CASS
Sentenza 26 luglio 2023
Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 32466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32466 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere nei confronti di: TE IC, nato a [...] il [...] ZO VA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa RI Capua Vetere in data 16/03/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'accoglimento dell ricorso;
Lette le note di discussione fatte pervenire in data 2 maggio 2023 dall'Avv. Angelo Santoro del Foro di Santa RI Capua Vetere, che conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32466 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 23/05/2023 1. Con ordinanza del 16/03/2023, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere revocava l'ordine di demolizione di un manufatto sito in Castel di Sesso. 2. In dettaglio: - TE IC e ZO VA erano stati condannati con sentenza n. 140/2007 resa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere, definitiva in data 30/04/2009 per reati urbanistici;
la sentenza disponeva altresì la demolizione dell'immobile abusivo;
- in data 31/01/2005 il comune emanava ordinanza di demolizione n. 9/05, inottemperata;
- con provvedimento n. 2/2010 al TE veniva rilasciato permesso di costruire in sanatoria;
- il giudice dell'esecuzione riteneva legittimo il provvedimento autorizzatorio e non automatico l'effetto ablatorio in assenza della constatata esistenza di un verbale di accertamento dell'inottemperanza. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere: 2.1. con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, l'immobile era stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di Castel di Sesso, e pertanto, il successivo provvedimento di permesso di costruire in sanatoria doveva ritenersi illegittimo;
2.2. con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'articolo 666 cod. proc. pen., in quanto l'incidente di esecuzione sarebbe stato proposto da soggetto non legittimato, in quanto a seguito dell'acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune il privato gravato dell'obbligo di demolizione non sarebbe più titolare del diritto di proprietà sull'immobile. 3. In data 2 maggio 2023 la difesa degli imputati faceva pervenire conclusioni scritte in cui sottolineava, da un lato, come non sia mai stato notificato ai suoi assistiti il verbale di inottemperanza;
dall'Iatro, come gli imputati avessero impugnato l'ordinanza di demolizione dinanzi al giudice amministrativo, non rimanendo acquiescenti e paralizzando l'iter amministrativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'articolo 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede, quale conseguenza della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, un'automatica fattispecie acquisitiva al patrimonio del comune dell'opera abusiva e della relativa area di sedime. Infatti, i suoi commi 3 e 4 così dispongono: 2 «3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente». La Corte ritiene (Sez. 3, n. 35484 del 15/12/2020, dep. 2021, ri.m.) che il permesso di costruire in sanatoria, successivo all'acquisizione al patrimonio immobiliare del comune, è illegittimo, in quanto emesso a favore di un soggetto che non era più titolare del bene, spettando al comune di stabilire se mantenere o demolire l'opera. Neppure assume rilievo dirimente la circostanza della omessa notifica del verbale di accertamento dell'omessa demolizione. Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'ingiustificata inol:temperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente. L'effetto acquisitivo si verifica senza che sia necessaria né la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'art. 2644 cod. civ. (Sez. 3, n. 6600 del 15/11/2022, clep. 2023, Ucciero, n.m.; Sez. 3, n. 41722 del 31/05/2018, Rv. 274672 - 01; Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268737 - 01; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Rv. 267676 - 01; Sez. 3, n. 22237 del 22/04/2010, Rv. 247653 - 01; Sez. 3, n. 39075 del 21/05/2009, Rv. 244891 - 01; Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008, dep. 2009, Rv. 242254 - 01). La Corte aggiunge che, secondo consolidata giurisprudenza (Sez. 3, n. 35484 del 15/12/2020, dep. 2021, cit.), il rilascio di concessione o permesso in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non presuppone, quale atto implicito, la rinuncia da parte del Comune al diritto di proprietà sull'opera abusiva già acquisita al suo patrimonio a seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, non essendovi coincidenza, sul piano della competenza, tra l'organo adottante l'atto presupponente (permesso in sanatoria) - ufficio tecnico comunale - e l'organo competente alla adozione dell'atto presupposto implicito (rinuncia al diritto di proprietà), da individuarsi in distinti e superiori organi comunali (Sez. 3, n. 3261 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280870 - 01). 2. Fondato è altresì il secondo motivo. 3 Dall'accoglimento del primo motivo deriva che, all'atto di interposizione dell'incidente di esecuzione, il TE non fosse più proprietario del bene, e pertanto non fosse legittimato a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione, in quanto deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile (Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133 - 01; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 - 01; Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 7399 del 13/11/2019, Calise, Rv. 278090 - 01, secondo cui «dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatl:o, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso»). La richiesta di annullamento dell'ordine di demolizione avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse. 3. Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 23/05/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'accoglimento dell ricorso;
