Sentenza 28 settembre 2004
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, accertata l'omissione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne aveva fatto richiesta, revochi il decreto di archiviazione precedentemente emesso, in quanto tale atto, lungi dal creare una stasi del procedimento, è funzionale a ricondurre nel corretto paradigma processuale la procedura di archiviazione ed è coerente sia con il potere-dovere di rinnovare se possibile l'atto nullo, sia con il potere di riapertura delle indagini conferito al giudice per le indagini preliminari.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2004, n. 41994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41994 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 28/09/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 1488
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 33766/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO RO;
avverso l'ordinanza 2&/4/03 G.I.P. Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria scritta del P.G. che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 10/4/03 il G.I.P. del Tribunale di Lecce, accogliendo la richiesta del P.M. disponeva l'archiviazione degli atti del procedimento penale n. 2082/03 nei confronti di CO RO, indagato per il reato di calunnia a seguito di denunzia di IN ER, pur in mancanza dell'avviso alla persona offesa della richiesta del P.M..
Con memoria depositata in data 24/4/03, qualificata come atto di opposizione, il. IN ER chiedeva una integrazione del Le. indagini e insisteva espressamente perché si procedesse nei confronti del denunziato.
Con ordinanza in data 28/4/03 il G.I.P., accortosi della violazione dell'art. 408/2 c.p.p., derivante dall'omesso avviso al denunziante della richiesta del P.M., revocava il decreto di archiviazione e fissava udienza camerale.
Avverso tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del difensore e denunzia l'abnormità del provvedimento, richiamando a sostegno la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'eventuale nullità del decreto di archiviazione (nella specie per violazione dell'art. 408/2) può essere dedotta solo con il ricorso per Cassazione, e osservando che nell'attuale sistema processuale è sconosciuto l'istituto della revoca del provvedimento di archiviazione, con la conseguenza che tale atto processuale è atto abnorme ed impugnabile dal momento, in cui l'interessato (l'indagato) ne è venuto a conoscenza, e cioè dal giorno in cui è stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza camerale.
Il ricorso non ha fondamento e va rigettato.
Manca nell'atto impugnato una tipica caratteristica dell'abnormità:
la stasi processuale. Al contrario l'atto serve a reincanalare nell'alveo del paradigma processualmente corretto una procedura di archiviazione, fondamentalmente viziata;
di guisa che non può parlarsi di abnormità funzionale.
Ma non appare sussistere neppure l'abnormità genetica, intesa come uso di potere non previsto e non consentito dal nostro ordinamento. Ed invero il G.I.P. ha il potere di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p.. Tale potere implica logicamente il potere di rimuovere gli effetti preclusivi del precedente decreto di archiviazione.
Sul punto va ricordato il parallelismo tra le "nuove investigazioni", che giustificano la riapertura delle indagini e le "investigazioni suppletive" di cui all'art. 410 c.p.p.. In altri termini, anche al di fuori dell'ambito della nullità (come in questo caso), una opposizione tardiva alla richiesta di archiviazione può sempre valorizzarsi come opposizione all'archiviazione e quindi come richiesta di riapertura delle indagini, con l'aggiunta che trattandosi della "eadem ratio" è ben possibile una lettura estensiva o analogica delle norme, processuali. Va poi richiamato il potere-dovere di rinnovare, qualora sia possibile, l'atto nullo, attribuito al giudice dall'art. 185 c.p.p.. Siffatta norma risponde ad una esigenza di economia processuale e non può non essere apprezzata nella sua massima capacità di espansione logica, alla luce del principio costituzionale di efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. Ed in effetti l'atto impugnato mira a "ripristinare una situazione processuale violata, anticipando i tempi di un procedimento di impugnazione dall'esito scontato, che non pregiudica in alcun modo i diritti di difesa del ricorrente, essendo nella fattispecie lesi i diritti della persona offesa e non dell'indagato. È pur vero che il potere del giudice di rimozione degli atti nulli non è generalizzabile, trovando esso un limite nelle situazioni definite. Non sarebbe revocabile, per esempio, una sentenza a causa di una nullità del processo. Ma il decreto di archiviazione è ben diverso dalla sentenza;
la sua non impugnabilità è strettamente correlata alla sua revocabilità ex art. 415 c.p.p. e al carattere provvisorio e precario degli affetti processuali da esso scaturenti. In coerenza con tale impostazione, l'atto impugnato, sia pure non previsto esplicitamente da norma processuale, non può qualificarsi come atto abnorme, e come tale non è impugnabile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2004