Sentenza 2 dicembre 1998
Massime • 1
L'entrata in vigore della legge n. 388 del 1993 attuativa dell'accordo di Schengen ha determinato l'istituzione di un'area giudiziaria europea e dunque l'equiparazione della rilevanza penale di una condotta unitariamente tenuta tra Milano e Francoforte a quella tenuta tra Milano e Palermo. Ne consegue, in forza dell'art. 54 della citata legge attuativa, l'inapplicabilità dell'art. 11 cod. pen. (Rinnovamento del giudizio) nell'ipotesi di reato di cui al secondo comma dell'art. 6 cod. pen. (Nella fattispecie, il ricorrente, sebbene condannato in Germania con sentenza definitiva e riconosciuta in Italia ai fini dell'art. 12 cod. pen. per porto e detenzione di armi, era stato processato e condannato anche nello Stato in quanto i detti delitti sarebbero stati commessi anche prima dell'attraversamento della frontiera - il porto e la detenzione illegali essendo iniziati in Italia); e la Corte ha annullato senza rinvio questa decisione).
Commentari • 4
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- 2. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personahttps://www.filodiritto.com/
- 3. Bis in idem in assenza di trattati internazionali (Cass. pen., 29664/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2020
- 4. Il principio di ne bis in idem internazionale (Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664)Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2014
In una recentissima pronuncia – Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664 – i Giudici di legittimità si sono pronunciati sulla possibilità di rinnovare un processo già celebrato in un Paese non aderente al Trattato di Schengen nei confronti di imputato straniero per fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato italiano. Prima di entrare nel merito della decisione, giova ricordare che il nostro ordinamento prevede un importante principio: il divieto di ne bis in idem per il quale non si può essere sottoposti una seconda volta a processo per i medesimi fatti per i quali si è già stati giudicati. Il principio è espressamente positivizzato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1998, n. 13558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13558 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 2.12.1998
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Stefano CAMPO " N. 1340
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI " N. 30193/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ER ME, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, in data 20.5.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Piero MOCALI
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. dr. Elena PACIOTTI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per improcedibilità dell'azione penale;
Uditi i difensori avv. Luca MARAFIOTI Giovanni PAOLOZZI;
OSSERVA
Con sentenza del 31.5.1995 - resa nelle forme del rito abbreviato, ex art.247 disp.trans. c.p.p. - il Tribunale di Torino dichiarava il CE responsabile di concorso in detenzione, porto ed esportazione illegale di armi comuni e da guerra, delle quali una clandestina;
e lo condannava alla pena di due anni di reclusione e L.600.000 di multa, oltre alle pronunce accessorie.
Su gravame dell'imputato, la Corte d'appello torinese - con la sentenza oggi esaminata - confermava quella di primo grado. Osservavano i secondi giudici che il CE e il di lui fratello - nel frattempo deceduto - furono trovati in uno scompartimento del treno Milano-Francoforte, in territorio tedesco, in possesso di una sacca contenente un rilevante compendio di armi. I due erano soli nello scompartimento, dove erano saliti a Milano, assicurandosi, mediante una mancia data al personale ferroviario, di non aver alcun compagno di viaggio - ciò che era in effetti accaduto. Poiché la sacca era custodita insieme agli altri bagagli dei due viaggiatori, da un lato non era pensabile che l'avessero trovata sul treno all'inizio del viaggio e non se ne fossero accorti;
e, dall'altro, che non sapessero cosa conteneva, stante la manifesta illogicità dell'affidamento di tal genere di oggetti a persona che non fosse consapevole e degna di fiducia.
Ma che le armi in questione fossero state ricevute dal CE a Torino e poi esportate in Germania per la consegna a terzi, era provato dal contenuto di telefonate intercorse fra persone conosciute dai fratelli CE (alcune del resto coimputate), d'onde emergeva che la consegna di qualcosa era attesa proprio dalle circostanze di tempo e di luogo contestate all'attuale imputato.
Appariva quindi infondata ogni doglianza, in punto di responsabilità. Nè maggior pregio avevano, secondo la Corte territoriale, le questioni procedurali sollevate nell'interesse del CE: era evidente che l'art. 6 c.p. consentiva di perseguire costui per i delitti commessi in territorio italiano;
non era prospettabile - per il fatto che egli era stato processato e condannato in Germania per analoghi delitti - una violazione dell'art. 649 c.p.p., dal momento che non sussisteva alcun frazionamento della condotta criminosa e, soprattutto, integrando la condotta del CE gli estremi del reato sia per l'ordinamento italiano che per quello tedesco, ciascuno stato era legittimato a procedere penalmente al riguardo.
D'altra parte, la sentenza di condanna tedesca era stata riconosciuta in Italia ai soli fini dell'art. 12 c.p. e non certo per la identicità dei fatti giudicati;
ciò che impediva anche di ritenere i reati in questione unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., tanto nel concorso formale, quanto nella continuazione.
