Sentenza 10 novembre 2016
Massime • 1
È valida la nomina del difensore di fiducia dell'indagato o dell'imputato in stato di detenzione compiuta da persona diversa dai prossimi congiunti, in presenza di elementi inequivoci che consentano di ricondurre la nomina, per "facta concludentia", alla volontà dell'interessato. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio in riferimento a nomina di difensore di fiducia di imputato detenuto compiuta dalla convivente dello stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2016, n. 52529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52529 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2016 |
Testo completo
Udienza pubblica del 10/11/2016 Sentenza n. 2941 Registro generale n. 13529/2016 5252 9/ 1 6 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Giovanna Verga dott. Luigi Agostinacchio Consigliere rel. dott. Lucia Aielli dott. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Ha pronunciato la seguente sentenza nella causa penale promossa da: IN BA NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 2795 della Corte d'Appello di Genova del 8/10/2015; visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Franca Zacco che concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 8/10/2015, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale Massa del 16/4/2010 che aveva condannato IN BA NO in concorso con altri soggetti, per il reato di truffa, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione IN BA NO per mezzo del difensore deducendo, preliminarmente, il vizio di violazione di legge avuto riguardo alla omessa notifica del decreto di citazione in appello dell'imputato, detenuto in carcere in Tunisia;
lamenta altresì l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 640 c.p. e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza degli artifizi e raggiri, integrativi del delitto di truffa atteso che la ко condotta dell'imputato, sostanziatasi nell' interloquire con LI NC, titolare dell'albergo ove egli aveva alloggiato insieme ad altre persone ed alla quale venivano corrisposti, in pagamento del soggiorno, da altro soggetto, titoli risultati protestati, non avrebbe alcun nesso con la truffa eventualmente posta in essere dal Nicastro, potendosi al più configurare un caso di insolvenza fraudolenta;
contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva e il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto della speciale tenuità della condotta, mentre i precedenti penali risulterebbero inconferenti perchè datati . CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, sotto vari profili .
2. In primo luogo perchè proposto da soggetto non legittimato. L'avv. Contestabile infatti ha depositato il ricorso per cassazione ex art. 613 c.p.p, quale difensore di fiducia di IN BA NO, nominato da UO NI, dichiaratasi compagna convivente dell'imputato, asseritamente detenuto in Tunisia, in forza della previsione di cui all'art. 96 c. 3 c.p.p.
3. Va in questa sede ricordato che l'art. 96 c. 3 c.p.p., consente la nomina del difensore di fiducia da parte di un prossimo congiunto in favore di "persone arrestate, fermate o in custodia cautelare", fino a che esse non vi abbiano provveduto. La "ratio" dell'art. 96 c. 3 c.p.p., consiste infatti nell'ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le predette persone nell'operare una libera scelta. In proposito questa Corte ha affermato che la disposizione dell'art. 96 comma 3 c.p.p., è suscettibile di estensione anche al caso dell'imputato-indagato latitante, atteso che la norma intende agevolare l'intervento di un difensore di fiducia, a preferenza di quello d'ufficio, tutte le volte in cui l'interessato si trovi in difficoltà e non può agevolmente provvedere all'incombente personalmente ( Sez. 2 19619/2014, rv. 259931; Sez. 2 31193/2015, rv. 264465). Orbene pur apparendo tale interpretazione condivisibile rispetto all'orientamento che esclude la possibilità di un' - interpretazione estensiva del dettato dell'art. 96 c.p.p., comma 3, al latitante per motivi formali ( Sez. 1 30150/202003; rv. Sez. 5, n. 15068/2011, rv. 250185) - si deve rilevare che, nel caso di specie, la nomina del difensore di fiducia, è stata effettuata da un soggetto che, non rientrando nella categoria dei prossimi congiunti di cui all'art. 307 c.p., si esclude possa validamente nominare il difensore di fiducia dell'interessato ristretto in vinculis a meno che la nomina non sia a lui riconducibile per facta concludentia. E' stato affermato che tale assetto normativo, non è contrario alla carta costituzionale (in special modo, con riferimento all'art. 3 Cost.) in quanto esistono, nell'ordinamento, ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell'art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art.2 Cost. ai diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore ( Sez. 5, 2 et n. 41139/2010, Rv. 248903 in tema di esclusione della causa di non punibilità per il delitto di cui all'art. 378 c.p., al convivente "more uxorio"). Ne deriva che per ritenere validamente proposto il ricorso per cassazione sottoscritto dall'avv. Contestabile, nominato difensore di fiducia di IN BA NO, da Luogo NI, qualificatasi convivente dell' imputato, è necessario riconnettere la predetta nomina alla volontà di quest'ultimo, il cui status detentions, tra l'altro, risulta indimostrato, non potendosi ritenere all'uopo, dimostrativi, atti prodotti in fotocopia, privi di autenticità e poco leggibili. In conclusione perchè possa esercitarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.p. comma terzo la facoltà di nominare il difensore di fiducia di una persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, è necessario dimostrare efficacemente che questa sia in vinculis e cioè posta nell'impossibilità (o difficoltà) di effettuare una libera scelta e che il soggetto che esercita la facoltà, sia legato da un vincolo di parentela ex art. 307 c.p. all'imputato - indagato ovvero, se convivente, che la nomina, nel caso di specie funzionale alla sola proposizione del ricorso per cassazione, sia riconducibile per facta concludentia, alla volontà dell'interessato ( Sez. 2, n.19619/2014, Rv. 259931).
4. Tutto ciò preclude la verifica in ordine agli altri motivi di ricorso, da ritenersi assorbiti nella preliminare pronuncia di inammissibilità. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente fucia hilli Giovanni Diotallevi Lucia Aielli DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 42 DIC. 2016 IL If Cancellere R E P E U T CANCELLIERE R N E Z I O O C Claudia Pianelli 3