Sentenza 14 giugno 2017
Massime • 1
In tema di impedimenti del difensore, è legittimo il diniego di differimento dell'udienza dibattimentale qualora la relativa istanza sia avanzata da un professionista che, in assenza dell'imputato, si limiti ad affermare la propria qualità di difensore del medesimo, senza depositare atto di nomina da questi sottoscritto.
Commentario • 1
- 1. Nomina via PEC: inesistente (Cass. 38665/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 settembre 2019
Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 18 febbraio – 19 settembre 2019, n. 38665 Presidente Di Tommasi – Relatore Liuni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/6/2018 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lanciano revocava l'indulto che D.R.A. aveva conseguito con i seguenti provvedimenti: 1) ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/9/2006, per la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; 2) ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/1/2011, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 7.764,57 di multa; 3) ordinanza del Tribunale di Frosinone del 28/7/2015, per la pena di anni 1 di reclusione ed Euro 1.326,33 di multa. Rilevava il GE - dopo avere …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2017, n. 54079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54079 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
Testo completo
54079-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 14/06/2017 ARTURO CORTESE -Presidente Sent. n. sez. - 642/2017 GIACOMO ROCCHI REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.30895/2016 STEFANO APRILE RAFFAELLO MAGI -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 02/07/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F. Zecc che ha concluso per Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore L'Avv. Sante Foresta insiste per l'accoglimento del ricorso. -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 2 luglio 2015 la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Ragusa nei confronti di GR GI. Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di GR GI in relazione al reato di cui all'art. 9 co.2 legge n.1423 del '56 per violazioni delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (fatti del 22,23 e 28 febbraio 2008). L'imputato è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (riunite le violazioni dal vincolo della continuazione).
1.1 La Corte di secondo grado, in particolare : -esamina una questione in rito, in tema di validità della trattazione dell'udienza del giorno 29 settembre 2010. In tale data l'avv. Occhipinti, prospettandosi quale difensore di fiducia, aveva chiesto rinvio per legittimo impedimento;
Il Tribunale aveva disatteso l'istanza non risultando in atti alcuna nomina fiduciaria. La Corte di Appello ritiene immune da vizi la decisione atteso che l'assenza - pacifica di nomina fiduciaria da parte - del soggetto qualificatosi come difensore consentiva la trattazione dell'udienza, senza necessità di alcun 'rinvio chiarificatore'; - quanto alla doglianza in tema di trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello ritiene del tutto congrua la pena inflitta in primo grado, sia in riferimento alla entità della pena- Roy base (il minimo edittale) che in rapporto alla quantificazione di incidenza dei reati- satellite (mesi quattro, per due ulteriori violazioni) tenendosi conto della oggettiva gravità della condotta e del negativo giudizio sulla personalità (si compie riferimento ai gravi e plurimi pregiudizi a carico, anche specifici). -a mezzo del difensore - 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione GR GI, articolando distinti motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento e nullità della sentenza per violazione dei diritti di assistenza difensiva. Il motivo è incentrato sul diniego del rinvio della udienza conclusiva del giudizio di primo grado. Si afferma in particolare che a fronte di una precisa indicazione, da parte del professionista, degli estremi del procedimento penale in corso, il Tribunale avrebbe dovuto pur in assenza di nomina formale adottare un rinvio precauzionale allo scopo - di consentire il deposito dell'atto di nomina, essendo l'impedimento a comparire ben documentato. La nomina, solo indicata come esistente, ben poteva essere ratificata (si cita, su tale aspetto, un arresto di questa Corte) in un secondo momento (come effettivamente avvenuto), il che imponeva di prendere in considerazione l'impedimento dedotto prima di provvedere alla trattazione con nomina di un difensore d'ufficio. 2 2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento all'omesso esame in secondo grado della censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si rappresenta, in particolare, che erano stati allegati elementi positivi sulla personalità (il ravvedimento del GR, divenuto nelle more collaboratore di giustizia) per nulla esaminati dal giudice di secondo grado.
3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per le ragioni che seguono.
