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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD NN
NA ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1660 /2023 R.G.L. a cui è riunito il procedimento iscritto al n.
1247/2024 RG promossa da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CONTI GALLENTI MARCO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, per procura in atti, resistente,
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MAIORANA MASSIMO, per procura in atti,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/08/2023 ha impugnato Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520239001615449, asseritamente notificata il 27 giugno 2023, deducendo l'illegittimità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e per intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa contributiva relativa a contributi IVS gestione commercianti per gli anni d'imposta 2006-2010.
Nel dettaglio, il ricorrente ha chiesto l'annullamento: 1) della cartella di pagamento n.
29520110004010934000 (importo indicato nel ricorso € 5.429,98), 2) dell'avviso di addebito n. 59520130001591368000 (importo € 5.377,99), 3) dell'avviso di addebito n. 59520140004777514000 (importo € 2.275,73), assumendo che tali atti non gli siano mai stati notificati e che egli ne abbia avuto conoscenza soltanto con l'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la decadenza ai sensi dell'art. 25
d.lgs. 46/1999, sostenendo che la cartella formata nel 2011 e l'avviso di addebito del
2013 riferiti a partite 2006-2010 siano stati emessi oltre i termini decadenziali, nonché mai notificati;
in via subordinata, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti successivamente alla (asserita) notifica degli atti impositivi, evidenziando l'assenza di atti interruttivi nel periodo
2006-2010 – 27 giugno 2023 e, comunque, la maturazione della prescrizione già alla data di formazione dell'avviso 2013 per le annualità 2006-2008. Ha inoltre dedotto l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per inesistenza del titolo in difetto di regolare notifica degli atti presupposti.
Si sono costituiti l' e, dopo l'autorizzazione alla chiamata in causa (cfr ordinanza CP_1 del 21.02.2024), l' Controparte_3
L' ha rilevato che: la cartella n. 29520110004010934000, formata dal CP_1 concessionario su ruolo dell'ente, risulta notificata il 12.11.2013; gli avvisi di addebito prodromici all'intimazione sono stati ritualmente recapitati al ricorrente, il n. 59520130001591368000 in data 20.11.2013 e il n. 59520140004777514000 per compiuta giacenza in data 20.02.2015, presso l'indirizzo di residenza risultante dall'Anagrafe tributaria in via Madonna del Latte G/26, Barcellona P.G. Ha richiamato la disciplina della notifica per compiuta giacenza e la validità del procedimento semplificato a mezzo raccomandata A/R per gli avvisi di addebito, ritenendo pertanto tardiva e inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per decorso dei termini codicistici (art. 617 c.p.c.) e, comunque, infondata. Ha inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio ex artt. 106-107 c.p.c. nei confronti di soggetto che ha formato e CP_3 notificato l'intimazione e che gestisce in via esclusiva la riscossione coattiva, formulando, in subordine, domanda di manleva per le spese verso l'agente della riscossione. si è costituita eccependo l'infondatezza del ricorso, deducendo che la cartella CP_3
n. 29520110004010934000 è stata regolarmente notificata (con consegna a soggetti autorizzati) in data 12.11.2013 e che il ricorrente ha ricevuto, nel corso degli anni 2013,
2017, 2023 e 2024, atti prodromici e ulteriori intimazioni, inclusi due preavvisi di fermo e una precedente intimazione, consegnati in mani proprie, idonei a interrompere la prescrizione, escludendo così la denunciata carenza del titolo e l'asserita prescrizione della pretesa. Ha rimarcato che l'agente della riscossione è estraneo al rapporto sostanziale tra ente impositore e contribuente e non può sindacare né eliminare vizi del titolo (ruolo/avviso) formato dall'ente. ha chiesto, in via principale, la CP_3 dichiarazione di legittimità della procedura notificatoria degli atti presupposti e dell'intimazione impugnata, con vittoria di spese.
Al giudizio n. 1660/2023 RG è stato riunito il procedimento iscritto al n. 1247/2024 RG, con ordinanza del 04.02.2025, con cui il ricorrente ha impugnato -con ricorso depositato, in data 12.06.2024- l'intimazione di pagamento n. 29520249006015544, notificata il 3 maggio 2024, fondata sui medesimi titoli esecutivi, ossia la cartella di pagamento n.
