Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1998, n. 13558
CASS
Sentenza 2 dicembre 1998

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L'entrata in vigore della legge n. 388 del 1993 attuativa dell'accordo di Schengen ha determinato l'istituzione di un'area giudiziaria europea e dunque l'equiparazione della rilevanza penale di una condotta unitariamente tenuta tra Milano e Francoforte a quella tenuta tra Milano e Palermo. Ne consegue, in forza dell'art. 54 della citata legge attuativa, l'inapplicabilità dell'art. 11 cod. pen. (Rinnovamento del giudizio) nell'ipotesi di reato di cui al secondo comma dell'art. 6 cod. pen. (Nella fattispecie, il ricorrente, sebbene condannato in Germania con sentenza definitiva e riconosciuta in Italia ai fini dell'art. 12 cod. pen. per porto e detenzione di armi, era stato processato e condannato anche nello Stato in quanto i detti delitti sarebbero stati commessi anche prima dell'attraversamento della frontiera - il porto e la detenzione illegali essendo iniziati in Italia); e la Corte ha annullato senza rinvio questa decisione).

Commentari4

  • 1Art. 649 - Divieto di un secondo giudizio
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Bis in idem in assenza di trattati internazionali (Cass. pen., 29664/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2020

  • 4Il principio di ne bis in idem internazionale (Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664)
    Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2014

    In una recentissima pronuncia – Cass. Pen. sez. I, 12 giugno 2014 (dep. 08.07.2014), n. 29664 – i Giudici di legittimità si sono pronunciati sulla possibilità di rinnovare un processo già celebrato in un Paese non aderente al Trattato di Schengen nei confronti di imputato straniero per fatti di reato commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato italiano. Prima di entrare nel merito della decisione, giova ricordare che il nostro ordinamento prevede un importante principio: il divieto di ne bis in idem per il quale non si può essere sottoposti una seconda volta a processo per i medesimi fatti per i quali si è già stati giudicati. Il principio è espressamente positivizzato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/1998, n. 13558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13558
Data del deposito : 2 dicembre 1998

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