CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
RR PAOLO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920250002215416000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 620/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiararsi la nullità della cartella n. 199 2025 00022154 16 per la mancata notifica al contribuente dell'atto presupposto n. 04310112182 in essa richiamato;
in ogni caso spese di lite rifuse".
Resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia:"il rigetto del ricorso e la conferma della piena legittimità e fondatezza ... dell'atto presupposto e della cartella impugnata"; "con vittoria di spese". Agenzia delle Entrate Riscossione: "dichiarare il difetto di legittimazione passiva"; "in ogni caso, rigettore il ricorso"; "con vittoria di spese e competenze professionali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 febbraio 2025, l'l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 119 2025 00022154 16 recante l'addebito complessivo di € 1.179,13 riferito al ruolo n. 2025/550085 reso esecutivo il 24 dicembre 2024 e consegnato il 25 gennaio 2025.
Dalla cartella risulta che le somme iscritte a ruolo derivano da controllo formale, ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione mod. 730/2021 per il periodo d'imposta 2020, con indicazione della comunicazione degli esiti del controllo formale del 23 luglio 2024 – codice atto n. 04310112182.
In data 24 aprile 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la su specificata cartella di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia all'Agenzia delle Entrate Riscossione (indirizzo pec Email_3), sia all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Venezia (indirizzo pec Email_2
).
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto presupposto, ossia la “comunicazione degli esiti del controllo formale del 23/07/2024 – codice atto n. 04310112182”, espressamente richiamata in cartella.
Chiede, pertanto, l'annullamento della cartella e la rifusione delle spese.
In data 22 maggio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro generale dei Ricorsi al n. 408/2025.
In data 29 maggio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo che nella fattispecie sussiste il difetto di legittimazione passiva “essendo legittimato l'ente impositore, non certo l'Agente della riscossione (Cass. N. 12415/2026)”.
In data 19 giugno 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, sostenendo che:
al contribuente sarebbe stata notificata una prima comunicazione ex art. 36-ter in data 25 giugno 2024;
a seguito di istanza di autotutela e documentazione prodotta, l'Ufficio avrebbe poi trasmesso via e-mail al difensore / intermediario la già menzionata comunicazione ex art. 36-ter n. 04310112182;
quindi il ricorrente sarebbe stato “messo a conoscenza” dell'atto presupposto, e, quindi, l'Agenzia delle
Entrate chiede il rigetto del ricorso. In data 24 settembre 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria insistendo sul punto decisivo: l'Ufficio non produce alcuna prova in ordine alla rituale notifica / comunicazione dell'atto presupposto n. 04310112182, limitandosi a invocare un generico invio a mezzo mail, senza indicare né documentare un mezzo idoneo per dimostrare la regolare notifica (PEC, ricevute, tracciabilità).
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Legittimazione passiva – Estromissione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
L'eccezione di Agenzia Entrate-Riscossione va respinta nei limiti in cui mira a una estromissione automatica.
È vero che le censure del ricorrente investono vizi dell'atto prodromico (notifica dell'atto presupposto), riferibili alla sfera dell'Ente impositore.
Tuttavia, l'atto impugnato è una cartella di pagamento, emessa e notificata dall'Agente della riscossione, sicché la sua chiamata in giudizio è fisiologica;
la presenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di venezia, peraltro, risulta assicurata in causa.
Ne consegue che la controversia può essere decisa nel merito, regolando poi le spese secondo la reale imputabilità del vizio.
2) Oggetto della censura e riparto dell'onere probatorio
Il ricorrente non contesta il merito della ripresa (an / quantum), ma deduce un vizio procedurale specifico: la mancata conoscenza dell'atto presupposto richiamato dalla cartella, cioè della comunicazione degli esiti del controllo formale del 23 luglio 2024 codice atto 04310112182.
Orbene, è pacifico che quando il contribuente contesta la regolare notificazione / comunicazione di un atto presupposto, grava sull'Amministrazione l'onere di provarne il corretto perfezionamento, mediante produzione della documentazione di invio e ricezione secondo modalità legalmente idonee.
3) Mancata prova della comunicazione dell'atto presupposto n. 04310112182
La cartella impugnata indica espressamente che l'iscrizione a ruolo scaturisce dalla “Comunicazione degli esiti del controllo formale del 23-07-2024, codice atto numero 04310112182”.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce affermando di aver trasmesso tale comunicazione “per e-mail” al difensore / intermediario del contribuente in esito ad una interlocuzione intervenuta con lo stesso intermediario. Null'altro controdeduce.
