Sentenza 28 settembre 2004
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Sussiste l'interesse dell'imputato a proporre l'impugnazione della sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, preordinata ad ottenere l'assoluzione perché il fatto non sussiste, avuto riguardo agli effetti pregiudizievoli derivanti dalla formula assolutoria censurata in sede di giudizio civile per il risarcimento dei danni.
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- 1. Sulla possibilità di revocare per sopravvenuta abolitio criminis leCamilla Mostardini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'ordinanza in commento revoca per sopravvenuta abolitio criminis, sulla base di una interpretazione analogica dell'art. 673 c.p.p., una sentenza dichiarativa della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., fornendo così un primo significativo riscontro giurisprudenziale alla tesi della natura non pienamente assolutoria di questo tipo di sentenze, che ppresuppongono una almeno implicita affermazione della colpevolezza dell'imputato. 2. I fatti prendono avvio da una sentenza di non punibilità emessa a norma dell'art. 131 bis nei confronti di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 2 comma 1 bis l. 638/1983. Nel caso di specie, l'omesso versamento di …
Leggi di più… - 2. Diffamazione, processo penale, assoluzione, parte civile, impugnazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2004, n. 14542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14542 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 28/09/2004
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1359
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 007674/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IU n. il 08/03/1941;
avverso sentenza del 28/10/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI POPOLO ANGELO;
udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Angelo Piccioni;
udito il difensore avv. GARCERE Franco.
FATTO E DIRITTO
Risulta che a TI NO è stato contestato di aver commesso diffamazione in danno di ZI EL (amministratore del Condominio di via Amerigo Vespucci - lungotevere Testaccio 15 di Roma), per le contestazioni, formulate nella "lettera aperta" del 30 gennaio 1996, di aver svolto le relative funzioni con negligenza ed imperizia (così da determinare a carico del Condominio aggravio di pagamento di IVA non dovuta), di aver lasciato intendere di voler trattenere indebitamente il deposito cauzionale versato in corrispondenza di occupazione di suolo pubblico, di aver dato luogo a varie scorrettezze gestionali e di aver svolto con censurabile approssimazione le funzioni predette, così avendo fornito "molte prove di non agire nell'interesse dei condomini".
Dalla correlativa imputazione la TI è stata assolta (sentenza del Tribunale di Roma del 3 luglio 2002), "perché il fatto non costituisce reato" essendosi dato atto, anche alla stregua delle risultanze degli accertamenti peritali disposti dal P.M., che gli evidenziati errori materiali delle operazioni contabili comunicate dal ZI ai condomini hanno legittimato (sotto "il profilo dell'esercizio putativo del diritto di critica") le affermazioni dell'imputata, così indotte anche a giustificata esasperazione rappresentativa del proprio convincimento, che peraltro ha trovato anche rilievo di consentita manifestazione "di legittime perplessità su alcune decisioni prese dall'amministratore" (oltre che di inesigibile esternazione di una "esasperata diffidenza", indotta e giustificata proprio dagli errori del ZI).
In conseguenza delle impugnazioni proposte dalla parte civile (che aveva denunziato l'illegittimità dell'assoluzione, pronunziata nonostante l'affermazione di sussistenza del fatto-reato) e dell'imputata (che aveva sollecitato l'assoluzione per l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, dimostrata attraverso l'analitica indicazione delle fondate contestazioni di irregolarità contabili e gestionali comunicate all'amministratore del Condominio), l'adita Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, in quanto fondata su corretta, completa e puntuale valutazione delle risultanze probatorie desumibili dall'ampia istruttoria espletata in sede dibattimentale: da tali risultanze emerge che, se da un lato al ZI sono addebitabili "inesattezze di scarso rilievo", dall'altro resta incontestabile che le frasi della "lettera aperta" in sostanza esprimono soltanto il "diritto che ogni soggetto ha di esporre liberamente le proprie idee, nel presupposto di esporre fatti veri a persone interessate" (e, nella valutazione della Corte, tali conclusioni argomentative non risultano superate dagli appelli proposti, essendo inteso, in particolare, quello della parte civile a sostenere "in modo apodittico la mala fede della prevenuta").
