CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/05/2026, n. 15783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15783 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 11278-2022 proposto da: AIELLO LETIZIA, ZA LO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA PURINAN, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti – contro ZA NA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – Civile Sent. Sez. 2 Num. 15783 Anno 2026 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 22/05/2026 Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -2- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE n. 57/2022 depositata il 18 febbraio 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2026 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l‘avvocato ANDREA PURINAN per i ricorrenti e l’avvocato PAOLO BO per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. Con citazione notificata il 30/11/2016 AI IA e AZ EL convenivano avanti al Tribunale di Udine la rispettiva figlia e sorella, AZ AB, cui imputavano di aver commesso ripetute lesioni dei loro diritti di coeredi e nei confronti della quale proponevano varie domande legate alla successione ereditaria dell’avvocato AZ RI, marito di AI IA e padre di AB e EL, deceduto a Udine il 4 febbraio 2008. In particolare, gli attori deducevano che la successione era regolata da un testamento olografo in forza del quale il de cuius aveva inteso lasciare alla moglie AI IA quanto le sarebbe spettato per legge, alla figlia AB la casa di via Moggio a Udine ed al figlio EL l’appartamento sempre sito a Udine, mentre lo studio ed il relativo contenuto sarebbero stati divisi in parti uguali tra i figli. AI IA e AZ EL chiedevano che il Tribunale accertasse che la successione era regolata dal testamento olografo datato 4/11/2004; che la donazione alla figlia AB della casa di via Moggio, intervenuta con atto del 18 luglio del Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -3- 2005 (dopo il testamento ma prima dell’apertura della successione) ledeva la quota di legittima degli attori stessi ed andava ridotta;
che il Tribunale procedesse allo scioglimento della comunione, dividendo i beni secondo le quote, attribuendo a ciascuno di loro un quarto del compendio ed attribuendo a AZ EL la nuda proprietà dell’appartamento in via Ortigara, ponendo a carico della figlia AB tutti i necessari conguagli;
che fosse ordinato alla figlia il rendiconto relativo alle operazioni effettuate sui conti correnti dei quali il de cuius era anche solo cointestatario, con condanna alla restituzione delle somme prelevate, in relazione alle quote successorie, ove dette operazioni fossero state poste in essere in assenza di delega, accertando altresì che le somme ed i titoli formalmente cointestati erano in realtà del de cuius. Si costituiva AZ AB e replicava, in merito ai prelievi, che non si trattava di somme di proprietà del padre ma di due trust del Liechtenstein, RA EG ST e NT EG ST, dei quali asseriva di essere stata nominata beneficiaria dalla loro fondatrice, la cittadina austriaca TO RE, mentre il padre sarebbe stato un mero procuratore dei predetti trust. Quanto alle vicende immobiliari, obiettava che il valore del bene ricevuto in donazione (per il quale si era accollata anche il mutuo contratto dal padre in occasione dell’acquisto) era stato accresciuto dalle migliorie che essa stessa aveva apportato, sicché il valore della donazione era di soli euro 114.500, e che era piuttosto lei ad aver subito una lesione di legittima per effetto di altre donazioni che il de cuius aveva disposto in favore della Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -4- moglie, di talché doveva essere la madre a reintegrare la lesione subita dalla figlia. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree ed ha accolto l’azione di riduzione proposta dalla convenuta per la lesione della propria quota di legittima. In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato, non solo che il contenuto del testamento andava qualificato come divisione testamentaria in ragione delle singole attribuzioni in esso contenute e che la successione legittima si era aperta sui soli beni non compresi nel testamento, ma anche che due dei conti dai quali AZ AB aveva attinto la maggior parte del denaro non erano mai entrati nell’asse ereditario, essendo effettivamente riconducibili ai trust di cui la stessa sarebbe stata designata infine come beneficiaria. Con riferimento alla donazione, in base ai risultati della CTU, il Tribunale, dopo aver stabilito che il suo valore era pari a quello indicato dalla convenuta, avendo la stessa diritto a portare in deduzione le migliorie eseguite a proprie spese o dal di lei marito, ha imputato la donazione ricevuta da AZ AB alla quota di riserva ed a quella disponibile e ha quantificato in euro 110.103,62 la lesione di legittima da lei subita, disponendo che fosse compensata con l’assegnazione alla convenuta delle due quote di cui i coeredi erano titolari sulla metà del terreno agricolo caduto in successione e con il versamento di euro 50.103,62 da parte di AI IA. 2. Avverso tale sentenza interponevano appello AI IA e AZ EL;
resisteva all’appello AB AZ. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -5- La Corte d’Appello di Trieste, nel respingere l’appello, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Corte ha affermato che le somme giacenti sul conto Unicredit n. 40103471 non erano di proprietà del de cuius e non potevano quindi cadere in successione, essendo stato viceversa dimostrato documentalmente che tali somme provenissero dalla vendita di alcuni immobili dei trust RA EG ST e NT EG ST. Secondo il giudice di merito AZ RI sarebbe stato mero procuratore o comunque gestore, ma non beneficiario. Al contrario, le prove assunte in primo grado dimostravano che la fondatrice dei trust avesse designato quale loro beneficiaria AZ AB. In merito, poi, alla valutazione del patrimonio immobiliare, il giudice del gravame ha ritenuto che le stime operate dal consulente tecnico d’ufficio fossero congrue, facendo sul punto propria la motivazione resa dal giudice di primo grado. Con riferimento, invece, alle risultanze del CTU, i giudici d’appello hanno reputato di dover condividere le valutazioni operate dal Tribunale, rilevando che gli stessi attori avevano riconosciuto, con dichiarazioni di natura confessoria, l’entità delle migliorie che la donataria aveva portato in deduzione al valore dell’immobile, deduzione per la quale era sufficiente che quei miglioramenti non fossero stati pagati dal de cuius. Infine, la Corte ha rilevato come la volontà di AZ RI, espressa nell’atto di donazione, fosse quella di dispensare la figlia sia dall’obbligo della collazione sia da quello dell’imputazione, di talché l’atto di liberalità non aveva comportato alcuna lesione di Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -6- legittima mentre erano state piuttosto le disposizioni testamentarie e le donazioni di denaro avvenute in favore di AI IA a ledere la quota di riserva della convenuta, che aveva perciò diritto di veder riparata tale lesione nella misura già liquidata dal Tribunale. 3. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso AI IA e AZ EL, con atto affidato a dodici motivi. AZ AB resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 11 della Convenzione dell’Aja dell’1/7/1985, 1823 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte affermato, con motivazione assente o contraddittoria, l’esistenza e la riconoscibilità nell’ordinamento giuridico italiano di RA EG ST e NT EG ST e l’appartenenza ad essi delle somme versate sul conto Unicredit n. 40103471 intestato a AZ RI. Secondo i ricorrenti, la Corte, innanzitutto, avrebbe errato nel ritenere che le somme giacenti sul detto conto e successivamente transitate sui conti della resistente non appartenevano al de cuius data la natura del deposito di “conto di gestione” dei trust. In particolare, il giudice del gravame avrebbe disatteso la normativa convenzionale in quanto non avrebbe accertato quale fosse la legge applicabile ai due trust e, di conseguenza, omesso Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -7- ogni ricognizione circa la validità dei medesimi nell’ordinamento italiano, nonché circa le loro modalità operative e il ruolo che vi avrebbero svolto i soggetti che normalmente compongono i trust e cioè disponente (settlor), l’amministratore (trustee) e il beneficiario. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto accertare la capacità giuridica e il ruolo dei trust. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 8 Convenzione dell’Aja dell’1/7/1985 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di secondo grado affermato, con motivazione assente o contraddittoria, che AZ AB fosse la beneficiaria di RA EG ST e NT EG ST. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso, secondo i ricorrenti, la corretta ricognizione della legge applicabile e la sua interpretazione, essendosi la stessa limitata a richiamare la volontà del disponente, senza fornire alcuna spiegazione in ordine a come e quando tale volontà si sarebbe espressa in forma legittima nell’indicare nell’odierna controricorrente la beneficiaria dei trust. Sotto il profilo della motivazione, secondo i ricorrenti, la decisione sarebbe censurabile in quanto il giudice di merito, con riferimento alle modalità con le quali AZ AB sarebbe stata designata come beneficiaria dei trust, si sarebbe limitato a fornire una motivazione per relationem che, come tale, renderebbe nulla la sentenza. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 8, della Convenzione dell’Aja dell’1/7/1985, 1823, 1834 e 2729 c.c. e 112 Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -8- c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte d’Appello affermato, con motivazione assente o contraddittoria, che il denaro versato sul conto Unicredit n. 40103471 non fosse di AZ RI ma di RA EG ST e NT EG ST, di cui egli sarebbe stato amministratore. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di identificare e interpretare le norme convenzionali che disciplinano l’esistenza e il funzionamento del trust, in quanto da una corretta lettura avrebbe dedotto che soltanto l’amministratore, cioè il trustee, avrebbe potuto aprire un “conto di gestione” dei trust ovvero un conto sul quale transitassero le operazioni dei trust, cosicché la sua apertura da parte di un soggetto diverso dall’amministratore avrebbe per ciò stesso escluso la riferibilità di quel deposito ai trust. Altro errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello sarebbe quello di aver affermato che l’intestazione a nome di RI AZ del conto corrente non fosse sufficiente per attribuirgli la proprietà di quelle somme. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver affermato il giudice del gravame, in assenza di motivazione, che gli appellanti avrebbero chiesto la restituzione delle somme prelevate dal conto Unicredit essendo il de cuius beneficiario dei trust. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -9- Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, innanzitutto, violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver affermato che gli appellanti avessero fondato le proprie ragioni sull’assunto che il de cuius fosse beneficiario dei trust, anziché sul fatto che egli fosse semplicemente l’intestatario del conto Unicredit n. 40103471 e dunque il proprietario delle somme ivi depositate. La motivazione del giudice di secondo grado, inoltre, sarebbe vittima di un’insanabile contraddizione in quanto l’affermazione che AZ RI fosse “gestore” dei trust era incompatibile con quella secondo resa da OH NH che aveva dichiarato di essere stato lui “amministratore dei trust”. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di merito omesso di esaminare il motivo d’appello con cui si chiedeva di accertare che tutte le somme depositate sui conti intestati o cointestati all’avvocato AZ RI erano di sua proprietà (in particolare, il conto Mediolanum n. 679305). La Corte territoriale, nel ritenere il terzo motivo assorbito dal rigetto del secondo motivo di appello, avrebbe erroneamente omesso di esaminare una specifica domanda degli appellanti.,. 2. I motivi di ricorso da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Con gli stessi, i ricorrenti intendono nel complesso attingere la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito che, in relazione a due conti correnti dei quali il de cuius era intestatario, hanno Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -10- escluso che le somme ivi transitate e delle quali aveva poi disposto la convenuta, avessero ad oggetto giacenze riferibili al de cuius, e quindi suscettibili di essere prese in esame ai fini della ricostruzione dell’asse relitto. In particolare, i motivi investono l’affermazione dei giudici di merito che hanno ritenuto che tutte le somme transitate su alcuni conti che invece i ricorrenti vorrebbero far rientrare in successione, erano in realtà riferibili sul piano sostanziale a due soggetti, e precisamente, ad RA EG ST e NT EG ST, dei quali il AZ era semplice procuratore o amministratore, così che legittimamente la controricorrente ne aveva disposto, una volta subentrata al padre nel ruolo di procuratore. Il giudice di appello, che ha inteso chiaramente rinviare, quanto all’accertamento dei fatti a quanto esposto nella più ampia argomentazione a supporto della sentenza di primo grado, ha confermato che i due conti correnti intestati al de cuius, ed oggetto di movimentazioni da parte della convenuta in prossimità del decesso, avevano visto la movimentazione di somme riferibili alla gestione di due “trust” stranieri, RA EG ST e NT EG ST, rispetto ai quali RI AZ era stato incaricato di operare per conto della sig.ra RE HO, alla quale appartenevano i beni conferiti in trust. A tale conclusione si è ritenuto di pervenire sulla base delle prove documentali acquisite e delle prove orali assunte, alle quali anche la Corte d’Appello fa succinto riferimento, attribuendo al AZ la qualità di procuratore dei su indicati “trust”. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -11- La sentenza impugnata inoltre ha richiamato anche la deposizione del teste NH Viktor OH, amministratore dei due trust in questione, che aveva in questi erano stati conferiti beni immobili siti in Italia e di proprietà di RE TO e che, i conti interessati dalla domanda attorea erano utilizzati per la gestione delle rendite prodotti dagli immobili ovvero per far transitare le somme ricavate dalle vendite di alcuni di questi. È stata poi richiamata la deposizione del teste NI, che aveva confermato come la titolarità degli immobili fosse in capo alla cittadina straniera RE TO, il cui intento, poi non realizzatosi compiutamente, era quello di far pervenire il ricavato della vendita dei beni ed i benefici prodotti dai trust proprio alla controricorrente. Già il giudice di primo grado era perciò pervenuto alla conclusione che sia prima che dopo la morte di RI AZ, il denaro depositato sui conti, così come i relativi frutti o proventi di vendita, erano riconducibili ai due trust della TO ed il giudice di appello, con motivazione che, come detto, rinvia a quella del Tribunale, ha confermato l’esito del giudizio di prime cure, concordando sul fatto che le somme versate trovassero la loro fonte nella gestione degli immobili inseriti nel trust, gestione affidata al AZ quale procuratore, e non già come beneficiario, Alla luce del contenuto della motivazione della sentenza impugnata, che non si è limitata ad un acritico rinvio a quella del Tribunale, ma ha autonomamente sottoposto a vaglio critico le doglianze degli appellanti, deve escludersi che ricorra un’anomalia tale da trasmodare in nullità della sentenza, risultando invece ampiamente soddisfatto il requisito del cd. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -12- minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014). Ciò che però emerge nettamente dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito è che in ogni caso le somme, a prescindere altresì dalla effettiva designazione della convenuta come beneficiaria dei trust esteri, non potevano in alcun modo essere annesse al patrimonio successorio, e trattasi di ricostruzione saldamente ancorata ai dati istruttori, e che non risulta adeguatamente attinta dai motivi in esame. 2.1 Né risulta idoneo a scalfire la soluzione della Corte distrettuale il riferimento compiuto in tutti i motivi di ricorso alla mancata verifica circa la effettiva natura giuridica dei trust cui, secondo la decisione gravata, sarebbero da riferire anche le disponibilità in denaro transitate sui detti conti. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che, come emergeva dalla copiosa documentazione in atti, i trust nei quali erano confluiti i beni della cittadina austriaca, con la quale i AZ avevano stretto un legame professionale e di amicizia, erano sottoposti alla legge del Liechtenstein (affermazione questa che gli stessi ricorrenti avevano compiuto in appello, cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), così che effettivamente non è corretto il richiamo alla disciplina di diritto anglosassone, ma una volta individuata la legge di riferimento straniera, ciò non può in alcun modo condurre alle conclusioni auspicate con i motivi in esame. 2.2 Rileva il Collegio che effettivamente il trust rappresenta uno degli istituti importati dal Principato del Liechtenstein che ha adottato e contaminato lo schema anglo-americano. In Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -13- particolare, come specificato anche dalla più attenta dottrina internazionalprivatistica occupatasi della disciplina, nell’ordinamento di tale Stato è possibile individuare due diverse fattispecie, e precisamente il Treuhaenderschaft, disciplinato agli artt. 897-932 PGR (Personen - und Gesellschaftsrecht), che riproduce quasi fedelmente l'equivalente istituto presente nei sistemi di Common Law, e la Treuunternehmen, società fiduciaria, che invece ricalca il modello del cosiddetto «Massachussets ST» e che è stata istituita con legge 10-4- 1928 (Gesetz über das Treuunternehmen, Landesgesetzblatt, 1928, n. 6). Contrariamente ai sistemi di Common Law, il trust del Liechtenstein può essere oggetto di accrescimento di rendite, ha una durata illimitata ed i beneficiari vengono indicati dal soggetto il quale costituisce il trust, il quale può risultare tra i beneficiari (se non vengono indicati beneficiari si presume che il beneficiario sia colui il quale abbia istituito il trust). Il Principato del Liechtenstein, primo nell’Europa continentale, ha inserito una disciplina dei trusts nel proprio ordinamento, come detto, già nel 1926, e la giurisprudenza è stata decisiva, per il grande successo del trust del Principato, nella sua diffusione nel mondo come strumento impiegato anche da cittadini stranieri. È, quindi, possibile affermare che il legislatore del Liechtenstein ha voluto accogliere il modello inglese nel proprio ordinamento per rendere possibile una forma avanzata per l’amministrazione di beni patrimoniali e per il loro trasferimento controllabile nel corso delle generazioni, creando un’alternativa agli strumenti diffusi nella tradizione giuridica continentale europea, i quali si Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -14- basano in gran parte sulla sussistenza di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale. Tuttavia, tramite il riferimento normativo contenuto nell’art. 910, comma 5 del Codice delle persone e delle società (PGR) è prevista l’applicazione della legge sull’impresa fiduciaria (Treuunternehmensgesetz, TruG) al trust, sempre che gli artt. 897-932 del Codice delle persone e delle società (PGR) non contengano una regola specifica. La dottrina ha poi segnalato come le regole della legge sull’impresa fiduciaria (TruG) siano