Tuttavia, non produce alcuna prova documentale dell'invio e della ricezione (né ricevute PEC, né attestazioni di consegna / lettura, né evidenze di trasmissione telematica con tracciabilità) e nemmeno del parziale accoglimento dell'istanza di autotutela.
Il ricorrente eccepisce che la mera asserzione di un invio “via mail”, privo di riscontri e persino di qualificazione del mezzo utilizzato, non soddisfa l'onere probatorio sull'effettiva entrata dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Né soccorre il richiamo dell'Ufficio ad una precedente comunicazione del 25 giugno 2024, fra l'altro neanch'essa documentata, perché la cartella qui impugnata fa riferimento a un diverso atto, quello del 23 luglio 2024, ed è su quest'ultimo che deve cadere la prova della corretta comunicazione.
Conseguentemente, risulta violato il diritto del contribuente a conoscere l'atto presupposto su cui si fonda l'iscrizione a ruolo, con ricaduta diretta sulla legittimità della cartella emessa in base a tale presupposto non provato.
4) Esito: accoglimento e annullamento della cartella
L'assenza di prova della rituale comunicazione dell'atto presupposto indicato in cartella comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata.
5) Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della resistente Agenzia delle Entrate che ha resistito senza fornire la prova decisiva, peraltro non particolarmente difficoltosa atteso che, in teoria, sarebbe stata sufficiente una semplice ricevuta. Le spese vengono liquidate in dispositivo.
Con riguardo ad Agenzia Entrate-Riscossione, atteso che il vizio accolto attiene al rapporto sostanziale/ procedimentale riconducibile all'Ente impositore e non emergono profili autonomi di illegittimità della riscossione, ricorrono giusti motivi per la compensazione nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 119 2025 00022154 16;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di venezia alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 250,00, oltre 12,5% per rimborso spese forfettario, oneri previdenziali ed
IVA se dovuta.
- Compensa le spese di lite tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
PA MA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
RR PAOLO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920250002215416000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 620/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "dichiararsi la nullità della cartella n. 199 2025 00022154 16 per la mancata notifica al contribuente dell'atto presupposto n. 04310112182 in essa richiamato;
in ogni caso spese di lite rifuse".
Resistente: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia:"il rigetto del ricorso e la conferma della piena legittimità e fondatezza ... dell'atto presupposto e della cartella impugnata"; "con vittoria di spese". Agenzia delle Entrate Riscossione: "dichiarare il difetto di legittimazione passiva"; "in ogni caso, rigettore il ricorso"; "con vittoria di spese e competenze professionali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27 febbraio 2025, l'l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 119 2025 00022154 16 recante l'addebito complessivo di € 1.179,13 riferito al ruolo n. 2025/550085 reso esecutivo il 24 dicembre 2024 e consegnato il 25 gennaio 2025.
Dalla cartella risulta che le somme iscritte a ruolo derivano da controllo formale, ex art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione mod. 730/2021 per il periodo d'imposta 2020, con indicazione della comunicazione degli esiti del controllo formale del 23 luglio 2024 – codice atto n. 04310112182.
In data 24 aprile 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la su specificata cartella di pagamento notificando, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso sia all'Agenzia delle Entrate Riscossione (indirizzo pec Email_3), sia all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Venezia (indirizzo pec Email_2
).
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica dell'atto presupposto, ossia la “comunicazione degli esiti del controllo formale del 23/07/2024 – codice atto n. 04310112182”, espressamente richiamata in cartella.
Chiede, pertanto, l'annullamento della cartella e la rifusione delle spese.
In data 22 maggio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro generale dei Ricorsi al n. 408/2025.
In data 29 maggio 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo che nella fattispecie sussiste il difetto di legittimazione passiva “essendo legittimato l'ente impositore, non certo l'Agente della riscossione (Cass. N. 12415/2026)”.
