esistano ragioni che consentano di attribuire razionalità ad un'affermazione di questo genere. Ragioni che, nella specie, non vengono indicate essendosi, i giudici d'appello, limitati all'apodittica affermazione in precedenza riportata.
Limitatamente alla statuizione in esame la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
4) I motivi del ricorso proposto da RZ sono invece infondati. a) In relazione al primo motivo di ricorso va premesso che, nel giudizio di legittimità, è consentita la verifica della asserita duplicazione di imputazione qualora tale duplicazione emerga in modo incontestabile dalla lettura delle imputazioni o dalla motivazione delle sentenze di merito;
non quando sia necessario reinterpretare i fatti al fine di pervenire alla soluzione invocata. Diverso è il caso in cui il problema della duplicazione sia stato posto nelle fasi di merito essendo in questo caso obbligo del giudice di esaminare l'eccezione ed essendo quindi consentito al giudice di legittimità di censurare la mancanza di motivazione sul punto o l'intrinseca illogicità della motivazione che abbia escluso la duplicazione. Venendo al caso in esame si osserva che il ricorrente sostiene che l'imputazione di cui al capo 2 conterrebbe quella di cui al capo 7 ma questa conclusione non si evince dalla lettura dei capi di imputazione. L'unico elemento comune è quello relativo al luogo e all'epoca di consumazione dei reati mentre le modalità appaiono non coincidenti e, nella prima imputazione, sono comprese condotte diverse e il concorso con una terza persona non indicati nella seconda imputazione.
In tale situazione era onere del ricorrente proporre espressamente l'eccezione ai giudici del merito. È vero che sia RZ che SS erano stati assolti, nel giudizio di primo grado, dall'ipotesi di reato di cui al capo 7 ma, in presenza dell'appello del pubblico ministero (che la confessione di RZ faceva ritenere dì probabile accoglimento), ben avrebbe potuto il ricorrente proporre formalmente l'eccezione al giudice di appello che avrebbe dovuto verificarne il fondamento con un'indagine in fatto preclusa invece al giudice di legittimità.
Da questa premessa consegue anche l'infondatezza del secondo motivo di ricorso che si fonda sull'unicità delle due ipotesi di reato e quindi sull'inapplicabilità dell'istituto della continuazione che, di conseguenza, deve essere ritenuto correttamente applicato per le considerazioni precedentemente svolte.
Inammissibili sono invece gli altri motivi dì ricorso che si riferiscono all'entità delle riduzioni della pena perle attenuanti generiche e per l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 e all'entità dell'aumento per la continuazione. Il
trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti, della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione nonché della misura dell'aumento per la continuazione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice di merito e così anche la determinazione della pena da infliggere in concreto che, per l'art. 132 cod. pen., è applicata discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere. In sede di legittimità è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice, nell'uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento. Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai criteri indicati facendo riferimento, per motivare sui punti indicati, oltre che ai criteri indicati nell'art. 133 cod., pen, alle quantità rilevanti di stupefacenti e alla continuazione della condotta criminosa per un vasto arco di tempo. Questa valutazione, essendo congruamente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità anche perché, a fronte di un aumento ridotto per le attenuanti generiche e ad un aumento consistente per la continuazione, i giudici di appello hanno bilanciato il trattamento sanzionatorio attribuendo prevalenza alle attenuanti e dimezzando la pena per l'attenuante di cui al comma 7^ ricordato.
5) Il ricorso di SS RG è parimenti infondato. Va preliminarmente esaminato il motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d del codice di rito. È noto che il vizio in esame è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, avrebbe potuto determinare una diversa valutazione del quadro probatorio da parte del giudice inficiando il giudizio formulato senza l'assunzione della prova decisiva richiesta. Va però ricordato che, nel caso in esame, il ricorrente lamenta che non siano stati nuovamente sentiti testimoni, già esaminati nel corso del giudizio di primo grado, perché, secondo il suo assunto, nel nuovo esame i testi avrebbero potuto rendere dichiarazioni a lui favorevoli idonee a contrastare la nuova versione dei fatti resa da RZ.
Già dalla sua formulazione il motivo si appalesa inammissibile perché con esso il ricorrente vorrebbe reintrodurre, utilizzando il giudizio di legittimità, l'assunzione di una prova in relazione alla quale ritiene vi sia stato un risultato di prova a lui sfavorevole. La censura potrebbe essere ritenuta ammissibile nel caso in cui la richiesta riguardasse una prova già assunta ma la richiesta fosse riferita a fatti diversi (e, ovviamente, decisivi) da quelli già presi in esame nel corso della prima assunzione ovvero nel caso in cui gli approfondimenti richiesti non avessero formato oggetto del primo esame ma non certo allorché i fatti siano gli stessi e si intenda esclusivamente, come nel caso in esame, rimettere in discussione il contenuto della prima testimonianza. Per altro verso la censura è generica perché non indica i testi che avrebbero dovuto essere escussi e tanto meno chiarisce le ragioni per cui la prova non ammessa avrebbe carattere di decisività. Infondato è invece il secondo motivo con il quale si deduce la violazione dei principi sulla valutazione della prova stabiliti dall'art. 192 c.p.p.. Il ricorrente prende le mosse dalla considerazione che gli elementi di riscontro oggettivo delle dichiarazioni di RZ sarebbero costituiti da dichiarazioni de relato da parte dei coimputati AN e ER i quali peraltro avrebbero riferite di confidenze a loro fatte dal medesimo RZ. Dichiarazioni di accusa e riscontri proverrebbero quindi dalla medesima fonte.
Ma, a parte il rilievo che la Corte d'appello ha posto in evidenza l'efficacia confermativa di queste dichiarazioni perché si riferivano a confidenze fatte in epoca non sospetta, la medesima Corte indica due ulteriori elementi di riscontro idonei a confermare la veridicità delle dichiarazioni di RZ (peraltro ritenuto intrinsecamente attendibile): la ER aveva dichiarato che, in un'occasione avrebbe dovuto acquistare personalmente sostanza stupefacente da SS;
il teste SE aveva riferito di un'attività di spaccio del medesimo riferita ad un periodo diverso ma idonea quindi a confermare le accuse di RZ perché dimostravano il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di sostanze stupefacenti.
Non può quindi ritenersi esistente il vizio denunziato essendosi la Corte di merito attenuta a corretti criteri logico giuridici nella valutazione di attendibilità del dichiarante e nella individuazione degli elementi oggettivi di riscontro delle sue dichiarazioni. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi degli imputati con la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di RZ RM, in accoglimento dell'omologo motivo di ricorso del procuratore generale, limitatamente alla assoluzione dal reato di cui ai capi 5 e 6 della rubrica e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Rigetta nel resto il ricorso del Procuratore generale e rigetta i ricorsi di RZ e di SS condannando entrambi in solido al pagamento delle spese del procedimento.
(Dispositivo così integrato con ordinanza di correzione di errore materiale di questa Corte n. 700 del 6.4.2004 R.G. 4954/04. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004