3.1 L'esame del primo motivo di ricorso rende necessaria una verifica preliminare in punto di validità - in sede processuale - di un intervento, teso ad ottenere il rinvio dell'udienza, da parte di un soggetto avente le caratteristiche ordinamentali idonee a rivestire l'incarico (in quanto esercente la professione di avvocato con regolare iscrizione al relativo albo) ma privo dell'atto formale di conferimento dell'incarico medesimo (la nomina fiduciaria scritta, di cui all'art. 96 comma 2 cod. proc.pen.). Come è noto, tale disposizione di legge prevede che la nomina fiduciaria è fatta : a) con dichiarazione resa all'autorità procedente dal soggetto imputato o sottoposto alle indagini;
b) con dichiarazione consegnata all'autorità procedente dal difensore (il soggetto nominato) ; c) con dichiarazione trasmessa tramite raccomandata. La ulteriore disposizione di cui all'art. 39 disp.att. cod.proc.pen. attribuisce al difensore il potere di autenticare la sottoscrizione dell'atto di nomina, a fini di certezza circa la sua provenienza (e non anche circa la data di confezionamento dell'atto, come precisato tra RY le altre da Sez. III n. 4374 del 26.2.1999, rv 212979, posto che la rilevanza giuridica è correlata al momento del deposito presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario procedente). La nomina è dunque una dichiarazione di volontà con cui il soggetto titolare del diritto (l'indagato o imputato) attribuisce l'esercizio delle facoltà di difesa tecnica ad un soggetto abilitato ed assume rilievo esterno nell'ipotesi in cui non sia ricevuta in via diretta - attraverso il deposito dell'atto scritto, come si evince daldall'autorità procedente- contenuto dell'art. 27 disp.att. cod. proc.pen.. In particolare il contenuto del comma 1 lett. b di tale articolo è chiaro nel richiedere a fini di documentazione della qualità di difensore, ove richiesto la esibizione di copia - della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del soggetto nominato, in tale atto, quale difensore . Da ciò si evince, senza incertezza alcuna, che la forma legale della nomina raccolta non già dall'autorità procedente, ma dal difensore, è quella scritta, dato che la legge ne richiede il deposito . Il reticolato normativo, dunque, è teso a diversificare l'ipotesi in cui si sia verificato il contatto diretto tra autorità procedente (intendendosi per tale anche il direttore del carcere in caso di soggetto ristretto, ai sensi dell'art. 123 comma 1 cod.proc.pen.) e 3 persona indagata, con facoltà -in tale prima ipotesi di ricezione di una dichiarazione- orale proveniente dall'avente diritto, da quella in cui tale contatto sia mancato. In tale secondo caso, la rilevanza giuridica dell'atto di nomina è subordinata alla produzione e al deposito della dichiarazione scritta, con sottoscrizione autenticata, proveniente dal titolare del diritto, ossia dall'indagato o imputato . -Non appare possibile, pertanto, attribuire di per sè rilievo ad avviso del Collegio - ad una semplice «affermazione verbale» circa l'esistenza della nomina non contestualmente depositata, affermazione resa dal soggetto che si prospetta, in tal modo, difensore - ed al fine di ottenere il rinvio della trattazione del giudizio - posto che tale modus procedendi contrasta con più disposizioni di legge che descrivono un preciso modello legale» dell'atto di nomina ed escludono che i poteri certificativi dell'esercente la professione di avvocato (in tema di autentica della firma) possano spingersi sino al punto di auto- documentare oralmente la qualità di difensore già nominato.
3.2 Su tali aspetti, peraltro, è necessario realizzare una ricognizione di taluni arresti interpretativi di questa Corte, non sempre uniformi, al fine di evidenziare come l'orientamento che ritiene possibile attribuire rilievo - pur in assenza di deposito dell'atto di nomina-a fatti concludenti» a fini di prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, sia essenzialmente venuto in essere in casi di attività difensiva esercitata in via di fatto attaverso la concreta 'esplicazione attiva' del mandato e non già nelle ipotesi come quella in esame -di richiesta di differimento dell'udienza. RM 3.3 In effetti, sono riconoscibili, nell'esame dei precedenti resi da questa Corte sul tema, due orientamenti tra loro divergenti. In talune decisioni è stato affermato che la nomina del difensore di fiducia è atto formale, che non ammette equipollenti, per la cui validità processuale è necessaria la stretta osservanza delle forme e modalità richieste dall'art. 96 del codice di rito (così Sez. I n. 35127 del 19.4.2011, rv 250783; nello stesso senso, quanto al necessario rispetto delle forme tipiche, per esigenze di certezza, v. Sez. V n. 24053 del 27.4.2016, rv 267321; Sez. V n. 4874 del 14.11.2016, rv 269493). Secondo un diverso orientamento (risalente in particolare a Sez. V n. 9429 del 17.5.1996, rv 205919 ed a Sez. IV n. 7962 del 27.4.1999, rv 214594, citate nel ricorso) la previsione di forme tipiche previste dalla legge non esclude il ricorso alla valorizzazione di inequivoci «fatti concludenti» capaci di offrire analogo grado di