Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
Il decreto della corte di appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale concessivo del sequestro previsto dall' art. 156, sesto comma, cod. civ., in materia di separazione personale dei coniugi, e dall'art. 8, ult. comma, legge n. 898/1970, in materia di divorzio, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché si tratta di provvedimento non decisorio, ne' definitivo, avendo esso natura strumentale (rispetto al diritto sostanziale al mantenimento spettante al coniuge) ed essendo esso revocabile o modificabile per giustificati motivi.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/2003, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS OSrio - Presidente -
Dott. MAGNO PP Vito A. - rel. Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La LA PP, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Godenzo, n. 59, presso l'Avvocato PP Ajello, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Grande giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OC OS;
- intimata -
avverso il provvedimento reso inter partes dalla corte d'appello di Caltanissetta, depositato il 23.2.2000; (proc. N. 60/99);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Relatore Cons. Dott. PP Vito Antonio Magno;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4.5.1999 OC OS propose ricorso al tribunale di Caltanissetta, per chiedere il sequestro dei beni immobili di La LA PP fino a concorrenza della somma di Lire 120.000.000, ai sensi degli articoli 156 c.c. e 8, ult. co., legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74, assumendo di essere creditrice di un assegno di divorzio di Lire 700.000 mensili, posto a carico del La LA con sentenza 18.1.1994 dello stesso tribunale, e della complessiva somma di Lire 88.814.707, per effetto della sentenza di separazione pronunziata fra gli stessi coniugi dalla corte nissena nel 1991. Si costituì in giudizio il La LA, contestando la pretesa della ricorrente sotto i profili del difetto d'interesse, giacché il credito era giustificato da titolo esecutivo;
dell'inammissibilità del ricorso, proposto indipendentemente dalla pendenza dei giudizi di separazione e di divorzio, ormai definitivamente chiusi;
e della insussistenza del credito stesso che, oltre ad essere estinto per prescrizione, era dipendente da una sentenza della corte d'appello di Caltanissetta annullata con rinvio dalla corte di cassazione con sentenza n. 6612 del 1994, cui non era seguita la riassunzione del processo, ragion per cui il medesimo doveva considerarsi estinto. Il tribunale adito, con ordinanza depositata il 7.8.1999, in accoglimento del ricorso, dispose il sequestro dei beni del La LA e lo condannò al pagamento delle spese processuali. Quindi la corte d'appello di Caltanissetta, con provvedimento depositato in data 23.2.2000, rigettò il reclamo proposto dal La LA, che aveva insistito nelle precedenti difese, e confermò l'ordinanza impugnata, condannando il reclamante, al pagamento delle spese del grado. Avverso tale provvedimento PP La LA propone ricorso per cassazione, articolato nei tre motivi seguenti:
- violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'articolo 12, legge 6 marzo 1987, n. 74; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, consistente nell'assunto per cui il sequestro previsto dalla norma citata, non avente natura cautelare ma "coercitiva", non potrebbe essere chiesto e concesso al di fuori di una procedura di divorzio ne' da giudice diverso da quello del divorzio;
- violazione e falsa applicazione degli articoli 8, cit., 2946 e 2948 c.c., 393 c.p.c; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, concernente la prescrizione della parte di credito maturata in epoca precedente al quinquennio dalla data del ricorso (maggio 1999); e l'avvenuta estinzione del processo di divorzio, per mancata riassunzione della causa dopo la sentenza di annullamento con rinvio (n. 6612/1994) pronunziata dalla corte di cassazione;
- violazione e falsa applicazione degli articoli 8, cit., 669 novies e 669 quaterdecies c.p.c; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisive della controversia, costituito dalla dedotta impossibilità di determinare il limite di valore dei beni da sottoporre a sequestro, dovendosi assicurare il soddisfacimento delle ragioni (anche future) del creditore, non il pagamento di un credito già interamente maturato.
Il ricorrente propone altresì la questione di costituzionalità dell'articolo 8 cit., ai sensi degli articoli 3 e 24 Cost., perché - a differenza di guanto previsto dall'articolo 669 novies c.p.c. per le misure cautelari in genere - non predispone alcuno strumento processuale di controllo nel merito della pretesa sostanziale ne' alcun criterio di inefficacia o revoca del provvedimento ne' alcuna azione a difesa dell'onerato. L'intimata OC OS non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
II provvedimento impugnato con ricorso per cassazione fu pronunziato dalla corte d'appello di Caltanissetta in camera di consiglio. Si pone pertanto, pregiudizialmente, il problema dell'ammissibilità del presente ricorso straordinario, ai sensi dell'articolo 111 Cost., giacché l'articolo 739, 3^ co, c.p.c, la cui disposizione è
applicabile in virtù dell'estensione operata dal successivo articolo 742 bis, esclude l'impugnabilità di tali provvedimenti, "salvo che la legge disponga altrimenti".
La corte: di merito - nel ritenere infondata l'eccezione d'incostituzionalità dell'articolo 8 cit., sollevata nei termini sopra riportati in parte narrativa - annota che le peculiarità della misura cautelare adottata non impediscono l'applicazione delle regole generali, stabilite dagli articoli 669 bis e ss., c.p.c, giacché il successivo articolo 669 quaterdecies le estende "in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali". Nel caso di specie, detta normativa generale è stata, appunto, ritenuta compatibile ed effettivamente applicata, quanto all'esercizio del diritto di difesa, dai giudici del merito.