state regolarmente utilizzate come punto di riferimento per la giurisprudenza, anche nei casi in cui non si trattava di un’impresa fiduciaria, bensì di un semplice trust. La società fiduciaria (Treuunternehmen) può essere di due tipi, e precisamente con autonomia patrimoniale, ma non giuridica, che viene esercitata da un gerente trustee in nome proprio o sotto una particolare denominazione, ovvero con autonomia patrimoniale e personalità giuridica. Nella fattispecie, sebbene negli scritti difensivi si faccia generico riferimento alla figura del trust, la denominazione dei soggetti, cui sono state riferite le giacenze di denaro invece pretese dai ricorrenti, con la specificazione “reg”, impone di ritenere che si sia al cospetto di vere e proprie imprese fiduciarie, peraltro munite di personalità giuridica, come si ricava in maniera univoca proprio dalla lettura degli atti sui quali si fonda la valutazione del Tribunale poi sposata dalla Corte d’Appello. Gli atti di conferimento delle procure al de cuius indicano come conferenti delle società e lo stesso è a dirsi quanto ai soggetti che Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -15- negli atti di compravendita risultano formalmente venditori degli immobili, sebbene rappresentati in giudizio dal AZ. Rileva a tal fine che l’impresa fiduciaria (trust reg.) del Liechtenstein è un’entità giuridica che corrisponde alla forma societaria anglosassone e per le cui obbligazioni è responsabile soltanto il patrimonio fiduciario (fondo fiduciario). Mentre il fiduciante di un’impresa fiduciaria del Liechtenstein (trust reg.) è la persona che apporta o garantisce una prestazione patrimoniale al fondo fiduciario (e nella fattispecie la sig. TO), il detto teste fungeva da rappresentante della stessa, e quindi da domiciliatario ufficiale e da organo di collegamento con le autorità del Liechtenstein (avendo il teste riferito di essere cittadino del Principato), mentre la stessa TO era beneficiaria di una procura da parte delle società di contenuto amplissimo, proprio in ragione della sua qualità di originaria proprietaria dei beni conferiti, così come del pari hanno rivestito la qualità di semplici procuratori o mandatari, prima il de cuius e poi la controricorrente, ma senza che possa in alcun modo dubitarsi del fatto che questi ultimi non abbiano mai rivestito la qualità di trustee, che invece, come detto compete al cittadino straniero sentito come teste, che è appunto qualificato amministratore delle società di diritto del Liechtenstein. La natura giuridica societaria dei soggetti per conto dei quali ha operato il de cuius esclude, quindi, che possa assumere rilievo nella fattispecie la pretesa violazione delle norme della Convenzione dell’Aja più volte richiamate nella rubrica dei motivi, poiché nella fattispecie siamo in presenza di società, sebbene aventi una finalità analoga a quella che assolve l’istituto del trust. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -16- Inoltre, la qualificazione di società costituite secondo le norme giuridiche del Liechtenstein rassicura anche in ordine alla piena loro riconoscibilità nel nostro ordinamento, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che, in relazione ad altri tipi societari previsti nella legislazione di detto Stato, ne ha pacificamente ammesso il riconoscimento (v. in argomento Cass. n. 14870/2000, secondo cui le "Anstalts" o "Anstalten" del Liechtenstein, in quanto persone giuridiche per l'ordinamento di detto Principato, che le disciplina negli artt. 534 - 551 del DPGR, sono tali anche per l'ordinamento italiano, ai sensi del previgente art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, (in senso conforme sempre per le “anstalts”, si vedano Cass. Sez. 3, 15/02/1993, n. 1853; Cass. Sez. 1, 20/05/1985, n. 3089; Cass. Sez. 2, 28/07/1977, n. 3352). 2.3 Alla luce della natura giuridica dei soggetti per i quali il AZ ha ricoperto la qualità di procuratore, resta confermata l’esclusione dal novero dell’attivo ereditario delle somme transitate sui detti conti e frutto di attività di gestione dei beni dei soggetti di diritto straniero, il che trova conferma anche nel fatto che i conti in esame recavano dei chiari riferimenti a questi, oltre che al nominativo del de cuius. Né rileva la circostanza che l’insieme delle attività giuridiche che dovevano permettere di designare la AZ quale beneficiaria del trust, assecondando le volontà della TO, non sia stato portato a termine per il decesso sopravvenuto di quest’ultima, in quanto, ove anche si reputi che la convenuta si sia impossessata di somme per le quali non ricopriva legalmente la qualità di beneficiaria, ciò attiene unicamente ai rapporti tra la stessa e le Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -17- società delle quali era procuratrice, ma non potrebbe mai incidere sulla vicenda successoria per cui è causa. Resta altresì confermata la correttezza dell’esito del giudizio di appello che ha ritenuto infondati anche il primo ed il terzo motivo di appello per effetto del rigetto del secondo motivo, che atteneva all’individuazione del titolare sostanziale della provvista, e ciò proprio perché tutte le domande relative ai detti conti partivano dall’erroneo presupposto che gli stessi avessero ospitato somme di pertinenza, non solo formale, ma anche sostanziale, del de cuius. 3. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza omesso di provvedere sulla richiesta di condanna di AZ AB alla restituzione di somme da lei prelevate e provenienti da depositi diversi dal conto Unicredit n. 40103471. 3.1 Il motivo è inammissibile. In primo luogo, deve reputarsi che la censura investa specificamente le giacenze del conto Mediolanum n. 470344, che era cointestato tra il de cuius e la coniuge, in quanto nello sviluppo del motivo si evidenzia che, atteso il regime di cointestazione, la convenuta avrebbe dovuto quanto meno restituire alla madre la metà delle somme di cui aveva disposto, ed un terzo ad ognuno dei ricorrenti per la parte invece di pertinenza del de cuius. Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta attorea relativa al conto corrente de quo, ha così statuito: “L’ultimo conto corrente considerato (Banca Mediolanum n. 470344) era, secondo l’allegazione della convenuta, il conto della famiglia AZ – Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -18- AI, sul quale i coniugi avevano delegato ad operare la figlia (circostanza in parte confermata anche dalla sig.ra AI in sede di interrogatorio formale). Sul punto si evidenzia che la domanda di rendiconto presupposta è, quanto a IA AI, inammissibile, essendo lei cointestataria del conto, e comunque, per entrambi gli attori, esplorativa, non essendo state evidenziate operazioni non già sufficientemente chiarite dalla convenuta o di importo significativo.”. A fronte di tale motivazione, non risulta che nell’appello sia stata sviluppata una critica che possa soddisfare il requisito di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., in quanto i ricorrenti si sono limitati a richiamare solo il contenuto delle conclusioni, senza però evidenziare quali specifiche censure avessero mosso al ragionamento del giudice di primo grado. La totale aspecificità del gravame, quale emerge dalla stessa allegazione dei ricorrenti, esclude quindi che posa addebitarsi alla Corte d’Appello di essere incorsa in una omessa pronuncia. 4. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 748, co. 1, e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la sentenza riconosciuto a AZ AB il diritto di dedurre le migliorie apportate all’immobile donato, pur non avendo provato di averne sostenuto le spese. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto accertare che la donataria avesse effettivamente sostenuto le suddette spese. L’ottavo motivo di ricorso, strettamente connesso al precedente, denuncia la violazione degli artt. 2721, 2731, 2735, 2697 c.c. e 244 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -19- nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver il giudice di merito attribuito, con omessa o contraddittoria motivazione, valenza confessoria alle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti e relative alle migliorie apportate sull’immobile, dispensando la donataria dall’onere della prova. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe verificato la presenza dell’animus confitendi in AI IA e AZ EL e avrebbe omesso di spiegare i motivi per i quali si sarebbero dovute interpretare come confessione di fatti a sé sfavorevoli due dichiarazioni tanto contraddittorie e che si smentivano l’un l’altra, la seconda delle quali nemmeno qualificabile come confessione stragiudiziale fatta alla parte, trattandosi di una mera dichiarazione e futura memoria che non aveva l’odierna controricorrente quale sua destinataria, sicché soggetta al libero apprezzamento del giudice. 4.1 I motivi settimo e ottavo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta della convenuta di detrarre dal valore del bene donato le migliorie eseguite in epoca successiva alla donazione, ha rilevato che per la ristrutturazione del bene era stato acceso un mutuo per complessivi euro 335.000,00, erogabile secondo lo stato di avanzamento dei lavori, ma ha reputato che, sebbene il mutuo fosse cointestato a RI e AB AZ, tuttavia con l’atto di donazione del 18.7.2005, AB AZ, donataria della nuda proprietà dell’immobile in questione, fosse stata anche onerata della quota Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -20- di mutuo a carico del donante, pari ad €. 