Art. 910.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1999, N. 238))
Codice Civile Art. 910 [Uso delle acque che limitano o attraversano un fondo] (1) TESTO A FRONTE Articolo abrogato. ____________________ (1) Articolo abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238.
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