Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2005, n. 17663
CASS
Sentenza 3 marzo 2005

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Al fine di definire la distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva, va qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano. Conseguentemente allorchè la nuova costruzione non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondarie, mentre è richiesto il preventivo permesso di costruire, non si rende necessaria l'autorizzazione lottizzatoria non risultando pregiudicata la riserva pubblica di pianificazione urbanistica.

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  • 1La lottizzazione abusiva nella recente giurisprudenza penaleAccesso limitato
    Nicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 10 giugno 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2005, n. 17663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17663
Data del deposito : 3 marzo 2005

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