Si deve precisare, in proposito, che il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato, previsto dall'articolo 156, 6^ co., c.c, in caso di separazione personale, e dall'articolo 8, ult. co., legge n. 898/1970, in caso di divorzio, è stato ritenuto di natura atipica, cioè differente da quella del sequestro conservativo disciplinato dagli articoli 671 e ss., c.p.c. (Cass. nn. 4776/1998, 961/1992, 1261/1988); tale atipicità dipende principalmente dalle speciali condizioni che ne giustificano la concessione (titolo esecutivo già formato, in luogo del fumus boni juris;
inadempimento dell'obbligato, in luogo del periculum in mora) e la revoca (sopravvenienza di giustificati motivi, prevista dall'articolo 156, ult. co., c.c., in luogo dei motivi d'inefficacia previsti dagli articoli 669 novies e 675 c.p.c). La ritenuta atipicità del sequestro in parola, se rende in gran parte inapplicabile ad esso la disciplina uniforme prevista dagli articoli 669 bis e ss., c.p.c, introdotti dalla "novella" del 1990 (legge 26 novembre/1990, n. 353, articolo 74), non esclude l'applicabilità del combinato disposto degli articoli 669 quaterdecies e 669 duodecies, 3^ co., c.p.c, da ritenere "compatibile" nonostante detta atipicità, in quanto stabilisce che il procedimento da seguire per l'attuazione del sequestro atipico sia quello in camera di consiglio, disciplinato dagli articoli 737 e 738 c.p.c: a tale conclusione, infatti, si dovrebbe comunque pervenire in base alla disposizione dei commi secondo e terzo dell'articolo 38, disp. att. c.c., per cui i provvedimenti attribuiti alla competenza residuale del tribunale ordinario sono sempre emessi in camera di consiglio.
Trattandosi di procedimento in camera di consiglio, la regola generale stabilita dal combinato disposto degli articoli 742 bis e 739, 3^ co., c.p.c. esclude, come premesso, la possibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto della corte d'appello, salvo che la legge disponga altrimenti.
Si deve, pertanto, affrontare la questione dell'ammissibilità del ricorso straordinario, ex articolo 111 Cost., avverso un decreto della corte d'appello che, respingendo l'eccezione d'inammissibilità della domanda di sequestro atipico, formulata in materia di separazione e divorzio dopo l'avvenuta chiusura dei relativi processi, rigetta il reclamo e conferma l'ordinanza del tribunale.
Occorre premettere che l'articolo 111 Cost. ammette il rimedio residuale del ricorso per cassazione, per violazione di legge, contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati da giudici ordinari o speciali (comma 7). Tale disposizione non è ritenuta applicabile, per consolidata giurisprudenza, ai provvedimenti mancanti dei caratteri di decisorietà e definitività (da ultimo, S.U. n. 911/2002), in quanto non risolvono una controversia in materia di diritti soggettivi o di status personali e, inoltre, non hanno attitudine a disporre in ordine ad essi in modo definitivo, con l'efficacia propria del giudicato. Più in particolare, a proposito di misure cautelari regolate dalla disciplina uniforme degli articoli 669 bis e ss. c.p.c, la giurisprudenza di questa suprema corte ha costantemente ritenuto che i relativi provvedimenti - anche quelli resi in sede di reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies stesso codice - sono privi dei suddetti caratteri di decisorietà e definitività, avendo essi natura strumentale rispetto al diritto sostanziale sotteso ed essendo modificabili e revocabili secondo le circostanze processuali e di fatto;
quindi ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazionè avverso i medesimi (Cass. nn. 9808/2000, 10740/1998, 3402/1998, 1028/1998, 11582/1997,
1726/1995). La misura atipica di sequestro, prevista dalle citate disposizioni di legge in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi, pur essendo per molti versi difforme, come premesso, dal sequestro conservativo tipico, e quindi non regolata (salvo per alcuni aspetti compatibili) dalla disciplina uniforme degli articoli 669 bis e ss. c.p.c, conserva gli aspetti di non decisorietà e non definitività
propri delle misure cautelari.
Anzi, la strumentalità - rispetto al diritto sostanziale al mantenimento spettante al coniuge - è resa ancor più evidente dal fatto che tale sequestro manca della caratteristica funzione cautelare (Cass. n. 4776/ 1998), avendo invece una valenza che, secondo la migliore dottrina, sarebbe di natura psicologica, in quanto servirebbe essenzialmente ad indurre l'onerato ad effettuare pagamenti regolari degli assegni periodici.
Quanto alla mancanza di definitività, basti osservare che questi provvedimenti, ancor più del sequestro conservativo tipico, sono insuscettibili di giudicato sostanziale e formale, perché possono essere revocati o modificati se sopraggiungono giustificati motivi (articolo 156, ult. co., c.c; principio applicabile analogicamente al caso previsto dall'articolo 8 della legge sul divorzio). Devesi quindi ritenere inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, proposto contro un decreto motivato della corte d'appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale concessivo del sequestro previsto dagli articoli 156, 6^ co., c.c, in materia di separazione personale dei coniugi, e dall'articolo 8, ult. co., legge n.898/1970, in materia di divorzio. Per le ragioni suesposte, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile. Nulla devesi disporre riguardo alle spese di questo giudizio di legittimità, non avendo svolto difese l'intimata OC OS.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2003