29520110004010934000 e gli avvisi di addebito n. 59520130001591368000 e n.
59520140004777514000, cui si è aggiunto, nella seconda intimazione, l'avviso n.
59520160005600930000.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti per omessa notifica dei titoli presupposti, eccependo altresì la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, nonché l'insussistenza del diritto degli enti convenuti a procedere in executivis, atteso che i titoli comuni alle due intimazioni risultano già sospesi con provvedimento cautelare del Tribunale.
Secondo la prospettazione attorea, la cartella e gli avvisi richiamati non sarebbero mai stati portati a conoscenza del contribuente, che ne avrebbe avuto contezza solo con le intimazioni impugnate;
inoltre, l'avviso del 2016, relativo a contributi dell'anno 2009, sarebbe stato formato tardivamente e mai notificato, con conseguente decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999 e prescrizione ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento delle intimazioni e degli atti presupposti, previa riunione dei procedimenti.
Si sono costituiti l' e l' eccependo CP_1 Controparte_3
l'infondatezza delle doglianze.
Le difese delle amministrazioni resistenti hanno sostenuto la regolarità delle notifiche degli atti presupposti, nonché l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, tra cui il preavviso di fermo notificato il 13 marzo 2017, già oggetto di precedente giudizio.
Alla udienza del 11.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Con il primo ricorso (R.G. 1660/2023), il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520239001615449, che è stata notificata il 13.06.2023 (cfr produzioni e non il 27.06.2023, come -invece- dedotto da parte ricorrente, relativa a: CP_3
- Cartella n. 29520110004010934000 (contributi IVS 2006-2010),
- Avviso di addebito n. 59520130001591368000 (contributi IVS 2006-2010),
- Avviso di addebito n. 59520140004777514000 (accertamento su reddito eccedente minimale 2010).
Con il secondo ricorso, iscritto al n. R.G. 1247/2024, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520249006015544, notificata il 03/05/2024, che richiama gli stessi tre titoli e aggiunge l'avviso di addebito n. 59520160005600930000
(contributi IVS anno 2009).
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, la decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999, per formazione tardiva degli avvisi rispetto alle annualità, la prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9-10, L. 335/1995, maturata per tutti i crediti, in assenza di atti interruttivi validi.
3- Gli eccepiti vizi di notifica degli atti presupposti, così come l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs 46/1999 -sollevati in entrambi i giudizi riuniti- sono inammissibili in quanto tardivamente proposti.
Tali vizi, infatti, connotano le opposizioni in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la conseguenza che essa deve essere proposta entro il termine decadenziale di venti giorni (20 gg), decorrenti dalla notifica dell'atto che si assume essere stato ritualmente notificato.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto che la intimazione di pagamento del 2023 ( RG 1660/23) gli è stata notificata in data 27 giugno 2013 -in realtà è stata notificata il 13 giugno 2023- con la conseguenza che, al momento del deposito del ricorso in data 7 agosto 2023, il termine decadenziale di 20 giorni era ampiamente decorso.
Lo stesso dicasi per le medesime eccezioni sollevate con la introduzione del giudizio riunito n. 1247/2024 RG, introdotto con ricorso depositato in data 12.06.2024, a fronte dell'avvenuta notifica della intimazione di pagamento in data 03.05.2024, quindi oltre il termine decadenziale di 20 giorni.
4- Unica eccezione ammissibile è l'eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese contributive maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti e fino alla notifica delle intimazioni di pagamento impugnate. Tale eccezione connota, infatti, l'opposizione in termini di opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con assenza di termine per la sua proposizione.
4.1- L'eccezione è parzialmente fondata.
In relazione alla pretesa portata dall'avviso 2016 n. 59520160005600930000 CP_1 notificato il 12.01.2017, oggetto della intimazione di pagamento opposta nel giudizio n.1247/2024, il ricorrente ha ricevuto -prima della notifica della intimazione di pagamento del 03.05.2024- la notifica della intimazione di pagamento n.
9520229005890537000 in data 30.01.2023, ricevuta personalmente dal destinatario (cfr avviso di ricevimento costituzione nel giudizio n. 1247/24 recante il numero della CP_3 intimazione di pagamento).
