Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
L'atto di appello proposto avverso una sentenza inappellabile non può essere dichiarato inammissibile ma va trasmesso alla Corte di cassazione, in forza della regola per la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte, pur quando il giudice d'appello riscontri in essa censure soltanto in fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2009, n. 19980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19980 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 24/03/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 698
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 40517/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN SA, nata a Rionero in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 21.07.2008 che ha dichiarato inammissibile l'appello da essa proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in Galatina in data 4.02.2008 con cui era stata condannata alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e dichiararsi inammissibile l'impugnazione;
Sentito il difensore della ricorrente, avv. LA PESA Pasquale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 21.07.2008 la Corte di Appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello proposto da NN SA avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in Galatina in data 4.02.2004 (che l'aveva condannata alla pena dell'ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a)) rilevando che la sentenza era inappellabile e che l'impugnazione, che conteneva censure in fatto, non possedeva i requisiti del ricorso per cassazione.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputata denunciando erronea applicazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, perché se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi deve trasmettere gli atti al giudice competente, il solo investito del potere di valutare preliminarmente l'ammissibilità del gravame e, quindi, la fondatezza dello stesso.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il principio di cui all'art. 568 c.p.p., u.c., (secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione attribuitale dalla parte, sicché, ove sia stata proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente) preclude al giudice incompetente investito del gravame erroneamente proposto, di emettere pronuncia dichiarativa d'inammissibilità dell'impugnazione, non rientrando tale pronuncia nella sfera dei poteri attribuiti dalla norma alla cognizione di detto giudice (Cassazione Sezione 1, n. 3769/1994, Lopez, RV. 196877).
Nel caso in cui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame proposto avverso sentenza inappellabile, l'imputato è legittimato a impugnare in sede di legittimità tale sentenza.
In tal caso, "la Corte di cassazione deve annullare senza rinvia la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame quale ricorso" (Cassazione Sezione 5, n. 4016/2000 RV. 217738).
Deve, pertanto, essere annullata la sentenza emessa dalla Corte di Appello e va dichiarato inammissibile il gravame dall'imputata che ha proposto soltanto censure in fatto.
È stato accertato che la predetta ha ammesso di avere commissionato le opere abusive consistenti nell'innalzamento di un muro di cinta in difformità del permesso di costruire ed è stata accertata l'insanabilità dell'intervento, donde l'assoluta irrilevanza delle censure sollevate con l'impugnazione con cui si contesta la qualificazione di strada vicinale, dalla quale doveva essere distanziato il muro, risultante dallo strumento urbanistico e si richiamano le impugnative, non accolte, dei provvedimenti amministrativi con cui era stata disposta l'eliminazione dell'opera. Grava sull'imputato l'onere delle spese del procedimento e del versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile condannando l'imputata al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 24 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2009