Le eccezioni di incostituzionalità sollevate dall'imputato, in relazione agli artt. 649 c.p.p. 6, 132, 133 e 59 c.p., apparivano manifestamente infondate, giacché, proprio per il doveroso riconoscimento del potere dei due ordinamenti di punire condotte delittuose territorialmente distinte, non era ravvisabile alcuna violazione dei principii della parità di trattamento, della personalità e della finalità rieducativa della pena, della ragionevolezza e del giusto processo.
L'applicazione del condono, infine, era rinviata dalla Corte torinese alla fase dell'esecuzione.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il CE, che deduceva:
- Con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione. In un processo tipicamente indiziario, la Corte presupponeva come provato, ciò che doveva essere dimostrato sul piano accusatorio: il CE non aveva minimamente toccato la sacca, del sui contenuto si sarebbe dovuto acclarare la previa consapevolezza;
aveva negato di averla ricevuta da taluno dei coimputati;
nulla aveva fatto per evitare i controlli sul treno;
era irrilevante che avesse dato una mancia al personale ferroviario per restare solo nella cabina e quindi l'interpretazione a posteriori, del tutto negativa della condotta, era priva di basi logiche, anche perché la presenza della borsa era stata accertata in territorio tedesco e nulla attestava che avesse viaggiato con i fratelli CE sin dalla partenza. Mentre il contenuto delle comunicazioni intercettate non era di univoca interpretazione, mancando la certezza che gli interlocutori parlassero di armi;
senza trascurare che il CE non era mai stato intercettato al telefono.
- Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione.
Se la prospettazione accusatoria era valida, la condotta criminosa era iniziata in Italia e, senza soluzione di continuità, si era completata in Germania;
quindi non poteva parlarsi di duplicità di azione e, conseguentemente, era chiaro che si procedeva in Italia per il medesimo fatto giudicato all'estero. Ed era irrilevante che parte della condotta unitaria si fosse realizzata in Italia, mentre appariva arbitrario il frazionamento della condotta. Ciò doveva dirsi tenendo specialmente conto che i reati addebitati al ricorrente potevano anche avere una apprezzabile durata nel tempo, con la possibile paradossale conseguenza che, ragionando nei termini della sentenza impugnata, ogni istante della condotta potrebbe essere autonomamente sanzionato dai diversi stati nei quali essa di svolgesse, con evidenti conseguenze sulla pena e sui relativi criteri di valutazione.
La violazione del principio del ne bis in idem, si palesava anche in riferimento all'art. 53 della legge n. 305/1977, ratificante la convenzione internazionale dell'Aia 28.5.1970. Mentre al riguardo non era necessario il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'art. 12 c.p., fra i quali non rientra il divieto del doppio giudicato;
il CE, quindi, si riteneva perfettamente garantito dal processo subito in Germania e il riconoscimento della decisione tedesca non poteva che avere effetti per lui favorevoli. - Con il terzo motivo, vizio della motivazione, in riferimento alle eccezioni di illegittimità costituzionale, dettagliatamente illustrate con l'atto di appello e a proposito delle quali la Corte torinese aveva argomentato in modo tautologico ed inadeguato. - Con il quarto motivo, violazione di legge e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento del concorso formale o della continuazione.
Anche a tal riguardo, di fronte a specifiche osservazioni difensive, le argomentazioni della sentenza impugnata apparivano pressoché inesistenti, non ricavandosi dal suo testo per quale motivo non fossero applicabili gli istituti moderati dell'art. 81 c.p.. - Con il quinto motivo, mancanza di motivazione sulla illegittimità costituzionale della norma da ultimo richiamata. Si palesava l'ingiustizia dell'applicazione del cumulo delle pene, laddove la condotta, seppure non la si volesse considerare unitaria, sarebbe comunque collocabile nell'ambito di un unico disegno criminoso. - Con il sesto motivo, vizio della motivazione in punto di mancata applicazione dell'indulto.
Ne ricorrevano i requisiti soggettivi ed oggettivi;
pertanto era erroneo il rinvio al giudice dell'esecuzione, che non aveva al riguardo competenza esclusiva.
E quindi, reiterate tutte le eccezioni di illegittimità costituzionale, era chiesto l'annullamento della decisione gravata di ricorso.
