Sentenza 16 dicembre 2014
Massime • 1
È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perchè il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perchè ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2014, n. 6692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6692 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO CO - Presidente - del 16/12/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1903
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 35546/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA CO, n. Lentini (Ct) 30.1.1980;
2) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE d'APPELLO DI MESSINA avverso la sentenza n. 1225/13 della Corte d'Appello di Messina del 02/12/2013;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udite le conclusioni del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. RIELLO L., che ha concluso per il rigetto del ricorso del PG ed in accoglimento del ricorso dell'imputato annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso;
sentito il difensore del ricorrente AL, avv. Cusmano Filippo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso da lui patrocinato e per il rigetto o per l'inammissibilità di quello proposto dal PG. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Patti in data 09/11/2010, ha assolto AL CO perché il fatto non costituisce reato da quello di favoreggiamento (art. 378 cod. pen.), contestatogli per avere aiutato EM AV NO e NO MM ER, indagati per il delitto di associazione mafiosa, ad eludere le investigazioni dell'Autorità, disattivando all'interno dalla propria officina meccanica la microspia installata sull'autovettura Fiat Punto in uso al MM su autorizzazione dell'A.G. di Messina, reato di cui era stato invece riconosciuto colpevole in primo grado previa la sola esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. La Corte territoriale ha, infatti, osservato che l'imputato - amico di vecchia data del EM e da questi all'uopo contattato - aveva operato nell'ambito di legittime facoltà inerenti la prestazione di attività professionale, richiestagli appunto dall'amico per conto del MM, quand'anche avesse avuto la consapevolezza di aiutarlo ad ostacolare delle indagini di polizia in corso.
La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che sul piano della condotta materiale, l'azione risultava assolutamente inefficace, atteso che gli interessati si erano preventivamente avveduti in modo autonomo e cioè mediante l'uso di uno speciale congegno, della presenza della microspia, al punto da controllare le successive conversazioni tenute all'interno dell'abitacolo. Ad avviso della Corte, si è dunque configurato un classico caso di reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen., l'unico vantaggio conseguito dai soggetti favoriti per effetto dall'intervento dell'imputato essendo, infatti, rappresentato dalla possibilità di continuare a conversare all'interno la vettura in maniera libera e riservata, attesa la già intervenuta vanificazione dell'indagine mediante l'autonoma scoperta della presenza a bordo del dispositivo di captazione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale, pur pronunziando l'assoluzione con la formula indicata, ritenuto di poter ricostruire il fatto nelle sue linee essenziali sulla base della testimonianza resa dalla Isp. P.S. EM EL, bollata invece come deficitaria, totalmente inattendibile e confusionaria dagli stessi giudici d'appello.
Detto in sintesi, nessuna emergenza probatoria e meno che mai le oltremodo lacunose dichiarazioni rese dalla testimone in dibattimento hanno mai evidenziato che la vettura Fiat Punto nella disponibilità del MM fosse stata localizzabile, in base al segnale GPS trasmesso dal dispositivo ivi installato su ordine dell'autorità giudiziaria, nella città di Lentini, difettando finanche qualsiasi prova che essa fosse stata condotta presso l'autofficina dell'imputato, il quale di conseguenza avrebbe dovuto essere assolto con la più ampia formula liberatoria perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso.
Si deduce, inoltre, il travisamento ovvero la totale pretermissione della prova fornita dalla difesa nel giudizio di primo grado, consistita nelle dichiarazione del teste AF CO, il quale aveva chiarito come l'officina del ricorrente, in cui prestava attività lavorativa retribuita, fosse solo meccanica e carente anche delle pur minime strumentazioni per fornire servizio di elettrauto. Il ricorrente chiede, infine, di dichiarare inammissibile il ricorso del PG di Messina, articolato in maniera generica per violazione della legge penale, senza confronto specifico con i fatti oggetto di giudizio, attesane anche l'infondatezza rispetto alle corrette motivazioni svolte in punto di diritto dalla Corte territoriale circa l'impossibilità di configurare il reato di favoreggiamento.
