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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4227 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12235/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12235/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NG AR e dell'avv. QUERCI MASSIMO
RICORRENTE
c o n t r o
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N C L U S I O N I
Come da verbale ex art. 281-sexies del 23.12.2025
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha convenuto innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_1
chiedendo l'accertamento della risoluzione (o sopravvenuta
[...] inefficacia/nullità) del contratto preliminare di compravendita stipulato il 10
pagina 1 di 3 maggio 2023 e la condanna del resistente alla restituzione di € 10.000,00, oltre interessi e spese.
Il ricorrente ha allegato che: con contratto preliminare del 10.5.2023 si era impegnato a Controparte_1 vendere a una porzione di terreno agricolo di circa mq 2.100 in Campi Pt_1
Bisenzio. Il prezzo era fissato in € 50.000,00, di cui € 10.000,00 versati alla firma, con quietanza del promittente venditore;
il saldo di € 40.000,00 doveva essere corrisposto in rate mensili subordinatamente alla stipula di un secondo preliminare trascrivibile, da sottoscrivere all'approvazione di un progetto per la realizzazione di una struttura di allevamento cani, entro il 30 giugno 2024; il contratto era subordinato a condizione risolutiva: mancato rilascio entro il
30.6.2024 del permesso a costruire per la struttura cinotecnica, ovvero mancata espressione del parere o diniego entro la stessa data, con conseguente risoluzione automatica e obbligo di restituzione delle somme versate senza penali né interessi
(art. 9 del preliminare); il ricorrente ha attivato le pratiche edilizie ma il Comune ha emesso formale diniego, motivando la non assentibilità dell'intervento; che, per effetto della normativa urbanistica regionale e della disciplina di salvaguardia correlata al POC, l'intervento era comunque giuridicamente impossibile, prospettando in via subordinata la nullità della condizione per contrarietà a norme imperative (art. 1354 c.c.) e l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c.; nonostante le richieste e l'intimazione formulata con raccomandata del
24.10.2024, il resistente non ha restituito la somma.
Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
°°°
L'art. 9 del contratto (doc.1) prevede che il mancato rilascio del permesso a costruire entro il 30.6.2024, ovvero il diniego, comporti la risoluzione di diritto del preliminare con obbligo di restituzione delle somme versate.
pagina 2 di 3 La clausola va qualificata come condizione risolutiva atteso che, al di là del nomen iuris utilizzato, le parti hanno previsto la cessazione automatica degli effetti al verificarsi di un evento futuro e incerto, elemento esterno che assume rilievo dal punto di vista oggetto
Dagli atti risulta che il ha emesso diniego motivato (doc. 5). CP_2
Pertanto, la condizione si è avverata e il contratto è divenuto inefficace, con conseguente obbligo restitutorio della somma versata di cui il promittente venditore ha rilasciato quietanza.
Sulla stessa somma trovano applicazione gli interessi legali dalla intimazione
(21.11.2024) al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri prossimi ai minimi di cui al DM
147/2022 valutata la natura della causa e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. dichiara l'inefficacia del contratto preliminare del 10.5.2023 per avveramento della condizione risolutiva;
2. condanna a pagare ad la somma di Controparte_1 Parte_1
€10.000,00, oltre interessi legali dalla intimazione (21.11.2024) al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 dalla domanda giudiziale;
3. condanna a pagare ad le spese di lite CP_1 CP_1 Parte_1 che liquida in € 2000,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Firenze, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12235/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NG AR e dell'avv. QUERCI MASSIMO
RICORRENTE
c o n t r o
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N C L U S I O N I
Come da verbale ex art. 281-sexies del 23.12.2025
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
ha convenuto innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_1
chiedendo l'accertamento della risoluzione (o sopravvenuta
[...] inefficacia/nullità) del contratto preliminare di compravendita stipulato il 10
pagina 1 di 3 maggio 2023 e la condanna del resistente alla restituzione di € 10.000,00, oltre interessi e spese.
Il ricorrente ha allegato che: con contratto preliminare del 10.5.2023 si era impegnato a Controparte_1 vendere a una porzione di terreno agricolo di circa mq 2.100 in Campi Pt_1
Bisenzio. Il prezzo era fissato in € 50.000,00, di cui € 10.000,00 versati alla firma, con quietanza del promittente venditore;
il saldo di € 40.000,00 doveva essere corrisposto in rate mensili subordinatamente alla stipula di un secondo preliminare trascrivibile, da sottoscrivere all'approvazione di un progetto per la realizzazione di una struttura di allevamento cani, entro il 30 giugno 2024; il contratto era subordinato a condizione risolutiva: mancato rilascio entro il
30.6.2024 del permesso a costruire per la struttura cinotecnica, ovvero mancata espressione del parere o diniego entro la stessa data, con conseguente risoluzione automatica e obbligo di restituzione delle somme versate senza penali né interessi
(art. 9 del preliminare); il ricorrente ha attivato le pratiche edilizie ma il Comune ha emesso formale diniego, motivando la non assentibilità dell'intervento; che, per effetto della normativa urbanistica regionale e della disciplina di salvaguardia correlata al POC, l'intervento era comunque giuridicamente impossibile, prospettando in via subordinata la nullità della condizione per contrarietà a norme imperative (art. 1354 c.c.) e l'obbligo restitutorio ex art. 2033 c.c.; nonostante le richieste e l'intimazione formulata con raccomandata del
24.10.2024, il resistente non ha restituito la somma.
Il resistente, ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
°°°
L'art. 9 del contratto (doc.1) prevede che il mancato rilascio del permesso a costruire entro il 30.6.2024, ovvero il diniego, comporti la risoluzione di diritto del preliminare con obbligo di restituzione delle somme versate.
pagina 2 di 3 La clausola va qualificata come condizione risolutiva atteso che, al di là del nomen iuris utilizzato, le parti hanno previsto la cessazione automatica degli effetti al verificarsi di un evento futuro e incerto, elemento esterno che assume rilievo dal punto di vista oggetto
Dagli atti risulta che il ha emesso diniego motivato (doc. 5). CP_2
Pertanto, la condizione si è avverata e il contratto è divenuto inefficace, con conseguente obbligo restitutorio della somma versata di cui il promittente venditore ha rilasciato quietanza.
Sulla stessa somma trovano applicazione gli interessi legali dalla intimazione
(21.11.2024) al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 dalla domanda giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidati come in dispositivo con applicazione dei parametri prossimi ai minimi di cui al DM
147/2022 valutata la natura della causa e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. dichiara l'inefficacia del contratto preliminare del 10.5.2023 per avveramento della condizione risolutiva;
2. condanna a pagare ad la somma di Controparte_1 Parte_1
€10.000,00, oltre interessi legali dalla intimazione (21.11.2024) al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 dalla domanda giudiziale;
3. condanna a pagare ad le spese di lite CP_1 CP_1 Parte_1 che liquida in € 2000,00 per compensi, € 259,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, iva e cpa come per legge.
Firenze, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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