Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione "perchè il fatto non costituisce reato", al fine di ottenere la più ampia formula liberatoria "perchè il fatto non sussiste", ove la sentenza impugnata sia affetta da una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione e, pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolva ritenendo carente il profilo psicologico, perchè ciò esclude ogni pregiudizio per l'impugnante. (In motivazione la Corte ha precisato che, sebbene gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale, compete sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 49855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49855 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 1737
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 26678/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL AN N. IL 05/07/1965;
avverso la sentenza n. 1625/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 26/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. Ciotti Simon Pietro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 17/12/2010 il G.U.P. del Tribunale di Treviso dichiarava LI FA colpevole del reato ex art. 380 c.p., comma 2, e la condannava alla pena di giustizia.
Il processo scaturiva da una denuncia di CE EL, che detenuto per espiazione di una pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione si doleva che, nonostante avesse proceduto alla nomina dell'avv. LI FA per la proposizione dell'appello e avesse ricevuto in carcere la visita del sostituto della predetta, la quale gli aveva confermato l'accettazione dell'incarico, e nonostante le assicurazioni ricevute dal suo tutore AG IO, aveva ricevuto in data 9/10/2008 la notifica dell'avviso di irrevocabilità della condanna, segno evidente che il nuovo difensore aveva lasciato decorrere i termini dell'impugnazione omettendo di proporre appello e in tal modo venendo meno ai suoi doveri professionali. A sostegno del giudizio di responsabilità il primo giudice valorizzava la denuncia e le conferme provenienti dalle dichiarazioni del AG e del sostituto avv. Gemin Alessandra. A seguito di gravame dell'imputata la Corte di appello di Venezia con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva perché il fatto non costituisce reato l'imputata, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova che i fatti si fossero svolti nei sensi indicati nella denuncia, giacché la nomina, benché certificata nel registro del carcere, non era mai pervenuta all'autorità giudiziaria e l'avv. Gemin non aveva affatto assicurato l'CE dell'assunzione della difesa da parte del legale, ma si era limitata a consigliare l'imputato di incaricare il citato AG a fornire al legale gli elementi necessari per proporre impugnazione;
osservava infine che in ogni caso era deprecabile la condotta del legale, che, avendo ricevuto la nomina, ed essendosi esposta al punto da inviare la collega al colloquio con l'imputato e avendo per di più ricevuto anche un fondo spese, sia pure attribuibile ad un diverso procedimento, non aveva poi prestato la massima diligenza nel seguire il suo assistito. Mancava, ad avviso del giudice del gravame, in definitiva la prova della piena consapevolezza di danneggiare il cliente in assenza peraltro di un plausibile movente.
Ricorre l'imputata contro tale decisione a mezzo del suo difensore, il quale nell'unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento denuncia il vizio di motivazione, censurando la illogicità della motivazione sia nella parte in cui, pur avendo escluso la prova della ricezione della nomina da parte dell'autorità procedente, requisito questo indispensabile al fine di impegnare l'avvocato nell'esercizio del suo incarico, non aveva poi dato atto del venir meno dell'elemento oggettivo del reato e assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste, sia nella parte in cui si dubitava della buona fede della ricorrente, nonostante la prova che l'anticipo versato dall'CE si riferisse ad un diverso procedimento e che alla data del 3/7 l'avv. LI avesse già comunicato all'CE e al AG che non intendeva accettare l'incarico. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. Osserva il collegio che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione, in forza della quale il provvedimento del giudice risulti idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnazione e l'eliminazione o la riforma della decisione renda possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Di conseguenza la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione, avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a sollecitare una posizione giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Nel caso in esame è pur vero che la lettura della sentenza impugnata rileva una palese incoerenza della decisione assolutoria con la motivazione, laddove pur escludendo la prova dell'elemento oggettivo del reato, assolve l'imputata ritenendo carente il profilo psicologico, ma proprio per questo è escluso ogni teorico pregiudizio all'imputata.
Gli artt. 652 e 654 c.p.p., attribuiscono efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo alla sentenza penale di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, ma compete pur sempre al giudice civile il potere di accertare autonomamente con pienezza di cognizione i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (Cass. Civ. 3/4/1999 n. 3268 CED 524937; 9/10/2000 n. 13425; 16/7/02 n. 10287). Alla stregua di tale regola di diritto la ricorrente potrà svolgere ogni opportuna difesa nella eventuale sede amministrativa o disciplinare, allegando la motivazione della sentenza impugnata al fine di far valere la sua posizione.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013