3. Ha proposto ricorso, in senso opposto a quello perseguito dall'imputato, anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina, il quale deduce violazione di legge riguardo alla ritenuta non configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen.. Ad avviso del ricorrente, l'esclusione del reato motivata dal carattere lecito della prestazione professionale richiesta all'imputato si pone in contrasto con il rilievo che buona parte delle condotte di favoreggiamento risultano in sè lecite, laddove decisivo appare, ai fini della valutazione giudiziale, la finalità oggettiva della condotta contestata in rapporto al soggetto favorito. Con riferimento alla fattispecie, inoltre, l'aiuto penalmente rilevante fornito dal meccanico è consistito non solo nel fornire al soggetto favorito piena e sicura certezza dell'esistenza della microspia ma anche nell'esatta individuazione del punto dell'autovettura in cui essa era stata celata, nonché nella susseguente disattivazione ed asportazione, aspetti tutti inadeguatamente considerati dalla Corte territoriale. Nè appare decisivo per escludere l'aiuto penalmente rilevante la circostanza che il soggetto favorito fosse già consapevole dell'esistenza della microspia, posto che l'opera svolta dallo agente ha concretizzato comunque un aiuto, atteso che se il soggetto intercettato avesse semplicemente voluto inibire la raccolta di prove a proprio carico, avrebbe ben potuto dismettere l'uso della vettura ovvero cessare di intrattenere conversazioni a bordo;
per tacere poi della situazione in cui il soggetto favorito avesse meramente nutrito il dubbio della presenza del dispositivo, senza avere cioè piena sicurezza dell'essere sottoposto ad intercettazione. Sotto altro angolo visuale, il ricorrente censura la decisività delle argomentazioni svolte dai giudici d'appello circa la rilevanza di eventuali intercettazioni illegittime ai danni del soggetto favorito, osservando che la mera evenienza che l'intercettazione non sia stata disposta dalla autorità giudiziaria, bensì frutto di condotte delittuose variamente finalizzate (spionaggio industriale, intellettuale, militare, coniugale), non è idonea ad elidere il rilievo penale della condotta contestata: se quelle condotte si dimostrano effettivamente illecite nulla questio, ma se invece l'intercettazione è stata disposta dall'A.G. all'autore della bonifica non resta altro che allegare una eventuale assenza di dolo, mentre la Corte territoriale - almeno in motivazione - ha escluso la sussistenza del reato, definendolo impossibile.
In definitiva, ad avviso del PG territoriale ricorrente, la tesi accolta dalla Corte messinese finisce per configurare una generalizzata causa di giustificazione non espressamente sancita per gli operatori del settore delle bonifiche elettroniche, che in tal modo potranno sempre invocare l'esercizio del diritto alla libera estrinsecazione di attività lavorativa, laddove il discrimine tra condotte penalmente rilevanti e non deve sempre condursi sul piano dell'elemento soggettivo e dell'atteggiamento psichico nel concreto mantenuto dall'agente.
4. Con memoria del 24 ottobre, il ricorrente AL ha ribadito i termini del motivo d'impugnazione riguardante il mancato apprezzamento della testimonianza a discarico;
ha, inoltre, riproposto le argomentazioni già svolte a sostegno dell'inammissibilità del ricorso del PG poiché articolato essenzialmente in punto di fatto, a tal fine rievocando taluni aspetti della vicenda processuale a suo dire non considerati in maniera adeguata dai giudici d'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, anche se per ragioni diverse.
2. Quello proposto dall'imputato deve essere dichiarato tale per carenza d'interesse all'impugnazione (art. 591 c.p.p., lett. a, seconda ipotesi), derivante dalla struttura stessa della decisione impugnata, ancorché intrinsecamente affetta da un evidente profilo di contraddittorietà.
La Corte territoriale ha, infatti, assolto il ricorrente dall'imputazione di favoreggiamento (art. 378 cod. proc. pen.) con la formula perché il fatto non costituisce reato, la quale si pone in evidente discrasia con il contenuto della motivazione da cui si ricava - in ulteriore contraddizione interna tra le distinte parti della decisione - in primo luogo che il reato non è stato integrato nei suoi elementi costitutivi (pag. 2 sentenza), in secondo luogo che l'imputato aveva agito nell'esercizio di un'attività legittima ed infine che il suo operato era stato del tutto ininfluente ai fini del rinvenimento della microspia (già localizzata autonomamente dal titolare della vettura su cui era stata installata), tanto da evocare la figura del reato impossibile di cui allo art. 49 cod. proc. pen. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già affrontato un caso analogo, affermando - in parziale difformità rispetto al diverso orientamento espresso da altre pronunce (v. infra) - che è inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione perche il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria perché il fatto non sussiste, ancorché la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, dal momento che ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante (Sez. 6, sent. n. 49855 del 20/11/2013, Filippi, Rv. 258029). Al fine di addivenire a tale statuizione, si è precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscano efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.
