Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2479
CASS
Sentenza 19 febbraio 2003

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Il decreto della corte di appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale concessivo del sequestro previsto dall' art. 156, sesto comma, cod. civ., in materia di separazione personale dei coniugi, e dall'art. 8, ult. comma, legge n. 898/1970, in materia di divorzio, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché si tratta di provvedimento non decisorio, ne' definitivo, avendo esso natura strumentale (rispetto al diritto sostanziale al mantenimento spettante al coniuge) ed essendo esso revocabile o modificabile per giustificati motivi.

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  • 1Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2479
Data del deposito : 19 febbraio 2003

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