La ricorrente denunzia profili vari di illegittimità della sentenza impugnata, premettendo la sussistenza di interesse personale ex art. 568 - 4^ co. - CPP a conseguire l'applicazione di formula assolutoria appropriata in relazione ad ipotizzabili effetti pregiudizievoli di quella adottata nel conseguente giudizio civile risarcitorio ed esponendo i riscontri fattuali, che rendono assolutamente legittima ed inesigibile la sua iniziativa (aveva rimarcato gli errori dei consuntivi contabili in sede assembleare, senza ottenerne riscontro dal Fenicio;
conseguentemente si era trovata indotta alla "lettera aperta"; la verifica processuale della fondatezza dell'assunto difensivo era già desumibile dalla richiesta di archiviazione degli atti relativi alla querela del ZI, come formulata dal P.M. all'esito dei disposti accertamenti peritali e sulla considerazione che le frasi della "lettera" espongono "censure. tutte espresse con tono sostenuto e puntiglioso ma mai gratuitamente volgari e comunque tutte pertinenti al contesto"; identica richiesta era stata poi ribadita dal P.M. sulla opposizione proposta dal querelante, essendo stata poi formulata l'imputazione soltanto sull'ordine dato dal GIP dell'art. 409 - 5^ co. - CPP).
A sostegno del ricorso espone poi specifici motivi di:
1 - violazione della disciplina di cui agli artt. 51 e 595 CP, essendosi prefigurata l'operatività di situazione esimente in relazione a condotta inidonea - come espressamente riconosciuto nella sentenza di primo grado - ad integrare gli estremi della diffamazione contestata e non essendosi proceduto alla disamina di questioni e contestazioni sollevate in occasione del giudizio di appello;
2 - conseguenti carenze motivazionali del procedimento argomentativo della decisione, assunta con violazione del principio devolutivo, addirittura senza la necessaria verifica di sussistenza del fatto nella sua realtà ontologica;
3 - violazione della disciplina di cui all'art. 410 - 1^ e 2^ co. - CPP, non essendosi dichiarata, come dovuto, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal ZI avverso la seconda richiesta di archiviazione del procedimento.
Con prima memoria difensiva la ricorrente ribadisce i profili della illegittima esclusione della inammissibilità dell'opposizione all'archiviazione richiesta, prospettata dal ZI in relazione a situazioni diverse da quelle richiamate nella querela ed a motivi diversi da quelli addotti con la precedente opposizione;
ed allega documenti vari a dimostrazione dell'assunto difensivo di violazione dell'art. 190 CPP e di mancata rinnovazione della richiesta rinnovazione istruttoria per i fini della relativa produzione;
mentre insiste nella richiesta di condanna del querelante alla rifusione di spese e danni in conformità della previsione di cui all'art. 542 CPP. A sostegno di tale ultima istanza nella seconda memoria difensiva precisa anche la nota delle spese processuali richieste a rimborso e l'entità dei danni patiti, ai fini della liquidazione conseguente al sollecitato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "perché il fatto non sussiste".
Va premesso che non è ipotizzabile, nei confronti della ricorrente "assolta" in applicazione della disciplina esimente di cui all'art. 51 CP, situazione di carenza di interesse a proporre impugnazione,
essendo invece individuata la sussistenza di tale interesse in relazione alle prospettate conseguenze pregiudizievoli della specifica pronunzia assolutoria in eventuale giudizio civile risarcitorio e, tanto più, in conformità di corrispondenti enunciati giurisprudenziali (Cass. Sez. Un. N. 45376/2003, Andreotti;
n. 2110/1995, Fachini;
n. 42/1995, Timpani;
n. 10372/1995, Serafino;
Sez. 6^, n. 6989/1995, Stella): in tali termini il ricorso in esame risulta ammissibile (mentre risulta destituita di fondamento la questione sub n. 3 del ricorso, di violazione dell'art. 410 CPP - che dalla sentenza impugnata neppure risulta espressamente sollevata con l'atto di appello -, in quanto intesa sostanzialmente a prospettare l'illegittimità dell'ordine del GIP di formulare l'imputazione, di per sè deducibile con l'impugnazione del provvedimento definitivo del procedimento soltanto quando si deduca che l'ordine del GIP sia stato emesso in violazione di specifiche norme, come da Cass. Sez. 2^, 10 aprile 1995, n. 2035, P.M. in Saraceno, RV. 201657, mancando nella concreta fattispecie processuale il riscontro di rilevanti allegazioni al riguardo).
