Sentenza 7 ottobre 2011
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni telefoniche sono inutilizzabili qualora le operazioni di captazione vengano eseguite nei confronti di soggetti od utenze diversi da quelli originariamente indicati nel provvedimento autorizzativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2011, n. 38667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38667 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2011 |
Testo completo
M
386 67 /11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/10/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Presidente SENTENZA
-
N. 1479 Dott. ARTURO CORTESE
- Rel. Consigliere -
REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere - N. 26473/2011
Dott. ANNA MARIA FAZIO
- Consigliere -
Dott. ANNA PETRUZZELLIS
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MA IZ N. IL 15/07/1978
avverso l'ordinanza n. 205/2011 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 18/02/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
Texte sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar CEDRANCOLO, "The ha chiesto l'annullamento con rinvio sul cap X, regelt vel resto
Udit i difensor Avv.;
A.- Con ordinanza del 18.02.2011 il Tribunale di Catania confermava, in sede di riesame, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP il 14.01.2011 nei confronti di LI IO per i reati di cui agli artt. 74 (capo X) e 73 (capo Y) dpr 309/90.
B.- Propone ricorso per cassazione l'indagato, deducendo:
1.- l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, effettuate: a.- sull'utenza 338-1822502 nel periodo dal 08.06.2006 al 23.08.2006, data della sostituzione, inidonea a legittimare le captazioni pregresse, disposta dal P.M. della precedente utenza 338-1922502 con quella 338-1822502; b.- sulla medesima utenza
338-1822502 nel periodo dal 14.06.2006 al 10.07.2006, posto che il relativo provvedimento autorizzativo riguardava tale UE, soggetto diverso dal LI;
C.- sull'IMEI n. 35618600575899 e sull'utenza 328-3037068, siccome individuate dal
P.M. il 13.07.2006 e il 19.07.2006 in sostituzione della utenza 338-1822502 ma con riferimento al LI e non al predetto UE, cui si riferiva il provvedimento autorizzativo;
d.- dal 16.06.2006 al 20.07.2006 sull'utenza 347-3076927 intestata a
LA RI e in uso al coindagato LA LO, mancando o non essendo stato trasmesso al Tribunale del riesame il relativo decreto autorizzativo;
2.- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del delitto associativo, posto che della presunta organizzazione, formata dal ricorrente e da tali GL, LA, IU, CA AR, NI LI e EC ON, risulterebbero reali componenti solo il
LI e il GL, in quanto per il LA lo stesso Tribunale del riesame ha annullato sul punto l'ordinanza applicativa, per il IU ci sarebbe un equivoco sulla sua identificazione e/o effettiva partecipazione e per le tre donne lo stesso GIP aveva escluso la gravità indiziaria.
C.- Con motivi nuovi il LI ha ripreso la doglianza di cui sopra sub B.
1.b., producendo l'ordinanza del Tribunale del riesame che l'ha accolta in relazione al coindagato LA.
D.- Con ulteriore nota il ricorrente ha prodotto la documentazione relativa alla predetta doglianza.
DIRITTO
Col motivo di cui sopra sub B.
1.a. si denuncia un mero e irrilevante errore materiale.
Il motivo di cui sopra sub B.
1.d. è assertivo e inammissibilmente alternativo.
Sono fondate invece le doglianze di cui sopra sub B.
1.b e B.
1.c.. Come, infatti, già ritenuto dallo stesso Tribunale del riesame di Catania in relazione al coindagato LA, la sequenza delle operazioni captatorie, quale descritta dal ricorrente ed effettivamente verificatasi, ha rotto il nesso giustificativo fra le intercettazioni compiute nei confronti del LI in ragione delle sostituzioni di numeri di utenze e IMEI e l'originario decreto autorizzativo emesso nei confronti di tale UE. Le intercettazioni predette devono pertanto essere considerate inutilizzabili. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata (con correlato assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso), con rinvio al giudice di merito, che procederà al riesame delle risultanze procedimentali, tenuto conto della predetta inutilizzabilità.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Catania per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1/ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2011
Il Consigliere estensore Presidente
A Cortese de Roberto
7:04еее DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piet Esposito