La pronunzia costituisce, a parere del Collegio, un opportuno superamento - che presuppone la verifica in concreto dei termini della decisione impugnata - del diverso orientamento interpretativo, il quale afferma che sussiste sempre l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di assoluzione, pronunciata con la formula perché il fatto non costituisce reato, al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria perché il fatto non sussiste, interesse che risiede nei diversi e più favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. connettono al secondo tipo di dispositivi nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del danno e nel giudizio disciplinare (Sez. 6, sent. n. 41706 del 27/09/2013, Presutto, Rv. 256921; Sez. 4, sent. n. 46849 del 03/11/2011, P.G. in proc. Di NI e altro, Rv. 252150; Sez. 2, n. 33847 del 18/05/2010, De Filippis, Rv. 248127). Resta, invece, fermo che l'interesse dell'imputato all'impugnazione della sentenza di proscioglimento al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria, deve essere riconosciuto allorquando egli deduca che l'accertamento del fatto materiale oggetto del processo penale possa pregiudicare le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo in giudizi civili e amministrativi, anche distinti rispetto a quelli di danno ovvero disciplinari (Sez. 4, sent. n. 49710 del 04/11/2014, Di Cuonzo, Rv. 261178). Ciò premesso, risulta che tale ultima evenienza - peraltro nemmeno evocata - non sia addirittura configurabile per il ricorrente, il quale non è dipendente ne' pubblico ne' privato, ma lavoratore autonomo e non può, pertanto, paventare l'instaurazione a suo carico di procedimenti disciplinari;
il reato contestatogli (art. 378 cod. pen.) non contempla, del resto, la presenza di una parte offesa privata, trattandosi di illecito commesso contro l'amministrazione della giustizia e quindi non è neppure astrattamente ipotizzabile da parte di chicchessia un giudizio civile di responsabilità.
3. Il ricorso proposto dalla parte pubblica deve, invece, essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Va in primo luogo rilevata la correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla piena liceità delle operazioni di bonifica elettronica in sè considerate, posto che quel che rileva ai fini del reato di favoreggiamento è il contesto in cui l'azione (dalla legge non tipizzata) si svolge (si pensi alla differente valenza dell'ospitalità abitativa fornita ad un soggetto a seconda del caso se questi sia o meno latitante) nonché l'atteggiamento psicologico dell'agente ovvero la conoscenza da parte sua di tutti gli elementi di quel contesto, sia pur desumibile da indici esterni di natura obiettiva (ad es. le modalità con cui l'ospitalità viene fornita).
In secondo luogo, milita in senso decisivo per l'infondatezza dell'impugnazione una circostanza di significato niente affatto secondario.
Risulta, infatti (v. pag. 1 sentenza), che nel momento in cui gli indagati EM e MM si erano accorti della presenza della microspia a bordo della vettura, gli inquirenti avevano proceduto alla disattivazione della ricezione per riprenderla alle ore 20.00, realizzando allora che quella ambientale operante sulla Fiat Punto del MM non era più attiva.
Anche ad ammettere, pertanto, un positivo intervento da parte dell'AL - titolare di officina meccanica ma secondo l'accusa versato anche nel campo dell'elettronica per auto - si deve considerare che al momento del preteso suo intervento, il congegno non era operativo, venendo così a cadere un presupposto oltre modo rilevante per la configurabilità stessa, almeno sul piano teorico, dell'ipotesi di reato di favoreggiamento personale.
4. Al mancato accoglimento dei ricorsi nei termini ora precisati consegue la relativa dichiarazione d'inammissibilità, con condanna dell'AL al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo liquidare nella misura di Euro 1.000,00 (mille); nessuna spesa a carico del PG ricorrente, attesa la sua qualifica di parte pubblica (art. 592 c.p.p., comma 1).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente privato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015