Ma sono fondate le censure esposte col primo e col secondo motivo di ricorso, intese a denunziare l'illegittimità della pronunzia assolutoria correlata a formula non appropriata alla concreta situazione processuale emersa e consolidatasi. La ricorrente, cioè, deduce in sostanza che, in presenza di univoci riscontri probatori dimostrativi della insussistenza del fatto-reato di diffamazione contestato, illegittimamente si sia fatto piuttosto luogo al riconoscimento di operatività della previsione esimente dell'esercizio del diritto di critica nei confronti dell'amministratore del Condominio (e, per di più, nei profili putativi rilevanti ai sensi dell'art. 59 CP). Le questioni risultano fondate nei limiti che saranno precisati. La formula assolutoria appropriata va, in particolare, individuata in riferimento all'incensurabile valutazione di merito della Corte di appello, che ha riportato le frasi addebitate come diffamatorie all'ambito del "diritto" (seppure puntigliosamente esercitato ed articolato nel tono sostenuto dei rilievi precisati sulle modalità gestionali del Condominio ed in presenza di oggettive irregolarità per effettivi errori materiali "di scarso rilievo", nei quali è sicuramente incorso il ZI), " che ogni soggetto ha di esporre liberamente le proprie idee", tanto più in correlazione alla tutela di propri specifici interessi, che in ogni caso possono patire compromissione anche dalla persistenza di tali marginali inesattezze della gestione contabile. E va, peraltro, adeguata alle risultanze valutative, incensurabili in questa sede di legittimità, di una complessiva diffusa prospettazione di contestazioni, mantenuta comunque dalla TI nei limiti della continenza espositiva, che seppure polemicamente sviluppata, resta confermata dalla mancanza di eccessi "gratuitamente volgari" e dalla rigorosa "pertinenza al contesto" di specifiche iniziative e comportamenti gestionali del ZI.
Laddove il collegamento incensurabile della "lettera aperta" all'esercizio di un normale diritto (di esporre, in conformità della propria posizione di interesse condominiale, i rilievi, le contestazioni e le sollecitazioni che da tale posizione discendono) evidenzia che concretamente dal fatto accertato ed oggettivo di esclusiva puntualizzazione di errori censurabili dell'amministratore esulano gli elementi costitutivi della contestata diffamazione, tanto più essendosi evidenziato lo stretto riferimento delle situazioni esposte nella "lettera aperta" al contesto delle inesattezze rimarcate e ritenute rilevanti dalla TI per gli interventi e le valutazioni opportune dell'assemblea condominiale. In tal modo va rilevato, come richiesto, per gli effetti di annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. e) CPP della sentenza impugnata, che la formula assolutoria propriamente corrispondente alla fattispecie processuale consolidatasi è quella sollecitata della insussistenza del fatto-reato contestato alla TI. Conseguentemente il querelante resta condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi degli artt. 427 e 542 CPP. La domanda della ricorrente per la rifusione delle proprie spese e per il risarcimento del danno non può essere, invece, accolta, posto che l'iniziativa di "denunzia aperta" assunta dalla TI, con prospettazione "esasperata" della querela per fatti, che soltanto lo sviluppo delle complesse attività processuali ha consentito di qualificare come penalmente irrilevanti, ancorché oggettivamente sussistenti nei termini dichiarati dal querelante e ritenuti nei giudizi di merito, discriminanti in applicazione della disciplina di cui agli artt. 51 e 59 CP. Il rigetto della domanda esime da ulteriori statuizioni (da tale pronunzia assorbita) in ordine a valutazione di giusti motivi, che possano comportare la dichiarazione di compensazione delle spese in favore dell'imputata come definitivamente assolta.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali. Rigetta la domanda dell'imputata di condanna della parte civile al risarcimento del danno.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005