Lette le note di discussione fatte pervenire in data 2 maggio 2023 dall'Avv. Angelo Santoro del Foro di Santa RI Capua Vetere, che conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 32466 Anno 2023 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 23/05/2023 1. Con ordinanza del 16/03/2023, il Tribunale di Santa RI Capua Vetere revocava l'ordine di demolizione di un manufatto sito in Castel di Sesso. 2. In dettaglio: - TE IC e ZO VA erano stati condannati con sentenza n. 140/2007 resa dal Tribunale di S.M. Capua Vetere, definitiva in data 30/04/2009 per reati urbanistici;
la sentenza disponeva altresì la demolizione dell'immobile abusivo;
- in data 31/01/2005 il comune emanava ordinanza di demolizione n. 9/05, inottemperata;
- con provvedimento n. 2/2010 al TE veniva rilasciato permesso di costruire in sanatoria;
- il giudice dell'esecuzione riteneva legittimo il provvedimento autorizzatorio e non automatico l'effetto ablatorio in assenza della constatata esistenza di un verbale di accertamento dell'inottemperanza. 2. Avverso tale ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa RI Capua Vetere: 2.1. con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'articolo 31 del d.P.R. n. 380/2001, in quanto decorso il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, l'immobile era stato acquisito al patrimonio immobiliare del Comune di Castel di Sesso, e pertanto, il successivo provvedimento di permesso di costruire in sanatoria doveva ritenersi illegittimo;
2.2. con il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'articolo 666 cod. proc. pen., in quanto l'incidente di esecuzione sarebbe stato proposto da soggetto non legittimato, in quanto a seguito dell'acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune il privato gravato dell'obbligo di demolizione non sarebbe più titolare del diritto di proprietà sull'immobile. 3. In data 2 maggio 2023 la difesa degli imputati faceva pervenire conclusioni scritte in cui sottolineava, da un lato, come non sia mai stato notificato ai suoi assistiti il verbale di inottemperanza;
dall'Iatro, come gli imputati avessero impugnato l'ordinanza di demolizione dinanzi al giudice amministrativo, non rimanendo acquiescenti e paralizzando l'iter amministrativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'articolo 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede, quale conseguenza della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, un'automatica fattispecie acquisitiva al patrimonio del comune dell'opera abusiva e della relativa area di sedime. Infatti, i suoi commi 3 e 4 così dispongono: 2 «3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente». La Corte ritiene (Sez. 3, n. 35484 del 15/12/2020, dep. 2021, ri.m.) che il permesso di costruire in sanatoria, successivo all'acquisizione al patrimonio immobiliare del comune, è illegittimo, in quanto emesso a favore di un soggetto che non era più titolare del bene, spettando al comune di stabilire se mantenere o demolire l'opera. Neppure assume rilievo dirimente la circostanza della omessa notifica del verbale di accertamento dell'omessa demolizione. Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'ingiustificata inol:temperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente. L'effetto acquisitivo si verifica senza che sia necessaria né la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'art. 2644 cod. civ. (Sez. 3, n. 6600 del 15/11/2022, clep. 2023, Ucciero, n.m.; Sez. 3, n. 41722 del 31/05/2018, Rv. 274672 - 01; Sez. 3, n. 1163 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268737 - 01; Sez. 3, n. 23718 del 08/04/2016, Rv. 267676 - 01; Sez. 3, n. 22237 del 22/04/2010, Rv. 247653 - 01; Sez. 3, n. 39075 del 21/05/2009, Rv. 244891 - 01; Sez. 3, n. 1819 del 21/10/2008, dep. 2009, Rv. 242254 - 01). La Corte aggiunge che, secondo consolidata giurisprudenza (Sez. 3, n. 35484 del 15/12/2020, dep. 2021, cit.), il rilascio di concessione o permesso in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non presuppone, quale atto implicito, la rinuncia da parte del Comune al diritto di proprietà sull'opera abusiva già acquisita al suo patrimonio a seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, non essendovi coincidenza, sul piano della competenza, tra l'organo adottante l'atto presupponente (permesso in sanatoria) - ufficio tecnico comunale - e l'organo competente alla adozione dell'atto presupposto implicito (rinuncia al diritto di proprietà), da individuarsi in distinti e superiori organi comunali (Sez. 3, n. 3261 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280870 - 01). 2. Fondato è altresì il secondo motivo. 3 Dall'accoglimento del primo motivo deriva che, all'atto di interposizione dell'incidente di esecuzione, il TE non fosse più proprietario del bene, e pertanto non fosse legittimato a chiedere la revoca dell'ordine di demolizione, in quanto deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile (Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016, Ligorio, Rv. 268133 - 01; Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centioni, Rv. 277500 - 01; Sez. 3, n. 49416 del 12/09/2019, Durazzo, Rv. 278260 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 7399 del 13/11/2019, Calise, Rv. 278090 - 01, secondo cui «dopo l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, qualora il consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento del manufatl:o, ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell'ordine di demolizione soltanto per provvedere spontaneamente all'esecuzione di tale provvedimento, essendo privo di interesse ad avanzare richieste diverse, in quanto il procedimento amministrativo sanzionatorio ha ormai come unico esito obbligato la demolizione della costruzione a spese del responsabile dell'abuso»). La richiesta di annullamento dell'ordine di demolizione avrebbe pertanto dovuto essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse. 3. Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 23/05/2023.