167.500,00, con la conseguenza che l’intera obbligazione scaturente dal mutuo risultava a suo carico. E l’istruttoria svolta aveva confermato tale ricostruzione. La sentenza, oltre a richiamare due dichiarazioni, sottoscritte entrambe dagli odierni attori, dalle quali si desumeva che la cointestazione a RI AZ del mutuo Unicredit per la ristrutturazione dell’immobile era avvenuta a fine di garanzia per l’ente erogatore, e che l’intero onere del mutuo gravava sulla sola AB AZ (dichiarazioni alle quali è stata annessa anche efficacia confessoria), ha sottolineato che la non coincidenza tra le due dichiarazioni, quanto all’individuazione del soggetto che si era fatto carico, in definitiva, dei costi di ristrutturazione, appariva non rilevante, essendo piuttosto decisivo il fatto che in ogni caso non si trattava di costi sostenuti dal de cuius. Siffatta ricostruzione delle emergenze probatorie risulta integralmente recepita dalla Corte d’Appello, il che esclude, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, che possa essere dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Le critiche alla valutazione delle prove, che pur connotano i motivi in esame, appaiono perciò doppiamente inammissibili, sia per la detta limitazione, sia perché sollecitano nella sostanza un diverso apprezzamento delle prove in sede di legittimità, esito questo che è invece sistematicamente precluso. Il motivo è altresì infondato. Infatti questa Corte ha precisato che in tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -21- cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati (cfr. Cass. Sez. 2, 22/12/2020, n. 29247). D’altra parte, questa Corte ha precisato che nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ., l'esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa (Cass. Sez. 2, 04/08/1982, n. 4381). Da tale principio è però dato ricavare che, oltre che ai fini della collazione, può costituire donazione solo l’apporto migliorativo del bene che sia frutto del personale apporto economico del donante, che si aggiunge in questo modo alla liberalità costituita dal bene nelle sue originarie condizioni. La regola vale, quindi, anche ai fini della riunione fittizia qui in esame, con la conseguenza che non rileva se le migliorie siano state apportate con denaro proprio della donataria ovvero del coniuge, in quanto sarebbe stato necessario, per tener conto ai Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -22- fini successori anche delle migliorie, che le stesse fossero frutto di un’ulteriore liberalità non donativa da parte del donante. La ratio della norma, richiamata nel settimo motivo, non è solo quella di evitare che sul donatario sia fatto gravare anche l’onere delle migliorie supportate con il proprio patrimonio, ma piuttosto quella di impedire, e ciò anche nell’ottica della riunione fittizia, che non si tenga conto dell’ulteriore liberalità costituita dal fatto che il donante abbia poi avvantaggiato ulteriormente il donatario, facendosi carico delle spese per le migliorie del bene donato. Ove le migliorie siano apportate da un terzo, potrà se del caso individuarsi una diversa liberalità indiretta, ma nei rapporti tra donatario e colui che ne abbia sostenuto i costi (nella specie tra la controricorrente ed il marito), ma senza che possa però addursi la mancata prova del fatto che i costi sono stati sostenuti dalla AZ quale ragione per includere nella riunione fittizia anche il valore delle migliorie. Tale essendo la ratio della norma risulta poi del tutto irrilevante la pretesa discrasia esistente tra le due diverse dichiarazioni dei ricorrenti in merito all’esecuzione delle migliorie, in quanto le stesse in ogni caso concordano nell’escludere che a finanziare le opere sia stato il de cuius (e ciò anche a voler tacere circa il fatto che la sentenza ha comunque ritenuto che tutte le prove raccolte confermavano l’estraneità del de cuius rispetto ai lavori eseguiti per la ristrutturazione del bene donato). 5. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -23- per aver la Corte territoriale omesso di esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione della casa di via Moggio a Udine e per omessa motivazione. In particolare, secondo i ricorrenti, il Collegio non avrebbe preso in esame le doglianze degli appellanti circa l’errore di metodo che aveva inficiato le valutazioni del CTU, valutazioni poi recepite dal Tribunale, riguardanti la citata casa in via Moggio ed in particolare che il dato dei reali valori di mercato non sarebbe stato preso in considerazione. Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di merito omesso di esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione del terreno di Portopalo di Capo Passero e per omessa motivazione. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte, nel non considerare le critiche mosse dagli appellanti circa la valutazione del terreno agricolo, avrebbe erroneamente ritenuto tardivo quanto dedotto in primo grado dagli attori. Secondo i ricorrenti, le osservazioni a cui il CTU non aveva risposto non erano invece tardive, essendo le stesse contenute nelle note che il CTP gli aveva fornito e che erano state unite alla perizia. L’undicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver il giudice di secondo grado omesso di Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -24- esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione della nuda proprietà e dell’usufrutto sull’appartamento di via Monte Ortigara a Udine, oltre che per omessa motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo motivato il rigetto delle critiche mosse alla sentenza del Tribunale, non essendosi confrontata con le osservazioni del CTP attoreo a seguito di mancata risposta del CTU. 5.1 I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono infondati nella parte in cui assumono violati gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020). Le censure mosse con i vari motivi alla stima dei beni immobili caduti in successione o oggetto di donazione, lungi dall’evidenziare la violazione delle dette norme, nei termini ora indicati, si risolvono in una inammissibile critica alla valutazione operata in maniera conforme nei due gradi di merito, il che rende Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -25- evidente come sia anche preclusa, ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., la ipotetica ammissibilità di denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Né è possibile invocare la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza ha in ogni caso deciso sulla domanda di riduzione, e, senza che possa invocarsi la violazione di detta norma quanto alla statuizione sulle richieste istruttorie, ha comunque esaminato le critiche alle stime dei beni reputandole, anche con il richiamo alle valutazioni espresse dal Tribunale (ed a loro volta recettive delle conclusioni del perito d’ufficio), prive di fondamento. Quanto alla casa di via Moggio, già il Tribunale aveva affermato che la stima operata dal CTU era preferibile in quanto più rispondente ai valori reali (come chiarito nelle repliche del CTU ai rilievi critici del CTP attoreo). Ha altresì ribadito che le stime di CTU e CTP attoreo divergevano quanto al valore aggiunto all’immobile dai miglioramenti e dalle ristrutturazioni, restando il divario invece in ordine alla stima del valore dell’immobile prima di tali lavori. Tuttavia, al fine di accreditare la correttezza di quella compiuta dall’ausiliario d’ufficio, la sentenza di prime cure ha ricordato che nei sei anni intercorsi tra l’acquisto ed i lavori di ristrutturazione, l’immobile non era stato oggetto di alcun intervento, il che induceva a reputare che il valore iniziale alla data della donazione fosse ulteriormente diminuito, potendosi quindi prendere per attendibile anche la stima del perito incaricato dalla banca per l’erogazione del mutuo contratto al momento dell’acquisto da parte del de cuius, che aveva sottolineato il mediocre stato di conservazione e manutenzione. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -26- Il motivo di ricorso che attinge tale valutazione si risolve in un’inammissibile reiterazione delle critiche mosse dal CTP, ed alle quali il CTU ha inteso replicare con argomentazioni connotate da logicità e coerenza e recepite in entrambi i gradi, così che restano inidonee ad incidere sul sindacato riservato a questa Corte. Analoghe considerazioni valgono per il terreno di Portopalo, la cui stima operata dal Tribunale è stata condivisa dalla Corte d’Appello. Infine, anche in relazione all’immobile di via Ortigara l’undicesimo motivo si richiama alle osservazioni del CTP, ed in particolare all’omessa presa in esame del prezzo ricavato per la vendita di due appartamenti nello stesso condominio, argomento al quale il Tribunale (e per relationem la Corte d’Appello), ha replicato osservando che gli atti di compravendita invocati dal perito di parte non NO elementi per verificare l’effettiva comparabilità dei beni interessati con quello oggetto di causa, e ciò anche perché uno degli atti di vendita risaliva ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, che aveva imposto alle parti di una compravendita immobiliare di indicare esplicitamente i mezzi di pagamento, così che anche il prezzo ivi indicato non appariva del tutto veritiero. Anche per tale immobile la censura si risolve in un’inammissibile critica di merito. 6. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 191, 196, c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per non aver la decisione, senza darne motivazione, Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -27- disposto la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione della CTU o, quantomeno, per la riconvocazione del perito per chiarimenti. 6.1 Il motivo è inammissibile. Il richiamo della sentenza impugnata alle valutazioni del Tribunale, quanto alla stima dei beni caduti in successione, denota come le critiche siano state ritenute prive di fondamento, il che equivale, quanto meno implicitamente, a fornire una motivazione che giustifica il diniego della richiesta di rinnovazione della CTU (v. in argomento Cass., n. 26709 del 2020) 7. il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in soldo tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -28- dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 aprile 2026. L’Estensore Il Presidente
– ricorrenti – contro ZA NA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO BO, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente – Civile Sent. Sez. 2 Num. 15783 Anno 2026 Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 22/05/2026 Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -2- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE n. 57/2022 depositata il 18 febbraio 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2026 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l‘avvocato ANDREA PURINAN per i ricorrenti e l’avvocato PAOLO BO per la controricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. Con citazione notificata il 30/11/2016 AI IA e AZ EL convenivano avanti al Tribunale di Udine la rispettiva figlia e sorella, AZ AB, cui imputavano di aver commesso ripetute lesioni dei loro diritti di coeredi e nei confronti della quale proponevano varie domande legate alla successione ereditaria dell’avvocato AZ RI, marito di AI IA e padre di AB e EL, deceduto a Udine il 4 febbraio 2008. In particolare, gli attori deducevano che la successione era regolata da un testamento olografo in forza del quale il de cuius aveva inteso lasciare alla moglie AI IA quanto le sarebbe spettato per legge, alla figlia AB la casa di via Moggio a Udine ed al figlio EL l’appartamento sempre sito a Udine, mentre lo studio ed il relativo contenuto sarebbero stati divisi in parti uguali tra i figli. AI IA e AZ EL chiedevano che il Tribunale accertasse che la successione era regolata dal testamento olografo datato 4/11/2004; che la donazione alla figlia AB della casa di via Moggio, intervenuta con atto del 18 luglio del Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -3- 2005 (dopo il testamento ma prima dell’apertura della successione) ledeva la quota di legittima degli attori stessi ed andava ridotta;
che il Tribunale procedesse allo scioglimento della comunione, dividendo i beni secondo le quote, attribuendo a ciascuno di loro un quarto del compendio ed attribuendo a AZ EL la nuda proprietà dell’appartamento in via Ortigara, ponendo a carico della figlia AB tutti i necessari conguagli;
che fosse ordinato alla figlia il rendiconto relativo alle operazioni effettuate sui conti correnti dei quali il de cuius era anche solo cointestatario, con condanna alla restituzione delle somme prelevate, in relazione alle quote successorie, ove dette operazioni fossero state poste in essere in assenza di delega, accertando altresì che le somme ed i titoli formalmente cointestati erano in realtà del de cuius. Si costituiva AZ AB e replicava, in merito ai prelievi, che non si trattava di somme di proprietà del padre ma di due trust del Liechtenstein, RA EG ST e NT EG ST, dei quali asseriva di essere stata nominata beneficiaria dalla loro fondatrice, la cittadina austriaca TO RE, mentre il padre sarebbe stato un mero procuratore dei predetti trust. Quanto alle vicende immobiliari, obiettava che il valore del bene ricevuto in donazione (per il quale si era accollata anche il mutuo contratto dal padre in occasione dell’acquisto) era stato accresciuto dalle migliorie che essa stessa aveva apportato, sicché il valore della donazione era di soli euro 114.500, e che era piuttosto lei ad aver subito una lesione di legittima per effetto di altre donazioni che il de cuius aveva disposto in favore della Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -4- moglie, di talché doveva essere la madre a reintegrare la lesione subita dalla figlia. Il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree ed ha accolto l’azione di riduzione proposta dalla convenuta per la lesione della propria quota di legittima. In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato, non solo che il contenuto del testamento andava qualificato come divisione testamentaria in ragione delle singole attribuzioni in esso contenute e che la successione legittima si era aperta sui soli beni non compresi nel testamento, ma anche che due dei conti dai quali AZ AB aveva attinto la maggior parte del denaro non erano mai entrati nell’asse ereditario, essendo effettivamente riconducibili ai trust di cui la stessa sarebbe stata designata infine come beneficiaria. Con riferimento alla donazione, in base ai risultati della CTU, il Tribunale, dopo aver stabilito che il suo valore era pari a quello indicato dalla convenuta, avendo la stessa diritto a portare in deduzione le migliorie eseguite a proprie spese o dal di lei marito, ha imputato la donazione ricevuta da AZ AB alla quota di riserva ed a quella disponibile e ha quantificato in euro 110.103,62 la lesione di legittima da lei subita, disponendo che fosse compensata con l’assegnazione alla convenuta delle due quote di cui i coeredi erano titolari sulla metà del terreno agricolo caduto in successione e con il versamento di euro 50.103,62 da parte di AI IA. 2. Avverso tale sentenza interponevano appello AI IA e AZ EL;
resisteva all’appello AB AZ. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -5- La Corte d’Appello di Trieste, nel respingere l’appello, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Corte ha affermato che le somme giacenti sul conto Unicredit n. 40103471 non erano di proprietà del de cuius e non potevano quindi cadere in successione, essendo stato viceversa dimostrato documentalmente che tali somme provenissero dalla vendita di alcuni immobili dei trust RA EG ST e NT EG ST. Secondo il giudice di merito AZ RI sarebbe stato mero procuratore o comunque gestore, ma non beneficiario. Al contrario, le prove assunte in primo grado dimostravano che la fondatrice dei trust avesse designato quale loro beneficiaria AZ AB. In merito, poi, alla valutazione del patrimonio immobiliare, il giudice del gravame ha ritenuto che le stime operate dal consulente tecnico d’ufficio fossero congrue, facendo sul punto propria la motivazione resa dal giudice di primo grado. Con riferimento, invece, alle risultanze del CTU, i giudici d’appello hanno reputato di dover condividere le valutazioni operate dal Tribunale, rilevando che gli stessi attori avevano riconosciuto, con dichiarazioni di natura confessoria, l’entità delle migliorie che la donataria aveva portato in deduzione al valore dell’immobile, deduzione per la quale era sufficiente che quei miglioramenti non fossero stati pagati dal de cuius. Infine, la Corte ha rilevato come la volontà di AZ RI, espressa nell’atto di donazione, fosse quella di dispensare la figlia sia dall’obbligo della collazione sia da quello dell’imputazione, di talché l’atto di liberalità non aveva comportato alcuna lesione di Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -6- legittima mentre erano state piuttosto le disposizioni testamentarie e le donazioni di denaro avvenute in favore di AI IA a ledere la quota di riserva della convenuta, che aveva perciò diritto di veder riparata tale lesione nella misura già liquidata dal Tribunale. 3. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso AI IA e AZ EL, con atto affidato a dodici motivi. AZ AB resiste con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 11 della Convenzione dell’Aja dell’1/7/1985, 1823 e 2967 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte affermato, con motivazione assente o contraddittoria, l’esistenza e la riconoscibilità nell’ordinamento giuridico italiano di RA EG ST e NT EG ST e l’appartenenza ad essi delle somme versate sul conto Unicredit n. 40103471 intestato a AZ RI. Secondo i ricorrenti, la Corte, innanzitutto, avrebbe errato nel ritenere che le somme giacenti sul detto conto e successivamente transitate sui conti della resistente non appartenevano al de cuius data la natura del deposito di “conto di gestione” dei trust. In particolare, il giudice del gravame avrebbe disatteso la normativa convenzionale in quanto non avrebbe accertato quale fosse la legge applicabile ai due trust e, di conseguenza, omesso Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -7- ogni ricognizione circa la validità dei medesimi nell’ordinamento italiano, nonché circa le loro modalità operative e il ruolo che vi avrebbero svolto i soggetti che normalmente compongono i trust e cioè disponente (settlor), l’amministratore (trustee) e il beneficiario. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto accertare la capacità giuridica e il ruolo dei trust. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 8 Convenzione dell’Aja dell’1/7/1985 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di secondo grado affermato, con motivazione assente o contraddittoria, che AZ AB fosse la beneficiaria di RA EG ST e NT EG ST. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso, secondo i ricorrenti, la corretta ricognizione della legge applicabile e la sua interpretazione, essendosi la stessa limitata a richiamare la volontà del disponente, senza fornire alcuna spiegazione in ordine a come e quando tale volontà si sarebbe espressa in forma legittima nell’indicare nell’odierna controricorrente la beneficiaria dei trust. Sotto il profilo della motivazione, secondo i ricorrenti, la decisione sarebbe censurabile in quanto il giudice di merito, con riferimento alle modalità con le quali AZ AB sarebbe stata designata come beneficiaria dei trust, si sarebbe limitato a fornire una motivazione per relationem che, come tale, renderebbe nulla la sentenza. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 8, della Convenzione dell’Aja dell’1/7/1985, 1823, 1834 e 2729 c.c. e 112 Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -8- c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte d’Appello affermato, con motivazione assente o contraddittoria, che il denaro versato sul conto Unicredit n. 40103471 non fosse di AZ RI ma di RA EG ST e NT EG ST, di cui egli sarebbe stato amministratore. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di identificare e interpretare le norme convenzionali che disciplinano l’esistenza e il funzionamento del trust, in quanto da una corretta lettura avrebbe dedotto che soltanto l’amministratore, cioè il trustee, avrebbe potuto aprire un “conto di gestione” dei trust ovvero un conto sul quale transitassero le operazioni dei trust, cosicché la sua apertura da parte di un soggetto diverso dall’amministratore avrebbe per ciò stesso escluso la riferibilità di quel deposito ai trust. Altro errore in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello sarebbe quello di aver affermato che l’intestazione a nome di RI AZ del conto corrente non fosse sufficiente per attribuirgli la proprietà di quelle somme. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver affermato il giudice del gravame, in assenza di motivazione, che gli appellanti avrebbero chiesto la restituzione delle somme prelevate dal conto Unicredit essendo il de cuius beneficiario dei trust. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -9- Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, innanzitutto, violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver affermato che gli appellanti avessero fondato le proprie ragioni sull’assunto che il de cuius fosse beneficiario dei trust, anziché sul fatto che egli fosse semplicemente l’intestatario del conto Unicredit n. 40103471 e dunque il proprietario delle somme ivi depositate. La motivazione del giudice di secondo grado, inoltre, sarebbe vittima di un’insanabile contraddizione in quanto l’affermazione che AZ RI fosse “gestore” dei trust era incompatibile con quella secondo resa da OH NH che aveva dichiarato di essere stato lui “amministratore dei trust”. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di merito omesso di esaminare il motivo d’appello con cui si chiedeva di accertare che tutte le somme depositate sui conti intestati o cointestati all’avvocato AZ RI erano di sua proprietà (in particolare, il conto Mediolanum n. 679305). La Corte territoriale, nel ritenere il terzo motivo assorbito dal rigetto del secondo motivo di appello, avrebbe erroneamente omesso di esaminare una specifica domanda degli appellanti.,. 2. I motivi di ricorso da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Con gli stessi, i ricorrenti intendono nel complesso attingere la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito che, in relazione a due conti correnti dei quali il de cuius era intestatario, hanno Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -10- escluso che le somme ivi transitate e delle quali aveva poi disposto la convenuta, avessero ad oggetto giacenze riferibili al de cuius, e quindi suscettibili di essere prese in esame ai fini della ricostruzione dell’asse relitto. In particolare, i motivi investono l’affermazione dei giudici di merito che hanno ritenuto che tutte le somme transitate su alcuni conti che invece i ricorrenti vorrebbero far rientrare in successione, erano in realtà riferibili sul piano sostanziale a due soggetti, e precisamente, ad RA EG ST e NT EG ST, dei quali il AZ era semplice procuratore o amministratore, così che legittimamente la controricorrente ne aveva disposto, una volta subentrata al padre nel ruolo di procuratore. Il giudice di appello, che ha inteso chiaramente rinviare, quanto all’accertamento dei fatti a quanto esposto nella più ampia argomentazione a supporto della sentenza di primo grado, ha confermato che i due conti correnti intestati al de cuius, ed oggetto di movimentazioni da parte della convenuta in prossimità del decesso, avevano visto la movimentazione di somme riferibili alla gestione di due “trust” stranieri, RA EG ST e NT EG ST, rispetto ai quali RI AZ era stato incaricato di operare per conto della sig.ra RE HO, alla quale appartenevano i beni conferiti in trust. A tale conclusione si è ritenuto di pervenire sulla base delle prove documentali acquisite e delle prove orali assunte, alle quali anche la Corte d’Appello fa succinto riferimento, attribuendo al AZ la qualità di procuratore dei su indicati “trust”. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -11- La sentenza impugnata inoltre ha richiamato anche la deposizione del teste NH Viktor OH, amministratore dei due trust in questione, che aveva in questi erano stati conferiti beni immobili siti in Italia e di proprietà di RE TO e che, i conti interessati dalla domanda attorea erano utilizzati per la gestione delle rendite prodotti dagli immobili ovvero per far transitare le somme ricavate dalle vendite di alcuni di questi. È stata poi richiamata la deposizione del teste NI, che aveva confermato come la titolarità degli immobili fosse in capo alla cittadina straniera RE TO, il cui intento, poi non realizzatosi compiutamente, era quello di far pervenire il ricavato della vendita dei beni ed i benefici prodotti dai trust proprio alla controricorrente. Già il giudice di primo grado era perciò pervenuto alla conclusione che sia prima che dopo la morte di RI AZ, il denaro depositato sui conti, così come i relativi frutti o proventi di vendita, erano riconducibili ai due trust della TO ed il giudice di appello, con motivazione che, come detto, rinvia a quella del Tribunale, ha confermato l’esito del giudizio di prime cure, concordando sul fatto che le somme versate trovassero la loro fonte nella gestione degli immobili inseriti nel trust, gestione affidata al AZ quale procuratore, e non già come beneficiario, Alla luce del contenuto della motivazione della sentenza impugnata, che non si è limitata ad un acritico rinvio a quella del Tribunale, ma ha autonomamente sottoposto a vaglio critico le doglianze degli appellanti, deve escludersi che ricorra un’anomalia tale da trasmodare in nullità della sentenza, risultando invece ampiamente soddisfatto il requisito del cd. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -12- minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014). Ciò che però emerge nettamente dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito è che in ogni caso le somme, a prescindere altresì dalla effettiva designazione della convenuta come beneficiaria dei trust esteri, non potevano in alcun modo essere annesse al patrimonio successorio, e trattasi di ricostruzione saldamente ancorata ai dati istruttori, e che non risulta adeguatamente attinta dai motivi in esame. 2.1 Né risulta idoneo a scalfire la soluzione della Corte distrettuale il riferimento compiuto in tutti i motivi di ricorso alla mancata verifica circa la effettiva natura giuridica dei trust cui, secondo la decisione gravata, sarebbero da riferire anche le disponibilità in denaro transitate sui detti conti. La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che, come emergeva dalla copiosa documentazione in atti, i trust nei quali erano confluiti i beni della cittadina austriaca, con la quale i AZ avevano stretto un legame professionale e di amicizia, erano sottoposti alla legge del Liechtenstein (affermazione questa che gli stessi ricorrenti avevano compiuto in appello, cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), così che effettivamente non è corretto il richiamo alla disciplina di diritto anglosassone, ma una volta individuata la legge di riferimento straniera, ciò non può in alcun modo condurre alle conclusioni auspicate con i motivi in esame. 2.2 Rileva il Collegio che effettivamente il trust rappresenta uno degli istituti importati dal Principato del Liechtenstein che ha adottato e contaminato lo schema anglo-americano. In Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -13- particolare, come specificato anche dalla più attenta dottrina internazionalprivatistica occupatasi della disciplina, nell’ordinamento di tale Stato è possibile individuare due diverse fattispecie, e precisamente il Treuhaenderschaft, disciplinato agli artt. 897-932 PGR (Personen - und Gesellschaftsrecht), che riproduce quasi fedelmente l'equivalente istituto presente nei sistemi di Common Law, e la Treuunternehmen, società fiduciaria, che invece ricalca il modello del cosiddetto «Massachussets ST» e che è stata istituita con legge 10-4- 1928 (Gesetz über das Treuunternehmen, Landesgesetzblatt, 1928, n. 6). Contrariamente ai sistemi di Common Law, il trust del Liechtenstein può essere oggetto di accrescimento di rendite, ha una durata illimitata ed i beneficiari vengono indicati dal soggetto il quale costituisce il trust, il quale può risultare tra i beneficiari (se non vengono indicati beneficiari si presume che il beneficiario sia colui il quale abbia istituito il trust). Il Principato del Liechtenstein, primo nell’Europa continentale, ha inserito una disciplina dei trusts nel proprio ordinamento, come detto, già nel 1926, e la giurisprudenza è stata decisiva, per il grande successo del trust del Principato, nella sua diffusione nel mondo come strumento impiegato anche da cittadini stranieri. È, quindi, possibile affermare che il legislatore del Liechtenstein ha voluto accogliere il modello inglese nel proprio ordinamento per rendere possibile una forma avanzata per l’amministrazione di beni patrimoniali e per il loro trasferimento controllabile nel corso delle generazioni, creando un’alternativa agli strumenti diffusi nella tradizione giuridica continentale europea, i quali si Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -14- basano in gran parte sulla sussistenza di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale. Tuttavia, tramite il riferimento normativo contenuto nell’art. 910, comma 5 del Codice delle persone e delle società (PGR) è prevista l’applicazione della legge sull’impresa fiduciaria (Treuunternehmensgesetz, TruG) al trust, sempre che gli artt. 897-932 del Codice delle persone e delle società (PGR) non contengano una regola specifica. La dottrina ha poi segnalato come le regole della legge sull’impresa fiduciaria (TruG) siano state regolarmente utilizzate come punto di riferimento per la giurisprudenza, anche nei casi in cui non si trattava di un’impresa fiduciaria, bensì di un semplice trust. La società fiduciaria (Treuunternehmen) può essere di due tipi, e precisamente con autonomia patrimoniale, ma non giuridica, che viene esercitata da un gerente trustee in nome proprio o sotto una particolare denominazione, ovvero con autonomia patrimoniale e personalità giuridica. Nella fattispecie, sebbene negli scritti difensivi si faccia generico riferimento alla figura del trust, la denominazione dei soggetti, cui sono state riferite le giacenze di denaro invece pretese dai ricorrenti, con la specificazione “reg”, impone di ritenere che si sia al cospetto di vere e proprie imprese fiduciarie, peraltro munite di personalità giuridica, come si ricava in maniera univoca proprio dalla lettura degli atti sui quali si fonda la valutazione del Tribunale poi sposata dalla Corte d’Appello. Gli atti di conferimento delle procure al de cuius indicano come conferenti delle società e lo stesso è a dirsi quanto ai soggetti che Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -15- negli atti di compravendita risultano formalmente venditori degli immobili, sebbene rappresentati in giudizio dal AZ. Rileva a tal fine che l’impresa fiduciaria (trust reg.) del Liechtenstein è un’entità giuridica che corrisponde alla forma societaria anglosassone e per le cui obbligazioni è responsabile soltanto il patrimonio fiduciario (fondo fiduciario). Mentre il fiduciante di un’impresa fiduciaria del Liechtenstein (trust reg.) è la persona che apporta o garantisce una prestazione patrimoniale al fondo fiduciario (e nella fattispecie la sig. TO), il detto teste fungeva da rappresentante della stessa, e quindi da domiciliatario ufficiale e da organo di collegamento con le autorità del Liechtenstein (avendo il teste riferito di essere cittadino del Principato), mentre la stessa TO era beneficiaria di una procura da parte delle società di contenuto amplissimo, proprio in ragione della sua qualità di originaria proprietaria dei beni conferiti, così come del pari hanno rivestito la qualità di semplici procuratori o mandatari, prima il de cuius e poi la controricorrente, ma senza che possa in alcun modo dubitarsi del fatto che questi ultimi non abbiano mai rivestito la qualità di trustee, che invece, come detto compete al cittadino straniero sentito come teste, che è appunto qualificato amministratore delle società di diritto del Liechtenstein. La natura giuridica societaria dei soggetti per conto dei quali ha operato il de cuius esclude, quindi, che possa assumere rilievo nella fattispecie la pretesa violazione delle norme della Convenzione dell’Aja più volte richiamate nella rubrica dei motivi, poiché nella fattispecie siamo in presenza di società, sebbene aventi una finalità analoga a quella che assolve l’istituto del trust. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -16- Inoltre, la qualificazione di società costituite secondo le norme giuridiche del Liechtenstein rassicura anche in ordine alla piena loro riconoscibilità nel nostro ordinamento, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che, in relazione ad altri tipi societari previsti nella legislazione di detto Stato, ne ha pacificamente ammesso il riconoscimento (v. in argomento Cass. n. 14870/2000, secondo cui le "Anstalts" o "Anstalten" del Liechtenstein, in quanto persone giuridiche per l'ordinamento di detto Principato, che le disciplina negli artt. 534 - 551 del DPGR, sono tali anche per l'ordinamento italiano, ai sensi del previgente art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, (in senso conforme sempre per le “anstalts”, si vedano Cass. Sez. 3, 15/02/1993, n. 1853; Cass. Sez. 1, 20/05/1985, n. 3089; Cass. Sez. 2, 28/07/1977, n. 3352). 2.3 Alla luce della natura giuridica dei soggetti per i quali il AZ ha ricoperto la qualità di procuratore, resta confermata l’esclusione dal novero dell’attivo ereditario delle somme transitate sui detti conti e frutto di attività di gestione dei beni dei soggetti di diritto straniero, il che trova conferma anche nel fatto che i conti in esame recavano dei chiari riferimenti a questi, oltre che al nominativo del de cuius. Né rileva la circostanza che l’insieme delle attività giuridiche che dovevano permettere di designare la AZ quale beneficiaria del trust, assecondando le volontà della TO, non sia stato portato a termine per il decesso sopravvenuto di quest’ultima, in quanto, ove anche si reputi che la convenuta si sia impossessata di somme per le quali non ricopriva legalmente la qualità di beneficiaria, ciò attiene unicamente ai rapporti tra la stessa e le Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -17- società delle quali era procuratrice, ma non potrebbe mai incidere sulla vicenda successoria per cui è causa. Resta altresì confermata la correttezza dell’esito del giudizio di appello che ha ritenuto infondati anche il primo ed il terzo motivo di appello per effetto del rigetto del secondo motivo, che atteneva all’individuazione del titolare sostanziale della provvista, e ciò proprio perché tutte le domande relative ai detti conti partivano dall’erroneo presupposto che gli stessi avessero ospitato somme di pertinenza, non solo formale, ma anche sostanziale, del de cuius. 3. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza omesso di provvedere sulla richiesta di condanna di AZ AB alla restituzione di somme da lei prelevate e provenienti da depositi diversi dal conto Unicredit n. 40103471. 3.1 Il motivo è inammissibile. In primo luogo, deve reputarsi che la censura investa specificamente le giacenze del conto Mediolanum n. 470344, che era cointestato tra il de cuius e la coniuge, in quanto nello sviluppo del motivo si evidenzia che, atteso il regime di cointestazione, la convenuta avrebbe dovuto quanto meno restituire alla madre la metà delle somme di cui aveva disposto, ed un terzo ad ognuno dei ricorrenti per la parte invece di pertinenza del de cuius. Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta attorea relativa al conto corrente de quo, ha così statuito: “L’ultimo conto corrente considerato (Banca Mediolanum n. 470344) era, secondo l’allegazione della convenuta, il conto della famiglia AZ – Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -18- AI, sul quale i coniugi avevano delegato ad operare la figlia (circostanza in parte confermata anche dalla sig.ra AI in sede di interrogatorio formale). Sul punto si evidenzia che la domanda di rendiconto presupposta è, quanto a IA AI, inammissibile, essendo lei cointestataria del conto, e comunque, per entrambi gli attori, esplorativa, non essendo state evidenziate operazioni non già sufficientemente chiarite dalla convenuta o di importo significativo.”. A fronte di tale motivazione, non risulta che nell’appello sia stata sviluppata una critica che possa soddisfare il requisito di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., in quanto i ricorrenti si sono limitati a richiamare solo il contenuto delle conclusioni, senza però evidenziare quali specifiche censure avessero mosso al ragionamento del giudice di primo grado. La totale aspecificità del gravame, quale emerge dalla stessa allegazione dei ricorrenti, esclude quindi che posa addebitarsi alla Corte d’Appello di essere incorsa in una omessa pronuncia. 4. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 748, co. 1, e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la sentenza riconosciuto a AZ AB il diritto di dedurre le migliorie apportate all’immobile donato, pur non avendo provato di averne sostenuto le spese. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto accertare che la donataria avesse effettivamente sostenuto le suddette spese. L’ottavo motivo di ricorso, strettamente connesso al precedente, denuncia la violazione degli artt. 2721, 2731, 2735, 2697 c.c. e 244 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -19- nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver il giudice di merito attribuito, con omessa o contraddittoria motivazione, valenza confessoria alle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti e relative alle migliorie apportate sull’immobile, dispensando la donataria dall’onere della prova. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe verificato la presenza dell’animus confitendi in AI IA e AZ EL e avrebbe omesso di spiegare i motivi per i quali si sarebbero dovute interpretare come confessione di fatti a sé sfavorevoli due dichiarazioni tanto contraddittorie e che si smentivano l’un l’altra, la seconda delle quali nemmeno qualificabile come confessione stragiudiziale fatta alla parte, trattandosi di una mera dichiarazione e futura memoria che non aveva l’odierna controricorrente quale sua destinataria, sicché soggetta al libero apprezzamento del giudice. 4.1 I motivi settimo e ottavo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta della convenuta di detrarre dal valore del bene donato le migliorie eseguite in epoca successiva alla donazione, ha rilevato che per la ristrutturazione del bene era stato acceso un mutuo per complessivi euro 335.000,00, erogabile secondo lo stato di avanzamento dei lavori, ma ha reputato che, sebbene il mutuo fosse cointestato a RI e AB AZ, tuttavia con l’atto di donazione del 18.7.2005, AB AZ, donataria della nuda proprietà dell’immobile in questione, fosse stata anche onerata della quota Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -20- di mutuo a carico del donante, pari ad €. 167.500,00, con la conseguenza che l’intera obbligazione scaturente dal mutuo risultava a suo carico. E l’istruttoria svolta aveva confermato tale ricostruzione. La sentenza, oltre a richiamare due dichiarazioni, sottoscritte entrambe dagli odierni attori, dalle quali si desumeva che la cointestazione a RI AZ del mutuo Unicredit per la ristrutturazione dell’immobile era avvenuta a fine di garanzia per l’ente erogatore, e che l’intero onere del mutuo gravava sulla sola AB AZ (dichiarazioni alle quali è stata annessa anche efficacia confessoria), ha sottolineato che la non coincidenza tra le due dichiarazioni, quanto all’individuazione del soggetto che si era fatto carico, in definitiva, dei costi di ristrutturazione, appariva non rilevante, essendo piuttosto decisivo il fatto che in ogni caso non si trattava di costi sostenuti dal de cuius. Siffatta ricostruzione delle emergenze probatorie risulta integralmente recepita dalla Corte d’Appello, il che esclude, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, che possa essere dedotto il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Le critiche alla valutazione delle prove, che pur connotano i motivi in esame, appaiono perciò doppiamente inammissibili, sia per la detta limitazione, sia perché sollecitano nella sostanza un diverso apprezzamento delle prove in sede di legittimità, esito questo che è invece sistematicamente precluso. Il motivo è altresì infondato. Infatti questa Corte ha precisato che in tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -21- cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati (cfr. Cass. Sez. 2, 22/12/2020, n. 29247). D’altra parte, questa Corte ha precisato che nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ., l'esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa (Cass. Sez. 2, 04/08/1982, n. 4381). Da tale principio è però dato ricavare che, oltre che ai fini della collazione, può costituire donazione solo l’apporto migliorativo del bene che sia frutto del personale apporto economico del donante, che si aggiunge in questo modo alla liberalità costituita dal bene nelle sue originarie condizioni. La regola vale, quindi, anche ai fini della riunione fittizia qui in esame, con la conseguenza che non rileva se le migliorie siano state apportate con denaro proprio della donataria ovvero del coniuge, in quanto sarebbe stato necessario, per tener conto ai Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -22- fini successori anche delle migliorie, che le stesse fossero frutto di un’ulteriore liberalità non donativa da parte del donante. La ratio della norma, richiamata nel settimo motivo, non è solo quella di evitare che sul donatario sia fatto gravare anche l’onere delle migliorie supportate con il proprio patrimonio, ma piuttosto quella di impedire, e ciò anche nell’ottica della riunione fittizia, che non si tenga conto dell’ulteriore liberalità costituita dal fatto che il donante abbia poi avvantaggiato ulteriormente il donatario, facendosi carico delle spese per le migliorie del bene donato. Ove le migliorie siano apportate da un terzo, potrà se del caso individuarsi una diversa liberalità indiretta, ma nei rapporti tra donatario e colui che ne abbia sostenuto i costi (nella specie tra la controricorrente ed il marito), ma senza che possa però addursi la mancata prova del fatto che i costi sono stati sostenuti dalla AZ quale ragione per includere nella riunione fittizia anche il valore delle migliorie. Tale essendo la ratio della norma risulta poi del tutto irrilevante la pretesa discrasia esistente tra le due diverse dichiarazioni dei ricorrenti in merito all’esecuzione delle migliorie, in quanto le stesse in ogni caso concordano nell’escludere che a finanziare le opere sia stato il de cuius (e ciò anche a voler tacere circa il fatto che la sentenza ha comunque ritenuto che tutte le prove raccolte confermavano l’estraneità del de cuius rispetto ai lavori eseguiti per la ristrutturazione del bene donato). 5. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -23- per aver la Corte territoriale omesso di esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione della casa di via Moggio a Udine e per omessa motivazione. In particolare, secondo i ricorrenti, il Collegio non avrebbe preso in esame le doglianze degli appellanti circa l’errore di metodo che aveva inficiato le valutazioni del CTU, valutazioni poi recepite dal Tribunale, riguardanti la citata casa in via Moggio ed in particolare che il dato dei reali valori di mercato non sarebbe stato preso in considerazione. Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di merito omesso di esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione del terreno di Portopalo di Capo Passero e per omessa motivazione. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte, nel non considerare le critiche mosse dagli appellanti circa la valutazione del terreno agricolo, avrebbe erroneamente ritenuto tardivo quanto dedotto in primo grado dagli attori. Secondo i ricorrenti, le osservazioni a cui il CTU non aveva risposto non erano invece tardive, essendo le stesse contenute nelle note che il CTP gli aveva fornito e che erano state unite alla perizia. L’undicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver il giudice di secondo grado omesso di Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -24- esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione della nuda proprietà e dell’usufrutto sull’appartamento di via Monte Ortigara a Udine, oltre che per omessa motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo motivato il rigetto delle critiche mosse alla sentenza del Tribunale, non essendosi confrontata con le osservazioni del CTP attoreo a seguito di mancata risposta del CTU. 5.1 I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono infondati nella parte in cui assumono violati gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. n. 20867/2020). Le censure mosse con i vari motivi alla stima dei beni immobili caduti in successione o oggetto di donazione, lungi dall’evidenziare la violazione delle dette norme, nei termini ora indicati, si risolvono in una inammissibile critica alla valutazione operata in maniera conforme nei due gradi di merito, il che rende Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -25- evidente come sia anche preclusa, ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., la ipotetica ammissibilità di denuncia del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c. Né è possibile invocare la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza ha in ogni caso deciso sulla domanda di riduzione, e, senza che possa invocarsi la violazione di detta norma quanto alla statuizione sulle richieste istruttorie, ha comunque esaminato le critiche alle stime dei beni reputandole, anche con il richiamo alle valutazioni espresse dal Tribunale (ed a loro volta recettive delle conclusioni del perito d’ufficio), prive di fondamento. Quanto alla casa di via Moggio, già il Tribunale aveva affermato che la stima operata dal CTU era preferibile in quanto più rispondente ai valori reali (come chiarito nelle repliche del CTU ai rilievi critici del CTP attoreo). Ha altresì ribadito che le stime di CTU e CTP attoreo divergevano quanto al valore aggiunto all’immobile dai miglioramenti e dalle ristrutturazioni, restando il divario invece in ordine alla stima del valore dell’immobile prima di tali lavori. Tuttavia, al fine di accreditare la correttezza di quella compiuta dall’ausiliario d’ufficio, la sentenza di prime cure ha ricordato che nei sei anni intercorsi tra l’acquisto ed i lavori di ristrutturazione, l’immobile non era stato oggetto di alcun intervento, il che induceva a reputare che il valore iniziale alla data della donazione fosse ulteriormente diminuito, potendosi quindi prendere per attendibile anche la stima del perito incaricato dalla banca per l’erogazione del mutuo contratto al momento dell’acquisto da parte del de cuius, che aveva sottolineato il mediocre stato di conservazione e manutenzione. Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -26- Il motivo di ricorso che attinge tale valutazione si risolve in un’inammissibile reiterazione delle critiche mosse dal CTP, ed alle quali il CTU ha inteso replicare con argomentazioni connotate da logicità e coerenza e recepite in entrambi i gradi, così che restano inidonee ad incidere sul sindacato riservato a questa Corte. Analoghe considerazioni valgono per il terreno di Portopalo, la cui stima operata dal Tribunale è stata condivisa dalla Corte d’Appello. Infine, anche in relazione all’immobile di via Ortigara l’undicesimo motivo si richiama alle osservazioni del CTP, ed in particolare all’omessa presa in esame del prezzo ricavato per la vendita di due appartamenti nello stesso condominio, argomento al quale il Tribunale (e per relationem la Corte d’Appello), ha replicato osservando che gli atti di compravendita invocati dal perito di parte non NO elementi per verificare l’effettiva comparabilità dei beni interessati con quello oggetto di causa, e ciò anche perché uno degli atti di vendita risaliva ad un’epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, che aveva imposto alle parti di una compravendita immobiliare di indicare esplicitamente i mezzi di pagamento, così che anche il prezzo ivi indicato non appariva del tutto veritiero. Anche per tale immobile la censura si risolve in un’inammissibile critica di merito. 6. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 191, 196, c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per non aver la decisione, senza darne motivazione, Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -27- disposto la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione della CTU o, quantomeno, per la riconvocazione del perito per chiarimenti. 6.1 Il motivo è inammissibile. Il richiamo della sentenza impugnata alle valutazioni del Tribunale, quanto alla stima dei beni caduti in successione, denota come le critiche siano state ritenute prive di fondamento, il che equivale, quanto meno implicitamente, a fornire una motivazione che giustifica il diniego della richiesta di rinnovazione della CTU (v. in argomento Cass., n. 26709 del 2020) 7. il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo. 8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in soldo tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito Ric. 2022 n. 11278 sez. S2 - ud. 23-04-2026 -28- dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 aprile 2026. L’Estensore Il Presidente