In data 19 giugno 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia, sostenendo che:
al contribuente sarebbe stata notificata una prima comunicazione ex art. 36-ter in data 25 giugno 2024;
a seguito di istanza di autotutela e documentazione prodotta, l'Ufficio avrebbe poi trasmesso via e-mail al difensore / intermediario la già menzionata comunicazione ex art. 36-ter n. 04310112182;
quindi il ricorrente sarebbe stato “messo a conoscenza” dell'atto presupposto, e, quindi, l'Agenzia delle
Entrate chiede il rigetto del ricorso. In data 24 settembre 2025, parte ricorrente ha depositato una memoria insistendo sul punto decisivo: l'Ufficio non produce alcuna prova in ordine alla rituale notifica / comunicazione dell'atto presupposto n. 04310112182, limitandosi a invocare un generico invio a mezzo mail, senza indicare né documentare un mezzo idoneo per dimostrare la regolare notifica (PEC, ricevute, tracciabilità).
In data 16 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Legittimazione passiva – Estromissione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione
L'eccezione di Agenzia Entrate-Riscossione va respinta nei limiti in cui mira a una estromissione automatica.
È vero che le censure del ricorrente investono vizi dell'atto prodromico (notifica dell'atto presupposto), riferibili alla sfera dell'Ente impositore.
Tuttavia, l'atto impugnato è una cartella di pagamento, emessa e notificata dall'Agente della riscossione, sicché la sua chiamata in giudizio è fisiologica;
la presenza dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di venezia, peraltro, risulta assicurata in causa.
Ne consegue che la controversia può essere decisa nel merito, regolando poi le spese secondo la reale imputabilità del vizio.
2) Oggetto della censura e riparto dell'onere probatorio
Il ricorrente non contesta il merito della ripresa (an / quantum), ma deduce un vizio procedurale specifico: la mancata conoscenza dell'atto presupposto richiamato dalla cartella, cioè della comunicazione degli esiti del controllo formale del 23 luglio 2024 codice atto 04310112182.
Orbene, è pacifico che quando il contribuente contesta la regolare notificazione / comunicazione di un atto presupposto, grava sull'Amministrazione l'onere di provarne il corretto perfezionamento, mediante produzione della documentazione di invio e ricezione secondo modalità legalmente idonee.
3) Mancata prova della comunicazione dell'atto presupposto n. 04310112182
La cartella impugnata indica espressamente che l'iscrizione a ruolo scaturisce dalla “Comunicazione degli esiti del controllo formale del 23-07-2024, codice atto numero 04310112182”.
L'Agenzia delle Entrate controdeduce affermando di aver trasmesso tale comunicazione “per e-mail” al difensore / intermediario del contribuente in esito ad una interlocuzione intervenuta con lo stesso intermediario. Null'altro controdeduce.
Tuttavia, non produce alcuna prova documentale dell'invio e della ricezione (né ricevute PEC, né attestazioni di consegna / lettura, né evidenze di trasmissione telematica con tracciabilità) e nemmeno del parziale accoglimento dell'istanza di autotutela.
Il ricorrente eccepisce che la mera asserzione di un invio “via mail”, privo di riscontri e persino di qualificazione del mezzo utilizzato, non soddisfa l'onere probatorio sull'effettiva entrata dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Né soccorre il richiamo dell'Ufficio ad una precedente comunicazione del 25 giugno 2024, fra l'altro neanch'essa documentata, perché la cartella qui impugnata fa riferimento a un diverso atto, quello del 23 luglio 2024, ed è su quest'ultimo che deve cadere la prova della corretta comunicazione.
Conseguentemente, risulta violato il diritto del contribuente a conoscere l'atto presupposto su cui si fonda l'iscrizione a ruolo, con ricaduta diretta sulla legittimità della cartella emessa in base a tale presupposto non provato.
4) Esito: accoglimento e annullamento della cartella
L'assenza di prova della rituale comunicazione dell'atto presupposto indicato in cartella comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della cartella impugnata.
5) Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza nei confronti della resistente Agenzia delle Entrate che ha resistito senza fornire la prova decisiva, peraltro non particolarmente difficoltosa atteso che, in teoria, sarebbe stata sufficiente una semplice ricevuta. Le spese vengono liquidate in dispositivo.
Con riguardo ad Agenzia Entrate-Riscossione, atteso che il vizio accolto attiene al rapporto sostanziale/ procedimentale riconducibile all'Ente impositore e non emergono profili autonomi di illegittimità della riscossione, ricorrono giusti motivi per la compensazione nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – sez. II -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 119 2025 00022154 16;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di venezia alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 250,00, oltre 12,5% per rimborso spese forfettario, oneri previdenziali ed
IVA se dovuta.
- Compensa le spese di lite tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Venezia il 16 ottobre 2025
Il Giudice Monocratico
PA MA