Nell'interesse del CE erano poi tempestivamente presentati motivi di ricorso qualificati come "nuovi", con il primo dei quali si illustrava ulteriormente la già dedotta violazione del principio del ne bis in idem e, comunque, dell'art. 138 c.p. per il mancato computo della detenzione patita all'estero dal ricorrente. Con il secondo la violazione dell'art. 81 cpv. c.p., per mancata applicazione della continuazione, cui non ostava il riconoscimento della sentenza di condanna tedesca, ai soli fini dell'art. 12 c.p.. Con il terzo, l'erronea mancata applicazione dell'indulto in sede cognitiva, con vizio della relativa motivazione.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Non c'è dubbio che, in punto di responsabilità il processo abbia carattere indiziario;
e tuttavia, la valutazione degli indizi è avvenuta, da parte del giudice di merito, con assoluta e insindacabile correttezza logico - giuridica, cosicché la conclusione finale appare esente da censura.
Che gli elementi enucleati come indizianti dalla sentenza impugnata, abbiano i caratteri richiesti dall'art. 192 c.2 c.p.p., appare innegabile;
sia per la loro individuale portata, sia per il quadro complessivo che ne deriva e al quale lo sforzo argomentativo del giudice deve tendere (cfr. Sez. Uni. 4.2.1992, Baldan). Non si vede invero come negare gravità (cioè consistenza intrinseca e resistenza alle obiezioni) precisione (cioè non generica ne' suscettibilità di diversa interpretazione) e concordanza (ovvero insussistenza di un contrasto fra loro e più ancora con altri dati ed elementi certi), secondo una esegesi giurisprudenziale ormai consolidata (cfr. Sez. IV, 17-10-1991, Russo), ai dati di fatto pacificamente accertati nel processo: i fratelli CE salirono a Milano in uno scompartimento cuccette vuoto, appositamente aperto per loro dall'addetto; dettero a quest'ultimo una lauta mancia perché nessun altro viaggiatore vi fosse ammesso, e ciò ottennero;
collocarono il bagaglio (fra cui la sacca con le armi) tutto insieme;
vennero in tali condizioni sorpresi dal controllo doganale. A confronto con tali dati, non si solleva dal livello di mera congetturalità l'ipotesi che qualcuno abbia collocato la sacca durante il viaggio in quello scompartimento (dovendosi ritenere escluso che vi si trovasse fin dall'inizio); mentre appare privo di qualunque efficacia e rilevanza l'argomento per il quale mancava la prova che l'imputato avesse "toccato" la sacca medesima - come se potesse andare esente da responsabilità che l'avesse fatta collocare sul ripiano fra i bagagli, ad opera di un terzo. Specialmente ove si pensi - come giustamente evidenzia la sentenza impugnata - che le intercettazioni telefoniche provano che, in quel contesto temporale, persone note al CE si aspettavano da lui la consegna di qualcosa - ovvero, secondo la logica conclusione dei giudici torinesi, le armi in questione.
Va dunque escluso che, sotto tale profilo, la decisione gravata di ricorso presti il fianco a censura.
Appare, invece, fondato il secondo motivo d'impugnazione (che, ovviamente, assorbe tutti gli altri).
È un dato processuale certo che, a seguito della sorpresa sul treno, giunto ormai in territorio tedesco, il CE venne processato e condannato dal Tribunale di Francoforte, con sentenza del 30.4.1991, definitiva e anzi riconosciuta dall'autorità giudiziaria italiana, ai fini dell'art. 12 c.p.; si sostiene dall'imputato che tale condanna dovesse impedire l'esercizio dell'azione penale in Italia, concernendo lo stesso fatto e determinando quindi la preclusione sancita dall'art. 649 c.p.p. Tale questione - ampiamente sviscerata con i motivi originari di ricorso e vieppiù con quelli "nuovi" - è stata liquidata dalla Corte territoriale con la semplice osservazione che la condotta del CE costituiva reato tanto per lo Stato italiano, quanto per quello tedesco, ognuno dei quali aveva la facoltà di perseguire il colpevole per il comportamento tenuto nel proprio territorio. Sarebbe stato, quindi, il passaggio della frontiera a determinare un frazionamento della condotta e la duplice sua rilevanza sotto il profilo penale.
Non v'è dubbio che tale tesi trovava ampio riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in relazione a due capisaldi interpretativi: da un lato, che ai sensi dell'art. 6 c.p. vige il principio di territorialità del diritto penale, che privilegia la giurisdizione italiana, con la conseguenza che il reato si considera qui commesso quando vi si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminis (cfr. Sez. V, 14.10.1996, n. 873). Anzi, nel caso di specie si sarebbe dovuto ritenere che in Italia si fosse realizzata non una parte ma la totalità dell'ipotesi criminosa, visto che non sarebbe stato necessario, per la perfezione del reato, il compimento di alcun atto illecito ulteriore (cfr. Sez. VI, 24.11.1995, 784). E, dall'altro lato, che il "ne bis in idem" è un principio inesistente nell'ordinamento giuridico italiano rispetto a sentenze straniere, in quanto l'art. 11 c.p. impone espressamente di giudicare nello Stato il cittadino o lo straniero che ivi abbia commesso reato, anche se sia stato già giudicato all'estero per il medesimo fatto (cfr. Sez. VI, 8.5.1993, n. 621) - e nella specie non v'è dubbio che la condotta tenuta dal CE in territorio italiano fosse rilevante sotto l'aspetto della penale illiceità, anche senza la commissione di ulteriori atti.