certezza circa l'esistenza della volontà dell'indagato di investire 'quel' professionista dell'esercizio del mandato fiduciario. Tale linea interpretativa, peraltro, se da un lato tende ad elasticizzare alcuni aspetti formali delle norme di riferimento, presenta tuttavia il carattere costante di basarsi sulla osservazione di casi in cui il mandato difensivo era stato in via di fatto concretamente esercitato in modo attivo, con partecipazione del professionista alle attività 4 procedimentali e con valorizzazione di indicatori molto precisi circa la sottostante volontà dell'imputato. Come è evincibile dall'esame dei precedenti oggetto di ricorrente massimazione, si tratta di casi caratterizzati, ad esempio, da : a) irregolarità formali dell'atto di nomina perchè proveniente da persona convivente, in caso di detenzione o latitanza, e non dai prossimi congiunti (Sez.II n. 52529 del 10.11.2016, rv 26841; Sez. II n. 19619 del 13.2.2014, rv 259931) o perchè trasmesso con telegramma (Sez. VI n. 16114 del 20.4.2012, rv 252575) con successiva ratifica da parte dell'interessato nel corso del procedimento;
b) attività difensiva esercitata senza previo deposito della nomina ma in presenza 'sanante' del soggetto imputato (Sez. V n. 35696 del 25.6.2014, rv 260300; Sez. III n. 17056 del 26.1.2006, rv 234188) ; c) attività difensiva esercitata sulla base di un atto di nomina depositato in un diverso procedimento avente medesimo oggetto (Sez. IV n. 34514 del 8.6.2016, rv 267879). -Dunque non è esatto ipotizzare - come prospettato nel ricorso che da tali precedenti possa ricostruirsi come affermato l'opposto principio di libertà delle forme di conferimento dell'incarico - con correlata facoltà del professionista di auto-documentare verbalmente l'avvenuta nomina - atteso che si tratta di casi accomunati dalla avvertita necessità di conferire validità a forme atipiche di costituzione in giudizio, tutte assistite - però - da visibile presenza di una volontà dell'imputato di essere difeso fiduciariamente dal professionista 'intervenuto' nel compimento di atti processuali. RM 3.4 Ora, pur aderendo a siffatta linea interpretativa ispirata a minor rigore formale, lì dove sia riconoscibile una difformità marginale dal modello legale tipico ed una inequivoca 'concorrenza' della volontà dell'imputato verso la produzione dell'effetto sostanziale di nomina fiduciaria, va affermato che il caso concreto non può iscriversi in tale filone. Ciò perchè la condizione del soggetto 'prospettatosi' quale difensore nominato, in assenza di indici ulteriori rispetto alla nuda affermazione, era - nel caso in esame - caratterizzata dalla volontà di ottenere, come si è detto, il differimento dell'udienza per legittimo impedimento. Si tratta, dunque, non già di un 'esercizio di fatto' di una attività difensiva di tipo partecipativo in senso attivo, quanto di una pretesa ad ottenere il rinvio dell'udienza dibattimentale, pretesa legittima se ed in quanto proveniente dal 'difensore'. In simili casi appare ineludibile da parte della autorità procedente- la previa verifica della qualità soggettiva del richiedente, da realizzarsi ai sensi dell'art. 420 comma 2 cod.proc.pen. (in sede di costituzione delle parti) con necessaria richiesta di documentazione della qualità mediante esibizione della copia dell'atto di nomina (ai sensi dell'art. 27 disp.att., prima richiamato), non surrogabile dalla semplice affermazione della sua esistenza. Va pertanto, alla luce di quanto sinora affermato, respinto il motivo di ricorso non ravvisandosi vizi della decisione impugnata- con contestuale affermazione del principio di diritto per cui, in assenza del soggetto imputato, la documentazione della qualità di difensore in caso di richiesta di differimento dell'udienza dibattimentale - non può essere realizzata mediante semplice affermazione resa, in tal senso, dal professionista ma necessita di previo o contestuale deposito dell'atto di nomina, sottoscritto dall'imputato .
3.5 Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso. La condizione di collaboratore di giustizia del GR, allegata nel ricorso quale indicatore positivo 'sopravvenuto' in punto di evoluzione della personalità, non era stata evidenziata nei motivi di appello e, pertanto, il ricorrente non può dolersi del mancato esame di un dato cognitivo processualmente inesistente in sede di merito. Ciò rende priva di reale contenuto la doglianza, atteso che la commisurazione del trattamento sanzionatorio, con esclusione di attenuazioni rispetto alla pena-base (stabilita peraltro nel minimo edittale) è saldamente e logicamente ancorata, nella decisione impugnata, al numero ed alla consistenza dei precedenti, aspetti del tutto idonei a sostenere l'avvenuta quantificazione. Va infine evidenziato che la contestazione della recidiva, così come realizzata, incide sulla ampiezza dei tempi di prescrizione ed esclude l'avvenuta produzione dell'effetto estintivo del reato. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 giugno 2017 Il Consigliere estensore C II PresidenteIl Arturo CorteseRaffaello Magi Roug DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA