Articolo 910 del Codice civile
Articolo 943Articolo 945
Versione
19 aprile 1942
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Versione
10 agosto 1999
Art. 910.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))
Entrata in vigore il 10 agosto 1999
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