E tuttavia, la stessa giurisprudenza aveva avvertito che - fermo restando che il "ne bis in idem" non costituisce principio ne' consuetudine del diritto internazionale - le norme del diritto interno che ravvisano la giurisdizione italiana, debbono tuttavia cedere il passo a quelle internazionali in virtù di convenzione fra gli Stati, ratificata, resa esecutiva e depositata, la quale vincola gli Stati contraenti nei limiti del patto tra essi raggiunto (cfr. Sez. VI, 15.2.1994, Di Matteo ed altri). Sotto tale riguardo - e con specifico riferimento alla normativa internazionalistica cui il ricorrente faceva riferimento nei motivi principali d'impugnazione - questa Corte aveva recentemente rilevato che il principio del "ne bis in idem" stabilito, con riguardo a sentenze penali pronunciate in Europa, dall'art. 53 della Convenzione europea sulla validità internazionale dei giudizi repressivi, resa esecutiva in Italia con legge 16.5.1977 n. 305, non trovava applicazione rispetto a sentenze pronunciate in Germania, giacché fra il detto Paese e l'Italia non era ancora intervenuta ratifica della menzionata Convenzione;
ne' a tale lacuna poteva sopperirsi mediante richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, resa esecutiva in Italia con legge 16.10.1989 n. 350 sull'Accordo di Schengen del 14.6.1985, recepito con legge 30.9.1993 n. 388, non essendosi formato, ne' per l'una ne' per l'altro, un accordo bilaterale di volontà fra l'Italia e la Germania. Con la conseguenza che rimaneva applicabile la regola generale dell'art. 11 c.p., legittimante l'esercizio dell'azione penale in Italia (si veda Sez. I, 3.7.1997, n. 4625). Tale orientamento, tuttavia, non teneva (nè poteva tenere) conto della evoluzione legislativa, che si è sviluppata successivamente, con l'entrata in vigore - il 26.10.1997 - delle disposizioni contenute nella citata legge n. 388/1993 (attuativa appunto del cosiddetto accordo di Schengen), il cui art. 54 letteralmente stabilisce che "Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della Parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita".
Ora, nel caso di specie non vi è questione di eseguibilità della pena inflitta dal giudice tedesco, come si evince dalla lettura della sua pronuncia;
ne' risulta che lo Stato italiano abbia espresso la volontà di non essere vincolato ai principi dettati dall'art. 54, come pure gli avrebbe consentito il successivo art. 55; quindi, l'unico accertamento che incombe attualmente è quello della medesimezza del fatto giudicato in Italia, rispetto a quello considerato in Germania.
La conclusione non può che essere positiva;
la sentenza impugnata, in effetti, non disconosce l'unitarietà della condotta tenuta (senza soluzioni di continuità) dal CE, conferendo valore di discrimine, rispetto allo jus puniendi dei due Stati, al fatto che tale condotta si sia protratta oltre il confine. Ma tale elemento (considerabile alla stregua degli artt. 6 e 11 c.p., prima dell'entrata in vigore degli accordi di Schengen) perde ora ogni valore, giacché l'istituzione di un'area giudiziaria europea equipara la rilevanza penale di una condotta unitariamente tenuta fra Milano e Francoforte, a quella osservata fra Milano e Palermo. Nè si oppone a tale conclusione il concetto di "medesimo fatto" elaborato in relazione all'art. 649 c.p.p.: anzitutto, perché tale espressione si riferisce al fatto in esame naturalistico e non al fatto - reato in senso giuridico (cfr. Sez. VI, 2.3.1995, n. 793) - e in tal senso non v'è dubbio che tanto in Italia quanto in Germania il CE sia stato processato per detenzione e porto illegale di armi anche da guerra;
poi, perché la medesimezza del fatto deriva dalla identicità degli elementi costituitivi del reato, cioè condotta, evento e nesso causale (cfr. Sez. VI, 8.11.1996, n. 459), osservandosi che il requisito dell'identicità di luogo, pur richiesto in giurisprudenza (si veda, ad es. Sez. I, 18.4.1995, n. 2344), non rileva nella specie per le considerazioni sopra svolte;
e qui non v'è dubbio che sia stata la stessa persona che, nello svolgersi di breve arco cronologico, ha posto in essere la stessa condotta illecita.
Pertanto, non v'è dubbio che ricorra nel caso in esame una duplicità di giudizio per il medesimo fatto, con la conseguenza che la seconda sentenza deve essere annullata senza rinvio, per l'originaria impromovidibilità dell'azione penale.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità dell'azione penale.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998