Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
È legittima la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca del decreto di archiviazione - proposta dalla persona offesa per violazione del contraddittorio - considerato che la revoca del decreto di archiviazione è estranea al vigente sistema processuale ed, in quanto tale, atto abnorme e, d'altro canto, la violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa può essere fatta valere con il tempestivo ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2010, n. 35920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35920 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo Presidente del 05/07/2010
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 1158
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio Consigliere N. 10140/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE RI RE nata il *12.06.1948*;
avverso l'ordinanza n. 12280/2008 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 28/2/2009, emessa nel procedimento a carico di: HI ST;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo di inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Il difensore di BR AR SA, persona offesa nel procedimento instaurato a seguito di sua querela nei confronti di HI ST, ha presentato ricorso avverso il provvedimento del Gip del tribunale di Catania, 22.2.2010, con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di revoca del decreto di archiviazione, in quanto la revoca richiesta è da ritenere, secondo unanime giurisprudenza, atto abnorme.
Secondo il ricorrente, la revoca del decreto di archiviazione - emesso senza il rituale avviso alla persona offesa della richiesta del p.m.- non è da considerare abnorme, in quanto, lungi dal creare una stasi del procedimento, è funzionale a ricondurre nel corretto paradigma processuale la procedura di archiviazione ed è coerente sia con il potere-dovere di rinnovare l'atto nullo, sia con il potere di riapertura delle indagini preliminari.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto le argomentazioni del ricorrente non sono sufficienti a contrastare efficacemente il dato essenziale, posto a fondamento della criticata giurisprudenza:
la revoca del decreto di archiviazione è da considerare abnorme, in quanto non rientra nel vigente sistema processuale. D'altro canto, eventuali doglianze nei confronti del decreto di archiviazione, per violazione del diritto al contraddittorio della persona offesa, possono essere fatte valere, con il tempestivo ricorso per cassazione, ricorso che non è stato presentato nel caso in esame. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010