Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
La nullità del verbale (nella specie il verbale di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale) sussiste solo nei casi di incertezza assoluta sulle persone intervenute o di mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2009, n. 6399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6399 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1427
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 27917/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI AU, N. IL 14/01/1957;
avverso l'ordinanza n. 532/2009 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 15/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. Milan IZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 15 aprile 2009 il Tribunale del riesame di Venezia ha rigettato l'appello proposto da NI IZ avverso il provvedimento col quale il locale giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la sua istanza di scarcerazione per estinzione della misura custodiale.
Secondo l'assunto dell'appellante la perdita di efficacia della misura cautelare era derivata dalla nullità del verbale di interrogatorio ex art. 294 c.p.p., risultato carente della sottoscrizione dell'indagato e dei difensori presenti all'atto. Il giudice del riesame ha disatteso l'eccezione sul rilievo per cui, in forza del principio di tassatività imposto dall'art. 177 c.p.p., la nullità del verbale può essere dichiarata solo in caso di incertezza assoluta circa le persone intervenute o di mancanza di sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Ha proposto ricorso per Cassazione il NI, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso ribadisce l'eccezione di nullità del verbale per i motivi indicati. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il disposto dell'art. 142 c.p.p. è inequivocabile nello statuire che la nullità del verbale può essere rilevata soltanto qualora vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute, ovvero se manchi la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. Al di fuori di tali ipotesi - non ricorrenti nel caso di specie - eventuali carenze possono dare luogo a mere irritualità, ma non comportano nullità dell'atto, stante il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p.. La suesposta regula iuris, già da tempo enunciata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. 31 marzo 1993 n. 936), è stata correttamente applicata dal Tribunale di Venezia, il quale l'ha posta a base del proprio argomentare. Non giova, pertanto, al ricorrente rinnovare in questa sede l'eccezione di nullità, senza fra l'altro addurre argomenti significativi a sostegno di essa. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010