Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15145
CASS
Sentenza 10 ottobre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

Nel procedimento previsto dalla legge n. 64 del 1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja in tema di illecita sottrazione di minori, gli artt. 13, comma secondo, e dodicesimo di detta Convenzione non prevedono l'obbligo del giudice di procedere all'audizione del minorenne, riservando al suo prudente apprezzamento l'opportunità di disporla.

Nel procedimento monitorio previsto dalla Convenzione dell'Aja, ratificata dalla legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, in mancanza di una norma che preveda l'intervento del minorenne quale parte del procedimento, va esclusa la necessità di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, sia in quanto - anche tenendo conto dell'evoluzione dell'ordinamento che ha condotto ad ampliare i casi nei quali il minorenne può essere - parte - del giudizio - dalla capacità di discernimento e dalla previsione del diritto di essere ascoltato non deriva il diritto di essere parte del processo, fino a quando il legislatore non abbia espressamente attribuito la "legitimatio ad processum", sia in quanto la mancata previsione della partecipazione del minorenne al procedimento in esame, quale parte, è giustificata dalla sua incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento.

In tema di procedimento monitorio previsto dalla Convenzione dell'Aja, ratificata dalla legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale è stato sottratto, la nozione di "residenza abituale" posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di "domicilio" ex art. 43, primo comma, cod. civ., in quanto per essa deve intendersi il luogo in cui il minorenne, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua vita quotidiana, non rilevando, ai fini di tale identificazione, la profondità e significatività del rapporto con il genitore che si sia reso responsabile della sottrazione.

In tema di procedimento monitorio previsto dalla legge n. 64 del 1994 che ha ratificato la Convenzione dell'Aja, nel caso di illecita sottrazione del minorenne, la protezione del minorenne apprestata da detta Convenzione, ed anche dalla Convenzione di New York, ratificata dalla legge n. 176 del 1991, mira ad assicurarne il ritorno immediato nello stato di residenza abituale ed il diritto a permanere nel luogo in cui egli, normalmente, vive e cresce, garantendo, in via di tutela d'urgenza, la situazione di fatto consistente nella condizione di affidamento del minore, quale effettivamente esercitata, in conformità dell'ordinamento dello Stato di residenza, mediante un provvedimento che determina la immediata cessazione della condotta che ha inciso su detta situazione, allo scopo di salvaguardare lo "status quo". (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto del Tribunale per i minorenni che aveva ordinato l'immediato rientro in Portogallo dei figli minori di due coniugi, separati, che risiedevano con la madre in detto Stato ed erano stati arbitrariamente condotti in Italia dal padre, sull'assunto che la madre li aveva illegittimamente portati con sè all'estero).

Commentari5

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 37061 del 26
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. I, 26/11/2021, (ud. 18/10/2021, dep. 26/11/2021), n.37061 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 23599/2020 proposto da: S.B.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Santo n. 25, presso lo studio dell'avvocato Botti Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Rasia Carlo, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Sc.Fr., elettivamente domiciliata in …

     Leggi di più…

  • 2Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 2 gennaio 2018

  • 3Affidamento dei figli: quando l'audizione del minore è obbligatoriaAccesso limitato
    Rocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 18 luglio 2012

  • 4Affido di minori, separazione, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2009

  • 5Corte di Cassazione: Sentenza n.22238 del 21 ottobre 2009
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 21 ottobre 2009

    Presidente Carbone - Relatore Forte Svolgimento del processo Il Tribunale di Rieti, con decreto del 17 aprile 2007, sui ricorsi riuniti del 15 settembre e del 13 ottobre 2006 di K. A. A. e G. C., coniugi consensualmente separati con omologa del 6 giugno 2006, affermata la propria giurisdizione in luogo di quella dei giudici finlandesi, s'è dichiarato incompetente sulle istanze di modifica delle disposizioni accessorie alla separazione, presentate dalla donna in rapporto al diritto di visita del padre ai due figliM. e M. C., nati ad omissis il omissis e il omissis, affidati nell'accordo omologato alla madre che, per ragioni di lavoro, si era trasferita in omissis con loro, domandando in …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15145
Data del deposito : 10 ottobre 2003

Testo completo