Ciò posto, nessuna prescrizione è maturata in relazione a tale pretesa contributiva, in quanto tra la notifica del titolo in data 12.01.17 e la notifica della intimazione di pagamento opposta in data 03.05.2024, è intervenuta la notifica della intimazione di pagamento n. 9520229005890537000 il 30.01.2023.
Occorre precisare che la prescrizione eventualmente maturata ante intimazione di pagamento n. 9520229005890537000, non può più essere fatta valere in questa sede, avendo dovuto essere eccepita con la impugnativa della pregressa intimazione di pagamento ritualmente notificata il 30.01.2023.
Si osserva, sul punto, che, secondo condivisibile principio giurisprudenziale, “qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (cfr Cass.
29 novembre 2021, n. 37259; cfr successive pronunce n. 22108/2024 in cui la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate;
e Cass. n. 20476/2025 secondo cui in tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine).
Si aggiunga, altresì con specifico riferimento alle pretese contributive, che “se è vero che la prescrizione opera di diritto ed estingue il credito, è altrettanto vero che
l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa in caso di irretrattabilità del credito, essendo ciò insuscettibile di confliggere con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti, dal momento che la rilevazione della prescrizione non potrebbe aver luogo che in un giudizio e l'effetto preclusivo che discende dall'art. 24,
d.lgs. n. 46/1999, cit., consiste precisamente nell'estinguere l'azione volta all'instaurazione di un qualsiasi giudizio di cognizione volto all'accertamento dell'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale” (così Cass. 5444/23).
Tanto considerato, l'eccezione di prescrizione non è fondata con riferimento all'AVA n.
n. 59520160005600930000.
4.2- In relazione, invece, alle pretese contributive incluse in Cartella n.
29520110004010934000, Avviso di addebito n. 59520130001591368000, Avviso di addebito n. 59520140004777514000 -oggetto della intimazione di pagamento
29520239001615449 (giudizio n. 1660/2023 RG)- l'eccezione di prescrizione è fondata.
Dalle produzioni documentali delle parti resistenti, l'unico atto interruttivo della prescrizione anteriore alla notifica della intimazione di pagamento opposta del
13.06.2023, risulta essere solo il preavviso di fermo amministrativo notificato in data
13.03.2017.
invero, nel costituirsi, ha fatto riferimento anche a successive intimazioni di CP_3 pagamento interruttive del corso della prescrizione.
Tuttavia, dallo stesso certificato istruttoria allegato (cfr allegato denominato “elenco atti allegati), non risultano notificati altri atti medio tempore, tra il preavviso di fermo del
13.03.2017 e la intimazione di pagamento oggi opposta notificata il 13.06.2023.
Nel certificato istruttoria si dà atto, infatti, solo della notifica successiva intimazione di pagamento 29520249006015544, notificata il 03/05/2024, oggetto di impugnativa nel giudizio riunito n. 1247/2024 RG.
Tanto considerato, tra la notifica del preavviso di fermo il 13.03.2017 e la notifica della intimazione di pagamento del 13.06.2023 è decorso il termine di prescrizione quinquennale, e ciò anche considerando la sospensione del corso della prescrizione per
311 giorni per effetto delle previsioni pandemiche (prescrizione maturata il 18.01.2023). Conclusivamente, devono dichiararsi prescritte le pretese creditorie incluse nelle
Cartella n. 29520110004010934000, Avviso di addebito n. 59520130001591368000 e
Avviso di addebito n. 59520140004777514000.
5- Le spese di lite devono compensarsi per intero tra le parti in ragione della soccombenza reciproca. Tanto considerato, non luogo a provvedere sulla domanda di manleva dell'onere delle spese proposta da nei confronti di CP_1 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1660/2023 RG a cui è riunito il procedimento iscritto al 1247/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara prescritte le pretese creditorie incluse nelle Cartella n.
29520110004010934000, Avviso di addebito n. 59520130001591368000 e Avviso di addebito n. 59520140004777514000;
2) Rigetta l'opposizione proposta con riferimento alla Avviso di addebito n.
59520160005600930000
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 09/12/2025
Il Giudice
UD NN NA