Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
LA CORTE SUPR01 34 1 / 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Riperc en SEZIONE PRIMA CIVILE سمان Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15524/00 DELLI PRISCOLI - Presidente Dolt. Mario - 17794/00 - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO CIon. 2913 Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE 452 Rep. Dott. Giuseppe AR BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 14/10/2002 Cott. Renato RORDORF - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA E sul ricorso proposto da: NI MA AL, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE1 MAZZINI 88. presso l'avvocato GIORGIO BARBERIS, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
CONDOMINIO DI VIA GINOPESCE MAURO, MAGRI SILVANA, CAPFONI 152; intimati e sul 2° ricorso n 1° 17794/00 proposto da: 2002 PASCE MAURO, MAGRI SILVANA, electivamente domiciliati 1851 in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI 1 GRAVIO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - AM MA AL, CONDOMINIO DI VIA G. CAPPONT 152; intimati - ROMA, avverso la sentenza 7. 6782/00 del Tribunale di depositata il 06/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe AR BERRUTI;
udito per il resistente 1'Avvocato Calabresc, per delega dell'Avvocato Dario Di Gravio, depositata in udienza cho ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCIIIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale;
Svolgimento del processo Il Condominio Via G. Cappponi 152 conveniva davanti al Pretore di Roma AU PE e NA MA chieden- done la condanna al ripristino dello stato del luoghi ed al risarcimento dei danni conseguentemente al lavori 2 dagli stessi eseguiti su un terrazzo del lorc apparta- mento. Si costituivano 1 convenuti, ed eccepivano 1'incompetenza del Pretore per esservi quella del giu- dice di Pace ovvero quella del Tribunale. Nel giudizio interveniva AR DD Anico- ni, proprietaria dell'appartamento sottostante il ter- razzo dei convenuti, adererdo alla domanda del condomi- nio e formulando anch'essa istanze di risarcimento dei danni. Il Pretore si dichiarava incompetente affermando la competenza del Tribunale e dichiarando compensate le spese del giudizio. Proponevano appello sul punto delle spese i soccombenti PE e MA. Gli appellati condo- minio di via Capponi e la CO non si costituivano. Il Tribunale me dichiarava la contumacia e quindi acco- glieva l'appello. Ricorre per cassazione AR DD Amico- ni. Resistono con controricorso NA MA e AU LaPE e spiegano ricorso incidentale condizionato. ricorrente principale ha depositato una memoria, Motivi della decisione.
1. ricorsi vanno preliminarmente riuniti. la. Con il primo motivo di ricorso la CO lamen- ta la violazione dell'art 330 cpc e la nullità del giu- Auri Romiti pct Dag. 3 dizio di appello, Sostiene che ella era rappresentata in quel giudizio dagli avvocati Marzia e AU CO, presso i quali aveva eletto domicilio. Rileva che in- vece la citazione in appello stata notificata all'avvocato Vitaliano CO, che mai ella aveva of Iiciato.Sostiene pertanto che l'atto di appello deve considerasi nullo e l'appello inesistence. lb. Osserva il collegio che la circostanza afferma- ta dalla ricorrente è esatta. Ella 1come si evince dal testo del mandato rilasciato a margine dell'atto di in- tervento in primo graco e come è risultante dalla sen- tenza del pretore, partecipò al primo giudizio a segui- to dello spiegato intervento adesivo, rappresentata dai predetti avvocati AR е AU CO e Ion dall'avvocato Vitaliano CO, e presso lo studio dei medesimi era domiciliata in viale Mazzini 8 di Roma. La notificazione al predetto legale dunque, ancor- ché questi condivideva lo studio con gli altri sunne- minati avvocati, non ha dato luogo а contraddittorio giacchè è avvenuta in violazione dell'art 330 cpc. Osserva ancora il collegio che la patologia in que- stione non può essere individuata nella figura della inesistenza giacchè la circostanza pacifica che la no- tificazione ė stata effettuata nel domicilio dovuto, che è, si ripete, Comune a Lutti gli avvocati Amicone D Dag. 4 menzionati, esclude si possa ritenere 1.a stessa sgar- ciata da qualunque collegamento con i difensori nomina- ti. Pertanto trattandosi di causa inscindibile in con- sequenza del litisconsorzio processuale determinato dalla partecipazione della odierna ricorrente al giudi- zio di primo grado, trova applicazione la regola dell'art 331 cpc. Il motivo è per questa parte fondato e tale fonda- mento assorbe la trattazione del successivo motivo ri- guardante il merito sul quale ha deciso il giudice di secondo grado.
2. Ta trattazione del ricorso incidentale che con- clude per l'appunto, in via subordinata, anche per la integrazione del contraddittorio è anch'essa assorbila. Ed è altresi assorbita nella parte in cui lamenta la violazione delle norme sul riparto delle spese del giu- dizio. il giu- 3. La sentenza impugnata va cassata perchè dizio relativo non poteva essere celebrato Sonza la partecipazione di AR DD Amiccni. La causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che decide- rà nel contraddittorio delle parti ritualmente costi- tuito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spe- se di questa fase. IN DI per Dag. 5 POM La Corte riunisce i ricorsi.Accoglie il primo moti- vo del ricorso principale, dichiara assorbito il secon- do motivo ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese ad altra sezione del Tribunale di Roma. In Roma il 14 ottobre 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giuseppe AR Berruti) (Mario Delli Priscoli) лишь нее быков ONE IL CANCELL Andrea 11 29 RE CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 211 12-1-2003 versate € 149.77 serie 4 al n. 30613 apposte in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Picc Giuseppe AR Berruti est. pag. 6